Il trasporto di merci su strada è un'attività complessa che richiede il rispetto di precise normative per garantire la sicurezza di tutti gli utenti della strada. In Italia, la disciplina del carico dei veicoli è regolamentata principalmente dal Codice della Strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) e da specifiche disposizioni attuative. Questo articolo esamina in dettaglio le normative vigenti, le responsabilità dei soggetti coinvolti, le sanzioni previste e le migliori pratiche per un fissaggio del carico sicuro ed efficiente.
Limiti Dimensionali e Sporgenze del Carico
L'articolo 61 del Codice della Strada stabilisce i limiti dimensionali che il carico non deve superare. In particolare, la larghezza massima consentita è di 2,55 metri e l'altezza massima di 4 metri. Inoltre, il carico non può sporgere longitudinalmente dalla parte anteriore del veicolo.
È consentito che il carico sporga longitudinalmente dalla parte posteriore del veicolo, ma solo se costituito da cose indivisibili e comunque non oltre i 3/10 della lunghezza del veicolo stesso, nel rispetto dei limiti stabiliti dall'articolo 61.
Il trasporto di un carico sporgente lateralmente è permesso, purché la sporgenza da ciascuna parte non superi i 30 centimetri di distanza dalle luci di posizione anteriori e posteriori. In ogni caso, il carico non può sporgere lateralmente oltre la sagoma del veicolo.
Se il carico sporge oltre la sagoma del veicolo, devono essere adottate tutte le cautele idonee ad evitare pericolo agli altri utenti della strada. La sporgenza longitudinale deve essere segnalata mediante uno o due speciali pannelli quadrangolari, rivestiti di materiale retroriflettente, posti alle estremità della sporgenza in modo da risultare costantemente normali all'asse del veicolo. Le caratteristiche e le modalità di approvazione dei pannelli sono stabilite nel regolamento.
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Sistemazione del Carico e Sicurezza Stradale
L'articolo 164 del Codice della Strada disciplina la sistemazione del carico sui veicoli, stabilendo che il carico deve essere sistemato in modo da evitare la caduta o la dispersione dello stesso, da non diminuire la visibilità al conducente né impedirgli la libertà dei movimenti nella guida, da non compromettere la stabilità del veicolo, da non mascherare dispositivi di illuminazione e di segnalazione visiva né le targhe di riconoscimento e i segnali fatti col braccio.
In pratica, il carico deve essere posizionato e fissato in modo da non limitare o impedire la visibilità e la libertà di movimento dell'automobilista.
Il conducente che circola alla guida del veicolo senza avere la più ampia libertà di movimento per effettuare le manovre necessarie per la guida a causa della sistemazione del carico trasportato, non si contesta la violazione contenuta nel disposto dell'art. 169, commi 1 e 10 del C.d.S. (norma generale), ma quella contenuta nel disposto dell'art. 164, commi 1 e 8 del C.d.S. (norma speciale). Detta violazione comporta, se commessa con veicoli a motore, ritiro immediato della carta di circolazione e della patente di guida, provvedendo con tutte le cautele che il veicolo sia condotto in luogo idoneo per la detta sistemazione; del ritiro è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. I documenti sono restituiti all'avente diritto allorché il carico sia stato sistemato in conformità delle presenti norme.
Fissaggio del Carico: Norme e Responsabilità
Il fissaggio del carico è un aspetto cruciale per la sicurezza stradale. La normativa italiana ed europea si è evoluta per affrontare con maggiore rigore questa tematica, spostando l’attenzione dal semplice controllo della massa veicolare a una gestione complessiva del carico, dalla sua sistemazione al suo corretto fissaggio.
Diversi soggetti sono coinvolti e responsabili del fissaggio del carico:
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- Vettore: Responsabile della consegna, della verifica del carico e della sicurezza stradale.
- Committente: Responsabile se le istruzioni date al conducente sono incompatibili con la sicurezza stradale (Art. 7, comma 7 del D.Lgs. 286/2005).
- Caricatore: Responsabile per massa, distribuzione e sistemazione del carico (Art. 6-bis del D.Lgs. 286/2005).
È importante sottolineare che le responsabilità sono concorrenti.
La Corte di Cassazione (Sentenza n. 27223/2017) ha chiarito che, in caso di carico non fissato (es. rotoli di acciaio), rispondono sia il caricatore che il trasportatore.
Il D.Lgs. 286/2005 (Riforma dell’Autotrasporto) - Art. 6-bis introduce obblighi di controllo tecnico dei veicoli commerciali, con focus sul fissaggio del carico (Art. 13 del DM 215/2017).
La Circolare MIT 19/07/2011, Prot. n. 17277 fornisce indicazioni sull'individuazione del caricatore.
Sanzioni
Chi non rispetta le regole stabilite dall’articolo 164 del Codice della Strada, può incorrere in una multa che può andare dagli 87 ai 344 euro.
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Per il trasporto stradale, le sanzioni relative alla corretta sistemazione e al fissaggio del carico sono riportate nell’articolo 164, Sistemazione del carico sui veicoli, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.
Per le sanzioni si rimanda all’articolo 79 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, Nuovo codice della strada, che attualmente prevede una sanzione da 87€ a 344€.
