Negli ultimi anni, la circolazione di veicoli con targa straniera in Italia ha registrato un aumento significativo, dovuto sia alla presenza di cittadini stranieri residenti nel paese, sia alla scelta di alcuni italiani di acquistare o utilizzare auto immatricolate all'estero. Questa tendenza ha portato all'introduzione di norme specifiche che regolano la circolazione stradale e gli obblighi fiscali, come il pagamento del bollo auto.
Aggiornamenti Normativi e Contesto Europeo
Nel 2018, un aggiornamento del Codice della Strada (CdS) ha inasprito le limitazioni relative alla circolazione sul territorio italiano di veicoli immatricolati all'estero. Questa misura era volta a contrastare il fenomeno dell'esterovestizione, ovvero il trasferimento fittizio della residenza fiscale oltre confine per eludere le tasse di circolazione italiane. Tuttavia, queste modifiche sono state contestate e portate all'attenzione della Corte di Giustizia Europea, che le ha considerate lesive del principio di libera circolazione dei capitali, uno dei pilastri dell'Unione Europea. Di conseguenza, il governo italiano ha adeguato il Codice della Strada alle indicazioni della Corte Europea.
Chi può guidare un'auto con targa estera in Italia?
Secondo il Codice della Strada, come modificato dalla legge n. 238/2021, un cittadino residente in Italia può circolare con un'auto con targa straniera per un massimo di 90 giorni. Trascorso questo periodo, l'auto deve essere immatricolata in Italia. Un individuo residente in un paese estero, invece, può circolare sul suolo italiano per un anno. Norme specifiche si applicano alle auto a noleggio, in leasing o in comodato d'uso.
Il Registro dei Veicoli Esteri (REVE)
Per monitorare i veicoli immatricolati all'estero autorizzati a circolare in Italia per periodi prolungati, è stato istituito il REVE, un registro dei veicoli esteri integrato nel sistema informativo del Pubblico Registro Automobilistico (PRA). L'iscrizione al REVE è obbligatoria in diversi casi:
- Quando un veicolo intestato a un soggetto estero è guidato da un cittadino residente in Italia per più di 30 giorni (ad esempio, auto a noleggio o in leasing).
- Quando il veicolo con targa estera appartiene a un lavoratore dipendente impiegato in un'azienda estera o a un lavoratore autonomo con sede all'estero. In questi casi, l'obbligo di iscrizione scatta dopo 60 giorni dall'acquisto del veicolo.
Sono esenti dall'iscrizione al REVE:
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- I dipendenti della pubblica amministrazione all'estero e i loro familiari.
- Il personale delle forze armate o di polizia in servizio presso organismi internazionali o basi militari, e i loro familiari.
- I dipendenti o collaboratori di aziende con sede a San Marino, se guidano auto immatricolate a San Marino appartenenti alla stessa azienda.
- I residenti a Campione d'Italia.
- Se il proprietario del veicolo estero è a bordo.
L'iscrizione al REVE ha un costo di 59 euro, di cui 27 euro per emolumenti ACI e 32 euro per l'imposta di bollo.
Assicurazione, Multe e Tasse
Il contratto di assicurazione per un veicolo con targa straniera deve essere stipulato nel paese in cui il veicolo è immatricolato. Le multe per le violazioni del Codice della Strada vengono inviate al proprietario del veicolo, anche se con targa estera, se rientrano nelle casistiche previste dalla legge. In particolare, è possibile ricevere una multa per eccesso di velocità, mancato uso della cintura di sicurezza, passaggio con semaforo rosso, guida in stato di ebbrezza, guida sotto l'effetto di stupefacenti, mancato uso del casco, circolazione su corsia vietata o uso improprio del telefono cellulare.
