Quando si verifica il sequestro amministrativo di un veicolo a seguito di una violazione del codice della strada o di altre normative, è fondamentale conoscere i propri diritti e le opzioni disponibili per presentare ricorso. Questo articolo fornisce una panoramica completa del processo di ricorso, delle normative pertinenti e delle possibili difese.

Introduzione al Sequestro Amministrativo del Veicolo

Il sequestro amministrativo del veicolo è una misura cautelare disciplinata dall'art. 213 del Codice della Strada (C.d.S.). Consiste nella sottrazione della disponibilità del veicolo all'avente diritto, ponendolo a disposizione dell'Autorità amministrativa per i provvedimenti di competenza, come ad esempio la confisca amministrativa.

Il fermo amministrativo, invece, è una sanzione accessoria disciplinata dall'art. 214 C.d.S., che comporta anch'essa la sottrazione della disponibilità del veicolo. La durata del fermo è stabilita dalla norma di legge che si assume violata.

Violazioni Amministrative e Penali

Le violazioni che possono portare al sequestro o al fermo amministrativo si distinguono in due categorie principali:

  • Violazioni Amministrative: Riguardano infrazioni al Codice della Strada o ad altre normative, come la legge n. 298/1974 s.m.i. in tema di trasporto di cose. Esempi includono la circolazione con un veicolo non immatricolato (art. 93 C.d.S.), la fabbricazione o vendita di ciclomotori con velocità superiori ai limiti (art. 52 C.d.S.), la guida senza copertura assicurativa (art. 193 C.d.S.) o la circolazione con un veicolo già sottoposto a fermo amministrativo (art. 214 C.d.S.).
  • Violazioni Penali: Comprendono reati come il divieto di gareggiare in velocità con veicoli a motore, la guida senza patente o con patente revocata, la guida in stato di ebbrezza (art. 186 C.d.S.) o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti (art. 187 C.d.S.).

Procedura di Sequestro e Fermo Amministrativo

Affidamento in Custodia

Dal 25 febbraio 2008, nella provincia di Treviso è stato attivato il sistema informatico di affidamento in custodia dei veicoli sottoposti a sequestro (S.I.Ve.S.), fermo o confisca amministrativa per violazione al C. d. Con il sistema S.I.Ve.S. il veicolo sequestrato o sottoposto a fermo viene generalmente affidato al proprietario o conducente o obbligato in solido, che ha l'obbligo di depositare e custodire il veicolo in luogo non soggetto a pubblico passaggio e di provvedere a proprie spese al trasporto in condizioni di sicurezza per la circolazione stradale. Solo nel caso in cui i soggetti obbligati si rifiutino o non abbiano i requisiti per assumerne la custodia, il veicolo viene affidato al deposito giudiziario incaricato della custodia.

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Contestualmente al sequestro o al fermo, l'Organo accertatore avvisa il proprietario e il trasgressore che, decorsi dieci giorni, la mancata assunzione della custodia del veicolo determinerà l'immediato trasferimento in proprietà al custode-acquirente (art.213 C.d.S., comma 2-quater). Per i ciclomotori o i motocicli si applica la disciplina di cui all'art. 213, comma 2quinquies e art. 214 , comma 1ter C.d.S.: in tali casi il predetto termine di 10 giorni per il ritiro del veicolo decorre una volta scaduti i primi trenta giorni di custodia presso il c.d.

Mancato Ritiro del Veicolo e Confisca

Nelle ipotesi di mancato ritiro del veicolo sottoposto a fermo o sequestro amministrativo ovvero nelle ipotesi di confisca, le spese di recupero, trasporto e custodia del veicolo sono anticipate al custode dall'Autorità Amministrativa che successivamente provvede al recupero delle stesse tramite ingiunzione di pagamento nei confronti del trasgressore e dell'obbligato in solido (D.P.R. 22 luglio 1982 n.

