La regolamentazione sull'uso delle targhe prova ha subito diverse modifiche nel tempo, con l'obiettivo di superare le difficoltà interpretative e operative emerse, anche a seguito di sentenze della Cassazione. L'ultima circolare in materia, la n. 12666 del 02/05/2024, rappresenta un punto di riferimento fondamentale per la disciplina della circolazione di prova.

Evoluzione Normativa

Dopo il DPR 474/2001 e la circolare della motorizzazione prot. n. 5909 del 28/02/2024, la pubblicazione della circolare prot. n. 12666 del 02/05/2024 ha delineato un quadro più chiaro e completo sulla targa prova. Questo processo di riforma ha cercato di rispondere alle numerose richieste di chiarimenti e alle difformità interpretative che si erano manifestate sul territorio nazionale.

Utilizzo della Targa Prova: Domande e Risposte Frequenti

Per chiarire i dubbi più comuni, ecco una serie di domande e risposte frequenti sull'utilizzo della targa prova:

  • Si può utilizzare la Targa Prova su un veicolo con revisione scaduta? Sì, per i veicoli già immatricolati in Italia, la circolazione di prova è consentita anche in deroga agli obblighi di revisione previsti dall’art. 80 del Codice della Strada.
  • Si può utilizzare la Targa Prova su un veicolo privo della propria assicurazione? Sì, per i danni cagionati dal veicolo in circolazione di prova, anche se già immatricolato, risponde, ove ne ricorrano i presupposti, l’assicurazione della Targa Prova.
  • Si può utilizzare la Targa Prova su un veicolo Radiato per Esportazione? No, i veicoli radiati per esportazione possono raggiungere i luoghi di partenza (es. porti) o i valichi di confine solo se muniti di foglio di via rilasciato ai sensi dell’art. 99 c.d.s., e non con la targa prova. Tuttavia, è consentito l’uso della Targa prova (su un veicolo Radiato per Esportazione) ai soli commercianti e solo per brevi tragitti (circoscritti al solo territorio comunale) per raggiungere il luogo in cui staziona la bisarca, avendo a bordo la relativa lettera di vettura / CMR.
  • Si può utilizzare la Targa Prova su un veicolo con Targa estera? No, la targa prova rilasciata da uno Stato non può essere utilizzata sui veicoli immatricolati in altro Stato. Pertanto, la targa prova rilasciata in Italia può essere utilizzata solo su veicoli immatricolati in Italia (anche nei territori in cui esiste un accordo reciproco: Austria, Germania, San Marino e Svizzera), ma i veicoli esteri possono circolare sul territorio nazionale solo con la targa prova rilasciata dalla competente Autorità di quello Stato.
  • Sono un importatore parallelo. Posso utilizzare la mia Targa Prova italiana per andare a prendere un veicolo all’estero (es. in Germania), per fare il viaggio di ritorno e poi circolare in Italia prima di nazionalizzarlo? Sembra di sì, ma c’è ancora qualche riserva. Rimane salva la possibilità di utilizzare la targa prova italiana su veicoli già immatricolati all’estero e importati in Italia privi di immatricolazione (ossia radiati per esportazione). In tale ipotesi, infatti, il veicolo non essendo provvisto di immatricolazione, in assenza di foglio di via rilasciato dal Paese di esportazione (quindi senza una Targa provvisoria di transito), può legittimamente circolare sul territorio nazionale con Targa prova per le finalità ed alle condizioni previste dalla legge. Resta da chiarire se la deroga sia valida anche per il tratto da percorrere nel “territorio estero“.
  • Chi può utilizzare la Targa Prova? Titolare, Dipendente o Collaboratore. Ai fini della legittimità della circolazione di prova, oltre alla sussistenza in concreto di una delle finalità per cui è stata rilasciata l’autorizzazione, è altresì necessario che a bordo del veicolo ci sia almeno uno dei seguenti soggetti: il rappresentante dell’impresa titolare dell’autorizzazione; un dipendente dell’impresa munito di delega o un collaboratore (con contratto di agenzia di almeno 12 mesi), munito di apposita delega; il dipendente di una società controllata o collegata (ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile) anch’esso munito di apposita delega, il quale abbia un rapporto di collaborazione funzionale con l’impresa titolare dell’autorizzazione.
