La circolazione di veicoli senza targa è un tema complesso, regolamentato dal Codice della Strada. Questo articolo mira a fare chiarezza sulla normativa vigente, le sanzioni previste e le possibili alternative, con un focus particolare sui veicoli per disabili e sulle implicazioni dell'acquisto di targhe non conformi.
Targhe Non Conformi: Rischi e Sanzioni
Circolare con una targa non conforme alle normative del Codice della Strada può avere conseguenze serie, sia in termini di sanzioni amministrative che, in casi estremi, di implicazioni penali. Il Codice della Strada, agli articoli 98, 100 e 102, stabilisce le norme relative alla corretta immatricolazione e utilizzo delle targhe sui veicoli. È fortemente sconsigliato acquistare targhe non conformi da rivenditori online. Assicurarsi che la propria targa sia conforme alle normative del Codice della Strada è cruciale per evitare sanzioni e complicazioni legali.
Violazioni e Riferimenti Normativi
Di seguito, una panoramica delle possibili violazioni e dei relativi riferimenti normativi:
- Circolazione con targa non conforme (Art. 100, comma 14 C.d.S. e Art.
- Circolazione con targa contraffatta (Art. 100, comma 14 C.d.S. e Art.
- Contraffazione della targa (Art. 100, comma 14 C.d.S. e Art.
- Circolava con un veicolo munito di targa non propria o contraffatta (Art. 100 comma 12 in relazione all'art. e Art. 100 comma 12 in relazione all'art.)
- Descrizione violazione: Circolava, con un veicolo munito di targa non propria o contraffatta. (Riferimento normativo: art. 100 comma 12 in relazione all'art. e Art. 100 comma 12 in relazione all'art.)
Sentenza della Corte di Cassazione Penale
Una sentenza della Corte di Cassazione Penale, Sezione V, ha chiarito i confini tra sanzioni amministrative e penali per la circolazione con targhe non conformi. Questa decisione della Corte di Cassazione ha chiarito che l’utilizzo di una targa che riproduce la sequenza alfanumerica corretta ma non rispetta le normative dimensionali non costituisce reato penale, ma è soggetto a sanzioni amministrative.
L’indagato, fermato per un controllo stradale, circolava con una targa di prova che riproduceva correttamente la sequenza alfanumerica della targa originale, ma che non aveva le dimensioni e le caratteristiche costruttive richieste dalla normativa. La targa originale, deteriorata, era custodita all’interno del veicolo. Il Tribunale di Venezia aveva rigettato l’istanza di riesame dell’indagato contro il decreto di convalida del sequestro della targa, emesso dal Pubblico Ministero (PM) per il presunto delitto di uso di atto falso (art. L’indagato ha presentato ricorso alla Corte di Cassazione, sostenendo che la condotta rilevabile doveva essere sanzionata come violazione amministrativa ai sensi dell’art. 100, comma 10 del Codice della Strada (C.d.S.) e dell’art. 2 del D.P.R. 474/2001. La Corte ha accolto il ricorso, rilevando che la targa sequestrata, pur non conforme nelle fattezze, riportava correttamente i dati identificativi della targa originale. Secondo la Corte, l’art. 100 del C.d.S. Corte di Cassazione Penale, Sezione V, Sentenza n.
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Smarrimento, Sottrazione o Distruzione della Targa
In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione di una delle targhe di cui all'art. 100, l'intestatario della carta di circolazione deve, entro quarantotto ore, farne denuncia agli organi di polizia, che ne prendono formalmente atto e ne rilasciano ricevuta. Trascorsi quindici giorni dalla presentazione della denuncia di smarrimento o sottrazione anche di una sola delle targhe, senza che queste siano state rinvenute, l'intestatario deve richiedere al Dipartimento per i trasporti terrestri una nuova immatricolazione del veicolo, con le procedure indicate dall'art. 93. Durante il periodo di cui al comma 2 è consentita la circolazione del veicolo previa apposizione sullo stesso, a cura dell'intestatario, di un pannello a fondo bianco riportante le indicazioni contenute nella targa originaria; la posizione e la dimensione del pannello, nonché i caratteri di iscrizione devono essere corrispondenti a quelli della targa originaria. I dati di immatricolazione indicati nelle targhe devono essere sempre leggibili. Quando per deterioramento tali dati non siano più leggibili, l'intestatario della carta di circolazione deve richiedere all'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri una nuova immatricolazione del veicolo, con le procedure indicate nell'art. 93. Nei casi di distruzione di una delle targhe di cui all'art. 100, comma 1, l'intestatario della carta di circolazione sulla base della ricevuta di cui al comma 1 deve richiedere una nuova immatricolazione del veicolo. L'intestatario della carta di circolazione che in caso di smarrimento, sottrazione o distruzione anche di una sola delle targhe di immatricolazione o della targa per veicoli in circolazione di prova non provvede agli adempimenti di cui al comma 1, ovvero circola con il pannello di cui al comma 3 senza aver provveduto agli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 87 a € 344.
