Le violazioni del Codice della Strada o di altre normative possono comportare, oltre a sanzioni pecuniarie, il sequestro o il fermo amministrativo del veicolo. Questo articolo fornisce una panoramica dettagliata di tali misure e delle procedure di ricorso.
Sequestro Amministrativo e Fermo Amministrativo: Definizioni e Differenze
- Sequestro amministrativo: Misura cautelare disciplinata dall'art. 213 del Codice della Strada (C.d.S.) che priva l'avente diritto della disponibilità del veicolo, mettendolo a disposizione dell'Autorità amministrativa per i provvedimenti di competenza (ad esempio, la confisca amministrativa).
- Fermo amministrativo: Sanzione accessoria disciplinata dall'art. 214 del C.d.S. che sottrae temporaneamente la disponibilità del veicolo all'avente diritto. La durata del fermo è stabilita dalla norma violata.
Casi di Sequestro o Fermo Amministrativo
Le ipotesi di sequestro o fermo amministrativo si distinguono in base alla natura della violazione, amministrativa o penale.
Violazioni Amministrative
Alcune delle violazioni amministrative che comportano il sequestro o il fermo del veicolo includono:
- Circolazione con veicolo senza carta di circolazione (art. 93 C.d.S.).
- Fabbricazione, produzione, commercializzazione o vendita di ciclomotori che superano i limiti di velocità (art. 52 C.d.S.) o privi di certificato di circolazione (art. 97 C.d.S.).
- Esercitazione alla guida senza istruttore (art. 122 C.d.S.).
- Violazione delle norme comportamentali per ciclomotori e motocicli (art. 170 e 171 C.d.S.).
- Circolazione senza assicurazione (art. 193 C.d.S.).
- Circolazione con veicolo sottoposto a fermo amministrativo (art. 214 C.d.S.).
- Circolazione con patente ritirata o sospesa (artt. 216 e 218 C.d.S.).
- Violazioni in materia di trasporto cose (artt. 26 e 46 della legge n. 298/1974).
- Targa di veicolo a trazione animale non rinnovata, non leggibile o fabbricata abusivamente (art. 67 C.d.S.).
- Trasporto di cose ad uso proprio senza autorizzazione (art. 83 C.d.S.).
- Trasporto di cose in conto terzi senza autorizzazione (art. 88 C.d.S.).
- Veicolo circolante per il quale non è stata rilasciata la carta provvisoria di circolazione (art. 95 C.d.S.).
- Circolazione di ciclomotore irregolare (art. 97 C.d.S.).
- Ciclomotore sprovvisto di targa (art. 97 C.d.S.).
- Ciclomotore con targa non propria (art. 97 C.d.S.).
- Circolare con targa non propria o contraffatta (art. 100 C.d.S.).
- Guida di veicoli senza i requisiti psicofisici o di età; incauto affidamento dei veicoli. Minori che trasportano passeggeri su motocicli, anche leggeri, e ciclomotori (art. 115 C.d.S.).
- Guida senza patente di autoveicoli e motoveicoli (art. 116 C.d.S.).
- Guida di ciclomotore senza certificato di idoneità né patente (art. 116 C.d.S.).
- Guida di autoveicoli senza CAP (o CQC) quando previsti (art. 116 C.d.S.).
- Guida di filoveicoli senza patente o senza CAP (o CQC); incauto affidamento (art. 118 C.d.S.).
- Esercitazione di guida senza istruttore a fianco (art. 122 C.d.S.).
- Guida senza patente di macchine agricole od operatrici (art. 124 C.d.S.).
- Residente da oltre un anno che guida con patente estera scaduta (art. 136 C.d.S.).
- Passeggeri su ciclomotori (art. 170 C.d.S.).
- Omesso uso del casco protettivo (art. 171 C.d.S.).
- Svolgimento di attività commerciali su autostrade e assimilate, o su pertinenze o aree attigue (art. 175 C.d.S.).
- Circolazione su autostrade di veicoli non in regola con la revisione (art. 176 C.d.S.).
- Varcare lo spartitraffico, invertire il senso di marcia in autostrada, percorrere l'autostrada in senso contrario (art. 176 C.d.S.).
- Omessa regolarizzazione del dispositivo cronotachigrafo entro i termini previsti (art. 179 C.d.S.).
- Fermo cautelare per infrazioni con veicoli immatricolati all'estero, o di conducenti con patente non UE, senza versamento di cauzione (art. 207 C.d.S.).
- Circolare con documenti ritirati (art. 216 C.d.S.).
- Guidare con patente sospesa (art. 218 C.d.S.).
- Esercizio abusivo dell'attività di autotrasporto (art. 26 Legge n.298/1974).
Violazioni Penali
Il sequestro o il fermo amministrativo possono derivare anche da violazioni con rilevanza penale, tra cui:
- Gare di velocità non autorizzate (art. 9 bis C.d.S.).
- Guida senza patente o con patente revocata (art. 116 C.d.S.).
- Guida in stato di ebbrezza (art. 186 C.d.S.).
- Guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti (art. 187 C.d.S.).
- Provocare incidente guidando in stato di ebbrezza alcolica (art. 186 C.d.S.).