  • Chi altro può essere presente a bordo? Aggiornamento maggio 2025: Le targhe prova consentono il trasporto, oltre al conducente, di un solo passeggero, selezionato tra i dipendenti del titolare dell’autorizzazione o tra gli addetti titolari di rapporti di collaborazione funzionale con il medesimo. Nei casi di targhe prova rilasciate a commercianti di auto, il conducente potrà essere anche il cliente interessato all’acquisto, purché abbia al suo fianco un addetto alla vendita.
  • Quante Targhe Prova posso richiedere per la mia attività? Aggiornamento maggio 2025: Il numero massimo delle targhe prova rilasciabili diventano una per ogni dipendente/addetto per i veicoli sottoposti a prove tecniche, sperimentali o costruttive, dimostrazioni, navettamenti, movimentazioni e trasferimenti, anche per finalità commerciali o per la realizzazione degli allestimenti tecnici. Il limite è fissato in quantità non superiore al numero dei dipendenti del titolare dell’autorizzazione e degli addetti che partecipano stabilmente all’attività di impresa in ragione di rapporti di collaborazione funzionale (ad esempio: venditore con contratto oltre i 12 mesi), attestato da idonea documentazione e da apposita delega.
  • E’ prevista una Proroga per le targhe in soprannumero? Sì. Considerato che le modifiche introdotte dalla recente circolare potrebbero determinare grave pregiudizio alle attività del settore interessato, con il rischio di un notevole impatto negativo sull’attività lavorativa e sui posti di lavoro degli addetti, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha emesso una Nota n. 35682 del 13/12/2024 con la quale viene consentita la proroga, sino alla data del 30 giugno 2025, delle targhe prova che risultano in soprannumero (e che sono già scadute e o che scadranno entro il 30 giugno 2025).
  • La mia attività ha più sedi, posso richiedere più Targhe Prova? Sì. Nel caso di imprese che presentano una articolata organizzazione aziendale e, pertanto, dispongono di una o più sedi secondaria e/o una o più unità locale, oppure uno o più rami di azienda, nelle quali venga effettivamente svolta un’attività che legittima l’utilizzo della Targa Prova, il computo delle autorizzazioni rilasciabili è effettuato sulla base degli addetti occupati presso ciascuna sede (principale o secondaria), unità locale o ramo di azienda.
  • La mia impresa svolge più attività (officina di riparazione e commercio veicoli), posso richiedere più Targhe Prova? Sì. Laddove l’operatore svolga più attività che legittimano il rilascio dell’autorizzazione alla circolazione di prova, ad esempio: commercio di veicoli e officina di autoriparazione, il numero massimo delle autorizzazioni rilasciabili va calcolato per ciascun ramo di attività in ragione del numero degli addetti (dipendenti e collaboratori) impiegati nell’ambito di ciascuna di essa.
  • La mia attività tratta tipologie diverse di veicoli (es. Auto e Moto), posso richiedere più Targhe Prova? No. Nell’ambito della medesima azienda o ramo della stessa, l’esercizio dell’attività riferita a tipologie diverse di veicoli NON rileva ai fini del computo delle autorizzazioni rilasciabili. Questo perché è prevista una sola tipologia di Targa Prova: l’indicazione della tipologia rileva ai soli fini fiscali (ossia ai soli fini del Bollo - Tassa di circolazione).
  • Sono titolare di più Targhe Prova rispetto ai nuovi limiti introdotti. Devo restituire quelle in eccesso? Sì. La Motorizzazione disporrà il diniego di rinnovo (e dunque la revoca) delle Targhe Prova in sovrannumero, man mano che queste vengano a scadenza. Il titolare deve restituirle entro 10 giorni dalla scadenza o dalla notifica della revoca.
  • Sono titolare di una Targa Prova per “Autoveicoli e Rimorchi”, posso utilizzarla su una Moto? Sì. Con una Targa Prova richiesta per “autoveicoli e rimorchi” si possono condurre tutti i veicoli (perché la Targa Prova richiesta per “autoveicoli e rimorchi” paga il Bollo più alto).
  • Sono titolare di una Targa Prova per “Ciclomotori e Motocicli, posso utilizzarla su una Auto? No. Con una Targa Prova richiesta per “ciclomotori e motocicli” non si potranno condurre gli autoveicoli in quanto si sarebbe soggetti alla sanzione per mancato assolvimento del maggior Bollo previsto.