La confisca del veicolo è disposta obbligatoriamente nell'ipotesi di circolazione con veicolo non immatricolato (art. 93/7 C.d.S.), nell'ipotesi di circolazione con ciclomotore alterato (art. 97/5-7 C.d.S.) e nelle ipotesi di reiterazione/recidiva delle violazioni a cui consegue il fermo amministrativo (es. 100/11-12 C.d.S. circolazione con targa non propria o contraffatta; - 116/15° C.d.S. guida senza patente; art. 216 C.d.S. Guida con carta di circolazione o patente ritirata; art. 218/6 C.d.S. guida con patente sospesa etc.) e, altresì, per violazione di cui all'art. 193 C.d.S.

Dissequestro del Veicolo

Nell'ipotesi in cui il sequestro consegua a reato, il proprietario del veicolo può richiederne il dissequestro ai soli fini della radiazione per rottamazione qualora il veicolo risulti gravemente incidentato o immatricolato da oltre 10 anni. Tale possibilità sussiste sia nel caso in cui il veicolo sequestrato sia affidato in custodia all'interessato sia nel caso in cui il veicolo sia invece affidato al custode - acquirente.

Inoltre, in caso di sequestro amministrativo a seguito di violazioni di articoli del C.d.S. aventi rilevanza penale - come ad esempio l'art. 186 C.d.S. (guida in stato di ebbrezza) e l'art. 187 (guida in stato di alterazione psicofisica dovuta all'assunzione di sostanze stupefacenti) - il dissequestro del veicolo potrà avvenire solo in caso di assoluzione o estinzione del reato pronunciata dall'A.G. competente.

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Strumenti di Tutela: Ricorsi Amministrativi e Giurisdizionali

Avverso i verbali di accertamento di violazioni amministrative per le quali è ammesso il pagamento in misura ridotta (es. art.

La difesa dovrà avvenire davanti all'Autorità Giudiziaria competente in ordine al reato contestato.

Ricorso al Prefetto

Avverso il verbale di sequestro amministrativo in ipotesi di violazione amministrativa, come previsto dall'art. 213, comma 3, C.d.S., è ammesso ricorso al Prefetto/Ufficio Territoriale del Governo di Treviso ai sensi dell'art.

Avverso il verbale di fermo amministrativo in ipotesi di violazione amministrativa, come previsto dall'art. 214, comma 4, C.d.S. è ammesso ricorso al Prefetto/Ufficio Territoriale del Governo di Treviso ai sensi dell'art.

Avverso il verbale di sequestro amministrativo in conseguenza di ipotesi di reato (sequestro ai sensi dell'art.224-ter, comma 1, C.d.S.), è ammesso ricorso , entro 60 giorni, al Prefetto/Ufficio Territoriale del Governo di Treviso, ai sensi dell'art. 203 comma 1 del C.d.S., come previsto dall'art. 213 comma 3 dello stesso codice.

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Avverso il verbale di fermo amministrativo in conseguenza di ipotesi di reato (fermo ai sensi dell'art. 224-ter, comma 3, C.d.S.) è ammesso ricorso , entro 60 giorni al Prefetto/Ufficio Territoriale del Governo di Treviso, ai sensi dell'art. 203 comma 1 del C.d.S., come previsto dall'art. 214 comma 4 dello stesso codice.

Quando il ricorso proposto al Prefetto è accolto ed è dichiarato infondato l'accertamento della violazione, l'ordinanza prefettizia estingue la sanzione accessoria ed importa la restituzione del veicolo all'avente diritto da parte dell'organo accertatore.

Opposizione al Giudice di Pace

In alternativa al ricorso al Prefetto, è possibile presentare opposizione al Giudice di Pace entro 30 giorni, come previsto dal comma 5 dell'art. 213 e 214 del C.d.S.

Caso Specifico: Sequestro per Mancanza di Assicurazione (Art. 193 C.d.S.)

