L'articolo esplora la complessa normativa italiana riguardante i veicoli elettrici senza targa, con un focus particolare su monopattini elettrici e scooter elettrici, chiarendo quali mezzi necessitano di immatricolazione, assicurazione e patente, e quali no.

Introduzione

La crescente popolarità dei veicoli elettrici ha portato alla necessità di definire normative chiare per il loro utilizzo. In Italia, la distinzione tra diverse tipologie di veicoli elettrici è fondamentale per comprendere quali regole si applicano a ciascuno. Questo articolo analizzerà la normativa vigente, con particolare attenzione ai monopattini elettrici, agli scooter elettrici e agli scooter elettrici per disabili, fornendo una guida completa per orientarsi nel panorama normativo.

Monopattini Elettrici: Cosa Dice la Legge

I monopattini elettrici sono diventati un mezzo di trasporto urbano molto diffuso. Tuttavia, la loro regolamentazione è stata oggetto di diverse modifiche normative.

Targa e Immatricolazione

Attualmente, non è richiesta alcuna targa intesa come immatricolazione per i monopattini elettrici. La riforma del Codice della Strada aveva previsto un contrassegno identificativo, ma l'obbligo di targatura non è ancora operativo in attesa dei decreti attuativi. Al momento, quindi, non si rischiano sanzioni se il monopattino ne è privo.

Assicurazione RC

Non esiste un obbligo di assicurazione RC per i monopattini elettrici ad uso privato. La riforma del Codice della Strada (2024) vorrebbe introdurre l’obbligo di copertura assicurativa RC per questi mezzi equiparandoli ai veicoli, ma non essendo veicoli si rimanda alla Direttiva (UE) 2021/2118, che l'Italia ha recepito con D.Lgs. n. 184/2023. Non essendo i monopattini elettrici “veicoli a motore”, è escluso espressamente l’obbligo di assicurazione RC per essi.

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Patente di Guida

Per guidare un monopattino elettrico in Italia non è richiesto alcun titolo abilitativo alla guida (patente di guida). Chiunque dai 14 anni in su può quindi guidarlo legalmente, anche chi non ha la patente auto o moto, o ha la patente sospesa.

Età Minima e Limiti di Velocità

In Italia, l'età minima per guidare un monopattino elettrico è di 14 anni compiuti. La velocità massima consentita è di 20 km/h nelle strade aperte al traffico e di 6 km/h nelle aree pedonali.

Obblighi e Divieti

L’uso del casco è obbligatorio per tutti i conducenti di monopattini elettrici. È vietato trasportare passeggeri, oggetti o animali. Il monopattino è omologato per una sola persona. È espressamente proibito andare in due sul monopattino. Allo stesso modo, il Codice della Strada vieta di portare oggetti o animali a bordo, nonché di trainare veicoli o farsi trainare.

Caratteristiche Tecniche

Il monopattino elettrico deve avere freni su entrambe le ruote, azionabili in modo indipendente l’uno dall’altro, in genere tramite doppia leva indipendente sul manubrio. Potenza nominale continua massima di 500 W. Non è consentito alcun sedile sul monopattino. Se il mezzo ha un sellino, viene classificato come ciclomotore (richiede omologazione, assicurazione e patente di guida proprio come un ciclomotore). Il monopattino elettrico deve essere dotato di frecce luminose per la svolta. Possono essere installate davanti e dietro ad una altezza di almeno 15cm, oppure solo anteriori purché visibili anche da dietro (ad esempio sugli estremi del manubrio). il monopattino elettrico deve essere provvisto di un regolatore di velocità configurabile secondo i limiti in vigore: tipicamente 20 km/h sulle strade e 6 km/h nelle zone pedonali. Luci anteriori e posteriori se si circola dopo il tramonto il monopattino deve avere anteriormente una luce bianca o gialla fissa, e posteriormente una luce rossa fissa ben visibile. (È buona norma avere sempre le luci accese quando si viaggia, per essere visibili, e molte città richiedono l’uso delle luci da mezz’ora dopo il tramonto fino all’alba.) il Monopattino eve avere la marcatura CE del costruttore, a garanzia della conformità agli standard di sicurezza europei.

Guida in Stato di Ebbrezza

La guida di un monopattino in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti è vietata e viene trattata alla stregua della guida di un'auto.

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Scooter Elettrici: Patente, Casco e Altre Regole

Anche per gli scooter elettrici è importante distinguere tra ciclomotori e motocicli. Un ciclomotore ha una potenza inferiore (equiparato a un cc50) rispetto a quella di un motociclo (equiparato a cc125) e può essere utilizzato in città ma non in autostrada.

Patente di Guida

Per poter guidare un ciclomotore categoria L1e o L2e si deve possedere una patente di tipo AM o A1. Per gli scooter elettrici con velocità superiori a 45 km/h o con una potenza maggiore, è necessario possedere una patente di categoria superiore. La patente A1, ottenibile a partire dai 16 anni, permette di guidare motocicli fino a 125 cc e con una potenza massima di 11 kW. La patente A2, disponibile dai 18 anni, consente di guidare motocicli (anche elettrici) con una potenza massima di 35 kW e un rapporto potenza/peso non superiore a 0,2 kW/kg. Infine, la patente A permette di guidare qualsiasi tipo di motociclo elettrico senza limiti di potenza. Può essere ottenuta a partire dai 24 anni, oppure dai 20 anni se si possiede la patente A2 da almeno 2 anni.

Casco

Per guidare lo scooter elettrico ci vuole lo stesso casco che si usa per andare in moto. Attenzione però a non usare un casco da moto jet o a chiusura rapida perché è illegale.

