La questione del risarcimento danni al terzo trasportato su un veicolo non assicurato è un tema complesso e di rilevante importanza nel campo della responsabilità civile automobilistica. La materia è stata oggetto di diverse interpretazioni giurisprudenziali, che hanno portato a chiarimenti significativi, soprattutto in relazione all'azione diretta nei confronti dell'assicurazione e al ruolo del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada (FGVS).
Il Ruolo del Terzo Trasportato e l'Articolo 141 del Codice delle Assicurazioni
Il terzo trasportato è il passeggero che subisce lesioni o danni a cose di sua proprietà a seguito di un incidente stradale. L'articolo 141 del Codice delle Assicurazioni (d.lgs. 209/2005) rappresenta la base giuridica per la tutela di questa figura, prevedendo un'azione diretta nei confronti dell'assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro.
L'art. 141 cod. ass. disciplina l’azione diretta del danneggiato nei confronti dell’impresa di assicurazione, consentendo alla vittima di agire direttamente contro l’assicuratore del responsabile senza dover prima escutere quest’ultimo.
Ambito di Applicazione dell'Articolo 141
L'art. 141 cod. ass. favorisce il terzo trasportato perché è un’azione aggiuntiva rispetto alle altre ordinarie previste agli artt. 2043 e 2054 c.c. e 144 cod. ass.
Tuttavia, l'applicazione dell'articolo 141 ha generato contrasti giurisprudenziali, in particolare riguardo ai casi in cui il sinistro coinvolge un solo veicolo o quando uno dei veicoli coinvolti non è identificato o risulta privo di copertura assicurativa.
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Quando non si può utilizzare l’art 141 cod. ass.
Quando, invece, non si può utilizzare l’art 141 cod. nel caso di sinistro con un solo veicolo coinvolto: in questo caso, infatti, il danneggiato terzo trasportato potrà agire nei confronti dell’impresa assicurativa del veicolo responsabile civile non ai sensi dell’art 141 cod. ass., bensì in base all’art. 144 cod. ass.
Veicolo Non Assicurato e Risarcimento Danni: Cosa Dice la Giurisprudenza
La Corte di Cassazione, con diverse pronunce, ha chiarito alcuni aspetti fondamentali in tema di risarcimento danni e veicolo non assicurato.
Sentenza n. 1179 del 17.01.2022
La sentenza n. 1179 del 17 gennaio 2022 ha stabilito che, in caso di sinistro stradale subito da un trasportato su un veicolo privo di copertura assicurativa, attribuibile al conducente di un altro veicolo, il danneggiato può agire nei confronti dell'assicurazione del veicolo responsabile. La Corte ha ritenuto irrazionale negare al trasportato la possibilità di promuovere l'azione diretta prevista dall'art. 144 del Codice delle Assicurazioni solo perché il veicolo su cui si trovava non era assicurato.
Ordinanza n. 27481 del 2025
La Terza Sezione civile della Cassazione, con l’ordinanza n. 27481 del 15 ottobre 2025, torna a pronunciarsi su una questione centrale nella responsabilità civile automobilistica: quando può un terzo trasportato agire direttamente nei confronti dell’impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada?
L'ordinanza conferma implicitamente un principio rilevante: presupposto necessario per esperire l’azione diretta ex art. 141 CdA è che il veicolo sul quale il terzo era trasportato sia provvisto di copertura assicurativa. No, la questione è complessa. La giurisprudenza europea e quella italiana di legittimità hanno più volte affermato che la qualità di vittima prevale su quella di erede del responsabile. Tuttavia, esistono limiti: il risarcimento può essere escluso quando è richiesto dallo stesso responsabile del sinistro o quando la vittima ha contribuito causalmente al proprio danno.
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Orientamenti Giurisprudenziali Contrastanti e l'Intervento delle Sezioni Unite
In relazione ai limiti sull’applicabilità dell’art. con il primo orientamento (ordinanza n. 16477/2017) - relativa ad una vicenda in cui l’attore aveva riportato lesioni mentre viaggiava come trasportato a bordo della propria vettura, condotta al momento dalla sorella, a seguito dello scontro con un veicolo rimasto sconosciuto - ha formulato il seguente principio di diritto: “la persona trasportata su un veicolo a motore, che abbia subito danni in conseguenza di un sinistro stradale, può invocare la responsabilità dell’assicuratore del vettore, ai sensi dell’art. 141 cod.