L'art. 193 del Codice della Strada prevede che i veicoli a motore non possono essere posti in circolazione sulla strada senza la copertura assicurativa a norma delle vigenti disposizioni di legge sulla responsabilità civile verso terzi. L'art. 193, comma 4 bis prevede inoltre sempre la confisca amministrativa del veicolo, intestato al conducente e sprovvisto di copertura assicurativa, quando sia fatto circolare con documenti assicurativi falsi o contraffatti.

Cosa Fare in Caso di Sequestro per Mancanza di Assicurazione

In caso di sequestro amministrativo, come sopra evidenziato, il veicolo deve essere affidato in custodia al proprietario, al trasgressore o a persona scelta dal proprietario a condizione che l'affidatario abbia un luogo idoneo dove tenerlo. Per luogo idoneo si intende un luogo non sottoposto a pubblico passaggio. In caso di rifiuto di trasportare o custodire il veicolo a proprie spese, l'organo di polizia provvede a dare avviso scritto che decorsi 10 giorni la mancata assunzione della custodia del veicolo determinerà la perdita della proprietà del veicolo ( Art.

Cosa fare in caso di sequestro operato ai sensi dell'art.

  • pagamento della sanzione indicata dal verbale di contestazione (sanzione in misura ridotta); se il rinnovo della polizza assicurativa (vedi punto seguente) viene effettuato entro trenta giorni dalla scadenza, la sanzione è ridotta ad un quarto. N.B.

    • Il pagamento con la riduzione del 30 per cento ha effetto estintivo dell'obbligazione pecuniaria solo nel caso in cui, entro il termine di 60 giorni, il trasgressore dimostri di aver stipulato una valida polizza assicurativa. In caso contrario, invece, poiché il veicolo è oggetto di confisca amministrativa, la sanzione pagata con la riduzione non ha effetto sull'estinzione dell'obbligo di pagamento della sanzione pecuniaria. In tale ipotesi, la somma pagata è trattenuta a titolo di acconto.
  • L'interessato che decide di rottamare il veicolo sequestrato dovrà farne richiesta al comando che ha riscontrato l'infrazione appunto entro trenta giorni dalla data della contestazione/notifica del verbale . L'interessato, per rottamare il veicolo, dovrà quindi versare una cauzione pari all'importo indicato sul verbale. Ad avvenuta dimostrazione della demolizione certificata a norma di legge, l'organo accertatore restituirà i tre quarti della cauzione e tratterrà solamente un quarto, a titolo di definizione del verbale. N.B. Le spese di rottamazione e di custodia sono addebitate all'interessato.

  • nel caso di accoglimento del ricorso, viene disposta l'archiviazione del verbale ed il conseguente dissequestro del veicolo.

N.B. Qualora nei termini previsti il proprietario o uno dei soggetti indicati nell'art. 196 del C.d.S., non si avvalga delle suddette possibilità ovvero non proponga ricorso, secondo le modalità indicate nel verbale di contestazione, il verbale di contestazione stesso costituirà TITOLO ESECUTIVO ai sensi dell'art. 203/c.3 del C.d.S. ed il veicolo verrà CONFISCATO ai sensi dell'art.

Rateizzazione delle Sanzioni

La normativa vigente (art. 202 bis C.d.S.) ammette la rateizzazione della sanzione a beneficio di soggetti che versino in condizioni di disagio economico, a condizione che l'importo complessivo delle sanzioni indicate nello stesso verbale sia superiore a 200 euro. Entro novanta giorni dalla presentazione dell'istanza è adottato il provvedimento di accoglimento o di rigetto. In caso di violazioni amministrative per le quali non è ammesso il pagamento in misura ridotta, è inoltre possibile richiedere la rateazione della sanzione dovuta ai sensi dell'art. 26 della Legge 24 novembre 1981, n.

