La perdurante crisi economica ha spinto il legislatore italiano a ricercare meccanismi normativi sempre più efficaci per agevolare il recupero dei crediti da parte dei soggetti privati. In questo contesto, il pignoramento di veicoli, regolato dall'art. 521 bis c.p.c., rappresenta uno strumento importante, ma la sua applicazione pratica solleva diverse questioni.

Novità introdotte dal D.L. 132/2014 e successive modifiche

Il Decreto Legge n. 132/2014, convertito in Legge n. 162/2014, ha introdotto importanti novità nel processo civile telematico, con particolare riferimento alle esecuzioni forzate. Gli articoli 18 e 19 del decreto si concentrano sulle modifiche agli artt. 518, 543 e 557 c.p.c., sulla competenza nella procedura di esecuzione presso terzi, sulla possibilità di accesso alle banche dati e sulla nuova forma di pignoramento di autoveicoli.

Per i procedimenti iniziati dopo 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione (quindi dall'11 novembre 2014), gli ufficiali giudiziari, terminate le operazioni di pignoramento, devono consegnare senza ritardo il titolo, il precetto e il verbale di pignoramento al creditore procedente. Quest'ultimo, entro 15 giorni (30 per la procedura mobiliare presso terzi), deve iscrivere a ruolo la causa, pena l'estinzione del procedimento esecutivo.

Iscrizione a ruolo e contributo unificato

La nota di iscrizione a ruolo nei procedimenti esecutivi per espropriazione deve contenere l'indicazione delle parti, il codice fiscale della parte che iscrive a ruolo e del difensore, e la descrizione dei beni oggetto di pignoramento.

Un punto cruciale riguarda il contributo unificato. L'art. 14 del d.p.r. n. 115/2002 sulle spese di giustizia non è stato modificato, quindi si potrebbe sostenere che il contributo sia dovuto solo all'atto del deposito dell'istanza di vendita. Tuttavia, per economia processuale, è consigliabile far coincidere il momento del pagamento con l'iscrizione a ruolo.

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Potere di autentica del difensore

Il difensore può autenticare le copie del titolo, del precetto e del pignoramento, trattenendo gli originali. Questo potere semplifica le procedure esecutive, evitando la necessità di richiedere la sostituzione dei titoli per avviare un'altra procedura. Purtroppo, tale potere non è esteso al difensore del creditore interveniente, che deve depositare l'originale del titolo.

Espropriazione presso terzi: competenza e dichiarazione del terzo

Le novità in tema di espropriazione presso terzi riguardano la modifica della competenza territoriale prevista dall'art. 26 bis co. 1 c.p.c., che stabilisce la competenza del giudice del luogo dove il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede, salvo per i crediti di amministrazioni pubbliche. Il terzo non deve più comparire per rendere la dichiarazione, ma deve comunicarla al difensore del creditore procedente tramite raccomandata o pec entro 10 giorni dalla notifica del pignoramento. In assenza di invio della dichiarazione, il terzo dovrà comparire; in caso di mancata comparizione o di mancata dichiarazione, il credito pignorato si considera non contestato.

Il Pignoramento di Autoveicoli: Art. 521 Bis C.P.C.

L'art. 521 bis c.p.c. introduce una modalità alternativa al pignoramento mobiliare tradizionale (art. 518 e ss. c.p.c.) per autoveicoli, motoveicoli e rimorchi. Questa procedura prevede la notificazione al debitore e la successiva trascrizione di un atto nel quale si indicano esattamente i beni e i diritti che si intendono sottoporre ad esecuzione, con l'ingiunzione prevista nell'articolo 492 c.p.c.

Modalità di esecuzione

Il pignoramento di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi può essere eseguito anche mediante notificazione al debitore e successiva trascrizione di un atto nel quale si indicano esattamente, con gli estremi richiesti dalla legge speciale per la loro iscrizione nei pubblici registri (art. 521bis c.p.c.) i beni e i diritti che si intendono sottoporre ad esecuzione, e gli si fa l’ingiunzione prevista nell’articolo 492.

