Il saldo e stralcio è una procedura che permette ai contribuenti di estinguere i propri debiti tributari pagando solo una parte dell'importo dovuto. Questa opzione può essere particolarmente vantaggiosa per chi si trova in difficoltà economiche e non è in grado di far fronte all'intero debito. Tuttavia, l'accesso al saldo e stralcio è soggetto a specifici requisiti e condizioni, che variano a seconda della normativa di riferimento.
Principio di Indisponibilità del Credito Tributario e Deroghe
Tradizionalmente, il diritto tributario è governato dal principio di indisponibilità del credito, il quale afferma che l'Amministrazione finanziaria non può rinunciare alla riscossione dei tributi dovuti dai contribuenti. Questo principio, tuttavia, ammette delle deroghe in presenza di specifiche disposizioni di legge che disciplinano il trattamento dei debiti tributari.
Tra queste disposizioni, un ruolo importante è svolto dagli articoli 63 e 88 del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (CCI), che regolamentano la transazione fiscale nell'ambito delle procedure di ristrutturazione del debito e del concordato preventivo. Inoltre, esistono disposizioni generali che, nell'ambito della crisi d'impresa, ammettono la soddisfazione parziale dei crediti, inclusi quelli tributari, come l'articolo 117 del CCI, che ha sostituito l'articolo 184 della legge fallimentare.
L'articolo 25 bis del CCI, che disciplina le misure premiali fiscali nella composizione negoziata, non prevede invece alcuna riduzione dei debiti tributari, né richiama gli articoli 63 e 88. Di conseguenza, la transazione fiscale è consentita solo nel contesto dell'accordo di ristrutturazione dei debiti e del concordato preventivo.
Il Dibattito sull'Indisponibilità del Credito Tributario
Il principio di indisponibilità dell'obbligazione tributaria è stato oggetto di un ampio dibattito dottrinale, alimentato anche dal fatto che le uniche disposizioni di diritto positivo che lo enunciano espressamente risalgono a data anteriore all'entrata in vigore della Costituzione Italiana.
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Il concetto di indisponibilità nel diritto tributario può essere riferito al tributo, alla potestà impositiva, all'obbligazione tributaria o al credito tributario. Tuttavia, con riguardo alla potestà normativa tributaria, è direttamente l'articolo 23 della Costituzione a sancire l'indisponibilità del tributo, stabilendo che una prestazione patrimoniale può essere imposta unicamente con un atto avente forza di legge.
Il dibattito sulla indisponibilità che rileva ai fini del saldo e stralcio, dunque, non concerne la fonte dell'obbligazione tributaria, ma va ricondotto al credito tributario sorto in base a disposizioni di legge. In altri termini, il tema controverso è se sia conciliabile con il principio di indisponibilità del credito tributario l'attribuzione all'Amministrazione finanziaria del potere di rinunciare (in misura parziale) alla riscossione di un tributo definitivamente sorto.
Secondo parte della dottrina, non esistono ragioni di principio per escludere la disponibilità del credito tributario una volta che questo sia concretamente sorto. Tuttavia, questa posizione si riferisce principalmente alla legittimità degli istituti deflativi del contenzioso, come l'accertamento con adesione e la conciliazione giudiziale, che mirano a favorire una definizione concordata del tributo la cui quantificazione sia controversa, e non alla transigibilità o rinuncia parziale alla riscossione di un tributo la cui debenza e quantificazione siano, al contrario, pacifiche.
Fondamenti Costituzionali e Ordinari del Principio
Gli autori che si sono occupati della questione dell'indisponibilità del credito tributario si dividono principalmente tra chi attribuisce a tale principio un fondamento costituzionale e chi, invece, lo inferisce da norme di rango ordinario.
Secondo la prima tesi, poiché il principio di indisponibilità del credito tributario troverebbe fondamento nella Costituzione, al suo rispetto dovrebbe attenersi non solo l'Amministrazione finanziaria in sede di riscossione del tributo, ma anche lo stesso legislatore nella regolamentazione di tale fase, poiché nessuna legge di rango ordinario potrebbe legittimamente derogarvi.
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In particolare, per alcuni autori il credito tributario si configurerebbe quale diritto indisponibile in sé, per effetto della funzione di riparto (in base alla capacità contributiva) conferita all'obbligazione tributaria dagli articoli 3 e 53 della Costituzione. La possibilità di disporre di tale credito (nel senso di transigere o rinunciare) sarebbe suscettibile di cagionare una lesione degli interessi della collettività a favore dell'interesse di un singolo individuo, così finendo per sostituire i criteri di riparto definiti dal legislatore erga omnes con altri e diversi criteri individuati di volta in volta dalle autorità fiscali competenti.