Sanzioni per Illeciti
La violazione dei limiti temporali per la circolazione in Italia con veicoli immatricolati all'estero comporta una sanzione variabile da 400 a 1.600 euro, oltre al ritiro del documento di circolazione. Se il proprietario non regolarizza il veicolo entro 30 giorni o non lo porta fuori dal territorio nazionale (previa autorizzazione), scatta la confisca. Nel caso di veicoli appartenenti a proprietari esteri e utilizzati da cittadini italiani, come nel caso di leasing o noleggio, l'assenza dei documenti che riportano le condizioni e i termini del contratto di locazione comporta una multa da 250 a 1.000 euro e il fermo amministrativo del veicolo. La mancata iscrizione al REVE comporta una sanzione da 712 a 3.558 euro e il ritiro del documento di circolazione fino alla regolarizzazione.
Contestazioni e Sentenze della Corte UE
L'articolo 93, comma 1 bis, del Codice della Strada, che vieta la circolazione con un veicolo immatricolato all'estero a chiunque sia residente in Italia da più di 60 giorni, è stato ritenuto dalla Corte UE una restrizione alla libera circolazione dei capitali, in quanto dissuade i residenti italiani dal contrarre prestiti in altri Stati membri. La Corte ha sottolineato che imporre ai residenti in Italia da più di 60 giorni il pagamento di un'imposta per l'utilizzo di un veicolo immatricolato in un altro Stato membro, anche se concesso in comodato d'uso gratuito, finisce per assoggettare a imposizione i comodati d'uso transfrontaliero a titolo gratuito dei veicoli a motore, a differenza dei comodati d'uso di veicoli immatricolati in Italia.
Cosa Fare in Caso di Sanzioni
In caso di sanzioni per violazione dell'articolo 93, c. 1-bis del CdS, è possibile impugnare il verbale invocando la sentenza del 16 dicembre 2021 della Corte UE. Sarà compito del giudice valutare la durata e la natura dell'utilizzo del veicolo sequestrato.
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Bollo Auto e Veicoli con Targa Straniera
La circolazione dei veicoli con targa straniera in Italia è strettamente legata alla normativa sul bollo auto. Se un residente in Italia utilizza stabilmente un'auto con targa estera oltre i termini consentiti, è obbligato a reimmatricolare il veicolo in Italia e a pagare il bollo auto in Italia.
Incidenti Stradali con Veicoli Stranieri
In caso di incidente stradale in cui è coinvolto un veicolo con targa straniera, le forze dell'ordine trasmettono i dati relativi al sinistro all'Ufficio Centrale Italiano (UCI). L'UCI è l'Ufficio Nazionale di Assicurazione per l'Italia per i veicoli in circolazione internazionale e gestisce le pratiche di risarcimento relative agli incidenti stradali verificatisi sul territorio nazionale con veicoli immatricolati in Stati Esteri.
Circolare del Ministero dell'Interno
Il Ministero dell'Interno, con circolare del 11 settembre 2024, ha richiamato l'attenzione sul crescente fenomeno della circolazione in Italia di veicoli con targhe straniere, sottolineando la necessità di intensificare i controlli per prevenire l'esterovestizione e le pratiche elusive legate all'uso di auto immatricolate all'estero da residenti in Italia.
L'Esterovestizione: Un Fenomeno Diffuso
Il termine "esterovestizione" si riferisce alla pratica di immatricolare un veicolo all'estero per evitare tasse o normative più rigide in Italia. Questo fenomeno è particolarmente diffuso in regioni come la Campania, ma si estende a tutto il territorio nazionale. Molti residenti italiani scelgono di immatricolare i propri veicoli in Paesi esteri per beneficiare di condizioni fiscali più vantaggiose, spesso senza rispettare le norme italiane. Il vantaggio principale è l'elusione del pagamento della tassa automobilistica italiana e delle rigide regole di revisione periodica, ma ci sono anche implicazioni riguardo alla copertura assicurativa e alla responsabilità in caso di incidenti.
Un aspetto particolarmente delicato riguarda i veicoli già immatricolati all'estero che vengono reintrodotti nel territorio nazionale dopo una reimmatricolazione estera. Questi veicoli possono essere utilizzati per aggirare l'obbligo di revisione o per evitare la tassa di circolazione.
