Il pignoramento auto è una procedura legale utilizzata dai creditori al fine di recuperare i debiti non saldati. In questo articolo, esploreremo le circostanze in cui un veicolo può essere pignorato, considerando in particolare il caso in cui sussistono delle situazioni di auto cointestata.

Cos'è il Pignoramento Auto?

Il pignoramento degli autoveicoli è una modalità dell'esecuzione forzata sui beni mobili del debitore, avente ad oggetto gli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, ed è caratterizzata da una procedura speciale che consente di dare avvio all'esecuzione anche se il veicolo non è rinvenuto presso il domicilio del debitore, attraverso il meccanismo della trascrizione del pignoramento nei pubblici registri automobilistici.

Pignoramento e Decreto Rilancio

Con le norme varate dal Decreto Rilancio e confermate nel Decreto Agosto (DL 104/2020), diversi ambiti economici hanno subito rallentamenti. In particolare, a seguito della sospensione dell’attività giudiziaria, i pignoramenti presso terzi da parte di Agenzia delle Entrate Riscossioni sono stati sospesi fino al 15 ottobre, per notifiche avvenute dopo l’entrata in vigore del Decreto Cura Italia, oggi Legge 27/2020. Ci sono però iter che possono proseguire.

Beni Pignorabili

Nei casi di recupero crediti giudiziale attraverso il pignoramento mobiliare, la giurisprudenza vuole che si prediligano i “beni di pronto realizzo“, che garantiscono una rivendita rapida. Pertanto, i primi beni pignorabili per legge sono generalmente il denaro contante, i gioielli, i titoli di credito e altri oggetti di rilevante valore economico presenti nel luogo di dimora del debitore.

La Procedura di Pignoramento Auto

La prima procedura di pignoramento dell’auto prevede che, dopo la notifica dell’atto di precetto al debitore, il creditore ne consegni copia all’ufficiale giudiziario. Al titolo esecutivo con le somme su cui vanta un diritto, si unisce la richiesta di far accesso all’abitazione del debitore. In questo frangente, l’ufficiale giudiziario rileva beni di veloce realizzazione. Se si accerta la presenza di veicoli, possono essere sottoposti a pignoramento.

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Modalità di Ricerca dei Veicoli

Per il rintraccio di eventuali veicoli ci sono due modalità di ricerca:

  • Tramite targa di un veicolo che sappiamo già essere in possesso del debitore.
  • Tramite ricerca nominativa di tutti i veicoli intestati al soggetto.

Un’altra possibilità prevede il pignoramento telematico dei veicoli intestati al debitore. In questo caso, si evita l’invio dell’ufficiale giudiziario e si accertata l’esistenza di eventuali automobili tramite Anagrafe Tributaria.

Pignoramento Auto e Soggetti Disabili

Nel caso di pignoramento auto di un disabile, se avanzato da parte di privati, la legge non pone particolari veti o limiti (come invece accade per Agenzia delle Entrate Riscossioni).

C'è però una buona notizia per le persone invalide. Se il creditore è l’agente della riscossione esattoriale, la loro auto, che spesso è il preludio al pignoramento. Questa disposizione non è sancita da una legge, ma è frutto dell’interpretazione dei giudici. L’Agenzia delle Entrate-Riscossione non avvia infatti la procedura di fermo amministrativo per veicoli destinati a persone disabili e, se il fermo è già stato iscritto, ne dispone la cancellazione, indipendentemente dal grado di invalidità o dall’accompagnamento.

In sintesi, sebbene non ci siano protezioni specifiche per molte categorie di debitori, le persone invalide possono contare su una tutela particolare, almeno quando si tratta di evitare il fermo amministrativo del loro veicolo.

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Pignoramento di un'Auto Cointestata

Anche pignorare un veicolo cointestato è possibile. In un primo momento, l’esecuzione si estenderà su tutto il bene e porterà alla sua vendita all’asta. Metà del ricavato della vendita all’asta verrà corrisposta al cointestatario non debitore.

Fermo Amministrativo e Auto Cointestata

Caso diverso se si parla di fermo amministrativo: in questo frangente, il veicolo cointestato a due soggetti, di cui uno solo insolvente, coinvolge entrambi i proprietari, ma non può essere applicato se l’auto è cointestata a un soggetto non debitore. La proprietà del veicolo resta intatta, ma non è possibile circolare con l’auto fino a quando tutte le cartelle esattoriali non sono state saldate.

