La targa prova è un'autorizzazione speciale che consente la circolazione di veicoli non ancora immatricolati o già immatricolati per specifiche esigenze, come prove tecniche, dimostrazioni o trasferimenti. La normativa che la disciplina ha subito diverse modifiche nel tempo, con l'obiettivo di chiarire le regole e semplificare le procedure. L'obiettivo di questo articolo è fornire una panoramica completa sulla targa prova, analizzando la normativa di riferimento, le finalità d'uso, i soggetti autorizzati, le regole di utilizzo e le sanzioni previste in caso di violazioni.
Quadro Normativo di Riferimento
La circolazione di prova è regolata principalmente dall'articolo 98 del Codice della Strada (C.d.S.) e dal Decreto del Presidente della Repubblica (D.P.R.) 24 novembre 2001, n. 474, che ne disciplina il procedimento di autorizzazione. Il D.L. n. 121/2021, convertito nella legge n. 156/2021, ha introdotto importanti aggiornamenti al D.P.R. 474/2001, ampliando le casistiche d'uso della targa prova e stabilendo le condizioni e il numero massimo di autorizzazioni rilasciabili. Ulteriori chiarimenti sono stati forniti dalle circolari del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (M.I.T.), in particolare la circolare n. 12666 del 2 maggio 2024, che rappresenta un quadro completo sulla targa prova.
Finalità d'Uso della Targa Prova
L'autorizzazione alla circolazione di prova, e quindi l'utilizzo della targa prova, è strettamente legata a specifiche finalità. In particolare, è ammessa per:
- Prove tecniche, sperimentali o costruttive: per testare le caratteristiche e le prestazioni dei veicoli.
- Dimostrazioni: per presentare i veicoli a potenziali acquirenti o per eventi promozionali.
- Trasferimenti: per spostare i veicoli da un luogo all'altro, anche per ragioni di vendita o allestimento.
La circolare del M.I.T. precisa che la condizione relativa alle finalità d'uso è inderogabile.
Soggetti Autorizzati all'Utilizzo della Targa Prova
L'autorizzazione alla circolazione di prova può essere rilasciata a diverse categorie di soggetti, tra cui:
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- Fabbriche costruttrici di veicoli a motore e di rimorchi: e i loro rappresentanti, concessionari, commissionari e agenti di vendita.
- Commercianti autorizzati di tali veicoli: indipendentemente dal rapporto con le fabbriche costruttrici e dalle modalità di esercizio dell'attività (anche online).
- Aziende che esercitano attività di trasferimento su strada di veicoli non ancora immatricolati: da o verso aree di stoccaggio, per tragitti non superiori a 100 km.
- Istituti universitari ed enti pubblici e privati di ricerca: che conducono sperimentazioni sui veicoli.
- Fabbriche costruttrici di carrozzerie e di pneumatici.
- Fabbriche costruttrici di sistemi o dispositivi d'equipaggiamento di veicoli a motore e rimorchi: qualora l'applicazione di tali sistemi o dispositivi costituisca motivo d'aggiornamento della carta di circolazione.
- Esercenti officine d'autoriparazione e di trasformazione: anche per proprio conto.
Regole di Utilizzo della Targa Prova
L'utilizzo della targa prova è soggetto a diverse regole, tra cui:
- Utilizzo su un solo veicolo per volta: l'autorizzazione è valida per un solo veicolo alla volta e deve essere tenuta a bordo dello stesso.
- Presenza a bordo del titolare o di un delegato: sul veicolo deve essere presente il titolare dell'autorizzazione, un suo dipendente munito di delega, o un collaboratore con rapporto di collaborazione funzionale attestato da idonea documentazione e munito di delega.
- Posizionamento della targa: la targa prova deve essere posizionata nella parte posteriore del veicolo in modo ben visibile, senza oscurare la targa di immatricolazione (se presente) o la targa ripetitrice.
- Validità annuale: l'autorizzazione ha validità annuale e può essere rinnovata entro sei mesi dalla scadenza.
Veicoli sui Quali è Ammesso l'Uso della Targa Prova
La targa prova può essere utilizzata su:
- Veicoli non ancora immatricolati: (nuovi di fabbrica, prototipi).
- Veicoli immatricolati in Italia: anche in deroga agli obblighi di revisione.
Veicoli sui Quali Non è Ammesso l'Uso della Targa Prova
L'uso della targa prova non è consentito su:
- Veicoli immatricolati all'estero: ad eccezione dei casi in cui sussista un accordo di reciprocità con altro Stato.
