L'articolo che segue esplora in dettaglio la questione della responsabilità in caso di incidente stradale che coinvolge un veicolo, con particolare attenzione alla figura del proprietario trasportato e dei terzi trasportati. Analizzeremo i diritti al risarcimento, le limitazioni, le procedure da seguire e le più recenti interpretazioni giurisprudenziali.
Chi è il Terzo Trasportato?
Il terzo trasportato è colui che viaggia come passeggero a bordo di uno dei veicoli coinvolti in un incidente e subisce lesioni o danni alle proprie cose. Questa definizione include anche il proprietario del veicolo, nel caso in cui non sia alla guida ma trasportato come passeggero. In sostanza, tutti i passeggeri, ad eccezione del conducente, rientrano nella categoria di terzi trasportati, inclusi i familiari.
Diritto al Risarcimento del Terzo Trasportato
L'articolo 141 del Codice delle Assicurazioni Private (D.lgs. n. 209/2005) stabilisce una disciplina specifica a tutela del terzo trasportato. Salvo il caso fortuito, il terzo trasportato ha diritto al risarcimento dei danni subiti da parte dell'assicurazione del veicolo su cui era a bordo al momento del sinistro, entro il massimale minimo di legge. Questo diritto sussiste indipendentemente dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti.
Il terzo trasportato, quindi, gode di un onere probatorio semplificato: deve dimostrare di essere stato a bordo del veicolo e di aver subito danni, senza dover provare la colpa del conducente responsabile del sinistro. La ratio della norma è proteggere il terzo trasportato, considerato soggetto debole, applicando il principio solidaristico secondo cui chi subisce danni in un incidente ha diritto prioritario al risarcimento.
La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 13738/2020, ha esteso questo diritto anche nel caso in cui il veicolo fosse guidato da un soggetto non abilitato alla guida, ribadendo che il terzo trasportato ha diritto al risarcimento in ogni caso.
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Come Richiedere il Risarcimento
Per ottenere il risarcimento, il terzo trasportato deve avviare la procedura prevista dall'articolo 148 del Codice delle Assicurazioni nei confronti della compagnia assicurativa del veicolo su cui era a bordo. La richiesta di risarcimento deve essere presentata alla compagnia che assicura il veicolo per la Responsabilità Civile Auto (RC auto). Questo iter semplificato permette al trasportato di ottenere un risarcimento più rapido, senza necessità di coinvolgere la compagnia del veicolo di controparte o di identificarlo.
Per provare il diritto al risarcimento, il terzo trasportato deve dimostrare:
- La sua presenza sul veicolo al momento del sinistro.
- Il nesso di causalità tra i danni subiti e il sinistro.
Questi elementi possono essere provati tramite testimonianze, rilievi delle autorità intervenute, dichiarazioni del conducente, verbali del pronto soccorso, documentazione medica e perizie medico-legali.
Limitazioni al Risarcimento Integrale
Nonostante la tutela rafforzata, il diritto al risarcimento integrale del terzo trasportato può subire delle limitazioni in alcune circostanze:
- Consapevole circolazione illegale del veicolo: Ad esempio, nel caso di rapinatori, terroristi o ladri.
- Corresponsabilità nella causazione del danno: Se il terzo trasportato ha contribuito al danno con la propria condotta colposa, come ad esempio non indossando le cinture di sicurezza o il casco.
Il Caso Fortuito
L'articolo 141 del Codice delle Assicurazioni esclude il risarcimento in caso di sinistro cagionato da caso fortuito. Tradizionalmente, il caso fortuito è inteso come un evento naturale, eccezionale e imprevedibile, escludendo la condotta umana. Tuttavia, un recente cambio di orientamento giurisprudenziale (Cass. civ. n. 4147/2019 e n. 8386/2020) interpreta il caso fortuito in senso giuridico, includendo anche le condotte umane. Questa nuova interpretazione, però, potrebbe generare confusione, poiché richiederebbe comunque un accertamento delle responsabilità dei conducenti, in contrasto con la ratio della norma che mira a tutelare il terzo trasportato.
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Sinistro con un Solo Veicolo
La procedura semplificata dell'articolo 141 non si applica in caso di sinistro che coinvolge un solo veicolo (Sent. Cass. n. 25033/19). In questi casi, il terzo trasportato può agire nei confronti del proprietario e del conducente del mezzo ai sensi degli articoli 2043 e 2054 del Codice Civile, secondo le norme generali. In alternativa, può rivolgersi alla compagnia del responsabile civile ex art. 144 del Codice delle Assicurazioni private, perdendo però il vantaggio dell'onere probatorio semplificato.
In sostanza, il terzo trasportato ha due opzioni:
- Azione ex art. 141 Cod. Ass.ni: Diritto al risarcimento a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti (se sono coinvolti almeno due veicoli).
- Azione ex art. 2054 c.c.- 144 Cod. Ass.ni: Onere di dimostrare la responsabilità dei soggetti coinvolti nel sinistro.
Sinistro Senza Scontro
Per l'applicabilità dell'articolo 141 è necessario il coinvolgimento di almeno due veicoli, ma non è necessario che ci sia stato uno scontro fisico tra i mezzi. L'articolo 141 si applica anche in situazioni escluse dall'articolo 2054 comma 2 c.c., dove invece è richiesto lo scontro (ad esempio, quando un veicolo esce di strada per evitare un altro mezzo).
Sinistro con Mezzo Non Assicurato o Non Identificato
Anche in caso di sinistro con mezzo non assicurato o non identificato, il terzo trasportato può agire direttamente nei confronti della compagnia assicurativa del veicolo su cui era a bordo, senza dover agire nei confronti del Fondo di Garanzia per le vittime della strada (Cass. Civ. Ordinanza 05.07.17 n. 16477).
La Questione del Proprietario Trasportato
Un aspetto particolarmente interessante riguarda la posizione del proprietario del veicolo che, al momento del sinistro, si trova a bordo come passeggero. In passato, la giurisprudenza tendeva a negare il risarcimento in questi casi, considerando il proprietario responsabile del sinistro in quanto titolare del veicolo.
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Tuttavia, un'evoluzione giurisprudenziale, in linea con il diritto europeo, ha ribaltato questa impostazione. La Corte d'Appello, con sentenza del 29 novembre 2019, ha affermato che, ai fini risarcitori, prevale la qualità di vittima del sinistro su quella di assicurato, sottolineando l'irrilevanza della coincidenza tra vittima e proprietario del veicolo. Il diritto alla copertura assicurativa dell'assicurato-proprietario non può essere escluso in ragione della sua corresponsabilità nella causazione del danno, salva la necessità di tenere conto del suo eventuale concorso di colpa nella diminuzione del risarcimento (art. 1227 c.c.).
La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 1044/2024, ha confermato questo orientamento, citando il diritto sovranazionale e sostenendo che una clausola che escluda aprioristicamente il diritto alla copertura assicurativa nei confronti del danneggiato-assicurato è inopponibile.
Azione Diretta e Rivalsa
L'azione diretta, prevista dall'articolo 141 del Codice delle Assicurazioni, si realizza mediante l'anticipazione del risarcimento da parte dell'assicurazione del vettore e la possibilità di successiva rivalsa di quest'ultima nei confronti dell'impresa assicuratrice del responsabile civile (Cass. civ., sez. III, ord., 10 gennaio 2024, n. 1044).
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