Novità del 21 Maggio 2025

Con il Decreto Legge 21 maggio 2025, n. 73 sono state introdotti (in via provvisoria) i seguenti aggiornamenti alla normativa:

  • Il numero massimo delle targhe prova rilasciabili diventano una per dipendente/addetto per i veicoli sottoposti a prove tecniche, sperimentali o costruttive, dimostrazioni, navettamenti, movimentazioni e trasferimenti, anche per finalità commerciali o per la realizzazione degli allestimenti tecnici.
  • Il limite è fissato in quantità non superiore al numero dei dipendenti del titolare dell’autorizzazione e degli addetti che partecipano stabilmente all’attività di impresa in ragione di rapporti di collaborazione funzionale (ad esempio: venditore con contratto oltre i 12 mesi), attestato da idonea documentazione e da apposita delega.
  • Le targhe prova consentono il trasporto, oltre al conducente, di un solo passeggero, selezionato tra i dipendenti del titolare dell’autorizzazione o tra gli addetti titolari di rapporti di collaborazione funzionale con il medesimo.
  • Nei casi di targhe prova rilasciate a commercianti di auto, il conducente potrà essere anche il cliente interessato all’acquisto, purché abbia al suo fianco un addetto alla vendita.

Queste novità sono immediatamente esecutive dal 21 maggio 2025, ma restano in attesa della conversione in legge, che dovrà necessariamente avvenire entro il termine di 60 giorni, nonché dell’aggiornamento al vigente DPR 474/2001.

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Proroga al 30 Giugno 2025

Considerato che le modifiche introdotte dalla recente circolare potrebbero determinare grave pregiudizio alle attività del settore interessato, con il rischio di un notevole impatto negativo sull’attività lavorativa e sui posti di lavoro degli addetti, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha emesso una Nota n. 35682 del 13/12/2024 con la quale viene consentita la proroga, sino alla data del 30 giugno 2025, delle targhe prova che risultano in soprannumero (e che sono già scadute e o che scadranno entro il 30 giugno 2025). La suddetta proroga deve essere annotata sull’autorizzazione alla circolazione di prova dei veicoli.

La proroga al 30/6/2025 concerne unicamente le autorizzazioni alla circolazione di prova che sarebbero in “soprannumero” rispetto alle regole vigenti. Ove le autorizzazioni stesse, in scadenza, rientrino nella capienza dell’impresa interessata, queste possono/devono essere rinnovate normalmente per un anno, essendo estranee alla proroga al 30/6/2025.

Autorizzazione alla Circolazione di Prova

Sono ammessi alla circolazione di prova:

  • Veicoli non ancora immatricolati (nuovi di fabbrica, prototipi).
  • Veicoli immatricolati in Italia.

La circolazione di prova e l’uso della relativa targa è consentita esclusivamente per uno degli scopi previsti, ovvero per esigenze connesse a:

  • Prove tecniche, sperimentali o costruttive.
  • Dimostrazioni o trasferimenti, anche per ragioni di vendita o di allestimento.

Soggetti Autorizzati

L’autorizzazione alla circolazione di prova può essere rilasciata ai seguenti operatori:

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  • Fabbriche costruttrici di veicoli a motore e di rimorchi.
  • Rappresentanti, concessionari, commissionari e agenti di vendita.
  • Commercianti autorizzati di tali veicoli.
  • Aziende che esercitano attività di trasferimento su strada di veicoli non ancora immatricolati da o verso aree di stoccaggio e per tragitti non superiori a 100 Km.
  • Istituti universitari ed enti pubblici e privati di ricerca che conducono sperimentazioni su veicoli.
  • Fabbriche costruttrici di carrozzerie e di pneumatici.

Le Nuove Regole del 2025

Le nuove regole targa di prova del 2025, introdotte con il Decreto-Legge 21 maggio 2025, n. 73, rappresentano un cambiamento significativo per le imprese del settore. Queste modifiche mirano a chiarire le modalità d’uso, a rafforzare i controlli e a prevenire gli abusi.

