Il Codice della Strada, nello specifico l'Articolo 158, disciplina il divieto di fermata e di sosta dei veicoli, includendo disposizioni specifiche per gli spazi riservati allo stazionamento dei veicoli in servizio di piazza. Questo articolo mira a garantire la fluidità del traffico e la sicurezza degli utenti della strada, definendo con precisione dove e come la fermata e la sosta sono vietate.
Articolo 158 del Codice della Strada: Divieto di Fermata e Sosta
L'articolo 158 del "Nuovo codice della strada", decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni, è dedicato al divieto di fermata e di sosta dei veicoli. Questo articolo elenca una serie di situazioni in cui la fermata e la sosta sono vietate per garantire la sicurezza stradale e la fluidità del traffico.
Divieti Generali di Fermata e Sosta (Comma 1)
Il comma 1 dell'articolo 158 elenca i divieti generali di fermata e sosta, applicabili a tutti i veicoli:
- Prossimità di passaggi a livello e binari: La fermata e la sosta sono vietate in corrispondenza o in prossimità dei passaggi a livello e sui binari di linee ferroviarie o tramviarie, o così vicino ad essi da intralciarne la marcia. Riferimento normativo: art. 158 comma 1 lettera a) in relazione all'art.
- Gallerie e sottovia: La fermata e la sosta sono vietate nelle gallerie, nei sottovia, sotto i sovrapassaggi, sotto i fornici e i portici, salvo diversa segnalazione. Riferimento normativo: art. 158 comma 1 lettera b) in relazione all'art.
- Dossi e curve: La fermata e la sosta sono vietate sui dossi e nelle curve e, fuori dei centri abitati e sulle strade urbane di scorrimento, anche in loro prossimità. Riferimento normativo: art. 158 comma 1 lettera c) in relazione all'art.
- Segnali stradali: La fermata e la sosta sono vietate in prossimità e in corrispondenza di segnali stradali verticali e semaforici in modo da occultarne la vista, nonché in corrispondenza dei segnali orizzontali di preselezione e lungo le corsie di canalizzazione. Riferimento normativo: art. 158 comma 1 lettera d) in relazione all'art.
- Intersezioni: Fuori dei centri abitati, la fermata e la sosta sono vietate sulla corrispondenza e in prossimità delle aree di intersezione. Riferimento normativo: art. 158 comma 1 lettera e) in relazione all'art. Nei centri abitati, sulla corrispondenza delle aree di intersezione e in prossimità delle stesse a meno di 5 metri dal prolungamento del bordo più vicino della carreggiata trasversale, salvo diversa segnalazione. Riferimento normativo: art. 158 comma 1 lettera f) in relazione all'art.
- Passaggi pedonali e ciclabili: La fermata e la sosta sono vietate sui passaggi e attraversamenti pedonali e sui passaggi per ciclisti, nonché sulle piste ciclabili e agli sbocchi delle medesime. Riferimento normativo: art. 158 comma 1 lettera g) in relazione all'art.
- Marciapiedi: La fermata e la sosta sono vietate sui marciapiedi, salvo diversa segnalazione. Riferimento normativo: art. 158 comma 1 lettera h) in relazione all'art.
- Spazi per veicoli elettrici: Negli spazi riservati alla fermata e alla sosta dei veicoli elettrici in ricarica. Riferimento normativo: art. 158 comma 1 lettera h-bis) in relazione all'art.
Divieti Specifici di Sosta (Comma 2)
Il comma 2 dell'articolo 158 elenca divieti specifici di sosta:
- Passi carrabili: La sosta di un veicolo è vietata allo sbocco dei passi carrabili. Riferimento normativo: art. 158 comma 2 lettera a) in relazione all'art.
- Impedimento all'accesso: La sosta è vietata dovunque venga impedito di accedere ad un altro veicolo regolarmente in sosta, oppure lo spostamento di veicoli in sosta. Riferimento normativo: art. 158 comma 2 lettera b) in relazione all'art.