Con il diverso orientamento (sent. n. 17963/2021), è stato affermato: “in tema di risarcimento danni da circolazione di veicoli, l’art.141 del d.lgs. n. 209 del 2005, che consente al terzo trasportato di agire nei confronti dell’assicuratore del proprio vettore sulla base della mera allegazione e prova del danno e del nesso causale, “a prescindere dall’accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro”, introduce una tutela rafforzata del danneggiato trasportato al quale può essere opposto il solo “caso fortuito”, da identificarsi, non già con la condotta colposa del conducente dell’altro veicolo coinvolto, ma con l’incidenza di fattori naturali e umani estranei alla sua circolazione; ne consegue che tale norma non trova applicazione nel diverso caso in cui nel sinistro risulticoinvolto il solo veicolo del vettore del trasportato, essendo in tale ipotesi applicabile l’art. 144 .c ass. che consente al trasportato danneggiato di agire con azione diretta contro l’assicuratore del proprio veicolo, chiamando in causa anche il responsabile civile e, secondo quanto stabilito dall’art. 2054, comma ,1 c.c., con onere probatorio a proprio carico equivalente a quello previsto dal citato art.
Le sezioni unite della Suprema Corte, sono intervenute sul punto con sentenza n. 35318/2022 per porre fine ai contrasti giurisprudenziali che si erano verificati in tema di risarcimento danni del terzo trasportato, ovvero se il sistema delineato dall’art.
Le Sezioni Unite hanno ritenuto che la seconda possibilità debba essere esclusa e che l’azione diretta richieda necessariamente il coinvolgimento di almeno due veicoli. Poiché, l’intero “meccanismo” disegnato dall’art. 141 cod. ass. Tale meccanismo, non può aversi, per definizione, quando nel sinistro sia coinvolto un solo veicolo, nel qual caso l’assicuratore è unico, ossia quello del vettore possibile responsabile civile. Pertanto, il riconoscimento dell’azione ex art. 141 cod. ass.
Le Sezioni Unite, inoltre, evidenziano che in linea con quanto affermato, deve ritenersi altresi che l’art. 141 cod. ass. possa operare anche nel caso in cui uno dei veicoli coinvolti non venga identificato o risulti privo di copertura assicurativa, come già ritenuto da Cass. Civ. n. 16477/2017 e come ribadito da Cass. Civ. n. 14255/2020, che ha espresso il principio secondo cui “l’impresa di assicurazione che abbia risarcito, ai sensi dell’art. 141, comma ,1 del d.lgs. n. 209 del 2005, il terzo trasportato a bordo del veicolo da essa assicurato ha diritto di rivalsa nei confronti dell’impresa assicuratrice del responsabile civile, nei limiti e alle condizioni previste dall’art. 150 d.lgs. citato; nel caso in cui il veicolo del responsabile civile non risulti coperto da assicurazione, la rivalsa può essere esercitata contro l’impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, nei limiti quantitativi stabiliti dall’art. 283,commi 2e ,4 del d.lgs. n. 209 del 2005”. Infatti, anche in questa ipotesi, sostengono le Sezioni Unite, ricorre, quella duplicità degli enti assicurativi (quello del vettore e quello designato dal F.G.V.S.) che consente l’operatività del meccanismo di anticipazione/rivalsa delineato dall’art. 141 cod. ass.
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Il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada (FGVS)
Quando il veicolo responsabile del sinistro non è assicurato, il danneggiato può rivolgersi al Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada (FGVS). Il Fondo interviene in via sussidiaria, risarcendo i danni nei limiti dei massimali previsti dalla legge.
Il danneggiato dovrà rivolgersi al Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada secondo le procedure previste dal Titolo X del Codice delle Assicurazioni Private, rispettando i termini e le modalità specifiche.
Azione Diretta e Presupposti: Un Riepilogo
Secondo la giurisprudenza, presupposto dell’azione diretta ex art. 141 CdA è che il veicolo sul quale il terzo era trasportato sia provvisto di copertura assicurativa.
Tuttavia, la Cassazione ha precisato che l'art. 141 cod. ass. possa operare anche nel caso in cui uno dei veicoli coinvolti non venga identificato o risulti privo di copertura assicurativa. In tal caso, l'impresa di assicurazione che ha risarcito il terzo trasportato ha diritto di rivalsa nei confronti dell'impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada.
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