La tassa automobilistica, comunemente nota come bollo auto, è un tributo regionale obbligatorio per il possesso di un veicolo a motore. Il Testo Unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, contenuto nel D.P.R. 5 febbraio 1953, n. 39, rappresenta la base normativa di riferimento, sebbene nel corso degli anni sia stato oggetto di numerose modifiche e integrazioni, sia a livello statale che regionale.

Soggetti Tenuti al Pagamento

Sono tenuti al pagamento della tassa automobilistica coloro che, alla scadenza del termine utile per il pagamento, risultano essere proprietari del veicolo al Pubblico Registro Automobilistico (PRA).

Calcolo del Bollo Auto

L’importo della tassa automobilistica può essere visualizzato consultando il tariffario oppure utilizzando il servizio online di calcolo, disponibile sul portale dell’Agenzia delle Entrate. Il calcolo è effettuato considerando tutte le informazioni del veicolo presenti a sistema e il tariffario della Regione di residenza del proprietario del veicolo.

Scadenze e Modalità di Pagamento

Chi ha dimenticato di versare la tassa automobilistica entro la scadenza può regolarizzare la sua posizione sanando il ritardo nel pagamento con l’applicazione di penalità piuttosto contenute.

Esenzioni

Il Testo Unico prevede diverse categorie di esenzioni, sia permanenti che temporanee.

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Esenzioni Permanenti

  • Disabili: I disabili possono godere dell'esenzione permanente dal bollo auto. Per godere dell'esenzione, il veicolo deve essere intestato allo stesso disabile, ovvero a un soggetto rispetto al quale quest'ultimo è fiscalmente a carico (ciò si verifica se il disabile ha un reddito annuo lordo non superiore a € 2.840,51). Non sono agevolabili i veicoli intestati a società od enti, pubblici o privati. L'esenzione spetta per un solo veicolo, con facoltà di scelta da parte dell'interessato che nella domanda di esenzione deve indicare la relativa targa. Qualora il disabile rientri solo nella precedente ipotesi, il veicolo deve essere stato adattato (nei comandi di guida, oppure nella struttura carrozzata) in funzione della ridotta capacità motoria del disabile e gli adattamenti devono risultare dalla carta di circolazione (e quindi devono essere stati sottoposti a visita e prova in una sede del Dipartimento dei trasporti terrestri). Gli adattamenti possono riguardare sia le modifiche ai comandi di guida, sia solo la carrozzeria o la sistemazione interna del veicolo, per mettere il disabile in condizione di accedervi. A titolo di esempio l’adattamento tecnico alla carrozzeria può consistere in pedana sollevatrice, scivolo a scomparsa, braccio sollevatore, paranco (ad azionamento meccanico/elettrico/idraulico), sedile scorrevole-girevole simultaneamente atto a facilitare l’insediamento del disabile nell’abitacolo, sistema di ancoraggio delle carrozzelle con annesso sistema di ritenuta del disabile (cinture di sicurezza), sportello scorrevole.
  • Veicoli Storici Ultratrentennali: Sono esenti dalla tassa automobilistica i veicoli (autovetture, motoveicoli, eccetera) costruiti da almeno trent'anni, senza che sia necessario il possesso di particolari requisiti. Il beneficio spetta automaticamente, senza che sia necessario presentare una domanda apposita. Per verificare se si ha diritto al beneficio, fa fede la data di immatricolazione risultante dal "libretto" di circolazione. Se però il contribuente è in possesso di documentazione idonea che attesti una data di costruzione anteriore a quella di immatricolazione, fa fede ai fini dell'agevolazione la data di costruzione. Se i veicoli in questione sono messi in circolazione su strade pubbliche, essi sono tenuti al pagamento di una tassa forfetaria dovuta in misura fissa a titolo di tassa di circolazione (indipendentemente dalla potenza del motore). Il pagamento può effettuarsi, senza sanzioni, in qualsiasi mese dell'anno, purché anteriormente alla messa in circolazione del veicolo su strade pubbliche. Questo regime agevolato non si applica ai veicoli "ad uso professionale". Sono da considerare tali, ad esempio, quelli adibiti al servizio pubblico da piazza, a noleggio da rimessa o a scuola guida.
  • Veicoli Elettrici: Gli autoveicoli, i motocicli e i ciclomotori a due, tre o quattro ruote, azionati con motore elettrico, godono dell’esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche per cinque anni a decorrere dalla data di prima immatricolazione (art. 20 Testo Unico tasse automobilistiche n. 39/1953). Alla fine di questo periodo, per gli autoveicoli elettrici si deve corrispondere una tassa pari ad un quarto dell’importo previsto per i corrispondenti veicoli a benzina (art. 17, c.5, Legge n.