Veicoli Utilizzati per Lavoro

Per quanto riguarda i mezzi utilizzati per lavoro, si può procedere al pignoramento del veicolo quando questo non serva a garantire il normale svolgimento dell’attività. L’unico modo per opporsi al pignoramento di un’auto è dimostrare che il veicolo è essenziale per l’attività professionale del debitore. In questo caso, il creditore può rivalersi solo su 1/5 del valore dell’auto, a meno che il debitore non possa dimostrare di possedere altri beni sufficienti a soddisfare il credito.

Questo principio è stabilito dall’art. 515 del codice di procedura civile, in cui si specifica che strumenti, oggetti e libri indispensabili per l’esercizio della professione, dell’arte o del mestiere del debitore possono essere pignorati nei limiti di 1/5, quando il presumibile valore di realizzo degli altri beni rinvenuti dall’ufficiale giudiziario o indicati dal debitore non è sufficiente per soddisfare il credito.

Procedure e Modalità di Pignoramento

Ci sono due modi principali per pignorare un’auto.

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Pignoramento Mobiliare Tradizionale

Il metodo tradizionale consiste nel cosiddetto pignoramento mobiliare. In questo caso, l’ufficiale giudiziario si reca presso la residenza o il domicilio del debitore e pignora tutti i beni presenti, inclusa l’auto parcheggiata sotto casa o custodita in garage.L’automobile pignorata resta nella disponibilità del debitore fino al giorno dell’asta, che viene organizzata dall’Istituto Vendite Giudiziarie e poi fissata dal giudice. Durante l’asta, le offerte presentate dai partecipanti saranno valutate e il bene sarà aggiudicato al miglior offerente, seguendo le regole tipiche delle aste giudiziarie. Quindi, anche se l’auto rimane con il debitore per un certo periodo, alla fine passerà al miglior offerente tramite un’asta giudiziaria, con tutte le offerte esaminate e valutate secondo i meccanismi previsti.

Pignoramento Telematico

Il secondo metodo per pignorare un’auto, reso possibile da una recente riforma, è molto più semplice e si svolge interamente online. Invece di inviare un ufficiale giudiziario, l’esistenza dell’auto viene verificata tramite l’Anagrafe Tributaria, un database accessibile su autorizzazione del Presidente del Tribunale.Il creditore prepara l’atto di pignoramento mobiliare, specificando il bene da sottoporre a esecuzione, e lo iscrive al Pubblico Registro Automobilistico (PRA). Il debitore riceve una notifica con l’invito a consegnare l’auto all’Istituto Vendite Giudiziarie entro 10 giorni. Se il debitore non consegna il veicolo entro il termine stabilito, gli organi competenti procederanno al ritiro dei documenti di circolazione e proprietà, consegnandoli all’IVG competente.

Tuttavia, se il debitore dimostra entro 30 giorni che l’auto è indispensabile per la sua attività e che non è sostituibile, il pignoramento è limitato a 1/5 del valore del mezzo e può essere eseguito soltanto se non ci sono altri beni su cui rivalersi. In questo caso, il pignoramento è valido per 360 giorni e la vendita all’asta non può avvenire prima di 300 giorni dal giorno della notifica. Per questo motivo, è fondamentale raccogliere il maggior numero possibile di informazioni sul debitore prima di intraprendere azioni legali, assicurandosi che queste portino all’effettivo recupero del credito.

Pignoramento Autoveicoli: La Procedura Dettagliata

Dal 2014 il pignoramento delle autovetture è regolato, oltre che dall’art. 518 c.p.c. per l’atto di pignoramento mobiliare, anche dal procedimento descritto all’art. 521 bis c.p.c. introdotto dalla legge 162/2014. Prima della riforma, il pignoramento di un bene mobile registrato si traduceva spesso in un pignoramento infruttuoso, stante l’impossibilità per l’ufficiale giudiziario di rinvenire materialmente l’autoveicolo nella immediata disponibilità del debitore, con conseguente arresto della procedura esecutiva. Questa modalità “tradizionale” di ricerca dei beni è stata sostituita dal pignoramento telematico di autoveicoli, i motoveicoli ed i rimorchi.

