Il servizio di piazza, essenziale per la mobilità urbana, è un tema complesso e regolamentato da normative specifiche. Questo articolo esplora le caratteristiche distintive dei veicoli adibiti a tale servizio, le leggi che lo disciplinano e le sanzioni previste per le violazioni. L'obiettivo è fornire una panoramica completa e chiara, utile sia per i professionisti del settore che per i cittadini.

Definizione e Disciplina del Servizio di Piazza

Il servizio di piazza con autovetture con conducente, comunemente noto come taxi, è un servizio pubblico di trasporto non di linea. A differenza degli autobus o dei tram, i taxi non seguono percorsi fissi con fermate e orari prestabiliti. Questo tipo di servizio è disciplinato da leggi specifiche che regolano il settore, come indicato dall'articolo 86 del codice della strada.

Una caratteristica fondamentale del servizio di piazza è la sua natura obbligatoria: un tassista non può rifiutarsi di fornire il servizio a un cliente che ne faccia richiesta.

Requisiti per l'Esercizio del Servizio Taxi

Per svolgere il servizio di piazza con autovetture con conducente, è necessario ottenere una licenza dal Comune e possedere un certificato di abilitazione professionale. Il servizio taxi può essere effettuato solo con un veicolo adibito al trasporto di persone a uso di terzi, come specificato nel libretto di circolazione.

Il veicolo deve essere dotato di:

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  • Un contrassegno luminoso con la scritta "taxi" posizionato sul tetto.
  • Un tassametro omologato per calcolare il costo della corsa.
  • La scritta "servizio pubblico" sulla targa rilasciata dal Comune.

Caratteristiche Distintive del Servizio di Piazza

Il servizio di piazza si differenzia dal servizio di noleggio con conducente (NCC) per diverse caratteristiche:

  • Sosta e Circolazione: I taxi possono sostare in aree riservate sulle strade e circolare lungo le corsie preferenziali.
  • Territorialità: I taxi non possono operare al di fuori del territorio del Comune che ha rilasciato la licenza, a meno che il servizio inizi all'interno di tale territorio.
  • Tariffe: Le tariffe sono predeterminate dai Comuni, con possibili variazioni per orario (diurno/notturno), festività o tratte specifiche (es. aeroporto).

Sanzioni per Violazioni

L'articolo 86 del codice della strada prevede sanzioni per chi esercita il servizio di piazza senza licenza, con licenza sospesa o revocata. In questi casi, è prevista una multa da 1.816 euro a 7.264 euro, oltre alla confisca del veicolo e alla sospensione della patente da quattro a dodici mesi. In caso di recidiva (almeno due violazioni in tre anni), la patente viene revocata.

Sono previste sanzioni anche per chi, pur avendo la licenza, non rispetta le norme o le condizioni stabilite, come l'assenza della scritta luminosa "taxi". In questo caso, la multa varia da 86 euro a 339 euro.

Le sanzioni amministrative pecuniarie sono state aggiornate al DM giustizia 31/12/2020 (G.U. 31/12/2020, n. 323).

Giurisprudenza

La Corte di Cassazione ha stabilito che, per valutare se sussistono le condizioni per applicare la sanzione prevista nel caso in cui si effettui il servizio di piazza con autovetture con conducente senza licenza, nel caso in cui l'autista abbia prelevato l'utente fuori del Comune di rilascio della licenza, bisogna considerarare, innanzitutto, se, come previsto dalla legge, il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio sono effettuati con partenza dal territorio del Comune che ha rilasciato la licenza per qualunque destinazione. Il servizio, infatti, può iniziare anche altrimenti che con il prelevamento dell'utente e che per "inizio del servizio" deve intendersi la messa del taxi a disposizione dell'utente, ciò comportando l'onerosità e l'esclusività del servizio medesimo in favore dell'utente. Pertanto, la sanzione può essere applicata solo se sia il prelevamento dell'utente sia l'inizio del servizio siano avvenuti al di fuori del Comune di rilascio della licenza (Cass. sent. n. 22296/2010).

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Veicoli a Trazione Animale nel Servizio di Piazza

Il servizio di piazza può essere svolto anche con veicoli a trazione animale, in particolare in aree di interesse turistico e culturale. In questo caso, i comuni sono autorizzati a rilasciare licenze specifiche.

Requisiti per i Veicoli a Trazione Animale

I veicoli a trazione animale destinati al servizio di piazza devono rispettare determinati requisiti costruttivi e funzionali, come stabilito dal D.P.R. 16/12/1992, n. 495 e dall'art. 226 del medesimo decreto.