Altri autori, invece, individuano la fonte del principio di indisponibilità del credito tributario unicamente nella riserva di legge di cui al citato articolo 23 della Costituzione. Ancora, v'è chi radica l'indisponibilità del credito tributario negli articoli 3 e 97 della Costituzione, rilevando come il bilanciamento del principio di uguaglianza e del principio di imparzialità dell'azione amministrativa vietino all'Amministrazione finanziaria di disporre del credito tributario.
La "Disponibilità Controllata" del Credito Tributario
La tesi che intravede nel principio di indisponibilità del credito tributario un vincolo all'attività svolta dall'Amministrazione finanziaria nella riscossione del tributo, in realtà ammette che il legislatore possa regolamentare in ordine alla possibilità di disporre del credito tributario, ancorché giuridicamente sorto. È dunque unicamente entro gli stringenti limiti sanciti dal legislatore che le autorità fiscali potrebbero esercitare il potere di rinunciare alla riscossione (parziale) di un tributo, allorché ciò risulti maggiormente conveniente per le casse erariali (in quanto consentirebbe un miglior realizzo del credito ed eviterebbe di sostenere inutilmente le spesse necessarie ricupero dei tributi in capo a contribuenti incapienti).
In questi termini è stata coniata la locuzione "disponibilità 'controllata' del credito tributario" con riguardo al primo provvedimento legislativo con cui venne attribuito all'Amministrazione finanziaria il potere di rinunciare alla riscossione di una parte dei crediti erariali, vale a dire l'articolo 3, comma 3, del D.L. 8 luglio 2002, n. 138 (c.d. "transazione dei ruoli").
La Transazione dei Ruoli
La "transazione dei ruoli" apparve talmente radicale da costringere l'Agenzia delle Entrate, prima di emanare la circolare illustrativa 4 marzo 2005, n. 8/E, ad acquisire un preventivo parere del Consiglio di Stato su alcuni aspetti ritenuti determinanti nonché il parere della Commissione Consultiva per la riscossione, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112.
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In considerazione del termine "transazione" utilizzato dal legislatore, il nuovo istituto fu configurato alla stregua del contratto tipico previsto dall'articolo 1965, comma 1, del Codice Civile, sebbene non fosse chiaro quale tipo di concessioni avrebbe potuto beneficiare il debitore.
In realtà, secondo l'indirizzo prevalente, l'accordo transattivo era ben poco caratterizzato dalle caratteristiche proprie della transazione, in quanto non si sostanziava in reciproche concessioni al fine di evitare il sorgere di una lite o di porvi fine né poteva avere ad oggetto una res dubia o litigiosa, ma si risolveva nella remissione sic et simpliciter di una quota dei crediti erariali da parte dell'Amministrazione finanziaria.
Secondo un altro indirizzo, invece, il richiamo testuale alla transazione avrebbe dovuto essere riferito proprio alla transazione disciplinata dall'articolo 1965 c.c., sicché, richiedendo la sussistenza di una lite, avrebbe potuto riguardare solo i ruoli sub iudice, in relazione ai quali il credito erariale avrebbe dovuto rappresentare una mera pretesa impositiva.
Tuttavia, la transazione dei ruoli poteva riguardare unicamente la chiusura delle pendenze relative alla fase della riscossione, per il conseguimento di un risultato più proficuo rispetto a quello conseguibile coattivamente, mentre non avrebbe potuto riguardare debiti non iscritti a ruolo né controversie incardinate dinanzi alle Commissioni tributarie o ad altro giudice (se non tramite rinuncia alla lite da parte del debitore).
Prescrizione dei Debiti e Saldo e Stralcio
Parallelamente al saldo e stralcio, un'altra possibilità per estinguere i debiti tributari è rappresentata dalla prescrizione. La prescrizione è un istituto giuridico che prevede l'estinzione di un diritto (in questo caso, il diritto del creditore di riscuotere il debito) quando il titolare non lo esercita per un determinato periodo di tempo.