A seguito delle novità introdotte dalla legge n. 162/2014 è oggi possibile procedere al pignoramento delle autovetture secondo due modalità:

  • Una tradizionale e già prevista in ordine al pignoramento di un bene mobile registrato.
  • La nuova alternativa, definibile come fattispecie a formazione progressiva, espressamente dettata dall’art. 521 bis cod. proc. civ. per il pignoramento delle autovetture, con l’obiettivo di a evitare un pignoramento infruttuoso nel caso in cui il bene non si trovi nella materiale disponibilità dell’insolvente.

Quando è Possibile il Pignoramento delle Autovetture

Ogni qual volta si verifica una situazione di insolvenza a fronte della quale il debitore non adempie spontaneamente una propria obbligazione, il creditore può agire in esecuzione forzata sui beni mobili dell’insolvente, mediante un atto di pignoramento mobiliare oppure di pignoramento di un bene mobile registrato. Sono beni mobili registrati quelli iscritti in pubblici registri ai sensi dell’art. 815 cod. civ., come ad esempio le auto, le moto, le navi e gli aerei. Pertanto, il pignoramento può avere ad oggetto anche le autovetture dell’insolvente, intendendosi per tali non solo le automobili ma anche moto, rimorchi, motocicli.

Il Procedimento Alternativo per il Pignoramento delle Autovetture

Con la legge n. 162/2014 è stato introdotto uno strumento alternativo rispetto all’ordinario pignoramento del bene mobile registrato, che sia applica tuttavia non a tutti i beni mobili registrati, ma solamente ad autoveicoli, motoveicoli e rimorchi. Ne sono esclusi, ad esempio, navi ed aerei.

  • Gli autoveicoli sono veicoli a motore con almeno quattro ruote, esclusi i motoveicoli e sono definiti all’art. 54 del codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285).
  • I motoveicoli sono veicoli a motore, a due, tre o quattro ruote, e sono definiti all’art. 53 c.d.s.
  • I rimorchi sono definiti all’art. 56 c.d.s. come i veicoli destinati ad essere trainati dagli autoveicoli di cui al comma 1 dell’art. 54 e dai filoveicoli di cui all’art. 55, con esclusione degli autosnodati.

La ratio di siffatta novella deve rinvenirsi nell’esigenza di superare le difficoltà “pratiche” nell’applicazione del procedimento ex art. 513 e ss cod. proc. civ.. Infatti l’atto di pignoramento mobiliare colpisce, in genere, i beni che si trovano nella materiale disponibilità del debitore, e pertanto gli ufficiali giudiziari devono materialmente cercare e trovare i beni da sottoporre a pignoramento. Spesso, tuttavia, gli ufficiali giudiziari hanno grosse difficoltà nel trovare materialmente l’autovettura del soggetto esecutato, intestatario del veicolo, (si pensi ad un furgoncino che è fuori dal deposito “per lavoro” oppure all’auto di un privato momentaneamente in sosta in un parcheggio a pagamento), con la conseguenza che se il pignoramento delle autovetture avviato con le modalità tradizionali, risulta infruttuoso, l’ufficiale giudiziario redige verbale di pignoramento negativo e la procedura esecutiva si arresta a causa della non trascrivibilità del verbale infruttuoso, non essendo menzionato dall’art. 2693 cod. civ. fra gli atti trascrivibili.

La Procedura Tradizionale per il Pignoramento delle Autovetture

Nella forma tradizionale del pignoramento mobiliare, l’ufficiale giudiziario, munito di atto di pignoramento mobiliare, si reca presso la residenza o domicilio del debitore intestatario del veicolo ove sottopone a pignoramento ogni bene che vi rinviene. I beni tuttavia, restano nella disponibilità del pignorato fino al giorno in cui è prevista l’asta da parte dell’Istituto di Vendita Giudiziaria, secondo quanto fissato dal Giudice dell’Esecuzione. Il pignoramento, diversamente dall’atto di precetto, è un atto dell’ufficiale giudiziario che viene predisposto dopo che il creditore ha notificato al debitore titolo esecutivo e precetto. In particolare, la notifica di un pignoramento mobiliare, secondo l’indicazione dell’art. 481, comma I, cod. proc. civ., deve avvenire entro 90 giorni dalla data in cui il precetto è stato notificato al debitore; dunque, possiamo definire la notifica del pignoramento mobiliare come quel momento nel quale la procedura esecutiva prende il “via” effettivo. Ai fini della notifica del pignoramento mobiliare non occorre alcun atto diverso dalla mera presentazione dell’ufficiale giudiziario presso il domicilio o la residenza del debitore con conseguente identificazione dei beni sui quali il creditore potrà soddisfare le proprie pretese.

