La circolazione con un veicolo sottoposto a sequestro penale comporta una serie di conseguenze legali, sia di natura amministrativa che penale, che è fondamentale conoscere per evitare di incorrere in sanzioni. Questo articolo si propone di fornire una panoramica completa della disciplina in materia, analizzando le diverse fattispecie di sequestro, le violazioni previste dal Codice della Strada e dal Codice Penale, e le relative sanzioni.
Tipologie di sequestro e normative di riferimento
Nel nostro ordinamento giuridico, esistono diverse tipologie di sequestro che possono interessare un veicolo:
Sequestro amministrativo: disciplinato dall'art. 213 del Codice della Strada (D.Lgs. 30/04/1992, n. 285), è una misura cautelare con cui si sottrae la disponibilità del bene all'avente diritto, ponendolo a disposizione dell'Autorità amministrativa per i provvedimenti di competenza (ad esempio, la confisca amministrativa).
Fermo amministrativo: disciplinato dall'art. 214 del Codice della Strada, è una sanzione accessoria che comporta la temporanea indisponibilità del veicolo. La durata del fermo è stabilita dalla norma di legge che si assume violata.
Sequestro penale: disposto dall'Autorità Giudiziaria nel corso di un procedimento penale, mira a preservare il veicolo come corpo del reato o come prova utile per l'accertamento dei fatti.
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Quando il sequestro o il fermo sono previsti da disposizioni aventi carattere penale, la disciplina è dettata anche dall'art. 224-ter del Codice della Strada.
Violazioni amministrative e penali che comportano il sequestro del veicolo
Il Codice della Strada e altre normative prevedono diverse violazioni, sia di natura amministrativa che penale, che possono comportare il sequestro o il fermo del veicolo.
Violazioni amministrative:
Le principali violazioni amministrative che comportano il sequestro o il fermo del veicolo sono le seguenti (art. 213 e 214 C.d.S.):
- Circolazione con veicolo per il quale non sia stata rilasciata la carta di circolazione (art. 93 C.d.S.).
- Fabbricazione, produzione, commercializzazione o vendita di ciclomotori che sviluppino una velocità superiore a quella prevista dall'art. 52 C.d.S. (45 km/h), oppure con un ciclomotore per il quale non è stato rilasciato il certificato di circolazione, se previsto (art. 97 C.d.S.).
- Esercitazione alla guida senza avere accanto, in funzione di istruttore, una persona provvista di patente di guida valida (art. 122 C.d.S.).
- Circolazione con ciclomotore o motociclo in violazione delle norme comportamentali previste (art. 170 C.d.S.).
- Circolazione con veicolo sprovvisto di idonea copertura assicurativa (art. 193 C.d.S.).
- Circolazione con veicolo sottoposto a fermo amministrativo (art. 214 C.d.S.).
- Circolazione con patente ritirata o sospesa (artt. 216 e 218 C.d.S.).
- Circolazione in violazione della normativa in materia di trasporto cose (artt. 26 e 46 della legge n. 298/1974).
Violazioni penali:
Le principali violazioni di natura penale che comportano il sequestro o il fermo del veicolo sono le seguenti (art. 224-ter C.d.S.):
- Mancato rispetto del divieto di gareggiare in velocità con veicoli a motore (es. art. 9-bis C.d.S.).
- Guida senza patente o con patente revocata (art. 116 C.d.S.).
- Guida sotto l'effetto di alcool (art. 186 C.d.S.).
- Guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti (art. 187 C.d.S.).
Circolazione con veicolo sottoposto a sequestro: conseguenze
La circolazione con un veicolo sottoposto a sequestro, sia amministrativo che penale, comporta gravi conseguenze legali.
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Sanzioni amministrative:
Chiunque circola con un veicolo sottoposto a sequestro amministrativo è soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.984,00 a € 7.937,00, oltre alla confisca del veicolo e alla revoca della patente (art. 213, comma 8, C.d.S.).