Esenzioni Temporanee

  • Sospensione per Rivenditori Autorizzati: Per ottenere la sospensione dal pagamento delle tasse automobilistiche (art. 5 decreto legge 30 dicembre 1982 n. 953), i concessionari autorizzati alla rivendita dei veicoli devono presentare presso gli Uffici Territoriali dell’Agenzia delle Entrate competenti per territorio, gli elenchi quadrimestrali di tutti i veicoli ricevuti in consegna per la rivendita.
  • Esportazione Fuori UE: Come richiedere un’esenzione temporanea dalla tassa automobilistica per autocarri e rimorchi esportati fuori dall’UE per oltre 12 mesi.

Altre Agevolazioni

  • Veicoli a GPL o Metano: Le autovetture e gli autoveicoli ad uso promiscuo omologati per la circolazione esclusivamente con alimentazione del motore con gas di petrolio liquefatto (GPL) o gas metano, purché conformi alle direttive CEE in materia di emissioni inquinanti, sono soggetti al pagamento di un quarto della tassa automobilistica prevista per i corrispondenti veicoli a benzina.
  • Veicoli Storici Ultraventennali: A decorrere dal 1 gennaio 2016 e per i periodi fissi successivi a tale data, ai sensi del c. 1 dell'art. 1 della Legge Regionale 19 novembre 2015, n. 16, gli importi della tassa automobilistica regionale sono ridotti del 10% per gli autoveicoli ed i motoveicoli, esclusi quelli adibiti ad uso professionale, di anzianità tra i venti e i ventinove anni, classificati d'interesse storico o collezionistico, iscritti in uno dei registri storici previsti dall'art. 60 del D.lgs. n. In materia invece di veicoli ultraventennali, gli autoveicoli e motoveicoli di interesse storico e collezionistico con anzianità di immatricolazione compresa tra i venti e i ventinove anni, se in possesso del certificato di rilevanza storica di cui all’articolo 4 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 dicembre 2009, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2010, rilasciato dagli enti di cui al comma 4 dell’articolo 60 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992 n.

Rimborso

Il rimborso potrà essere erogato con accredito diretto sul conto corrente bancario o postale se è stato effettuato un pagamento non dovuto (ad esempio a seguito di furto, vendita o demolizione del veicolo, ecc. in data antecedente all’inizio del periodo tributario). N.B. Il contribuente deve presentare richiesta di rimborso entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento nei termini di legge (art.5 del decreto legge 30 dicembre 1982, n.

Prescrizione

L’omesso pagamento della tassa automobilistica apre la strada all’accertamento, entro la fine del terzo anno successivo, a quello del mancato pagamento. La regola è contenuta nell’art. 5 del D.l. 953/82, modificato dall’art. 3 del D.l.

La notifica dell’avviso di accertamento entro il termine per il recupero della tassa interrompe il termine di prescrizione, tuttavia, ai sensi dell’art. 2495 c.c. parifica l’avviso di accertamento alla cartella esattoriale, esplicitando che “(…) quanto alla cartella di pagamento questo Collegio ritiene che essa possa essere notificata entro il primo termine di prescrizione previsto dal comma 51 dell’art. 5 D.L. n.

Le Sezioni Unite della Cassazione, con la pronuncia n. 23397 del 17 novembre 2016, ha posto fine ai contrasti, affermando un risolutivo principio di diritto: ”è di applicazione generale il principio secondo il quale la scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva produce soltanto l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito ma non determina anche l’effetto della c.d. “conversione” del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell’art. 2953 c.c. Tale principio, pertanto, si applica con riguardo a tutti gli atti - comunque denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via. Con la conseguenza che, qualora per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l’opposizione, non consente di fare applicazione dell’art.