Come si Svolge il Nuovo Pignoramento delle Autovetture

Nella modalità per così dire “alternativa” introdotta dalla riforma del 2014, per perfezionare il pignoramento delle autovetture è sufficiente notificare l’atto di pignoramento all’insolvente intestatario del veicolo, ed effettuare la trascrizione del pignoramento al pra (vale a dire il pubblico registro automobilistico). Con la notifica del pignoramento mobiliare si porta a conoscenza il debitore del vincolo di indisponibilità sul veicolo e lo si intima a consegnarlo entro 10 giorni, mentre con la trascrizione del pignoramento al pra, si porta a conoscenza i terzi del pignoramento. La apprensione fisica del bene oggetto di pignoramento avviene solo in seguito alla notifica del pignoramento mobiliare ed alla trascrizione: qualora il debitore si rendesse ulteriormente inadempiente, la ricerca delle autovetture è affidata alla forza pubblica. Una volta concluso il pignoramento le autovetture vengono assegnate al creditore o vendute, ed il ricavato trasferito al creditore.

Il Giudice Competente per il Pignoramento delle Autovetture

La individuazione del Giudice competente per il pignoramento delle autovetture, segue regole diversificate rispetto a quelle previste per il pignoramento di un bene mobile registrato. Infatti, se in via generale per l’atto di pignoramento mobiliare, l’art. 26, comma I, cod. proc. civ. ancora la competenza territoriale del giudice al luogo nel cui circondario si trovano i beni che ne sono oggetto, nell’ipotesi di pignoramento di autovetture, il successivo comma II del citato art. 26 cod. proc. civ., come novellato dalla l. n. 162/2014, stabilisce che è territorialmente competente il giudice nel cui circondario il debitore ha la propria residenza o domicilio (ovvero la propria sede nel caso in cui l’insolvente sia una persona giuridica).

Cosa Deve Fare il Creditore

La procedura per il pignoramento delle autovetture introdotta dalla legge n. 162/2014 si svolge secondo le forme del pignoramento telematico, sicché il creditore deve, in via preliminare, verificare la presenza dei mezzi da pignorare direttamente tramite una visura al Pubblico Registro Automobilistico oppure una ricerca aull’Anagrafe Tributaria. Tuttavia nel secondo caso, affinché il creditore possa accedere a detto database occorre la previa autorizzazione da parte del Presidente del Tribunale a prendere visione del patrimonio del debitore e di tutti i suoi redditi ex art. 492 bis cod. proc. civ.. Ottenute le informazioni sul veicolo, il creditore deve redigere l’atto di pignoramento, indicando esattamente il veicolo da pignorare e il diritto per la cui tutela si procede a esecuzione. A tal fine, il creditore deve, altresì, indicare tutti gli estremi utili per la trascrizione del pignoramento al pra. Al pari di quanto previsto per ogni atto di pignoramento mobiliare, anche nel caso di pignoramento di autovetture è necessario che l’ingiunzione sia informata del precetto, posto dall’art. 492, comma I, cod. proc. civ. che intima al debitore di astenersi da ogni atto mirato a sottrarre alla garanzia del credito azionato il bene pignorato e tutti i suoi frutti. Nell’atto di pignoramento delle autovetture, al pari di quanto previsto in ordine a ogni pignoramento di bene mobile registrato, è contenuto l’invito rivolto al debitore di consegnare entro 10 giorni dalla notifica il bene de quo, unitamente alla carta di circolazione e a tutti i documenti di proprietà, all’Istituto di Vendite Giudiziarie nel cui circondario il debitore ha la propria residenza o domicilio. L’atto di pignoramento delle autovetture, dopo essere stato notificato all’ingiunto, viene riconsegnato al creditore, da parte dell’ufficiale giudiziario, affinché egli provveda alla trascrizione del pignoramento al PRA.

