Il pignoramento del veicolo è una procedura esecutiva che consente al creditore di recuperare il proprio credito rivalendosi su un autoveicolo di proprietà del debitore. La presente guida ha lo scopo di illustrare in modo dettagliato la procedura di pignoramento del veicolo, con particolare attenzione alla trascrizione e ai termini previsti dalla legge italiana.

Introduzione al Pignoramento del Veicolo

Il pignoramento del veicolo è una forma di esecuzione forzata che rientra nell'ambito del pignoramento mobiliare, disciplinato dagli articoli 513 e seguenti del codice di procedura civile (c.p.c.). Questa procedura speciale è stata introdotta per superare le difficoltà che spesso si incontrano nel rintracciare i veicoli di proprietà del debitore, consentendo al creditore di avviare l'esecuzione anche se il veicolo non viene fisicamente trovato presso il domicilio del debitore.

La Procedura di Pignoramento del Veicolo (Art. 521 bis c.p.c.)

L'articolo 521 bis del c.p.c., introdotto dal decreto-legge 132/2014, convertito in legge 162/2014, ha introdotto una procedura semplificata per il pignoramento di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi. La procedura prevede le seguenti fasi:

  1. Notifica dell'atto di pignoramento: Il creditore, tramite l'ufficiale giudiziario, notifica al debitore un atto di pignoramento in cui vengono indicati con precisione i beni (autoveicolo, motoveicolo o rimorchio) e i diritti che si intendono sottoporre ad esecuzione, specificando gli estremi identificativi del veicolo richiesti dalla legge per l'iscrizione nei pubblici registri automobilistici (PRA). L'atto di pignoramento contiene anche l'ingiunzione, prevista dall'articolo 492 c.p.c., con cui si ordina al debitore di astenersi da qualsiasi atto diretto a sottrarre il bene alla garanzia del credito.
  2. Trascrizione del pignoramento al PRA: Dopo la notifica, l'ufficiale giudiziario restituisce al creditore l'atto di pignoramento, affinché quest'ultimo provveda alla trascrizione del pignoramento presso il PRA. La trascrizione rende il pignoramento opponibile ai terzi, impedendo al debitore di vendere o trasferire il veicolo a terzi in pregiudizio del creditore.
  3. Consegna del veicolo all'Istituto Vendite Giudiziarie (IVG): Entro 10 giorni dalla notifica del pignoramento, il debitore è tenuto a consegnare il veicolo all'IVG competente per territorio, unitamente alla carta di circolazione e ai documenti di proprietà.
  4. Ritiro del veicolo da parte delle forze dell'ordine: Qualora il debitore non provveda alla consegna spontanea del veicolo entro il termine di 10 giorni, le forze dell'ordine (Polizia, Carabinieri, ecc.) sono autorizzate a ricercare il veicolo e, se lo rinvengono in circolazione, a ritirare la carta di circolazione, i titoli di proprietà e a consegnare il veicolo all'IVG competente.
  5. Iscrizione a ruolo del pignoramento: Entro 30 giorni dalla comunicazione dell'avvenuta consegna del veicolo all'IVG, il creditore deve provvedere all'iscrizione a ruolo del pignoramento presso la cancelleria del tribunale competente. L'iscrizione a ruolo avviene mediante deposito della nota di iscrizione a ruolo, unitamente alle copie conformi del titolo esecutivo, del precetto, dell'atto di pignoramento notificato e della nota di trascrizione al PRA.

Competenza Territoriale

A differenza del pignoramento mobiliare tradizionale, in cui la competenza territoriale è determinata dal luogo in cui si trovano i beni da pignorare (art. 26, comma 1, c.p.c.), per il pignoramento del veicolo la competenza è attribuita al giudice del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede (art. 26, comma 2, c.p.c.). Questa regola è stata introdotta per agevolare l'applicazione della nuova disciplina del pignoramento del veicolo e per evitare che il creditore debba avviare l'esecuzione in un luogo diverso da quello in cui il debitore è effettivamente rintracciabile.