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Controlli e Collaborazione Interistituzionale
Per contrastare queste pratiche, la circolare del Ministero invita a un maggiore impegno delle autorità nel verificare la regolarità dei veicoli con targhe straniere. L'attività di controllo rappresenta un aspetto cruciale per arginare le pratiche di esterovestizione e garantire il rispetto della normativa italiana. Per attuare con successo questa nuova fase di monitoraggio, la collaborazione tra le diverse istituzioni sarà fondamentale. Oltre ai controlli su strada, sarà cruciale verificare la regolarità della documentazione presso gli Studi di Consulenza Automobilistica, le Delegazioni ACI e gli Sportelli PRA (Pubblico Registro Automobilistico).
Modifiche al Codice della Strada: Articoli 93-bis e 132
L'articolo 2 introduce l'articolo 93-bis nel Codice della Strada, approvato mediante decreto legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 ed entrato in vigore il 1° gennaio 1993. Il comma 2 specifica che a bordo di un veicolo immatricolato all'estero e condotto in Italia da soggetto residente in Italia che non risulta essere il proprietario del veicolo stesso, debba sempre custodirsi un documento, sottoscritto con data certa dall'intestatario, dal quale risultino il titolo e la durata della disponibilità del veicolo. Il comma 3 riguarda i lavoratori frontalieri e stabilisce che anche i lavoratori che esercitano un'attività professionale in uno Stato limitrofo o confinante con l'Italia, e che circolano con veicoli di loro proprietà immatricolati in tale Stato estero, hanno l'obbligo di registrare il veicolo al REVE entro 60 giorni dall'acquisizione della proprietà. In seguito, si dovranno annotare le eventuali variazioni della disponibilità del veicolo.
L'articolo 2 della legge 238/2021 include inoltre una riformulazione dell'articolo 132 del Codice della Strada, che riguarda la circolazione di veicoli registrati all'estero e condotti in Italia da soggetti non residenti sul territorio nazionale. Tali veicoli possono circolare in Italia per un massimo di un anno in base al certificato di immatricolazione dello Stato di origine.
Obblighi per Chi Utilizza Veicoli Intestati all'Estero
I cittadini (italiani o stranieri) residenti in Italia, che, a vario titolo, dispongono di veicoli intestati a persone fisiche o giuridiche con residenza o sede in uno Stato estero per un periodo superiore a 30 giorni, anche non continuativi, nell'anno solare, devono comprovare l'utilizzo con un documento di data certa. Questo vale, ad esempio, per i veicoli immatricolati all'estero di proprietà di lavoratori subordinati che svolgono la loro attività lavorativa presso un'azienda con sede in uno Stato confinante o limitrofo con l'Italia, o di lavoratori autonomi che hanno la sede della propria attività professionale presso uno Stato confinante/limitrofo (cosiddetti "frontalieri").
Il nuovo articolo 93-BIS del Codice della Strada nel comma 3 specifica che anche i lavoratori subordinati o autonomi che esercitano un'attività professionale nel territorio di uno Stato limitrofo o confinante con l'Italia, e che circolano con veicoli di loro proprietà immatricolati in quello Stato estero, hanno l'obbligo di registrazione al REVE (Registro Veicoli Esteri) entro 60 giorni dall'acquisizione della proprietà del veicolo. L'obbligo è a carico dell'intestatario del mezzo.
Circolazione di Veicoli Immatricolati all'Estero Condotti da Non Residenti
La nuova formulazione dell'articolo 132 del Codice della Strada relativo alla circolazione dei veicoli immatricolati in uno Stato estero condotti da NON residenti in Italia stabilisce che questi veicoli sono ammessi a circolare in Italia per la durata massima di un anno in base al certificato di immatricolazione dello Stato di origine, ad esclusione dei veicoli di proprietà del personale straniero o dei familiari conviventi in servizio presso organismi o basi militari internazionali che abbiano sede nel nostro Paese, che possono invece circolare sul territorio nazionale per l'intera durata del mandato.