  • Struttura: Gli elementi strutturali devono essere realizzati con materiali idonei e resistenti.
  • Ruote: Il veicolo deve avere non più di quattro ruote, con quelle anteriori posizionate sull'asse del timone. Le ruote devono essere dotate di cerchioni in ferro gommati.
  • Dimensioni: La larghezza massima non deve superare 1,80 m ai mozzi delle ruote posteriori e 1,60 m ai mozzi delle ruote anteriori. La lunghezza massima, escluse le stanghe, non deve superare 3,50 m.
  • Frenatura: Il veicolo deve essere dotato di un doppio dispositivo di frenatura, uno di stazionamento e uno di servizio, quest'ultimo agente su tutte le ruote.
  • Posti a Sedere: Il veicolo può avere non più di cinque posti oltre quello del conducente, che deve essere collocato in posizione adeguata per la guida degli animali.
  • Vano Bagagli: Nella zona posteriore del veicolo può essere ricavato un vano per il trasporto dei bagagli, che non devono superare complessivamente la massa di 50 kg.
  • Traino: Il traino del veicolo deve avvenire con non più di due animali da tiro.

Approvazione e Registrazione

Per poter effettuare il servizio di piazza, il veicolo a trazione animale deve essere approvato dal competente ufficio comunale, che lo iscrive in apposito registro. Dell'avvenuta approvazione si dà atto mediante rilascio di una targa su cui sono riportate le parole: "servizio di piazza", come previsto dall'articolo 70, comma 1, del Codice, nonchè il numero e la data di iscrizione nel suddetto registro. La targa è apposta nella parte posteriore del veicolo in modo visibile.

Requisiti per i Conducenti

Oltre ai requisiti del veicolo, sono previsti requisiti specifici per i conducenti di veicoli a trazione animale adibiti al servizio di piazza:

  • Idoneità Fisica: Il titolare e gli eventuali conducenti devono dimostrare l'idoneità fisica attraverso una visita medica da parte dell'ufficiale sanitario del comune.
  • Età: Per condurre i veicoli di piazza si deve essere maggiorenni e non aver superato i 75 anni di età. Raggiunto il sessantacinquesimo anno di età, è necessario effettuare una visita medica presso uno dei medici di cui all'articolo 119, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Le certificazioni relative all'idoneità fisica devono essere allegate alla domanda al sindaco, che rilascia la licenza contenente anche l'autorizzazione alla guida per gli altri eventuali conducenti, sotto la responsabilità del titolare. La licenza deve essere tenuta sul veicolo durante il servizio e mostrata ad ogni richiesta degli organi di polizia.

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Revisione dei Veicoli a Trazione Animale

La revisione dei veicoli a trazione animale per servizio di piazza deve avvenire ogni cinque anni. Durante la revisione, viene verificata la rispondenza del veicolo ai requisiti previsti. Dell'avvenuta revisione viene rilasciato apposito certificato che deve essere tenuto sul veicolo durante il servizio.

Può essere concesso un termine non inferiore a trenta giorni per la regolarizzazione dei requisiti mancanti. Se invece il veicolo si dimostra in condizioni assolutamente inidonee al servizio, di tale circostanza viene data comunicazione al sindaco che procede al ritiro della licenza. Analogamente si provvede se il veicolo non viene presentato alla revisione nel termine fissato. Il sindaco può disporre in ogni momento la revisione quando si accerti o si presuma che il veicolo non risponda più alle condizioni richieste, fissando il relativo termine.

Sanzioni per Veicoli a Trazione Animale

Chiunque destina vetture a trazione animale o slitte a servizio pubblico o di piazza senza avere ottenuto la relativa licenza è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 87,00 ad Euro 344,00. Se la licenza è stata ottenuta, ma non ne sono osservate le condizioni, la sanzione è del pagamento di una somma da Euro 42,00 ad Euro 173,00. In tal caso consegue la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della licenza.

Destinazione e Uso dei Veicoli: Articolo 82 del Codice della Strada

L'articolo 82 del Codice della Strada definisce la destinazione e l'uso dei veicoli. Per destinazione si intende l'utilizzazione del veicolo in base alle sue caratteristiche tecniche, mentre per uso si intende la sua utilizzazione economica. I veicoli possono essere adibiti a uso proprio o a uso di terzi.

Si ha l'uso di terzi quando un veicolo è utilizzato, dietro corrispettivo, nell'interesse di persone diverse dall'intestatario della carta di circolazione. Il servizio di piazza (taxi) per trasporto di persone rientra nell'uso di terzi.

Chiunque utilizza un veicolo per una destinazione o per un uso diversi da quelli indicati sulla carta di circolazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 87 a € 344. Chiunque, senza l'autorizzazione di cui al comma 6, utilizza per il trasporto di persone un veicolo destinato al trasporto di cose è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 430 a € 1.731. Dalla violazione dei commi 8 e 9 consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della carta di circolazione da uno a sei mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. In caso di recidiva la sospensione è da sei a dodici mesi.

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