Introduzione

Il "caso Fiat" rappresenta una pietra miliare nella storia del diritto del lavoro italiano, segnato da profonde trasformazioni nelle relazioni industriali e da un acceso dibattito giuridico. Questo articolo si propone di analizzare in dettaglio le vicende che hanno coinvolto la Fiat (ora Stellantis) e le organizzazioni sindacali, in particolare la FIOM-CGIL, esaminando le implicazioni per il sistema contrattuale e la rappresentanza dei lavoratori.

La Mutazione delle Relazioni Industriali: Un Nuovo Modello Contrattuale

Le vicende che hanno visto coinvolti la "Società Fiat" e i sindacati di categoria hanno inciso profondamente il sistema delle relazioni industriali, tanto che, a proposito di queste ultime, si è parlato di uno shock subito dal diritto del lavoro a seguito del nuovo modello di contrattazione sindacale e di un "Prima" e un "Dopo", come se fosse avvenuta una cesura tra due tempi storici.

Un primo accordo aziendale veniva sottoscritto, in data 15 giugno 2010, dalla Fiat Group Automobiles S.p.A., assistita dall’Unione industriali di Torino e di Napoli, e dai sindacati Fim, Uilm, Fismic nazionali e di Napoli in relazione allo stabilimento Giambattista Vico di Pomigliano d’Arco.

La vertenza in questione era sorta a seguito della costituzione della nuova società Fabbrica Italia Pomigliano S.p.A. da parte di Fiat: la newco era subentrata nella gestione dello stabilimento "Giambattista Vico" di Pomigliano d'Arco di Fiat Automobiles Group S.p.A., assumendo i lavoratori precedentemente impiegati da quest'ultima. La nuova società, Fabbrica Italia Pomigliano, non aderiva a Confindustria e stipulava con i sindacati un "proprio" accordo collettivo per la disciplina dei contratti di lavoro.

Tale politica aziendale, supportata anche dal Governo con l’emanazione dell’art. 8 della L. 148/2011, ha avuto sviluppi successivi. Infatti, l’Accordo di primo livello del 23 dicembre 2010 è stato esteso a tutte le aziende del Gruppo FIAT con il successivo Accordo del 13 dicembre 2011, il quale sostituisce a far data dal 1° gennaio 2012 il contratto collettivo nazionale per i lavoratori addetti all’industria metalmeccanica. Inoltre, a partire dalla stessa data, FIAT e FIAT Industrial, non aderendo più al sistema confindustriale, non applicheranno i contratti definiti in tale ambito, pertanto, l’unica contrattazione collettiva applicabile sarà quella definita dalla contrattazione di primo livello (i.e., Pomigliano e Mirafiori), “con espressa esclusione di ogni altra possibile fonte contrattuale confederale, nazionale, territoriale e aziendale”.

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L'Uscita da Confindustria e la Disdetta dei Contratti

Un punto di svolta cruciale è rappresentato dall'uscita di Fiat da Confindustria, avvenuta a partire dal 1° gennaio 2012. Questa decisione ha comportato l'abbandono del sistema ordinario di contrattazione collettiva nazionale e, di conseguenza, il venir meno del vincolo di rispettare il CCNL del settore di riferimento. A seguito della revoca dell’ottobre del 2011 dell’adesione a Confindustria da parte dei gruppi FIAT e FIAT Industrial, anche la PCMA il 22 novembre 2011 aveva inviato sia alle organizzazioni sindacali del settore metalmeccanico che a quelle del settore Gomma Plastica, tra le quali la FICTEM-CGIL, una lettera di recesso e disdetta di tutta la contrattazione di qualsiasi livello sino ad allora applicata e vigente e, quindi, anche del CCNL del settore Gomma Plastica, applicato ai lavoratori di ben cinque dei 13 suoi stabilimenti.

Il successivo 22 novembre tutte le società dei due gruppi inviavano alle organizzazioni firmatarie dei CCNL applicati nelle singole unità produttive sull’intero territorio nazionale, una lettera di recesso e disdetta di tutta la contrattazione di qualsiasi livello sino ad allora applicata.