Autotutela

Al contrario, qualora sia stati destinatari della notifica di una cartella esattoriale, la presentazione dell’istanza in via di “autotutela” non interrompe il termine (60 giorni dalla data di notifica) entro il quale ricorrere presso la Commissione Tributaria (Provinciale in I grado, Regionale in II grado).

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Annullamento Debiti

Il Decreto fiscale 2019, noto anche come “strappa-cartelle”, è intervenuto finanche sulla tassa automobilistica, prevedendo la cancellazione d’ufficio dei debiti per il bollo auto non corrisposto dal 2000 al 2010, e fino a concorrenza dell’importo massimo di 1.000 euro. La norma non contiene uno specifico riferimento al bollo auto, così ingenerando dubbi in proposito, che hanno addirittura portato alla contestazione del pagamento degli arretrati da parte delle Regioni, con conseguente ricorso ad opera degli automobilisti, presso la competente Commissione Tributaria, al fine di vedersi cancellare le cartelle, in quanto Equitalia continuava a sollecitare il pagamento degli arretrati.

Verifica dei Pagamenti

Sul portale web dell’Agenzia delle Entrate è disponibile un servizio che consente di calcolare la tassa automobilistica inserendo la targa del veicolo. Il calcolo è effettuato considerando tutte le informazioni del veicolo presenti a sistema. In particolare, il sistema tiene conto del tariffario della Regione di residenza del proprietario del veicolo.

Il portale web dell’Agenzia delle Entrate offre, in modo gratuito, un servizio che permette all’utente di controllare i versamenti delle tasse automobilistiche effettuati presso gli intermediari abilitati (quali tabaccherie, agenzie di pratiche auto, Poste, ACI), quindi trasmessi all’Agenzia delle Entrate da parte degli intermediari stessi. Tale servizio risulta disponibile finanche per i pagamenti effettuati a beneficio delle Regioni per le quali la tassa automobilistica è gestita dall’Agenzia delle Entrate (Friuli Venezia Giulia e Sardegna).

Tassa Automobilistica Regionale: Competenze e Limiti

La disciplina sostanziale del tributo “tasse automobilistiche” è riservata alla legislazione statale. E’ pertanto costituzionalmente illegittima la legge regionale che pretenda di introdurre in materia una agevolazione tributaria non contemplata dalla norma dello Stato.

La tassa automobilistica regionale, in quanto istituita e disciplinata da norme statali (in primis, proprio dal menzionato Dpr 39/1959 e successive modificazioni), non costituisce un “tributo proprio” delle Regioni, nel senso di cui al vigente articolo 119 della Costituzione. Con la conseguenza che dovrebbe ritenersi a queste ultime preclusa la possibilità di modificarne la disciplina sostanziale, se non nei limiti previsti dalla legge statale.

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Il legislatore statale, pur attribuendo alle Regioni ad autonomia ordinaria il gettito della tassa e un limitato potere di variazione dell’importo originariamente stabilito, oltre che l’attività amministrativa concernente la riscossione, i rimborsi, il recupero della tassa stessa e l’applicazione delle sanzioni, non ha tuttavia devoluto alle stesse il potere di disciplinare gli altri elementi costitutivi del tributo.

La tassa automobilistica non può definirsi come “tributo proprio della Regione”, ai sensi del combinato disposto degli artt. 117, quarto comma, e 119, secondo comma, Cost., dal momento che il gettito della tassa è stato “attribuito” alle Regioni, ma la disciplina di detto tributo non rientra nella competenza legislativa residuale alle stesse riservata dall’art. 117, quarto comma, Cost.".

In passato, sulla base di tale principio, sono state dichiarate costituzionalmente illegittime, perché invasive della esclusiva competenza dello Stato, norme regionali che disponevano esenzioni dalla tassa automobilistica o modificavano la disciplina dei termini per l’accertamento del tributo.

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