La legge prevede un termine di 30 giorni per “iscrivere la causa al ruolo” (atto formale con cui il creditore chiede alla cancelleria del Giudice competente di iniziare l’iter del procedimento esecutivo che potrà sfociare nella vendita), termine decorrente dalla comunicazione da parte dell’IVG dell’avvenuta consegna dell’autoveicolo pignorato.

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Difficoltà applicative e ruolo delle forze dell'ordine

Tuttavia, se dopo l’esecuzione del pignoramento mediante notifica e attesa dei dieci giorni prescritti, l’autoveicolo non dovesse essere spontaneamente consegnato, il creditore dovrà confidare esclusivamente nelle autorità (Polizia, Carabinieri, Polizia Municipale, ecc.), affinché il malcapitato debitore (o un terzo) venga fermato alla guida del veicolo pignorato.

Il creditore (di solito tramite il suo avvocato) dovrà procedere all’indispensabile trascrizione del pignoramento presso il P.R.A., in modo che il vincolo sul bene sia rilevabile dagli Agenti nel caso di controllo.

Il Ministero dell’Interno ha chiarito che il concorso esecutivo degli organi di Polizia debba limitarsi al solo accertamento della circolazione dell’automezzo pignorato, e non anche alla “ricerca dello stesso presso i luoghi di dimora o di lavoro del debitore”. Il pignoramento, regolarmente trascritto, viene inserito automaticamente dalla banca dati P.R.A. (ACI), anche al Sistema di Indagine (SDI) del Centro Elaborazione Dati del Ministero, rendendolo evidente ad ogni interrogazione del Cruscotto Operativo (C.OPE.) da parte della singola pattuglia su strada. L'organo di polizia, che ferma il veicolo, provvede alla consegna dello stesso ad una “depositeria autorizzata”, in mancanza di istruzioni da parte dell’Istituto Vendite Giudiziarie di zona.

Convenienza del pignoramento di veicoli

Ad oggi, non sono ancora disponibili, dati statistici relativi alla percentuale di casi di consegna spontanea da parte dei proprietari di autoveicoli pignorati agli IVG, ma è certo che il creditore dovrà valutare attentamente la convenienza di questa modalità di esecuzione forzata, prevedibilmente molto onerosa e altrettanto incerta, specie se l’IVG non è venuto in possesso dell’autoveicolo.

Assegnazione diretta del bene

Il creditore può anche chiedere, con apposita istanza, di vedersi assegnato in proprietà l’automezzo pignorato al debitore, tramite la procedura alternativa di “assegnazione diretta del bene”. Il Tribunale (Giudice dell’Esecuzione), compirà delle valutazioni oggettive, verificando se il valore dell’auto è maggiore o uguale al credito vantato dal creditore, decidendo se assegnarla o procedere con la vendita.

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Guida pratica alla procedura

Giudice competente

Per l’esecuzione forzata su autoveicoli, moto e rimorchi è competente il giudice del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora oppure la sede.

Avvio del pignoramento

La procedura avviene attraverso la ricerca telematica del bene da pignorare. A tal fine, il presidente del tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora oppure la sede, verificato il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata, autorizza la ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare. L’istanza deve contenere l’indicazione dell’indirizzo di posta elettronica ordinaria e certificata (PEC) del difensore.

Con tale autorizzazione, l’avvocato del creditore deve recarsi dall’ufficiale giudiziario il quale accederà mediante collegamento telematico diretto ai dati contenuti nelle banche dati delle pubbliche amministrazioni o alle quali le stesse possono accedere e, in particolare, all’anagrafe tributaria e il PRA (Pubblico registro automobilistico) per tutte le informazioni rilevanti per l’individuazione di cose e crediti da sottoporre ad esecuzione.

Prima di tale passo, tuttavia, è dovuto il pagamento del contributo unificato.

Terminate le operazioni, l’ufficiale giudiziario redige un verbale nel quale indica le banche dati consultate e i risultati della ricerca.