Il Contratto Collettivo Specifico di Lavoro (CCSL)

In sostituzione del CCNL, Fiat ha introdotto il Contratto Collettivo Specifico di Lavoro (CCSL), applicato a partire dal 1° gennaio 2012 a tutti i lavoratori, inclusi gli iscritti alle organizzazioni sindacali dissenzienti, come la FIOM e la FILCTEM-CGIL. Il contratto collettivo specifico, in tale sua ultima stesura, anch’esso non sottoscritto dalla FIOM e neppure dalla FILCTEM-CGIL, venne applicato dal 1 gennaio 2012 a tutti i lavoratori, compresi gli iscritti alle due organizzazioni dissenzienti in sostituzione dei rispettivi CCNL e «di ogni altra fonte contrattuale».

Nel medesimo CCSL venne formalizzato anche il ritorno agli organismi di rappresentanza dei lavoratori previsti dall’art. 19 Statuto lavoratori posto che, in ragione dell’abbandono del sistema confindustriale, le società dei due gruppi non avrebbero più applicato gli accordi interconfederali regolativi dell’organismo pattizio delle RSU. A far data dal 1 gennaio 2012 , quindi, la FIOM venne estromessa da tutte le unità produttive delle società dei gruppi FIAT e FIAT Industrial (fatto salvo lo stabilimento di Pomigliano in ragione della citata decisione assunta dal Tribunale di Torino il 14 settembre 2011).

Il Contenzioso Giudiziario con la FIOM

La strategia di Fiat ha portato a un lungo e complesso contenzioso giudiziario con la FIOM, che ha contestato l'esclusione dei propri rappresentanti sindacali dagli stabilimenti e l'applicazione del CCSL. Quasi tutti i ricorsi promossi dalle FIOM territoriali hanno avuto la forma della denuncia per comportamento antisindacale, e quindi sono stati promossi con ricorso ai sensi dell’art.

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Il contenzioso ha riguardato diverse tematiche, tra cui:

  • L'applicabilità del CCNL unitario del 2008 o del CCNL "separato" del 2009: Esso ha fatto emergere temi importanti ed irrisolti del diritto sindacale, quali la rappresentanza e la rappresentatività delle organizzazioni sindacali “orfane” della mancata attuazione dell’art. 39 della Costituzione e - conseguentemente - l’ambito di applicazione dei contratti collettivi post-corporativi. I diversi giudici pronunciatisi, sia accogliendo che respingendo i ricorsi FIOM, hanno sostanzialmente tutti negato la iniziale pretesa datoriale di dare applicazione esclusiva (e sostitutiva) del CCNL separato: è stata infatti ribadita unanimemente la lettura “tradizionale” dei contratti collettivi come contratti di diritto privato, i quali teoricamente potrebbero convivere nell’ambito della stessa azienda disciplinando ognuno i rapporti dei propri iscritti, con ogni problema che ne consegue relativo ai diversi termini di scadenza di ciascun CCNL e alla ultrattività di quelli non rinnovati.

  • I licenziamenti di delegati RSU FIOM: Con lettera del 14.7.2010 venivano licenziati i delegati RSU Fiom dello stabilimento SATA di Melfi Giovanni Barozzino e Antonio Lamorte, insieme con l’iscritto FIOM Marco Pignatelli, accusati di aver impedito, in occasione di uno sciopero, il transito di un carrello contenente materiale per rifornire i reparti che proseguivano l’attività produttiva. A seguito di ricorso della FIOM di Potenza e di approfondita istruttoria i licenziamenti venivano dichiarati illegittimi e antisindacali con decreto del Tribunale di Melfi, peraltro riformato con sentenza dello stesso Tribunale. La Corte d’Appello di Potenza riformava a sua volta tale ultima sentenza ribadendo l’antisindacalità dei licenziamenti e la decisione veniva definitivamente confermata dalla Corte di Cassazione.

  • L'esclusione della FIOM dalle RSA: Nei ricorsi ai sensi dell’art. 28 St. Lav. le FIOM dei diversi territori in cui esistono stabilimenti FIAT hanno da un lato sostenuto che FIOM era comunque firmataria di accordi applicati e dall’altro proposto una lettura “costituzionalmente orientata” della norma statutaria. Molti giudici (Tribunali di Bologna, Napoli, Bari, Larino, Lanciano, Verona, Torino, Milano, Trento, Pinerolo) hanno accolto tale impostazione.