Costi del Pignoramento del Veicolo

I costi del pignoramento del veicolo sono variabili e comprendono:

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  • Spese legali: Le competenze per l'avvocato, calcolate in base al valore del pignoramento, possono variare da un minimo di 700 Euro (oltre IVA e CAP) per crediti di importo non superiore a 1.100 Euro, fino a circa 3.000 Euro (oltre IVA e CAP) per crediti non superiori a 52.000 Euro. Alcuni tribunali hanno elaborato tabelle specifiche per il pignoramento degli autoveicoli, consultabili sui rispettivi siti internet.
  • Diritti PRA: I diritti per la trascrizione del pignoramento al PRA ammontano a 27,00 Euro.
  • Imposta di bollo: L'imposta di bollo è pari a 32,00 Euro (o 48,00 Euro se viene rilasciato anche il certificato di proprietà digitale). L'imposta di bollo è esente in alcuni casi specifici, come le cause di lavoro, le cause di separazione e divorzio, le richieste di recupero competenze da parte del difensore d'ufficio e le cause a gratuito patrocinio.
  • Costi dell'IVG: I costi dell'IVG sono determinati dal Decreto Ministeriale n. 109/1997 e comprendono:
    • Un versamento forfettario (attualmente da un minimo di 63,01 Euro ad un massimo di 126,01 Euro).
    • Un importo per l'assegnazione dei beni, pari al 12% del ricavato della vendita.
    • Le spese di custodia, che variano a seconda che il bene sia custodito nei locali dell'istituto o fuori dagli stessi.

Trascrizione del Pignoramento al PRA: Modalità e Documenti Necessari

Dopo aver notificato l'atto di pignoramento al debitore, l'ufficiale giudiziario lo consegna al creditore, il quale deve provvedere alla trascrizione del pignoramento presso il PRA. La trascrizione può essere effettuata presentando la seguente documentazione:

  • Copia conforme dell'atto di pignoramento, debitamente notificato.
  • Nota di trascrizione (modello NP3C).
  • Copia del documento d'identità del creditore.
  • Ricevuta di pagamento della pratica.
  • Delega al trattamento dei dati personali (se necessario).

Attualmente, in considerazione della normativa emergenziale legata all'epidemia di COVID-19, è possibile per gli avvocati procedere alla trascrizione anche a mezzo PEC, compilando la nota libera NP3C, scannerizzandola insieme alla documentazione necessaria e allegando la copia del proprio documento d'identità, la ricevuta di pagamento e la delega al trattamento dei dati personali.

Mancata Consegna del Veicolo da Parte del Debitore: Conseguenze e Intervento delle Forze dell'Ordine

Se il debitore non ottempera all'ordine di consegna del veicolo all'IVG entro il termine di 10 giorni dalla notifica del pignoramento, si configura una violazione degli obblighi del custode. In tal caso, le forze dell'ordine sono autorizzate ad intervenire per ricercare il veicolo e, se lo rinvengono in circolazione, a ritirare la carta di circolazione, i titoli di proprietà e a consegnare il veicolo all'IVG competente.

Termini per l'Iscrizione a Ruolo e il Deposito dell'Istanza di Assegnazione o Vendita

Il creditore, dopo aver eseguito la trascrizione del pignoramento al PRA, deve rispettare i seguenti termini:

  • Iscrizione a ruolo: Entro 30 giorni dalla comunicazione dell'avvenuta consegna del veicolo all'IVG, il creditore deve provvedere all'iscrizione a ruolo del pignoramento presso la cancelleria del tribunale competente. Il mancato rispetto di questo termine comporta la perdita di efficacia del pignoramento.
  • Deposito dell'istanza di assegnazione o vendita: In deroga a quanto previsto dall'articolo 497 c.p.c., l'istanza di assegnazione o l'istanza di vendita del veicolo pignorato deve essere depositata entro 45 giorni dal deposito da parte del creditore della nota di iscrizione a ruolo ovvero dal deposito delle copie conformi degli atti.

Opposizione al Pignoramento

Il debitore può opporsi al pignoramento del veicolo proponendo un'opposizione all'esecuzione (art. 615 c.p.c.) o un'opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.).

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  • Opposizione all'esecuzione: L'opposizione all'esecuzione può essere proposta quando si contesta il diritto del creditore a procedere all'esecuzione forzata, ad esempio perché il titolo esecutivo è invalido o perché il credito è stato già pagato.
  • Opposizione agli atti esecutivi: L'opposizione agli atti esecutivi può essere proposta quando si contestano le modalità con cui è stato eseguito il pignoramento, ad esempio perché sono state violate le norme procedurali o perché il bene pignorato è impignorabile.

Un motivo di opposizione al pignoramento può essere legato alla strumentalità del veicolo per l'attività professionale del debitore. In tal caso, il creditore potrà rivalersi solo per un quinto del valore dell'automobile, a meno che il debitore non possieda altri beni idonei a soddisfare il credito.

Pignoramento del Veicolo e Procedure di Sovraindebitamento

Il debitore che si trova in una situazione di sovraindebitamento può valutare l'accesso ad una delle procedure previste dal Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (Legge 3/2012, ora confluita nel Codice della Crisi). Queste procedure, come il piano del consumatore o l'accordo di composizione della crisi, possono consentire al debitore di ristrutturare i propri debiti e di evitare il pignoramento dei propri beni, compreso il veicolo.

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