Circolazione con Veicolo Sottoposto a Fermo Amministrativo

Circolazione con veicolo sottoposto alla sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicoloCommi: Articolo 214, comma 8Punti: 0Sanzione: PMR non consentito (9)Sanzione entro 5 giorni: non consentito (9)da € 1.984,00 a € 7.937,00Sanzioni accessorieConfisca del veicolo (11)Revoca della patente (11)Annotazioni sul verbaleIl veicolo è sottoposto a sequestro come da separato verbale. Sul veicolo è collocato il cartello di cui all’articolo 394, comma 9, del d.P.R. 495/92 (11).Note(7) Descrizione. Nel verbale di contestazione aggiungere: Si dà, infatti, atto che predetto veicolo era stato sottoposto a fermo amministrativo con verbale n. … del … ed affidato in custodia a … con luogo di custodia in … e che alla data dell’accertamento il periodo di fermo non era ancora terminato.(8) Contenuti. La violazione, dopo la sostituzione dell’articolo 214, può essere commessa solo dal custode del veicolo, sia come conducente diretto del veicolo oggetto di sequestro, sia nell’ipotesi che abbia consentito consapevolmente la guida dello stesso ad altro soggetto. Pertanto in questi casi la sanzione non si applica al conducente diverso dal custode, salvo non ipotizzare a suo carico un concorso di violazioni ovvero la commissione di altri illeciti non previsti dal codice della strada ove si accertasse che circolazione del veicolo è avvenuta contro la volontà del custode (furto aggravato od altro).(9) Pagamento in misura ridotta. Il pagamento in misura ridotta e quello scontato non sono ammessi. Il verbale è trasmesso alla prefettura del luogo della commessa violazione entro dieci giorni per la definizione dell’entità della sanzione da irrogare.(10) Fermo accessorio a sanzioni penali. La sanzione si applica anche nel caso di circolazione con veicolo sottoposto a fermo ai sensi dell’art. 224-ter codice della strada in esecuzione della sanzione accessoria del fermo in conseguenza di ipotesi di reato.(11) Sanzioni accessorie. Per l’applicazione della sanzione accessoria della confisca si seguono le disposizioni dell’articolo 213. Si procede all’apprendimento del veicolo ed al suo affidamento in custodia al conducente, ovvero all’obbligato in solido se presente. In relazione alla sanzione accessoria della revoca, trattandosi di sanzione accessoria a sanzioni amministrative si applica, per l’esecuzione, l’articolo 219 che non prevede il ritiro immediato del documento, contrariamente a ciò che avviene nelle ipotesi della omologa sanzione accessoria a sanzioni penali (articolo 223, comma 1). L’agente pertanto, ai sensi dell’articolo 219, comma 2, non ritira il documento e il comando di appartenenza entro i cinque giorni successivi ne dà comunicazione al prefetto il quale, previo accertamento delle condizioni di legge, emette l’ordinanza di revoca e consegna immediata della patente alla prefettura, anche tramite l’organo di polizia incaricato dell’esecuzione.