  • L'ostacolo al finanziamento della FIOM tramite deleghe sindacali: Ma questa volta la cieca volontà di FIAT di sfiancare l’organizzazione sindacale anche sotto il profilo della sua sussistenza economica, ha cozzato contro un ostacolo giuridico. Infatti, in occasione del ritesseramento di tutti gli iscritti, voluto dalla FIOM nel 2011 per una verifica della propria rappresentatività, era stato precisato, da parte dei lavoratori, che la cessione della quota sindacale aveva luogo ai sensi dell’art. 1260 cod. civ., secondo cui si ha diritto di cedere parte del proprio credito ad una terza persona anche qualora il debitore (in questo caso il datore di lavoro) non sia d’accordo.

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  • La limitazione del diritto di sciopero: La Fiat ha cercato anche di mettere in discussione il diritto di sciopero, con l’introduzione negli accordi separati della clausola dell’“esigibilità degli accordi”, con pressioni, intimidazioni e sanzioni disciplinari nei confronti di lavoratori e delegati per aver aderito agli scioperi proclamati dalla Fiom.

  • La decurtazione del salario degli iscritti FIOM: A seguito dell’esito favorevole della causa promossa dalla FIOM territoriale che aveva stabilito la continuità di applicazione del CCNL unitario del 2008 per gli iscritti alla FIOM nello stabilimento di Termoli (nell’ambito del contenzioso cui si fa cenno in premessa), Fiat Powertrain Technologies aveva decurtato il salario degli iscritti FIOM, non riconoscendo ai medesimi quello contrattato con gli accordi aziendali. Tale condotta veniva dichiarata antisindacale dal Tribunale di Larino con decreto, provvedimento confermato in sede di opposizione con sentenza del Presidente dello stesso Tribunale.

La Questione di Pomigliano e la Discriminazione Antifiom

Un capitolo particolarmente significativo del contenzioso riguarda lo stabilimento di Pomigliano d'Arco. La FIOM Nazionale con un primo ricorso ordinario (“saltando” la fase sommaria), lamentava l’antisindacalità della condotta FIAT, chiedendo al Tribunale di Torino da un lato di considerare detto “passaggio” un trasferimento d’azienda a tutti gli effetti, e dall’altro di censurare l’esclusione della FIOM dall’esercizio dei diritti sindacali presso lo stabilimento di Pomigliano. Il Tribunale di Torino ha respinto la prima domanda ed accolto la seconda, dichiarando antisindacale il comportamento della FIAT ed ordinando a FIP di consentire alla FIOM di fruire di tutte le prerogative ed i diritti previsti dagli artt.

Con ricorso promosso nel marzo 2012 ai sensi dell’art. 28 del decreto legislativo n. 150/2011 (procedimento antidiscriminatorio) presso il Tribunale di Roma, la FIOM Nazionale (e 19 suoi iscritti presso FGA) lamentavano come, in effetti, pur essendo a partire dal mese di marzo 2011 iniziate le assunzioni da parte di FIP, a quella data erano stati assunti 1893 lavoratori (circa il 40% dei dipendenti di FGA collocati in CIGS, come previsto dall’accordo 6.7.2011) di cui nessuno iscritto alla Fiom. Il Tribunale di Roma accoglieva il ricorso dichiarando la natura di discriminazione collettiva dell’esclusione dalle assunzioni dei lavoratori dello stabilimento di Pomigliano iscritti alla FIOM e ordinando a FIP di cessare dal comportamento discriminatorio.

L'Intervento dell'OIL-ILO

Il Comitato sulla Libertà di Associazione dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL-ILO, Caso n. 2953 - 320 sessione), nella seduta del 13-27 marzo 2014 si pronunciava su un ricorso contro il Governo italiano presentato dalla CGIL il 31 maggio 2012 per non aver garantito l’effettiva applicazione delle Convenzioni OIL n.

La Sentenza della Corte Costituzionale n. 231/2013

Un momento cruciale del contenzioso è rappresentato dalla sentenza n. 231 del 23 luglio 2013 della Corte Costituzionale. I Tribunali di Modena, Vercelli, Melfi e Torino hanno rimesso la questione alla Corte Costituzionale, che nel luglio 2013 ha esaminato le tre ordinanze di Modena, Vercelli e Torino dichiarando illegittimo l’art.