Abrogazione di Limiti Precedenti
La legge 23 dicembre 2021 n. 238, all'art. 2, ha abrogato i commi 1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-quinquies, 7-bis e 7-ter dell'art. 93 del Codice della Strada. Tuttavia, è importante notare che l'abrogazione dei limiti precedenti non comporta una liberalizzazione totale, in quanto ai vecchi divieti se ne sono sostituiti di nuovi. La L. 238/21 ha infatti inserito il nuovo art. 93 bis che, in sintesi, prevede che:
- Chiunque risieda in Italia da più di 3 mesi deve immatricolare il veicolo in Italia.
- Se l'utilizzatore è diverso dal proprietario (residente all'estero), deve avere a bordo un documento con data certa che giustifichi il titolo e la durata della disponibilità.
In secondo luogo, non conta più l'identità del proprietario: se prima doveva trattarsi di una società con sede in UE o SEE, ora c'è equivalenza tra persona fisica e giuridica e non conta dove questa abbia la residenza o la sede, purché sia all'estero. Una volta registrata la vettura al P.R.A., la durata della disponibilità non incontra particolari limiti di tempo, se non quelli indicati all'atto della registrazione.
Il terzo comma dell'art. 93 bis prevede che i lavoratori subordinati o autonomi che operino in uno stato limitrofo o confinante, che circolino con veicoli propri, ivi immatricolati, debbano dotarsi del documento di cui sopra e provvedere alla registrazione presso l'elenco speciale del P.R.A.
Esenzioni
Sono esenti da queste disposizioni il personale civile e militare dipendente da pubbliche amministrazioni in servizio all'estero, di cui all'articolo 1, comma 9, lettere a) e b), della legge 27 ottobre 1988, n. 470.
Sanzioni e Regolarizzazione
In caso di violazione, l'organo accertatore intima al proprietario di provvedere all'immatricolazione o, nel secondo caso, alla registrazione presso il P.R.A.. In caso di non ottemperanza, si applica la sanzione accessoria del fermo amministrativo. Di conseguenza, il veicolo viene riconsegnato solo previa esibizione del documento richiesto, oppure dopo 60 giorni dalla violazione.
Fuori dai casi sopra elencati, resta il limite temporale alla circolazione, fissato dall'art. 132 CdS in 1 anno dall'immatricolazione nello stato di origine.
Domande Frequenti
- Ho un veicolo con targa estera, posso circolare in Italia? La risposta dipende dalla residenza del conducente e dalla durata della permanenza del veicolo in Italia.
- Ho sentito che si devono iscrivere anche le auto con targa straniera, dove e come? L'iscrizione va effettuata al REVE, gestito dall'ACI.
- Per lavoro circolo in Italia con un veicolo con targa estera, devo registrarlo al PRA dell'ACI? Dipende dalla tipologia di lavoro e dalla residenza.
- Mi ha tamponato un veicolo con targa straniera e vorrei conoscere il proprietario. In questo caso, è necessario rivolgersi alle forze dell'ordine.
La Nuova Normativa in Sintesi
La Legge n. 238/2021 ha modificato il Codice della Strada (CdS) introducendo l'art. 93 bis che disciplina la circolazione in Italia dei veicoli immatricolati all'estero. Come regola generale, chi risiede in Italia (cittadino UE ed extra UE) ha l'obbligo, entro tre mesi dalla data di acquisizione della residenza stessa, di immatricolare in Italia il veicolo di proprietà già immatricolato all'estero (art. 93 bis, c.1).
Se il veicolo immatricolato all'estero è condotto nel territorio italiano da un soggetto con residenza in Italia che non è intestatario del veicolo (cosiddetto "utilizzatore"), la carta di circolazione estera deve essere accompagnata da un documento sottoscritto con data certa dall'intestatario. Da quest'ultimo documento deve risultare a che titolo il conducente utilizza il veicolo e la relativa durata. Entrambi i documenti devono essere tenuti a bordo del veicolo. Tuttavia, se la disponibilità del veicolo immatricolato all'estero, da parte di persona giuridica o fisica residente in Italia, supera i 30 giorni nell'anno solare, anche non continuativi, il titolo e la durata della disponibilità del mezzo devono essere registrati, da parte dell'utilizzatore, in un apposito Elenco presente nel sistema informativo del PRA denominato REVE - Registro dei Veicoli Esteri.