Principali Novità

  • Numero massimo di autorizzazioni: Il numero di targhe di prova rilasciabili è ora collegato all’effettiva capacità operativa dell'impresa, non superando il numero dei dipendenti e degli addetti che partecipano stabilmente all’attività aziendale.
  • Trasporto passeggeri a bordo: Oltre al conducente, è consentito un solo passeggero, che deve essere il titolare dell’autorizzazione, un suo dipendente o un collaboratore con un rapporto funzionale con l’impresa.
  • Validità e rinnovo: L’autorizzazione è personale e non cedibile, con validità limitata al territorio nazionale, salvo accordi di reciprocità. Il rinnovo può avvenire entro sei mesi dalla scadenza.
  • Uso legittimo del veicolo: La targa di prova può essere utilizzata sia su veicoli non immatricolati che su quelli già immatricolati, anche in deroga agli obblighi di revisione.
  • Casi di non utilizzo: L’autorizzazione non può essere utilizzata su veicoli immatricolati all’estero (salvo accordi di reciprocità) e ci sono eccezioni limitate per i veicoli radiati per esportazione.

Utilizzo della Targa Prova Italiana sui Veicoli Immatricolati all’Estero

Il Ministero dell’Interno ha chiarito che non vi sono motivi per escludere l’uso della targa prova anche per la circolazione dei veicoli immatricolati all’estero, a patto che siano rispettate le finalità previste dal d.P.R. e dall’articolo del codice della strada.

Limitazioni

  • La targa prova rilasciata da uno Stato non può essere utilizzata sui veicoli immatricolati in altro Stato, salvo accordi di reciprocità.
  • L’autorizzazione in prova non può essere utilizzata sui veicoli radiati per esportazione che possono raggiungere i valichi di frontiera solo se muniti di foglio di via rilasciato ai sensi dell’art. 99 cds.

Aspetti Chiave della Circolare del Ministero dell’Interno

Con circolare n.300/STRAD/1/0000015826 del 22/05/2024, il Ministero dell’Interno è tornato ad occuparsi del tema delle targhe prova, in particolare sugli aspetti relativi all’autorizzazione per la circolazione in prova.

  • La circolazione in prova è consentita per esigenze connesse a prove tecniche, sperimentali o costruttive, dimostrazioni o trasferimenti, anche per ragioni di vendita o di allestimento.
  • L’autorizzazione può essere rilasciata alle fabbriche costruttrici di veicoli a motore e di rimorchi, ai loro rappresentanti, concessionari, commissionari e agenti di vendita, ai commercianti autorizzati di tali veicoli, ivi comprese le aziende che esercitano attività di trasferimento su strada di veicoli non ancora immatricolati da o verso aree di stoccaggio e per tragitti non superiori a 100 chilometri, nonché gli istituti universitari e gli enti pubblici e privati di ricerca che conducono sperimentazioni su veicoli; fabbriche costruttrici di carrozzerie e di pneumatici; fabbriche costruttrici di sistemi o dispositivi di equipaggiamento di veicoli a motore e di rimorchi, qualora l’applicazione di tali sistemi o dispositivi costituisca motivo di aggiornamento della carta di circolazione, i loro rappresentanti, concessionari, commissionari e agenti di vendita, i commercianti autorizzati di veicoli allestiti con tali sistemi o dispositivi di equipaggiamento; esercenti di officine di riparazione e di trasformazione, anche per proprio conto.
  • L’autorizzazione consente la circolazione in prova di tutte le categorie di veicoli, pertanto, è irrilevante l’eventuale indicazione presente sull’autorizzazione relativa alla categoria per la quale è stata rilasciata, perché tale attestazione ha finalità esclusivamente fiscale e non interferisce con l’impiego sulla strada dell’autorizzazione medesima.
  • L’autorizzazione per la circolazione di prova può essere utilizzata sia su veicoli non immatricolati sia su quelli già immatricolati, anche in deroga agli obblighi di revisione di cui all’art. 80 cds.
  • L’obbligo di copertura assicurativa è assolto da parte del titolare dell’autorizzazione alla circolazione di prova, anche se il veicolo è munito di carta o certificato di circolazione.
  • L’autorizzazione può essere utilizzata esclusivamente per la circolazione su strada nell’ambito del territorio italiano, fatto salvo l’uso sul territorio dello Stato con il quale sussiste un accordo con l’Italia.

Personalità dell’Autorizzazione

La titolarità dell’autorizzazione e della relativa targa, nel caso di imprese, è in capo alla persona giuridica e non alla persona fisica che la rappresenta. In caso di cessione o di affitto di ramo di azienda, le autorizzazioni alla circolazione di prova devono essere rilasciate in capo al cessionario o all’affittuario in ragione del numero dei dipendenti del ramo di azienda ceduto o affittato, procedendo contestualmente alla revoca delle corrispondenti autorizzazioni possedute dal dante causa (cedente o locatore).