Con la sentenza n. 231 del 23 luglio 2013 la Corte costituzionale dichiarò l’illegittimità di tale norma nella interpretazione fornitane dalle aziende dei gruppi FIAT e FIAT Industrial stabilendo che la rappresentanza sindacale aziendale deve poter essere costituita «anche nell’ambito di associazioni sindacali che, pur non firmatarie dei contratti collettivi applicati nell’unità produttiva, abbiano comunque partecipato alla negoziazione relativa agli stessi contratti quali rappresentanti dei lavoratori dell’azienda».

La Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 19, 1 c. lett. b) della legge 20 maggio 1970, n. 300 (‘Statuto dei lavoratori') nella parte in cui non prevede che la rappresentanza sindacale aziendale sia costituita anche nell'ambito di associazioni sindacali che, pur non firmatarie di contratti collettivi applicati nell'unità produttiva, abbiano comunque partecipato alla negoziazione relativa agli stessi contratti quali rappresentanti dei lavoratori dell'azienda.

La decisione è stata adottata nell'ambito del ricorso della Fiom, esclusa dalla Rsa ( rappresentanza sindacale ), contro la Fiat. A distanza di un anno dal rinvio dei Tribunali di Melfi, Torino, Vercelli e Modena alla Corte Costituzionale, finalmente la sentenza che ci aspettavamo e che mette la parola fine allo strapotere della FIAT nei confronti dello Stato Italiano e dei lavoratori.

In sostanza, la Corte ha stabilito che la rappresentanza sindacale aziendale (RSA) deve poter essere costituita anche nell'ambito di associazioni sindacali che, pur non firmatarie dei contratti collettivi applicati nell'unità produttiva, abbiano comunque partecipato alla negoziazione relativa agli stessi contratti quali rappresentanti dei lavoratori dell'azienda.

I Principi Costituzionali Violati

La Corte Costituzionale ha evidenziato che il sistema di rappresentanza sindacale delineato dall'art. 19, nella sua interpretazione restrittiva, lede i principi costituzionali di eguaglianza e libertà sindacale. In particolare, viene punito il dissenso dei sindacati maggiormente rappresentativi e premiati i soli sindacati firmatari, cioè d'accordo con il datore di lavoro. Si tratta di un sistema che lede apertamente i principi costituzionali di eguaglianza e libertà sindacale. Per sanare questo squilibrio la Corte stabilisce che il potere di costituire RSA deve essere riconosciuto in base a nuovi criteri che possano misurare in modo diverso la rappresentatività effettiva.

L'Importanza della Sentenza della Cassazione del 20 Agosto

Ci sono voluti otto anni, ma finalmente, con sentenza del 20 agosto scorso, la Corte di cassazione ha messo la parola fine al tentativo posto in essere tra il 2010 e il 2012 dall’allora Gruppo FIAT di estromettere dai propri stabilimenti la FIOM e la FILCTEM-CGIL (quando non addirittura i lavoratori a esse aderenti) sancendo l’illegittimità e il carattere antisindacale delle condotte dell’azienda.

La Corte di cassazione, su ricorso della FILCTEM, ne ha accolto le domande richiamando nella sostanza, i pacifici princìpi che la stessa aveva in numerosi precedenti affermato e sancendo l’erroneità delle tesi poste a fondamento delle tre precedenti sentenze di merito, così affermando l’illegittimità dell’iniziativa aziendale e la sua antisindacalità. Meglio tardi che mai!

Il Ruolo del Contratto Collettivo e il Principio di Effettività

La sentenza del Tribunale di Torino n. 2583 del 16 luglio 2011 ha portato alla luce un percorso dogmatico ricostruttivo delle posizioni consolidate tra gli studiosi di diritto del lavoro e di diritto sindacale attorno all’art. 39 Cost.

Il giudice evidenzia che l’art. 39 Cost., “pur nella persistente inattuazione della sua seconda parte, abbia nei fatti trovato un suo radicamento, che ha consentito, nel corso del tempo, di attribuire al Contratto Collettivo la posizione di reale fonte del diritto”. Il principio di effettività, emerso negli studi alla fine del ‘700 in Francia e teorizzato da Hans Kelsen negli anni ’30 del Novecento, governa le relazioni industriali e può essere definito come generale riconoscimento che autorizza un ordinamento, di efficacia durevole in un ambito determinato, a porre il diritto, cioè un potere capace di porre norme.