Lo stesso obbligo di registrazione è previsto per coloro che, in qualità di lavoratori subordinati o autonomi, svolgono la loro attività lavorativa o professionale in uno Stato limitrofo o confinante con l'Italia e circolano sul territorio nazionale con veicoli immatricolati in tale Stato. Nel REVE devono essere annotate anche le successive variazioni della disponibilità del veicolo e le variazioni di residenza o di sede da parte dell'utilizzatore.
Il REVE risiede nel Sistema Informativo del PRA ed è gestito da ACI. L'obbligo di registrazione è operativo a partire dal 21 marzo 2022.
Quali Veicoli Devono Essere Registrati nel REVE?
- I veicoli intestati a persone fisiche o giuridiche con residenza/sede in uno Stato estero concessi in uso a qualsiasi titolo per un periodo superiore a 30 giorni all'anno, anche non continuativi, a cittadini (italiani o stranieri) residenti in Italia. L'utilizzo deve essere comprovato da un titolo di data certa, ad esempio, noleggio senza conducente, locazione in leasing, comodato d'uso, usufrutto, altri utilizzi, ecc.; nel titolo deve essere indicato anche la durata dell'utilizzo.
- I veicoli immatricolati all'estero di proprietà di lavoratori subordinati che svolgono la loro attività lavorativa presso un'azienda con sede in uno Stato confinante / limitrofo con l'Italia oppure lavoratori autonomi che hanno la sede della propria attività professionale presso uno Stato confinante / limitrofo con l'Italia. La registrazione deve essere effettuata entro 60 giorni dalla data di acquisto della proprietà del veicolo.
Sono Stati confinanti la Francia, la Svizzera, l'Austria, la Slovenia, Città del Vaticano. Sono invece Stati limitrofi quelli che, pur non confinanti, sono relativamente vicini al territorio nazionale e quindi raggiungibili dal lavoratore in tempi ragionevolmente brevi (ad esempio il Principato di Monaco, la Germania, il Principato del Liechtenstein, la Croazia). Per la repubblica di San Marino si vedano i casi di esclusione.
Altre Operazioni da Registrare nel REVE
È necessario inoltre richiedere l'annotazione nel REVE della "fine disponibilità del veicolo" in determinati casi previsti dalla stessa legge.
Cosa Viene Rilasciato al Termine della Registrazione / Annotazione nel REVE?
Al termine delle operazioni di registrazione e di annotazione viene rilasciata una attestazione di avvenuta esecuzione dell'operazione che deve essere portata a bordo del veicolo, da esibire in caso di controllo su strada da parte delle Forze dell'Ordine. Questa attestazione riporta:
- un QR code per la verifica di autenticità del documento
- un ID veicolo che è il codice identificativo alfanumerico attribuito al veicolo in sede di registrazione, necessario per poter richiedere successive pratiche e/o visure e certificazioni dei veicoli registrati nel REVE.
Per risalire al codice identificativo attribuito al veicolo (codice ID) di cui è conosciuta la targa estera è disponibile il servizio on line “Cerca Id Veicolo Estero”.
Dove Richiedere la Registrazione / Annotazione nel REVE?
La pratica può essere richiesta presso:
- lo STA degli Uffici ACI del PRA, previo appuntamento e pagamento degli importi previsti per legge.
- lo STA degli Studi di Consulenza Automobilistica (Agenzia di pratiche auto / Delegazioni ACI). In questo caso, oltre ai costi previsti per legge bisogna aggiungere la tariffa - in regime di libero mercato - applicata per il servizio di intermediazione.
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