Individuazione dell'auto e successivi adempimenti

Nel caso in cui siano stati individuati veicoli che si trovino in luoghi appartenenti al debitore compresi nel territorio di competenza dell’ufficiale giudiziario, quest’ultimo accederà agli stessi per provvedere d’ufficio agli adempimenti successivi.

Se invece tali luoghi rientrino nella competenza di altri ufficiali giudiziari, egli rilascia copia autentica del verbale al creditore che, entro 15 giorni (a pena d’inefficacia della richiesta) la deve presentare all’ufficiale giudiziario territorialmente competente.

A questo punto, l’ufficiale giudiziario, individuata l’auto da pignorare, invia al debitore una ingiunzione con cui gli intima di consegnare, entro 10 giorni, l’automobile con tutti i documenti relativi (libretto di circolazione, attestato di proprietà, ecc.) all’Istituto Vendite Giudiziarie (IVG) del territorio ove il debitore ha la residenza, domicilio, dimora o sede.

Custodia dell'auto pignorata

Inizialmente, il debitore è costituito custode del mezzo pignorato, senza diritto a compenso. Ma si tratta di un brevissimo lasso di tempo. Infatti, come visto, nei 10 giorni successivi, egli deve consegnare il mezzo all’Istituto Vendite giudiziarie il quale ne diventa quindi custode e ne dà immediata comunicazione al creditore pignorante a mezzo di posta elettronica certificata, ove possibile.

Compiti dell'avvocato

Il creditore pignorante (o meglio, il suo avvocato) dovrà procedere alla trascrizione, nel PRA, di un atto ove si indicano esattamente i beni pignorati. Tale obbligo scatta una volta che l’ufficiale giudiziario abbia eseguito l’ultima notifica ed abbia consegnato senza ritardo al creditore l’atto di pignoramento perché appunto proceda lui a detta trascrizione.

Successivamente, il creditore deve depositare, nella cancelleria del tribunale competente per l’esecuzione forzata, anche la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi del titolo esecutivo, del precetto, dell’atto di pignoramento e della nota di trascrizione. Tale obbligo scatta entro 30 giorni dall’anzidetta comunicazione inviata, come si è visto, dall’istituto vendite giudiziarie che ha assunto la custodia del bene pignorato.

Mancata consegna dell'auto

Scaduti i 10 giorni dell’intimazione dell’ufficiale giudiziario, il veicolo non può più circolare. Se ciò avviene, la polizia che “peschi” il debitore alla guida del mezzo pignorato, lo può apprendere immediatamente in via forzosa, insieme ai titoli e ai documenti sulla proprietà, consegnandolo all’IVG.

Contributo Unificato e Iscrizione a Ruolo: Novità e Chiarimenti

Negli ultimi mesi, le modifiche introdotte dalla Legge n. 207/2024 e le successive circolari interpretative del Ministero della Giustizia hanno portato a cambiamenti significativi in tema di contributo unificato e iscrizione a ruolo. La circolare del 24 marzo 2025 del Ministero della Giustizia ha dettato una linea guida uniforme per chiarire diversi aspetti pratici.

Pagamento del Contributo Unificato

Le modifiche principali sono contenute nel nuovo articolo 14, comma 3.2 del D.P.R. n. 115/2002, modificato dalla Legge n. 207/2024. In caso di pagamento assente o insufficiente, si procede con un rifiuto immediato dell’iscrizione.

Posizione del Convenuto

Normalmente, è l’attore a dover versare il contributo unificato. In tutte queste situazioni, il pagamento è obbligatorio, ma il deposito dell’atto è comunque ammesso, anche se il contributo non è stato versato.

Procedure Esecutive

Il creditore procedente ha il dovere di attivarsi per l’iscrizione a ruolo. Una volta ricevuti i documenti necessari, il creditore deve versare il contributo e poi presentarsi in cancelleria per l’iscrizione per le esecuzioni mobiliari e immobiliari. Anche per le esecuzioni per rilascio vale lo stesso principio.

Pluralità di Ricorrenti

Nei procedimenti per il riconoscimento della cittadinanza italiana, ogni ricorrente deve pagare il proprio contributo. Quindi, l’iscrizione a ruolo sarà possibile solo dopo che tutti avranno versato l’importo previsto.