È importante sottolineare che, secondo la Corte Costituzionale (sentenza n. 242/2019), la revoca della patente non è automatica, ma deve essere valutata dal Prefetto in relazione alle circostanze del caso concreto, per evitare che la sanzione risulti sproporzionata rispetto al fatto commesso.
Profili penali:
La circolazione con un veicolo sottoposto a sequestro penale può integrare il reato di sottrazione di cose sottoposte a sequestro (art. 334 del Codice Penale), punito con la reclusione fino a un anno e con la multa fino a € 309.
Tuttavia, la giurisprudenza ha chiarito che, in caso di circolazione abusiva con veicolo sottoposto a sequestro amministrativo, si applica la sola sanzione amministrativa prevista dall'art. 213, comma 4, C.d.S., e non anche il reato di sottrazione di cose sottoposte a sequestro (Cass. Pen., Sez. VI, 27/09/2016, n. 40039). Questo perché sussiste un rapporto di specialità tra la fattispecie penale e quella sanzionata amministrativamente.
La Cassazione ha altresì precisato che il concorso apparente di norme tra le previsioni di cui all'art. 334 cod. pen. e di cui all'art. 213, comma quarto, cod. strada, con conseguente applicazione al responsabile della sola sanzione amministrativa prevista dal codice della strada, ricorre esclusivamente se la sottrazione del veicolo sottoposto a sequestro è stata realizzata mediante la circolazione dello stesso, mentre, quando tale sottrazione è realizzata con modalità diverse dalla diretta circolazione del mezzo su di una strada, è configurabile la fattispecie prevista dall'art. 334 cod. pen. (Cass. pen. n. 44832/2014)
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Cosa fare in caso di sequestro del veicolo
In caso di sequestro del veicolo, è importante conoscere i propri diritti e le possibilità di tutela previste dalla legge.
Sequestro amministrativo:
- Ricorso al Prefetto: Avverso il verbale di sequestro amministrativo, è possibile presentare ricorso al Prefetto entro 60 giorni dalla notifica (art. 213, comma 3, C.d.S.).
- Opposizione al Giudice di Pace: In alternativa al ricorso al Prefetto, è possibile presentare opposizione al Giudice di Pace entro 30 giorni dalla notifica (art. 205 C.d.S.).
Sequestro penale:
- Richiesta di dissequestro: È possibile presentare istanza di dissequestro all'Autorità Giudiziaria competente, soprattutto se il veicolo non è più necessario ai fini dell'indagine o del processo.
- Richiesta di dissequestro per rottamazione: Se il veicolo è gravemente incidentato o immatricolato da oltre 10 anni, è possibile richiederne il dissequestro ai soli fini della radiazione per rottamazione.
Custodia del veicolo sequestrato
In caso di sequestro amministrativo, il veicolo viene affidato in custodia al proprietario, al trasgressore o a persona di fiducia, che ha l'obbligo di custodirlo in un luogo non soggetto a pubblico passaggio e di provvedere a proprie spese al trasporto in condizioni di sicurezza per la circolazione stradale.
Se i soggetti obbligati si rifiutano o non hanno i requisiti per assumere la custodia, il veicolo viene affidato a un deposito giudiziario convenzionato.
È importante sapere che, decorsi dieci giorni dalla notifica del verbale di sequestro, la mancata assunzione della custodia del veicolo determina il trasferimento della proprietà al custode-acquirente (art. 213, comma 2-quater, C.d.S.).
Confisca del veicolo
La confisca del veicolo è una sanzione accessoria che comporta la definitiva perdita della proprietà del bene a favore dello Stato.
La confisca è disposta obbligatoriamente in alcuni casi, come ad esempio:
- Circolazione con veicolo non immatricolato (art. 93/7 C.d.S.).
- Circolazione con ciclomotore alterato (art. 97/5-7 C.d.S.).
- Reiterazione/recidiva delle violazioni a cui consegue il fermo amministrativo (es. guida senza patente, circolazione con targa non propria o contraffatta, etc.).
- Circolazione con veicolo sprovvisto di idonea copertura assicurativa (art. 193 C.d.S.).
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