Fermo Fiscale

Circolazione con veicolo sottoposto a fermo fiscale ai sensi dell’articolo 86 del d.P.R. n. 602/1973Commi: Articolo 214, comma 8Punti: 0Sanzione: € 1.984,00 (19)Sanzione entro 5 giorni: € 1.388,80da € 1.984,00 a € 7.937,00Sanzioni accessorie(18)Note(12) Descrizione. Nel verbale di contestazione aggiungere: Il provvedimento risulta emanato in data … su richiesta di … (speci­ficare se Equitalia spa oppure altra società partecipata ovvero altro soggetto comunque iscritto nell’albo di cui all’articolo 53 del d.lgs. 446/1997 ovvero direttamente dal comune di …) e notificato il …(13) Contenuto e disciplina del fermo fiscale. Uno degli strumenti di maggiore efficacia utilizzati dai soggetti abilitati allo svolgimento di attività di riscossione per impedire la dispersione dei beni del debitore esecutato è senz’altro rappresen­tato dal fermo amministrativo fiscale del veicolo, introdotto nell’ordinamento giuridico dal d.l. n. 669/1996 convertito nella legge n. 30/1997 che aggiunse l’art. 91-bis al d.P.R. n. 602/1973, recante disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito. Attualmente la disciplina legislativa del fermo fiscale è regolata dall’art. 86 del d.P.R. n. 602/1973 che stabilisce quanto segue: 1. decorso inutilmente il termine di cui all’art. 50, comma 1, il concessionario può disporre il fermo dei beni mobili del debitore o dei coobbligati iscritti in pubblici registri, dandone notizia alla direzione regionale delle entrate ed alla regione di residenza (la norma non si applica, pertanto, a ciclomotori o velocipedi o veicoli a trazione animale in quanto non iscritti al PRA); 2. il fermo si esegue mediante iscrizione del provvedimento che lo dispone nei registri mobiliari a cura del concessionario, che ne dà altresì comunicazione al soggetto nei confronti del quale si procede; 3. chiunque circola con veicoli, autoscafi od aeromobili sottoposti al fermo è soggetto alla sanzione prevista dall’art. 214, comma 8, del c.d.s. (14) Presupposto del fermo fiscale. Il presupposto indispensabile per l’esecuzione del fermo è che sia inutilmente decorso il termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento al debitore e che non siano, nel frattempo, inter­venute procedure di rateazione o sospensione della procedura espropriativa disposte dall’ente creditore. A questo punto il concessionario, a prescindere e/o contestualmente all’attivazione di altri atti tipici della esecuzione, può disporre il fer­mo fiscale di tutti i veicoli di cui il debitore risulti intestatario secondo i dati contenuti nei pubblici registri automobilistici, senza che ci debba essere alcuna particolare corrispondenza tra il veicolo sottoposto a fermo e quello con cui sia stata, se del caso, commessa la violazione che ha originato la procedura esecutiva. Il soggetto procedente, quindi, provvede ad adottare il fermo che si sostanzia in un provvedimento formale che è comunicato alla direzione regionale dell’entrata ed alla regione di residenza. Il fermo fiscale si esegue, in concreto, mediante iscrizione del provvedimento nei registri mobiliari, ossia presso il PRA che provvede ad annotarlo in via telematica consentendo così di verificare l’esistenza del vincolo. (15) Comunicazione di preavviso. Prima però di formalizzare il procedimento il concessionario, secondo precise indicazioni fornite dalla Direzione Centrale dell’Agenzia delle Entrate con nota 9 aprile 2003, n. 57413, deve inviare al contribuente interessato un preavviso, contenente un ulteriore invito a pagare le somme dovute, esclusivamente presso gli sportelli della competente azienda concessionaria, entro i successivi venti giorni, decorsi i quali, il preavviso stesso assumerà il valore di comunicazione di iscrizione di fermo. (16) Effetti del fermo. L’effetto principale del fermo è che dalla data della sua iscrizione nel pubblico registro sono inopponibili al concessionario gli atti di disposizione del veicolo, salvo che esso sia stato alienato in data certa anteriore all’iscrizione del fermo, ma trascritto successivamente. In termini più concreti l’iscrizione del fermo impedisce al soggetto interessato di compiere atti di disposizione del veicolo opponibili al concessionario che potrà sempre e comunque legittimamente ricercare il bene fermato ed attivare su di esso le prescritte azioni esecutive, ancorché lo stesso sia stato trasferito ad altri. Inoltre dal momento della comunicazione dell’eseguita iscrizione del fermo fiscale al soggetto interessato è fatto assoluto divieto di circolare con il veicolo stesso pena l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 214, comma 8, del c.d.s. sopra rubricata.