Pignoramento Presso Terzi: Aspetti Fondamentali

Il pignoramento presso terzi è disciplinato dal Libro III del codice di procedura civile (R.D. n. 1443/1940) agli artt. 543 e ss. c.p.c.

Competenza

A norma dell’art. 26 bis c.p.c., è competente il giudice del luogo di residenza, domicilio, dimora o sede del debitore. Fa eccezione l’ipotesi in cui il debitore è una pubblica amministrazione: in tal caso è competente il giudice del luogo in cui ha sede l’ufficio dell’Avvocatura dello Stato nel cui distretto il creditore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede (art. 26 bis, comma 2, c.p.c.).

Obblighi del Terzo Pignorato

L’art. 546 c.p.c. impone al terzo pignorato di non disporre delle somme o delle cose dovute al debitore, nei limiti dell’importo del credito precettato aumentato di 1.000,00 euro per i crediti fino a 1.100,00 euro, di 1.600,00 euro per i crediti da 1.100,01 euro fino a 3.200,00 euro e della metà per i crediti superiori a 3.200,00 euro.

La comunicazione avviene mediante una dichiarazione che, a norma dell’art. 547 c.p.c., deve specificare di quali cose o di quali somme è debitore verso il debitore esecutato e quando ne deve eseguire il pagamento o la consegna, se sono stati effettuati dei sequestri conservativi sulle medesime cose o somme e se gli sono state notificate delle cessioni o ne ha eventualmente accettate. La dichiarazione, resa personalmente o tramite procuratore speciale o anche mediante difensore munito di procura speciale, dev’essere inviata al (l’avvocato del) creditore procedente tramite raccomandata o posta elettronica certificata entro 10 giorni dalla notifica del pignoramento (cfr. artt. 547 e 543, secondo comma, n. 4 c.p.c.).

Mancata Dichiarazione del Terzo

Se il terzo non ha reso la dichiarazione, il creditore procedente ne dà atto all’udienza e il giudice fissa con ordinanza una nuova udienza alla quale il terzo dovrà comparire personalmente per rendere la dichiarazione oltre ad eventuali chiarimenti. Se il terzo non compare a questa seconda udienza, o se compare ma si rifiuta di rendere la dichiarazione, si realizza una sorta di “finzione giuridica”, per cui il credito o il possesso del bene pignorato di appartenenza del debitore si considerano non contestati, ai fini del procedimento in corso e della successiva esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione, nell’ammontare e nei termini indicati dal creditore nell’atto di pignoramento (art. 548 c.p.c.).

Assegnazione o Vendita

L’assegnazione o la vendita dei beni o crediti pignorati presso il terzo segue le norme generali dettate per l’espropriazione mobiliare presso il debitore (artt. 529 e ss. c.p.c.).

Pignorabilità dei Crediti

L’art. 545 c.p.c. stabilisce i limiti alla pignorabilità dei crediti. Non sono pignorabili i crediti alimentari, i crediti aventi ad oggetto sussidi di grazia o di sostentamento a persone comprese nell’elenco dei poveri, i sussidi di maternità, malattie o funerali da casse di assicurazione, enti di assistenza o istituti di beneficenza. La parte eventualmente eccedente tale ammontare è invece pignorabile nei limiti previsti dal terzo, quarto e quinto comma dell’art. 545 c.p.c.

Opposizioni

La Legge prevede due tipi di opposizione: l’opposizione all’esecuzione (art.615 C.P.C.) e l’opposizione agli atti esecutivi (art.617 C.P.C.). Nel primo caso si contesta il diritto del creditore a procedere ad esecuzione forzata (ad es. quando vengono sottoposti a pignoramento beni assolutamente impignorabili - art. 514 C.P.C. o relativamente impignorabili - art.515 C.P.C.). Se, invece, in assenza del debitore, il Giudice dell’Esecuzione emette ordinanza di assegnazione, il debitore quando ne viene a conoscenza può, avverso detta ordinanza proporre opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 C.P.C.

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