Nel corso del tempo la nozione di diritto vivente viene ripresa dalla Corte Costituzionale in numerose pronunce e l’intuizione di Ehrlich viene poi elaborata da Norberto Bobbio, il quale definisce il diritto dell’impresa e il diritto del lavoro e sindacale quali “altre fonti del diritto che minano il monopolio della produzione giuridica detenuto dalla legge in una società in rapida trasformazione e intensamente conflittuale, come la società capitalistica nell’attuale fase di sviluppo”, in contrapposizione al positivismo giuridico in senso stretto, in cui la fonte principale di diritto è la legge.

Intorno alla metà degli anni ’80 del Novecento, il principio di effettività del diritto sindacale ha un momento di impulso e nelle riviste giuridiche specializzate si sviluppa il dibattito sul c.d. trentanovismo, locuzione che fa riferimento alla seconda parte dell’art. 39 Cost.; il dibattito che si viene a sviluppare consolida un nuovo movimento, accolto dalla giurisprudenza della Corte costituzionale.

Il reciproco riconoscimento costituisce la Grundnorm dell’ordinamento intersindacale: “il corpo codificato delle norme costitutive dell’ordinamento collettivo intersindacale […] discende direttamente dal reciproco riconoscimento tra le organizzazioni confederali, e dal loro integrarsi, come esclusivi rappresentanti dei vari e multiformi interessi collettivi, in un permanente sistema di rapporti contrattuali, che presuppone la permanenza di un relativo equilibrio di poteri, la continuità delle relazioni, l’esclusione di altri portatori di interessi collettivi, che non siano accettati e riconosciuti di comune accordo; un sistema, cioè, che appare fondato sull’autoinvestitura della rappresentatività e del potere di dettar legge ai gruppi economici”.

Il contratto collettivo e le sue norme sono considerati quali vere e proprie fonti del diritto, come tali dotate, al pari della legge, di efficacia obbligatoria per le categorie di riferimento.

La Scelta del Contratto Collettivo Applicabile

La scelta, così come anche la mancata scelta, di un CCNL è a completo appannaggio del datore di lavoro (Trib. Roma, 18 gennaio 2017, n. 370), la cui libertà tuttavia si trova sottoposta a limiti indiretti scaturenti da alcuni vincoli imposti dalla legge (A. Paone, Scelta del contratto collettivo da applicare: criticità, in DPL, 2017, 44, pp. 2678 e ss; G. Ad orientare il principio volontaristico è la legge (art. 2, comma 25 della legge n. 549/1995 in relazione alla retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi previdenziali ed assistenziali; art. 1, comma 1175 della legge n. 296/2006; art. 51 del D.Lgs. n. 81/2015 sulla possibilità di flessibilizzare le tipologie contrattuali), la prassi amministrativa (P. Rausei, Il contratto collettivo leader e prassi dell’Ispettorato del Lavoro, in DPL, 2021, 39, pp.

A tal proposito, vi sono state alcune sentenze, sia di merito che di legittimità, che hanno segnato dei veri e propri punti di svolta nelle relazioni industriali: il 26 marzo del 1997 la Corte di Cassazione pronuncia la sentenza n. 2665, determinando l’inapplicabilità del primo comma dell’art. 2070 c.c. nei confronti della contrattazione collettiva di diritto comune. Quest’ultima ha efficacia vincolante limitatamente agli iscritti delle organizzazioni sindacali stipulanti e a coloro che, esplicitamente o implicitamente, al contratto collettivo abbiano prestato adesione (dal ultimo, v. G. Russo, L’adesione implicita ad un contratto collettivo: i possibili scenari, in Bollettino ADAPT 24 gennaio 2022, n.

Le clausole economiche del CCNL di categoria fungono tuttalpiù da parametro di fatto, esterno ed orientativo, rimesso alla valutazione del giudice di merito in caso di conflitto. Il CCNL, infatti, se frutto di una negoziazione genuina, rappresenta un sistema di regole costruito su misura di un determinato settore produttivo e pertanto può essere adoperato ai fini della determinazione della retribuzione, purché il trattamento retributivo sia conforme al dettato costituzionale di sufficienza e proporzionalità ex art. 36 Cost. (Trib. Torino, 09 agosto 2019, n. 1128).

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