Trascrizione del Pignoramento al PRA

Ricevuta la prova della notifica dell’atto di pignoramento mobiliare al debitore intestatario del veicolo, il creditore ha l’onere di provvedere alla trascrizione dell’atto di pignoramento delle autovetture al pra. A tal fine, egli deve presentarsi agli uffici del Pubblico Registro Automobilistico con una copia conforme del pignoramento notificato al debitore. La conformità ben può essere attestata dall’avvocato. Ai fini della trascrizione del pignoramento delle autovetture, non è strettamente necessario il certificato di proprietà del veicolo (o foglio equivalente), ma in mancanza non può essere rilasciato al creditore il nuovo certificato di proprietà digitale. Inoltre, il creditore deve presentare la nota di trascrizione, ove sono indicati numero di targa, dati anagrafici del debitore e la data di notifica del pignoramento al debitore. La trascrizione del pignoramento al pra può essere delegata a un terzo, purché siano prodotti documenti di identità del delegato e del delegante.

Cosa Accade Dopo la Consegna all'IVG

Nel momento in cui il veicolo entra nella disponibilità dell’Istituto di Vendite Giudiziarie, ne viene data comunicazione al creditore pignorante. Da tale momento, dopo aver provveduto a trascrivere il pignoramento delle autovetture, il creditore deve iscrivere a ruolo il pignoramento presso la cancelleria del giudice competente, entro e non oltre 30 giorni, a pena di inefficacia del pignoramento. Ai fini dell’iscrizione a ruolo, deve essere consegnata alla cancelleria del giudice la cosiddetta nota, assieme alla copia conforme del titolo esecutivo e del precetto, del pignoramento notificato al debitore, nonché della nota di trascrizione del pignoramento al pra. Ai fini della conformità, l’art. 521 bis, comma V, cod. proc. civ. ritiene sufficiente l’attestazione in tal senso fatta dal legale del creditore. Entro 45 giorni dalla data dell’iscrizione a ruolo, il creditore deve provvedere al deposito dell’istanza di assegnazione o di vendita dell’autovettura.

Mancata Consegna del Bene all'IVG da Parte del Debitore

Come già detto nel paragrafo precedente, una volta ricevuto l’atto di pignoramento delle autovetture, il debitore assume la qualifica di custode del bene e deve consegnare il bene pignorato (con relativa carta di circolazione e documenti di proprietà) all’Istituto di Vendite Giudiziarie territorialmente competente entro 10 giorni; nel caso in cui egli non vi adempia spontaneamente, decorsi inutilmente i 10 giorni sarà la Polizia a intervenire per ricercare il veicolo pignorato. Laddove il bene sia trovato in circolazione, la Polizia provvede al ritiro della carta di circolazione e dei documenti comprovanti la proprietà del mezzo, nonché alla sua coattiva asportazione e successiva consegna all’IVG territorialmente competente a seconda del luogo in cui è stato rintracciato il veicolo. In vista di siffatte evenienze, con circolare dell’8 agosto 2016, il Ministero dell’Interno ha previsto che della trascrizione del pignoramento al PRA sia data comunicazione anche al Sistema di Indagine del Centro Elaborazione Dati (S.D.I.) di modo che il pignoramento delle autovetture sia immediatamente visibile anche sul Cruscotto Operativo delle forze di Polizia.

Vendita del Veicolo da Parte del Debitore

Può accadere che il debitore, avendo il timore di essere raggiunto da un pignoramento di autovetture e non volendo comunque adempiere la propria obbligazione, decida di vendere il veicolo o, comunque, di passarlo in proprietà ad altri, cosicché egli non risulti più intestatario dell’autoveicolo. In tali ipotesi, il creditore corre il rischio di andare incontro a un pignoramento infruttuoso. La legge consente quindi al creditore di “cancellare” il passaggio di proprietà, proponendo azione revocatoria, ossia uno strumento posto appositamente dal nostro ordinamento giuridico per far dichiarare la inefficacia di una cessione, proprio perché posta in essere al solo scopo di eludere il creditore. Tuttavia, affinché l’avente diritto possa procedere in revocatoria è necessario che non siano decorsi più di 5 anni dal trasferimento del bene, che dimostri che il debitore non possiede altri beni sui quali egli può agire per soddisfare il credito e che colui il quale ha acquisito il veicolo, divenendo il nuovo intestatario dell’autoveicolo, fosse a conoscenza dell’intento fraudolento del debitore.