Soggetti a Bordo del Veicolo

Ai fini della legittimità della circolazione in prova, oltre alla sussistenza di una delle finalità per cui è rilasciata l’autorizzazione, è necessario che ci sia almeno uno dei seguenti soggetti a bordo del veicolo:

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  • Il rappresentante dell’impresa titolare dell’autorizzazione.
  • Il dipendente o l’agente dell’impresa titolare di autorizzazione.
  • Il dipendente di società controllata o collegata all’impresa titolare dell’autorizzazione di prova, ai sensi dell’art. 2359 cc., il quale abbia un rapporto di collaborazione con il titolare dell’autorizzazione stessa.

I soggetti diversi dal rappresentante dell’impresa titolare devono essere muniti di apposita delega nominativa sottoscritta da quest’ultimo, che può essere utilizzata senza limitazioni temporali o di percorso.

Posizionamento della Targa di Prova

Il veicolo che circola su strada munito dell’autorizzazione per la circolazione di prova deve esporre posteriormente la targa prova, trasferibile da veicolo a veicolo, associata all’autorizzazione stessa. In caso di veicoli già immatricolati e provvisti di targa di immatricolazione, comprese le ipotesi di minivoltura, la targa prova è collocata nella parte posteriore del mezzo in modo ben visibile e tale da non oscurare o rendere illeggibile la targa di immatricolazione.

Rinnovo dell’Autorizzazione

L’art. 1, comma 2, del DPR 474/2001 ha introdotto il termine massimo di 6 mesi, successivi alla scadenza, entro il quale l’autorizzazione può essere rinnovata, prevedendo, a carico del titolare, l’obbligo di restituzione dell’autorizzazione e della relativa targa entro dieci giorni dallo spirare dei sei mesi successivi alla scadenza.

Sanzioni

L’utilizzo di un’autorizzazione alla circolazione di prova in violazione delle disposizioni dell’art. 1, comma 3, del decreto-legge 121/2021 e del DPR 474/2001 è oggetto delle sanzioni amministrative previste dall’art. 98 cds.

  • Art. 100 cds, quando la targa prova non è presente o è irregolarmente esposta.
  • Art. 193 cds, che si aggiunge all’art. 98 cds, quando l’autorizzazione alla circolazione di prova è utilizzata per uso diverso da quello consentito e il veicolo già immatricolato è privo di copertura assicurativa.
  • Art. 93 cds, che si aggiunge all’art. 98 cds e, qualora ricorrano le condizioni di cui al punto precedente, all’art.

Targa Zoll

La Targa Zoll (trad. dogana) è una targa provvisoria alfanumerica gialla o rossa. Un veicolo originariamente immatricolato in Germania per giungere in Italia ha bisogno di una targa cd doganale quando viene acquistato da un privato o da un rivenditore di automobili. Ciò grazie ad un accordo di reciprocità del 22.10 1993.

Funzione

La targa Zoll serve per il trasferimento dei veicoli (eccetto i BUS) dalla Germania in Italia. Provvedono a emettere la targa Zoll le agenzie private di disbrigo pratiche auto che si occupano della "radiazione" (cancellazione della vettura dal Registro tedesco), del rilascio della targa provvisoria con assicurazione RC e della consegna dei documenti di circolazione.

Durata

Targa e documenti sono provvisori e hanno la stessa validità, da 9 giorni al massimo 12 mesi e sono intestati al nuovo proprietario del veicolo. La Targa Zoll resta al proprietario e non serve per la nuova immatricolazione.

Accordo di Reciprocità tra Germania e Italia

La circolazione dei veicoli con targa doganale provvisoria è regolata dall’accordo di reciprocità vigente tra Germania e Italia sottoscritto il 22.10.1993, in vigore dal 01 gennaio 1994.

Modifiche al CdS ART. 93 COMMA 1 BIS

L’articolo 93 (modificato dal 1.1.2019) disciplina la circolazione delle automobili con targhe straniere. L`art. 93 comma 1 bis stabilisce che: “Salvo quanto previsto dal comma 1-ter, e’ vietato, a chi ha stabilito la residenza in Italia da oltre sessanta giorni, circolare con un veicolo immatricolato all’estero.” Questa previsione non si applica alla targa Zoll, in quanto il mezzo non è più immatricolato all’estero, essendo stato radiato.

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