Veicoli per Disabili e Anziani Senza Patente
Molti clienti chiedono chiarimenti sui mezzi per disabili e anziani senza patente e uno dei quesiti più frequenti è il seguente: uno scooter elettrico per disabili può circolare su strada? In internet, d’altro canto, le informazioni sulle regole di circolazione di carrozzine elettriche e scooter per disabili e anziani senza patente sono poco chiare. Per questo, è importante fare chiarezza sulla questione e spiegare in maniera trasparente perché uno scooter elettrico per disabili (asl o anche no) può circolare su strada secondo le norme vigenti - leggasi Codice della Strada (D.Lgs. I mezzi della gamma Freedom sono ausili medici o dispositivi medici di ausilio alla mobilità, certificati come tali e regolarmente iscritti nell’elenco dei dispositivi medici tenuto dal Ministero della Salute. Essendo ausili medici, questi mezzi non sono propriamente “veicoli”. Infatti, l’art. 46 del Codice della Strada dice che ai fini delle norme del presente codice, si intendono per veicoli tutte le macchine di qualsiasi specie, che circolano sulle strade guidate dall'uomo.
Dove Possono Circolare gli Scooter Elettrici per Disabili?
L’art. 190 comma 7 del Codice della Strada dice che “… le macchine per uso di bambini o di persone invalide, anche se asservite da motore, con le limitazioni di cui all'articolo 46, possono circolare sulle parti della strada riservate ai pedoni, secondo le modalità stabilite dagli enti proprietari delle strade ai sensi degli articoli 6 e 7." In altre parole, i mezzi Freedom sono assimilabili a pedoni e quindi possono circolare per strada ma devono seguire le regole che riguardano questa categoria di utilizzatori. Si riporta, a tal proposito, quanto dice il Codice della Strada, sempre all’art. 190: "1. I pedoni devono circolare sui marciapiedi, sulle banchine, sui viali e sugli altri spazi per essi predisposti; qualora questi manchino, siano ingombri, interrotti o insufficienti, devono circolare sul margine della carreggiata opposto al senso di marcia dei veicoli in modo da causare il minimo intralcio possibile alla circolazione. Fuori dei centri abitati i pedoni hanno l'obbligo di circolare in senso opposto a quello di marcia dei veicoli sulle carreggiate a due sensi di marcia e sul margine destro rispetto alla direzione di marcia dei veicoli quando si tratti di carreggiata a senso unico di circolazione. Da mezz'ora dopo il tramonto del sole a mezz'ora prima del suo sorgere, ai pedoni che circolano sulla carreggiata di strade esterne ai centri abitati, prive di illuminazione pubblica, è fatto obbligo di marciare su unica fila.2. I pedoni, per attraversare la carreggiata, devono servirsi degli attraversamenti pedonali, dei sottopassaggi e dei sovrapassaggi. Quando questi non esistono, o distano più di cento metri dal punto di attraversamento, i pedoni possono attraversare la carreggiata solo in senso perpendicolare, con l'attenzione necessaria ad evitare situazioni di pericolo per sé o per altri.3. È vietato ai pedoni attraversare diagonalmente le intersezioni; è inoltre vietato attraversare le piazze e i larghi al di fuori degli attraversamenti pedonali, qualora esistano, anche se sono a distanza superiore a quella indicata nel comma 2.4. È vietato ai pedoni sostare o indugiare sulla carreggiata, salvo i casi di necessità; è, altresì, vietato, sostando in gruppo sui marciapiedi, sulle banchine o presso gli attraversamenti pedonali, causare intralcio al transito normale degli altri pedoni.5. I pedoni che si accingono ad attraversare la carreggiata in zona sprovvista di attraversamenti pedonali devono dare la precedenza ai conducenti.6. È vietato ai pedoni effettuare l'attraversamento stradale passando anteriormente agli autobus, filoveicoli e tram in sosta alle fermate.7. Le macchine per uso di bambini o di persone invalide, anche se asservite da motore, con le limitazioni di cui all'articolo 46, possono circolare sulle parti della strada riservate ai pedoni, secondo le modalita' stabilite dagli enti proprietari delle strade ai sensi degli articoli 6 e 7. Le macchine per uso di persone con disabilità possono, altresì, circolare sui percorsi ciclabili e sugli itinerari ciclopedonali, nonché, se asservite da motore, sulle piste ciclabili, sulle corsie ciclabili, sulle corsie ciclabili per doppio senso ciclabile e sulle strade urbane ciclabili." (articolo modificato dal decreto legge n.68 del 16 giugno 2022)
Macchine Senza Patente: Cosa si Può Guidare?