- Doppia fila: La sosta è vietata in seconda fila, salvo che si tratti di veicoli a due ruote, due ciclomotori a due ruote o due motocicli. Riferimento normativo: art. 158 comma 2 lettera c) in relazione all'art.
- Spazi riservati a mezzi pubblici e veicoli di piazza: La sosta è vietata negli spazi riservati allo stazionamento e alla fermata degli autobus, dei filobus e dei veicoli circolanti su rotaia e, ove questi non siano delimitati, a una distanza dal segnale di fermata inferiore a 15 m, nonché negli spazi riservati allo stazionamento dei veicoli in servizio di piazza. Riferimento normativo: art. 158 comma 2 lettera d) in relazione all'art.
- Aree di mercato e carico/scarico: La sosta è vietata sulle aree destinate al mercato e ai veicoli per il carico e lo scarico di cose, nelle ore stabilite. Riferimento normativo: art. 158 comma 2 lettera e) in relazione all'art.
- Banchine: La sosta è vietata sulle banchine, salvo diversa segnalazione. Riferimento normativo: art. 158 comma 2 lettera f) in relazione all'art.
- Spazi per disabili: La sosta è vietata negli spazi riservati alla fermata o alla sosta dei veicoli per persone invalide di cui all'art. 188 e in corrispondenza degli scivoli o dei raccordi tra i marciapiedi, rampe o corridoi di transito e la carreggiata utilizzati dagli stessi veicoli.
- Corsie riservate ai mezzi pubblici: La sosta è vietata nelle corsie o carreggiate riservate ai mezzi pubblici.
- Aree pedonali e ZTL: La sosta è vietata nelle aree pedonali urbane e nelle zone a traffico limitato per i veicoli non autorizzati.
- Spazi per servizi di emergenza: La sosta è vietata negli spazi asserviti ad impianti o attrezzature destinate a servizi di emergenza o di igiene pubblica indicati dalla apposita segnaletica.
- Cassonetti rifiuti: La sosta è vietata davanti ai cassonetti dei rifiuti urbani o contenitori analoghi.
- Distributori di carburante: La sosta è vietata, limitatamente alle ore di esercizio, in corrispondenza dei distributori di carburante ubicati sulla sede stradale ed in loro prossimità sino a 5 m prima e dopo le installazioni destinate all'erogazione.
Sosta dei Rimorchi (Comma 3)
Nei centri abitati è vietata la sosta dei rimorchi quando siano staccati dal veicolo trainante, salvo diversa segnalazione.
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Cautele Durante la Sosta e la Fermata (Comma 4)
Durante la sosta e la fermata, il conducente deve adottare le opportune cautele atte a evitare incidenti ed impedire l'uso del veicolo senza il suo consenso.
Sanzioni (Commi 5, 6 e 7)
- Chiunque viola le disposizioni del comma 1 e delle lettere d), g) e h) del comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 40 a € 164 per i ciclomotori e i motoveicoli a due ruote e da € 85 a € 338 per i restanti veicoli.
- Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 24 a € 98 per i ciclomotori e i motoveicoli a due ruote e da € 41 a € 169 per i restanti veicoli.
- Le sanzioni di cui al presente articolo si applicano per ciascun giorno di calendario per il quale si protrae la violazione.
Spazi Riservati ai Veicoli in Servizio di Piazza
Una delle disposizioni più rilevanti dell'articolo 158 riguarda il divieto di sosta negli spazi riservati allo stazionamento dei veicoli in servizio di piazza. Questi spazi sono specificamente designati per permettere ai taxi e ad altri veicoli adibiti al trasporto pubblico di persone di sostare in attesa di clienti. La violazione di questo divieto comporta sanzioni amministrative.
Ratio della Norma
La ratio di questa norma è di garantire che i veicoli in servizio pubblico possano operare efficientemente, senza essere ostacolati da veicoli privati. Questi spazi sono essenziali per il servizio di trasporto pubblico e devono essere mantenuti liberi per garantire la disponibilità dei veicoli per i cittadini.