(17) Competenza. Per completezza si segnala che ai sensi dell’art. 35, comma 26-quinquies, del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, con­vertito nella legge 4 agosto 2006, n. 248 - modificativo dell’art. 19, comma 1, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 - la competenza a conoscere di ricorsi avverso il provvedimento di fermo fiscale ai sensi dell’art. 86 del d.P.R. n. 602/1973 è stata affidata alle Commissioni tributarie. Con successiva sentenza del 2008 la Corte di Cassazione ha precisato che la competenza del giudice tributario sussiste solo se il credito originario ha natura tributaria. In caso invece di credito di natura diversa (ad es.: sanzioni amministrative) la competenza resta del giudice ordinario. (18) Sanzione accessoria. Con circolare del 25 gennaio 2008 prot. M/6326150-21 il Ministero dell’interno, sentito il confor­me parere dell’Avvocatura dello Stato, ha stabilito che in questa ipotesi gli organi di polizia stradale debbono elevare il verbale di contestazione, applicando la sola sanzione pecuniaria, senza procedere al sequestro del veicolo. Gli stessi devono poi trasmettere il verbale di accertamento della violazione all’agente della riscossione che ha disposto il fermo fiscale, al fine di consentire il pignoramento del veicolo. In questo caso è sempre disposta la custodia coattiva in de­posito autorizzato. Con la nuova versione dell’articolo 214, comma 8, è ora prevista anche la sanzione accessoria della revoca della patente. Il Ministero dell’interno, rivedendo la propria posizione, ha pubblicato la circolare 22 novembre 2022, prot. 300/STRAD/1/0000038917.U/2022 con la quale ha altresì concluso che non si applica la revoca della patente di guida. (19) Pagamento in misura ridotta e scontata. Si ritiene che, nonostante sia prevista la confisca del veicolo sia ancora con­sentito il pagamento in misura ridotta atteso che la violazione è contenuta in un testo di legge diverso dal codice della strada ed il richiamo all’articolo 214, comma 8, è solo quoad poenam e che secondo le precedenti disposizioni ministeriali in questo caso la confisca non trova applicazione. (20) Applicabilità della sanzione. Il Ministero dell’interno, rivedendo la propria posizione, ha pubblicato la circolare 22 novembre 2022, prot. 300/STRAD/1/0000038917.U/2022 ritenendo corretta l’applicazione della sola sanzione amministrativa pecuniaria. Di fatto non trova applicazione la confisca e, quindi, non si procederà al sequestro del veicolo e nel contempo risulterà così ammesso il pagamento in misura ridotta. Il Ministero ha altresì concluso che non si applica nemmeno la revoca della patente di guida. Inoltre, la Corte di Cassazione sez. IV civile, con ordinanza n. 16787 del 24 maggio 2022, ha confermato che “La disposi­zione prevede espressamente che chiunque circola con veicoli, autoscafi o aeromobili sottoposti al fermo è soggetto alla sanzione prevista dall’art. 214, comma 8, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, richiamando esclusivamente la sanzione prevista per il fermo amministrativo, differenziandosi nei presupposti dall’autonoma fattispecie illecita disciplinata dall’art. 214, comma ottavo, c.d.s., cui si riferisce anche la circolare interpretativa n. 300/A/559/19/101/20/21/4, citata dal ricorrente. La finalità della disposizione è volta a sanzionare il fatto della circolazione con un mezzo sottoposto al vincolo, anche quando il conducente non ne sia nominato custode, allo scopo di presidiare le finalità cui è preposto il fermo, che, com’è noto, è atto di una procedura puramente afflittiva e coercitiva, essendo diretta a provocare il pagamento da parte del debitore (Cass. s.u. 15354/2015)”. (21) Elemento soggettivo e onere della prova. Il problema può porsi nel caso in cui alla guida del veicolo si trovi persona di­versa dal proprietario, tenuto anche conto che per il fermo c.d. fiscale non sono previsti sigilli o altri elementi che ren­dano evidente a chiunque l’applicazione della misura posta a garanzia del credito. Tuttavia, secondo i principi generali che regolano l’applicazione delle sanzioni amministrative, la più recente giurisprudenza ha concluso che sussiste una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo abbia commesso, non essendo necessaria la concreta dimostrazione del dolo o della colpa in capo all’agente, sul quale grava, pertanto, l’onere della dimostrazione di aver agito del tutto incolpevolmente.

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