Secondo il Codice della Strada, si possono guidare senza alcuna patente solo i dispositivi medici di ausilio alla mobilità, cioè piccoli mezzi elettrici, monoposto, marcianti a velocità limitata (generalmente non superano i 25 km/h) e che possono assumere la forma di scooter aperti, a tre o quattro ruote, oppure di macchinina senza patente chiusa, generalmente a 4 ruote. Attenzione! I dispositivi medici non sono propriamente “veicoli” perché non sono soggetti a immatricolazione e non hanno targa nè libretto di circolazione. Se ti chiedi, quindi, quali sono i "veicoli" in senso proprio che si possono guidare senza patente o che tipo di auto si possono guidare senza la patente di guida, la risposta corretta è nessuno. Anche le minicar in senso proprio, cioè i “quadricicli leggeri” a due posti che in passato si potevano guidare senza alcuna patente, oggi richiedono almeno la patente AM (quella che serve anche per i motorini, chiamata spesso “patentino”) che si può conseguire dai 14 anni di età superando un esame teorico e una prova pratica.
Requisiti Medici e Agevolazioni
Le macchinine senza patente sono dispositivi medici che possono essere utilizzati da chiunque, anche da chi ha invalidità al 100% o handicap grave ai sensi della L. 104/92. Infatti, non esistono norme che ne vietino l’utilizzo a chi ha particolari patologie. In presenza di invalidità e/o disabilità certificata, si ha diritto all’IVA agevolata al 4% e alla detrazione IRPEF del 19%. L’IVA agevolata viene applicata già in sede di acquisto e consente di risparmiare fino a 1.600 euro sul prezzo di listino di una macchinina senza patente; il cliente non deve fare alcuna pratica, ma semplicemente presentare copia del certificato di invalidità/disabilità rilasciato dall’INPS o dall’ASL competente ed effettuare tutti i pagamenti con sistema tracciabile (bancomat, carta di credito o bonifico). La detrazione IRPEF si ottiene, invece, con la dichiarazione dei redditi nell’anno successivo all’acquisto ed è subordinata alla capacità fiscale del dichiarante. Rispetto alle auto, nel caso dei dispositivi medici l’IVA agevolata è riconosciuta anche in assenza della L. 104/92 purchè in presenza di un’invalidità fisica permanente certificata di almeno il 46%.