Rischi per il Debitore che Non Collabora

Dal momento in cui gli viene notificato l’atto di pignoramento mobiliare, il debitore assume la qualifica di custode del veicolo. In caso di violazione degli obblighi di custodia (ad esempio qualora danneggi il veicolo, o lo smarrisca) il debitore può essere punito penalmente ai sensi dell’art. 335 cod. pen., con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 30,00 a euro 309,00.

Come Evitare il Pignoramento del Veicolo

L’unico modo per opporsi al pignoramento automobile è opporsi alla procedura dimostrando che l’auto sia un mezzo strumentale allo svolgimento della sua attività professionale. In tale circostanza il creditore potrà rivalersi solo per un quinto del valore dell’automobile del debitore, a meno che quest’ultimo non riesca a provare il possesso di beni diversi dall’auto in grado di soddisfare le pretese del creditore. A sancire questo principio è l’art. 515 cod. civ..

Un'altra opzione è valutare l’accesso ad una delle procedure di sovraindebitamento previste dal Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza.

Cancellazione della Trascrizione di un Pignoramento

La cancellazione della trascrizione di un pignoramento può avvenire solo in due casi:

  • Quando il creditore rinuncia al pignoramento.
  • Quando il giudice ordina la cancellazione del pignoramento.

Auto Cointestata e Fermo Amministrativo: Approfondimento

Un’auto è considerata cointestata quando la proprietà del veicolo è registrata contemporaneamente a nome di due individui. Questi possono essere sposi, genitori e figli, o semplicemente amici. Ma sorge una domanda: è fattibile applicare un fermo amministrativo su un veicolo cointestato? E in tal caso, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha il diritto di limitare l’uso del veicolo al cointestatario che non è debitore?

Cos’è il Fermo Amministrativo e Come Funziona?

Il fermo amministrativo è un provvedimento emesso dall’Agenzia delle Entrate Riscossione per garantire il recupero di un debito fiscale insoluto. Questo blocco impedisce al proprietario del veicolo di utilizzarlo. Il fermo amministrativo si verifica principalmente in caso di:

  • Debiti fiscali non pagati.
  • Multe non saldate.
  • Contributi previdenziali arretrati.

Fermo Amministrativo Auto Cointestata: È Possibile?

Sì, è possibile applicare il fermo amministrativo su un’auto cointestata, ma con alcune limitazioni importanti. Poiché il veicolo è di proprietà condivisa tra più persone, il provvedimento può essere attuato solo se il debitore è uno dei cointestatari.

Implicazioni Legali

  • Proprietà condivisa: La presenza di altri cointestatari non blocca l’applicazione del fermo, ma gli altri comproprietari hanno il diritto di opporsi.
  • Uso del veicolo: L’auto non può essere utilizzata da nessuno dei cointestatari fino a quando il fermo non viene rimosso.

Cosa Accade ai Comproprietari in Caso di Fermo

Quando un veicolo cointestato subisce un fermo amministrativo, anche i comproprietari non debitori sono coinvolti, pur non essendo responsabili diretti del debito.

Diritti dei Cointestatari

  • Opposizione al fermo: I comproprietari possono fare ricorso dimostrando di non essere responsabili del debito.
  • Vendita del veicolo: La vendita dell’auto cointestata è bloccata fino a quando il fermo non viene rimosso.

Come Risolvere il Fermo su un’Auto Cointestata

Se un’auto cointestata è soggetta a fermo amministrativo, ci sono alcune soluzioni pratiche per affrontare il problema:

  • Saldo o rateizzazione del debito: Pagare l’importo dovuto o richiedere una dilazione del pagamento.
  • Ricorso avverso il fermo amministrativo: I comproprietari possono contestare il fermo dimostrando che il debito non è a loro carico.
  • Cancellazione del fermo: Una volta saldato il debito, è necessario richiedere la rimozione del fermo presso il PRA (Pubblico Registro Automobilistico).

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