Accessori e Dispositivi di Sicurezza

La normativa stabilisce precisi requisiti per gli accessori e i dispositivi di sicurezza degli scooter elettrici.

Sanzioni

In caso di circolazione su aree pubbliche senza targa è previsto il fermo amministrativo del veicolo per 30 giorni e sanzione amministrativa di 77 Euro.

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Incentivi Statali

Per l’acquisto di scooter e moto elettriche è attivo un incentivo statale denominato ECOBONUS che assicura una forte scontistica (sconto 30% sul prezzo imponibile) per tutti gli acquista e un premio (40%), se contestualmente all’acquisto si rottama un vecchio veicolo termico.

Scooter Elettrici per Disabili: Normativa Specifica

Lo scooter elettrico per disabili e la carrozzina elettrica rappresentano un aiuto importante per le persone che presentano disabilità o problematiche motorie, permettendo loro di circolare in modo autonomo. Si tratta a tutti gli effetti di mezzi di trasporto e, come tali, sono soggetti a normative per la circolazione e l’utilizzo.

Codice della Strada e Definizioni

La Legge n°120 del 2010 ha modificato l’articolo 46 del Codice della Strada che riguarda la distinzione fra veicoli e non veicoli. Proprio questo articolo, con tale modifica, stabilisce che:“Ai fini delle norme del presente codice, si intendono per veicoli tutte le macchine di qualsiasi specie, che circolano sulle strade guidate dall’uomo. Non rientrano nella definizione di veicolo:a) le macchine per uso di bambini, le cui caratteristiche non superano i limiti stabiliti dal regolamento;b) le macchine per uso di invalidi, rientranti tra gli ausili medici secondo le vigenti disposizioni comunitarie, anche se asservite da motore.”

Dove Possono Circolare

Secondo il Codice della Strada aggiornato, quindi, lo scooter elettrico per disabili non può circolare per strada, in quanto non è un veicolo. L’articolo 190 del Codice della Strada (Comportamento dei pedoni), al comma 7, indica che le carrozzine elettriche e gli scooter per diversamente abili possono circolare nelle zone riservate ai pedoni: "Le macchine per uso di bambini o di persone invalide, anche se asservite da motore, con le limitazioni di cui all’articolo 46, possono circolare sulle parti della strada riservate ai pedoni, secondo le modalità stabilite dagli enti proprietari delle strade ai sensi degli articoli 6 e 7”. In base a quanto emerge dall’art. 190 del CdS gli scooter elettrici per disabili devono essere considerati alla stregua dei pedoni.

E-bike: Biciclette a Pedalata Assistita e Bici a Motore

È fondamentale distinguere tra biciclette a pedalata assistita (e-bike pedelec) e biciclette a motore, in quanto le normative applicabili sono diverse.

E-bike Pedelec

La e-bike pedelec è la bicicletta elettrica a pedalata assistita che possiede un motore elettrico in grado di dare supporto alla pedalata del conducente, il meccanismo però funziona solo ed esclusivamente se e quando la persona alla guida pedala, in caso contrario la e-bike non si muove. Questo significa che la bici elettrica in questione non possiede un motore che si attiva e che permette il movimento autonoma del veicolo: per funzionare c’è sempre bisogno che il conducente pedali. Tutto questo però se e solo se la potenza del motore elettrico non supera 0,25 kW e la velocità massima raggiunta dal mezzo resta nei 25 km/h di limite massimo. Se quello che viene definito impropriamente “scooter elettrico” rispetta questi requisiti, allora si può guidare anche senza patente.

S-Pedelec

Parliamo invece della s-pedelec, che viene anche definita Speed e-Bike, e che invece supera i limiti di velocità e di potenza di cui abbiamo appena parlato. Richiede comunque l’intervento dell’uomo per funzionare, ma raggiungendo anche i 45 km/h, non può più far parte della classe dei velocipedi: per la legge italiana è un ciclomotore.

Biciclette a Motore

Ha anch’essa un motorino elettrico che però funziona autonomamente ed indipendentemente dal fatto che si pedali o meno. Un vero e proprio acceleratore attiva il motore che funziona anche se non si pedala. Come potenza non deve rispettare il vincolo dei 250 w previsto per il precedente tipo di bici. Da notare che è considerata bicicletta a motore anche se il motore funziona sia come quello della bicicletta a pedalata assistita sia come motorino autonomo. L’impiego di tali biciclette è consentito solo all’interno di aree private, come ad esempio aree interne a capannoni industriali, parchi e giardini privati, saloni fiera, ecc. sono quindi escluse le vie di pubblico accesso e ove si dispiega la normale circolazione stradale, se sprovvisti della dotazione prevista per i ciclomotori (casco, assicurazione etc).

Conseguenze Legali

Le sanzioni minime per chi guida una bicicletta a motore pensando di guidare una bicicletta elettrica possono essere: mancanza certificato di circolazione ed immatricolazione: sequestro amministrativo ai fini della confisca del veicolo, sanzione pecuniaria euro 158,00 (art. 97 comma 7 CDS); mancata copertura assicurativa: sequestro amministrativo ai fini della confisca del veicolo, sanzione pecuniaria euro 866,00 (art 193 commi 1 e 2 CDS); mancanza di targa: fermo amministrativo del veicolo per 30 giorni, sanzione pecuniaria euro 79,00 (art. 97 comma 8 CDS); mancanza casco: fermo amministrativo per 60 giorni, sanzione pecuniaria euro 83,00 (art. 171 commi 1, 2, 3, CDS); mancanza patente: fermo amministrativo per 3 mesi, sanzione pecuniaria euro 5.100,00 (art.

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