Sanzioni e Controllo
Il controllo del rispetto di questa norma è affidato agli organi di polizia stradale, che possono elevare sanzioni amministrative nei confronti dei trasgressori. In alcune città, anche gli ausiliari del traffico possono essere autorizzati a svolgere attività di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta, inclusi gli spazi riservati ai veicoli in servizio di piazza.
Ausiliari del Traffico: Poteri e Limiti
La figura dell’ausiliare del traffico è stata introdotta dall’articolo 17, commi 132 e 133, della legge 15 maggio 1997, n. 127. I comuni possono, con provvedimento del sindaco, conferire funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta a dipendenti comunali o delle società di gestione dei parcheggi, limitatamente alle aree oggetto di concessione. A tale personale sono inoltre conferite, con le stesse modalità di cui al primo periodo del comma 132, le funzioni di prevenzione e accertamento in materia di circolazione e sosta sulle corsie riservate al trasporto pubblico ai sensi dell’articolo 6, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
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Evoluzione Giurisprudenziale
La legittimità degli accertamenti eseguiti dagli ausiliari è stata oggetto nel tempo di intricate vicende legislative e giudiziarie. Già nell’immediato indomani della legge istitutiva, il decreto legge 2 novembre 1999, n. 391 propose la prima interpretazione autentica in materia di contestazione immediata delle violazioni da parte degli ausiliari del traffico a seguito della sentenza della Cassazione Civile n. 11949 del 25 ottobre 1999.
Competenze degli Ausiliari del Traffico
La Cassazione, in maniera pressoché univoca, ha confermato che le funzioni degli ausiliari del traffico dipendenti comunali sono estese alla prevenzione ed all’accertamento di tutte le infrazioni ricollegabili alla sosta, anche nelle zone non incluse tra quelle date in concessione ai fini della gestione del servizio di parcheggio, in ciò differenziandosi dalle funzioni di accertamento e prevenzione degli ausiliari dipendenti delle società concessionarie di parcheggio, limitate alle sole aree oggetto della concessione (Cass. Civ. Sez. II 22 ottobre 2009, n. 22676).
Limiti degli Ausiliari del Traffico
Arrivando alla conclusione si è dell’avviso che gli ausiliari del traffico possono accertare solo le violazioni in materia di sosta (e, nei limiti consentiti, circolazione) e NON possono accertare e contestare altre violazioni non contenute nel codice della strada. E’ fatto loro specifico divieto di accertare e contestare violazioni in materia di regolamenti ed ordinanze sindacali.
Giurisprudenza
La Cassazione Civile, sezione VI, ordinanza n. 15395 del 13/09/2012 si è espressa in tema di divieto di sosta e fermata dei veicoli, infrazioni contemplate dall'art. 158 del codice della strada, stabilendo che la distanza del veicolo a meno di cinque metri rispetto al punto d'intersezione della strada del centro urbano deve considerarsi implicitamente attestata nel verbale di contestazione, tramite il richiamo alla specifica norma oggetto dell'infrazione.
Sentenze Rilevanti
- Cass. civ. n. 14253/2010: L’utilizzo degli autoveicoli per il trasporto delle persone invalide, in possesso dello specifico contrassegno, non esime dal rispetto dei divieti imposti dall’art. 158 codice della strada (nella specie, il divieto di fermata e sosta su isola di traffico realizzata mediante segnaletica orizzontale).
- Cass. civ. n. 20435/2006: Anche coloro che utilizzano gli autoveicoli per il trasporto delle persone invalide, in possesso dello specifico contrassegno, devono rispettare i divieti imposti dall’art. 158 d.lgs.
- Cass. civ. n. 11039/2003: In tema di violazioni delle norme del codice della strada, con riferimento al divieto di sosta in zona pedonale (art. 158 di detto codice), sussiste la presunzione iuris tantum della natura pubblica dell’area sulla quale la zona pedonale è stata imposta dall’ordinanza sindacale.
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