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Autonomia e Prestazioni
L’autonomia delle macchine senza patente è un aspetto che suscita spesso perplessità e delusione. Prima di approfondire la questione, però, è importante chiarire un aspetto di fondo: le auto senza patente per anziani e disabili sono assimilabili a carrozzine motorizzate o a scooter elettrici chiusi a forma di auto pensati in primis per spostamenti di prossimità, cioè per primarie esigenze di mobilità… andare al supermercato, dal medico o al bar, anche al lavoro o in palestra, se necessario, ma sempre entro una certa distanza da casa. Non sono pensati, quindi, per andare al mare o in montagna e non si possono pretendere da questi mezzi le stesse prestazioni di una minicar tradizionale o, peggio ancora, di un’auto vera e propria. Le batterie di serie montate più comunemente sulle mini auto senza patente sono al piombo-gel e forniscono un’autonomia dichiarata di 70 km, estendibile mediante aggiunta di batterie in alcuni modelli più evoluti come il Freedom EVO. L’autonomia reale, però, è sempre più bassa di quella dichiarata dai costruttori perché quest’ultima è ottenuta su pista in condizioni ideali che in genere si verificano solo occasionalmente nella vita quotidiana: di fatto, l’autonomia reale delle macchine senza patente con batterie al piombo in genere si attesta a circa 50 km, tra l’altro difficilmente realizzabili in un unico viaggio senza mai fermarsi. Le batterie al litio costano molto di più e danno un’autonomia maggiore. Le macchine senza patente della gamma Freedom superano agevolmente tutte le pendenze mediamente presenti sulle strade italiane. In termini generali, possiamo dire che vanno ovunque vada anche un’auto tradizionale a trazione anteriore. I costruttori indicano pendenze massime affrontabili del 17%, anche del 20% in alcuni casi, ma sempre e solo per tratti brevi (massimo qualche decina di metri); niente paura, invece, finchè si parla di pendenze del 10-12%, cavalcavia e sottopassi.
Circolazione Senza Targhe: Divieti e Sanzioni
La normativa italiana vieta di circolare con un’auto priva di targhe, pena l’applicazione di una sanzione amministrativa di importo fino a 344 euro. Dunque, non si può circolare con un’auto priva di una o entrambe le targhe, pena l'applicazione di una sanzione di importo compreso tra 87 e 344 euro, oltre al fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi. L’automobilista ha l’obbligo di segnalare lo smarrimento (o il furto) alle forze dell’ordine. In seguito, deve attendere un periodo di almeno 15 giorni, che serve agli agenti per escludere il ritrovamento della stessa targa. Il tempo di attesa per ricevere le nuove targhe è di una o due settimane.
Immatricolazione e Targhe: Aspetti Tecnici
Art. 1. a) un certificato di circolazione, contenente i dati di identificazione e costruttivi del veicolo, nonché quelli della targa e dell'intestatario, rilasciato dal Dipartimento per i trasporti terrestri, ovvero da uno dei soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264. La targa è personale e abbinata a un solo veicolo. Il titolare la trattiene in caso di vendita. La fabbricazione e la vendita delle targhe sono riservate allo Stato, che può affidarle con le modalità previste dal regolamento a soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264. Ciascun ciclomotore è individuato nell'Archivio nazionale dei veicoli di cui agli articoli 225 e 226, da mia scheda elettronica, contenente il numero di targa, il nominativo del suo titolare, i dati costruttivi e di identificazione di tutti i veicoli di cui, nel tempo, il titolare della targa sia risultato intestatario, con l'indicazione della data e dell'ora di ciascuna variazione d'intestazione. 3-bis. In caso di trasferimento di residenza delle persone fisiche intestatarie di certificati di circolazione, l’ufficio competente del Dipartimento per la mobilità sostenibile procede all’aggiornamento dell’archivio nazionale dei veicoli (ANV), di cui agli articoli 225 e 226. A tal fine, i comuni danno notizia dell’avvenuto trasferimento di residenza per il tramite dell’archivio nazionale della popolazione residente (ANPR) non appena eseguita la registrazione della variazione anagrafica. In caso di trasferimento della sede delle persone giuridiche intestatarie di certificati di circolazione, l’aggiornamento dell’anagrafe nazionale dei veicoli è richiesto dalle medesime persone giuridiche all’ufficio competente del Dipartimento per la mobilità sostenibile o a uno dei soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264, abilitati al collegamento telematico con il centro elaborazione dati del Dipartimento stesso entro trenta giorni dal trasferimento.