- Rifiutare l'accertamento nell'ipotesi di guida sotto l'influenza dell'alcool (art. 186 C.d.S.).
- Provocare incidente guidando sotto l'influenza degli stupefacenti (art. 187 C.d.S.).
- Rifiutare l'accertamento nell'ipotesi di guida sotto l'influenza degli stupefacenti (art. 187 C.d.S.).
Gestione del Veicolo Sequestrato o Sottoposto a Fermo
Generalmente, con il sistema S.I.Ve.S., il veicolo sequestrato o sottoposto a fermo viene affidato al proprietario, conducente o obbligato in solido, che ha l'obbligo di custodirlo in un luogo non soggetto a pubblico passaggio e di provvedere al trasporto in sicurezza. Se i soggetti obbligati rifiutano o non sono idonei, il veicolo è affidato a un deposito giudiziario.
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Sequestro di Ciclomotori e Motocicli
I ciclomotori e i motocicli sequestrati sono affidati a una ditta custode-acquirente per 30 giorni. Dopo tale periodo, il proprietario può richiederne l'affidamento in custodia. La confisca è sempre disposta se il veicolo è stato utilizzato per commettere un reato, indipendentemente dall'età del conducente.
Spese di Recupero, Trasporto e Custodia
In caso di mancato ritiro del veicolo o di confisca, le spese di recupero, trasporto e custodia sono anticipate dall'Autorità Amministrativa e successivamente recuperate tramite ingiunzione di pagamento nei confronti del trasgressore e dell'obbligato in solido (D.P.R. 22 luglio 1982 n. 1156).
Ricorso Contro il Sequestro o il Fermo Amministrativo
È possibile presentare ricorso contro il verbale di sequestro o fermo amministrativo. Le modalità e i termini variano a seconda della natura della violazione (amministrativa o penale) e della misura applicata (sequestro o fermo).
Ricorso per Violazioni Amministrative
- Sequestro: Ricorso al Prefetto/Ufficio Territoriale del Governo entro 60 giorni dalla notifica del verbale (art. 213, comma 3, C.d.S.).
- Fermo: Ricorso al Prefetto/Ufficio Territoriale del Governo entro 60 giorni dalla notifica del verbale (art. 214, comma 4, C.d.S.).
Il ricorso al Prefetto non sospende l'esecuzione del sequestro. In caso di rigetto, il sequestro è confermato.
Ricorso per Violazioni Penali
- Sequestro (art. 224-ter, comma 1, C.d.S.): Ricorso al Prefetto/Ufficio Territoriale del Governo entro 60 giorni (art. 203, comma 1, C.d.S.) o opposizione al Giudice di Pace entro 30 giorni (art. 205, C.d.S.).
- Fermo (art. 224-ter, comma 3, C.d.S.): Ricorso al Prefetto/Ufficio Territoriale del Governo entro 60 giorni (art. 203, comma 1, C.d.S.) o opposizione al Giudice di Pace entro 30 giorni (art. 205, C.d.S.).
La difesa in questi casi deve avvenire davanti all'Autorità Giudiziaria competente in ordine al reato contestato. Il dissequestro del veicolo può avvenire solo in caso di assoluzione o estinzione del reato.
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Accoglimento del Ricorso
Se il ricorso al Prefetto è accolto, l'ordinanza prefettizia estingue la sanzione accessoria e dispone la restituzione del veicolo.
Richiesta di Dissequestro
La richiesta di dissequestro deve essere presentata al Comando dell'organo di polizia che ha accertato la violazione e disposto il sequestro. In caso di violazione dell'art. 193 C.d.S. (circolazione senza assicurazione), l'istanza deve essere corredata da:
- Ricevuta di pagamento della sanzione pecuniaria (entro 60 giorni dalla notifica).
- Certificato assicurativo del veicolo per almeno 6 mesi.
Vizi di Forma del Verbale di Accertamento
È possibile contestare il verbale di accertamento per vizi di forma, quali:
- Mancanza dei dati dell’Ente accertatore.
- Assenza di indicazioni circa l'infrazione commessa.
- Mancata segnalazione dell'autovelox o del telelaser.
- Omissione dei motivi per i quali non si è proceduto al fermo immediato.
- Mancanza della sottoscrizione autografa degli agenti accertatori.
- Verbale redatto in modo incompleto (es. mancanza del numero civico).
- Non conformità del verbale meccanizzato all’originale.
Ricorso al Giudice di Pace
In alternativa al ricorso al Prefetto, è possibile presentare ricorso al Giudice di Pace entro 30 giorni dalla notifica del verbale. Questo tipo di ricorso prevede il pagamento di un contributo unificato variabile in base al valore della causa. Non è obbligatoria la difesa tecnica (avvocato), ma è necessario informarsi sulle udienze e presentarsi ad ogni udienza, pena la convalida del verbale.
Normativa di Riferimento
- Decreto legislativo 30/04/1992 n. 285 (Nuovo Codice della Strada), artt. 213, 214 e 214-bis.
- D.P.R. 16/12/1992 n. 495 (Regolamento di esecuzione del Codice della Strada).
- Legge 06/06/1974, n. 298 (Trasporto di cose).
- D.P.R. 22 luglio 1982 n. 1156 (Spese di recupero, trasporto e custodia).
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