- Veicoli radiati per esportazione: che possono raggiungere i valichi di frontiera solo se muniti di foglio di via rilasciato ai sensi dell'articolo 99 del Codice della Strada. Tuttavia, è consentito ai commercianti di veicoli utilizzare la targa prova sui mezzi radiati per esportazione per brevi tragitti, circoscritti al solo territorio comunale, per raggiungere il luogo in cui staziona la bisarca del vettore incaricato del trasporto all'estero, a condizione che a bordo del veicolo sia presente la lettera di vettura (CMR) timbrata dall'impresa di autotrasporto.
Assicurazione e Responsabilità
I veicoli circolanti con targa prova sono soggetti all'obbligo assicurativo, che viene assolto mediante la stipula di una polizza specifica per la targa prova. Questa polizza assicura qualsiasi veicolo in circolazione con quella targa. In caso di danni causati dal veicolo in circolazione di prova, risponde l'assicuratore dell'autorizzazione alla circolazione di prova, anche se il veicolo è munito di carta o certificato di circolazione.
Sanzioni per Violazioni
L'utilizzo improprio della targa prova comporta sanzioni amministrative. In particolare:
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- Circolazione con autorizzazione scaduta su veicolo non immatricolato: si applicano le sanzioni previste dall'articolo 93 del C.d.S. per la mancanza di immatricolazione e dall'articolo 193 per la mancanza di copertura assicurativa.
- Utilizzo dell'autorizzazione per finalità diverse da quelle consentite o da soggetti non autorizzati: si applicano le sanzioni di cui all'articolo 98 del C.d.S., con il pagamento di una somma da 87,00 a 345,00 euro.
- Mancanza della targa prova o esposizione irregolare: si applica l'articolo 100 del C.d.S.
- Rimozione o oscuramento della targa di immatricolazione su veicolo già immatricolato: si applica l'articolo 100 del C.d.S.
- Oscuramento o illeggibilità della targa di immatricolazione su veicolo già immatricolato: si applicano le sanzioni dell'articolo 100 del C.d.S.
- Utilizzo dell'autorizzazione per uso diverso da quello consentito e veicolo già immatricolato privo di copertura assicurativa: si applica l'articolo 193 del C.d.S. in aggiunta all'articolo 98 del C.d.S.
- Mancanza dell'autorizzazione o del certificato assicurativo a bordo del veicolo: si applica l'articolo 180, comma 7, del C.d.S.
Novità introdotte dal Decreto Legge 21 maggio 2025, n. 73
Il Decreto Legge 21 maggio 2025, n. 73 ha introdotto (in via provvisoria) i seguenti aggiornamenti alla normativa:
- Numero massimo di targhe prova: Il numero massimo delle targhe prova rilasciabili diventa una per dipendente/addetto per i veicoli sottoposti a prove tecniche, sperimentali o costruttive, dimostrazioni, navettamenti, movimentazioni e trasferimenti, anche per finalità commerciali o per la realizzazione degli allestimenti tecnici. Il limite è fissato in quantità non superiore al numero dei dipendenti del titolare dell’autorizzazione e degli addetti che partecipano stabilmente all’attività di impresa in ragione di rapporti di collaborazione funzionale (ad esempio: venditore con contratto oltre i 12 mesi), attestato da idonea documentazione e da apposita delega.
- Trasporto di passeggeri: Le targhe prova consentono il trasporto, oltre al conducente, di un solo passeggero, selezionato tra i dipendenti del titolare dell’autorizzazione o tra gli addetti titolari di rapporti di collaborazione funzionale con il medesimo. Nei casi di targhe prova rilasciate a commercianti di auto, il conducente potrà essere anche il cliente interessato all’acquisto, purché abbia al suo fianco un addetto alla vendita.
È importante notare che queste novità sono immediatamente esecutive dal 21 maggio 2025, ma restano in attesa della conversione in legge, che dovrà necessariamente avvenire entro il termine di 60 giorni, nonché dell’aggiornamento al vigente DPR 474/2001.
Proroga al 30 giugno 2025
Considerato che le modifiche introdotte dalla recente circolare potrebbero determinare grave pregiudizio alle attività del settore interessato, con il rischio di un notevole impatto negativo sull’attività lavorativa e sui posti di lavoro degli addetti, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha emesso una Nota n. 35682 del 13/12/2024 con la quale viene consentita la proroga, sino alla data del 30 giugno 2025, delle targhe prova che risultano in soprannumero (e che sono già scadute e o che scadranno entro il 30 giugno 2025). La suddetta proroga deve essere annotata sull’autorizzazione alla circolazione di prova dei veicoli.
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