La regola generale è che i debiti si prescrivono dopo dieci anni, ma per alcune tipologie di debiti questo termine è più breve. Nel momento in cui il creditore rinnova la richiesta di pagamento del debito, il conteggio dei giorni alla decorrenza della prescrizione debiti vengono automaticamente interrotti, il termine viene quindi prorogato e conteggiato nuovamente prendendo come prima data la giornata seguente alla ricezione della lettera da parte del debitore.
"Straccia Bollo" e Agevolazioni Regionali (Sicilia)
In alcune regioni, come la Sicilia, sono state introdotte misure specifiche per agevolare il pagamento delle tasse automobilistiche, tra cui il cosiddetto "Straccia Bollo". Questa misura consente agli automobilisti siciliani di regolarizzare i bolli auto non pagati senza incorrere in sanzioni o interessi.
La "rottamazione 2025 bollo auto" permette di pagare gli arretrati relativi alla tassa automobilistica regionale senza interessi e sanzioni, un'opportunità già apprezzata nel 2024. I contribuenti potranno sanare i bolli scaduti nel periodo compreso tra l'1 gennaio 2016 e il 31 dicembre 2023, con l'obbligo di effettuare il pagamento entro la scadenza del 30 aprile 2025.
Per beneficiare dello "Straccia Bollo Auto 2025" non sono previsti requisiti particolari.
Inoltre, la Regione Siciliana ha disposto la riduzione del 10% dell'importo del bollo auto dovuto per l'anno 2024 a favore dei proprietari di veicoli che risultino in regola con tutti i pagamenti pregressi della tassa automobilistica.
Rottamazione delle Cartelle Esattoriali: Novità e Prospettive
Negli ultimi anni, il governo italiano ha introdotto diverse misure di rottamazione delle cartelle esattoriali, che consentono ai contribuenti di estinguere i propri debiti con il Fisco pagando solo una parte dell'importo dovuto, senza sanzioni e interessi.
Tuttavia, non tutte le proposte di rottamazione sono state approvate dal Parlamento. Ad esempio, un emendamento a firma leghista che prevedeva una nuova rottamazione delle cartelle esattoriali è stato bocciato.
Nonostante ciò, rimane aperta la possibilità che in futuro vengano introdotte nuove misure di rottamazione, che potrebbero offrire ulteriori opportunità ai contribuenti in difficoltà.
Stralcio delle Cartelle Esattoriali fino a 5.000 Euro
Un'altra misura importante per l'alleggerimento del carico fiscale sui contribuenti è rappresentata dallo stralcio delle cartelle esattoriali fino a 5.000 euro, previsto dall'articolo 4 del DL n. 41/2021 (Decreto Sostegni).
Tale disposizione prevede l'annullamento automatico di tutti i debiti di importo residuo alla data del 23 marzo 2021 fino a 5.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010.
Lo stralcio riguarda i carichi affidati all'agente della riscossione da qualunque ente creditore, pubblico e privato, che sia ricorso all'utilizzo del sistema di riscossione a mezzo ruolo, fatti salvi i debiti espressamente esclusi dal comma 9 del citato articolo 4 del d.l. n. 41 del 2021.
Riepilogo delle Opportunità per i Contribuenti
In sintesi, i contribuenti che si trovano in difficoltà con il pagamento delle tasse automobilistiche possono valutare diverse opzioni, tra cui:
- Saldo e stralcio: possibilità di estinguere il debito pagando solo una parte dell'importo dovuto, in presenza di specifici requisiti e condizioni.
- Prescrizione: estinzione del debito per decorrenza dei termini, a condizione che il creditore non abbia esercitato il proprio diritto di riscossione per un determinato periodo di tempo.
- "Straccia Bollo" e agevolazioni regionali: misure specifiche introdotte da alcune regioni, come la Sicilia, per agevolare il pagamento delle tasse automobilistiche.
- Rottamazione delle cartelle esattoriali: possibilità di estinguere il debito pagando solo una parte dell'importo dovuto, senza sanzioni e interessi, in base alle disposizioni di legge vigenti.
- Stralcio delle cartelle esattoriali fino a 5.000 euro: annullamento automatico dei debiti di importo residuo fino a 5.000 euro, in base alle disposizioni del DL n. 41/2021.
È importante valutare attentamente la propria situazione debitoria e le diverse opzioni disponibili, al fine di individuare la soluzione più adatta alle proprie esigenze e possibilità economiche. In caso di dubbi o difficoltà, è consigliabile rivolgersi a un professionista del settore, come un commercialista o un avvocato tributarista, che possa fornire assistenza e consulenza personalizzata.
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