Il veicolo non può proseguire il viaggio se il conducente non abbia provveduto a sistemare il carico secondo le modalità stabilite dal presente articolo. Perciò l’organo accertatore, nel caso che trattasi di veicolo a motore, oltre all’applicazione della sanzione di cui al comma 8, procede al ritiro immediato della carta di circolazione e della patente di guida, provvedendo con tutte le cautele che il veicolo sia condotto in luogo idoneo per la detta sistemazione; del ritiro è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. I documenti sono restituiti all’avente diritto allorché il carico sia stato sistemato in conformità delle presenti norme.
Le sanzioni amministrative previste nel presente articolo si applicano sia al conducente che al proprietario del veicolo, nonché al committente, quando si tratta di trasporto eseguito per suo conto esclusivo. L’intestatario della carta di circolazione del veicolo è tenuto a corrispondere agli enti proprietari delle strade percorse l’indennizzo di cui all’art. 10, comma 10, commisurato all’eccedenza rispetto ai limiti di massa di cui all’art. 10.
Le sanzioni amministrative previste nel presente articolo sono applicabili anche ai trasporti ed ai veicoli eccezionali, definiti all’art. 10, quando venga superata la massa complessiva massima indicata nell’autorizzazione, limitando in questo caso la franchigia del cinque per cento alle masse massime relative a quel veicolo, ai sensi dell’art. 62. La prosecuzione del viaggio è subordinata al rilascio di una nuova autorizzazione.
Il sovraccarico dei veicoli trasportanti merci pericolose deve essere sanzionato secondo l’articolo 168 comma 7 del Nuovo codice della strada. Questo prevede che le sanzioni di cui al comma 2 dell’articolo 167 vengano impartite in misura doppia.
Violazioni macroscopiche riferite a dispositivi non omologati, inefficienti, privi di etichette saranno sanzionate ai sensi dell’art 79 c. 1 e 4 del Cds da € 87 a € 345 (salva la possibilità di contestare l’art.
Controlli su Strada
Dal 20 maggio 2018 è entrato in vigore il decreto n.215 del Ministero dei Trasporti sui controlli su strada dei veicoli commerciali. Il principale oggetto delle verifiche sul fissaggio del carico saranno i mezzi superiori a 3,5 tonnellate che rientrano nelle categorie N2 e N3, ma la normativa non esclude la possibilità per le autorità competenti di estendere il controllo alla classe N1, ossia i veicoli commerciali leggeri come furgoni e van.
Durante il controllo su strada un veicolo può essere sottoposto all’ispezione della fissazione del suo carico a norma dell’allegato III del decreto, per accertare che il carico sia fissato in modo tale da non interferire con la guida sicura del veicolo o costituire una minaccia per la vita, la salute, le cose o l’ambiente.
Metodi di Fissaggio del Carico
Esistono diversi metodi di fissaggio del carico, che possono essere utilizzati anche in combinazione tra di loro:
- Immobilizzazione: Impedisce il movimento del carico attraverso l'uso di elementi di blocco.
- Bloccaggio (locale/generale): Utilizza elementi strutturali del veicolo (sponde) ed elementi esterni quali barre di bloccaggio, zeppe, montanti.
- Ancoraggio diretto: Collega direttamente il carico alla struttura del veicolo.
- Ancoraggio per attrito: Aumenta l'attrito tra il carico e la superficie di carico per impedirne il movimento.
- Serraggio: Utilizza mezzi meccanici manuali come ad esempio i Twist locks.
L’intervento “La sicurezza nel fissaggio dei carichi”, a cura di Paolo Moggi (Resp.le Sicurezza e Formazione Gruppo Federtrasporti), riporta alcune informazioni sui principali metodi di fissaggio: Ancoraggio (attrito o diretto): “Metodo che utilizza dispositivi flessibili quali cinghie, funi e catene Cinghie conformi alla norma EN12195-2Catene conformi alla norma EN 12195-3Funi conformi alla norma EN 12195-4Numero minimo di ancoraggi in base alla norma EN 12195-1
Tempi di Carico e Scarico
Con circolare n.13485 del 4 novembre 2025 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla corretta applicazione della disciplina dei tempi di carico e scarico delle merci, così come previsto dall’art. 6 del Dgls 286/2005 modificato dall’art.4 del decreto-legge 73/2025.
Il MIT ribadisce che nella norma in questione è indicato tassativamente in 90 minuti il periodo di franchigia connesso all’attesa ai fini sia del carico che dello scarico delle merci (comma 1); è stabilito in 100 euro l’indennizzo dovuto al vettore per ogni ora o frazione di ora di ritardo relativo al superamento del predetto periodo di franchigia (comma 2); l’indennizzo di 100 euro è dovuto anche, senza ulteriori periodi di franchigia, in caso di superamento dei tempi indicati contrattualmente per l’esecuzione materiale delle operazioni di carico o scarico; anche in questo caso l’indennizzo è dovuto al vettore per ogni ora o frazione di ora di ritardo (comma 3).
Nella franchigia di cui al comma 1 non sono ricompresi i tempi per le operazioni di carico e scarico; non vi sono periodi di franchigia relativi all’indennizzo per il superamento dei tempi di carico e scarico; l’indennizzo è dovuto integralmente (100 euro) anche per il superamento dei tempi di franchigia (comma 2) o di carico o scarico (comma 3) inferiori all’ora.
L’indennizzo non è previsto, peraltro, qualora il ritardo sia imputabile al vettore.
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