Ciclomotori: Norme Specifiche
Chiunque fabbrica, produce, pone in commercio o vende ciclomotori che sviluppino una velocità superiore a quella prevista dall'art. 52 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.084 a euro 4.339. Chiunque circola con un ciclomotore non rispondente ad una o più delle caratteristiche o prescrizioni indicate nell'art. 52 o nel certificato di circolazione, ovvero che sviluppi una velocità superiore a quella prevista dallo stesso art. Chiunque circola con un ciclomotore per il quale non è stato richiesto l’aggiornamento del certificato di circolazione per trasferimento della proprietà secondo le modalità previste dal regolamento, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 396 a euro 1.584. Alla medesima sanzione è sottoposto chi non comunica la cessazione della circolazione. L'intestatario che in caso di smarrimento, sottrazione o distruzione del certificato di circolazione o della targa non provvede, entro quarantotto ore, a farne denuncia agli organi di polizia è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 79 a euro 316. Alle violazioni previste dai commi 5 e 7 consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca del ciclomotore, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI; nei casi previsti dal comma 5 si procede alla distruzione del ciclomotore, fatta salva la facoltà degli enti da cui dipende il personale di polizia stradale che ha accertato la violazione di chiedere tempestivamente che sia assegnato il ciclomotore confiscato, previo ripristino delle caratteristiche costruttive, per lo svolgimento dei compiti istituzionali e fatto salvo l'eventuale risarcimento del danno in caso di accertata illegittimità della confisca e distruzione. Alla violazione prevista dal comma 6 consegue la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di sessanta giorni; in caso di reiterazione della violazione, nel corso di un biennio, il fermo amministrativo del veicolo è disposto per novanta giorni.
Targhe Personalizzate
Ferma restando la sequenza alfanumerica fissata dal regolamento, l'intestatario della carta di circolazione può chiedere, per le targhe di cui ai commi 1 e 2, ai costi fissati con il decreto di cui all'articolo 101 comma 1 e con le modalità stabilite dal Dipartimento per i trasporti terrestri, una specifica combinazione alfanumerica. Il competente Ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, dopo avere verificato che la combinazione richiesta non sia stata già utilizzata, immatricola il veicolo e rilascia la carta di circolazione. Alla consegna delle targhe provvede direttamente l'Istituto Poligrafico dello Stato nel termine di trenta giorni dal rilascio della carta di circolazione.
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Divieti e Sanzioni Accessorie
Sugli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi è vietato apporre iscrizioni, distintivi, o sigle che possano creare equivoco nella identificazione del veicolo. I motoveicoli impegnati in competizioni motoristiche fuoristrada che prevedono trasferimenti su strada possono esporre, limitatamente ai giorni e ai percorsi di gara, in luogo delle targhe di cui ai commi 1 e 2, una targa sostitutiva costituita da un pannello auto-costruito che riproduce i dati di immatricolazione del veicolo. Il pannello deve avere fondo giallo, cifre e lettere nere e caratteristiche dimensionali identiche a quelle della targa che sostituisce ed è collocato in modo da garantire la visibilità e la posizione richieste dal regolamento per le targhe di immatricolazione. Sono autorizzati all’utilizzo della targa sostitutiva i partecipanti concorrenti muniti di regolare licenza sportiva della Federazione motociclistica italiana, esclusivamente per la durata della manifestazione e lungo il percorso indicato nel regolamento della manifestazione stessa. Chiunque viola le disposizioni dei commi 1, 2, 3, 4 e 9, lett. Dalle violazioni di cui ai commi precedenti deriva la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della targa non rispondente ai requisiti indicati. Alle violazioni di cui ai commi 11 e 12 consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo o, in caso di reiterazione delle violazioni, la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo. La durata del fermo amministrativo è di tre mesi, salvo nei casi in cui tale sanzione accessoria è applicata a seguito del ritiro della targa.
Trasporto di Motocicli
Trasportare o spedire una moto è un’attività che comporta lavoro ed impegno particolarmente se fatto autonomamente. Una moto immatricolata, può essere trasportata senza alcuna difficoltà, sia guidandola fino alla destinazione sia attraverso altro mezzo su ruote come furgoni o carrelli porta-moto. Un mezzo immatricolato può circolare liberamente su strada. Come nel caso di qualsiasi altro trasporto sarà necessario avere con sé la documentazione della moto spedita, infatti verrà considerato come una merce. Pertanto trasportare autonomamente una moto senza targa richiede impegno e lavoro. Esistono aziende di trasporto specializzate nella spedizione delle due ruote. Professionisti che ti potranno fornire un servizio professionale frutto di decenni di esperienza.
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