Il sovraccarico dei veicoli è una problematica seria che incide sulla sicurezza stradale, sull'usura del mezzo e comporta sanzioni amministrative. Che si tratti di un'auto privata carica di bagagli per le vacanze o di un furgone commerciale pieno di merci, superare i limiti di peso stabiliti dal Codice della Strada può avere conseguenze significative. Questo articolo esplora le implicazioni del sovraccarico, le sanzioni previste, come evitare di incorrere in violazioni e le responsabilità dei diversi soggetti coinvolti.
Definizioni e Limiti di Peso
Ogni veicolo ha una portata massima, indicata nel libretto di circolazione al punto F2. Questo valore rappresenta il peso massimo omologato che il veicolo può trasportare in sicurezza. È fondamentale conoscere e rispettare questo limite per evitare sanzioni e, soprattutto, per garantire la sicurezza propria e degli altri utenti della strada.
Il Codice della Strada, all’articolo 164, stabilisce che il carico deve essere sistemato in modo da evitare la caduta o la dispersione dello stesso, da non diminuire la visibilità al conducente né impedirgli la libertà dei movimenti nella guida, da non compromettere la stabilità del veicolo, da non mascherare dispositivi di illuminazione e di segnalazione visiva né le targhe di riconoscimento e i segnali fatti col braccio.
Conseguenze del Sovraccarico
Le conseguenze del sovraccarico sono molteplici e toccano diversi aspetti:
- Sicurezza Stradale: Un veicolo sovraccarico ha una stabilità compromessa, rendendo più difficili le manovre di emergenza e aumentando il rischio di incidenti. La distanza di frenata aumenta, e la tenuta di strada diminuisce, soprattutto in curva.
- Usura del Veicolo: Il sovraccarico sollecita eccessivamente sospensioni, freni, sterzo e pneumatici, accelerandone l'usura e aumentando i costi di manutenzione. Per esempio, ovalizzando i dischi freno e quindi sostituendoli prima del previsto, gli ammortizzatori saranno molto più sollecitati e quindi dureranno meno del previsto.
- Sanzioni Amministrative: Il Codice della Strada prevede sanzioni pecuniarie e la decurtazione di punti dalla patente per chiunque circoli con un veicolo sovraccarico.
- Responsabilità Civile: In caso di incidente causato dal sovraccarico, il conducente e il proprietario del veicolo possono essere ritenuti responsabili civilmente per i danni causati.
Sanzioni per Sovraccarico
L'articolo 167 del Codice della Strada disciplina le sanzioni per il trasporto di cose su veicoli a motore e sui rimorchi. Le sanzioni variano in base all'entità del sovraccarico e al tipo di veicolo.
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Veicoli con Massa Inferiore a 10 Tonnellate
Per i veicoli con massa inferiore a 10 tonnellate, è prevista una franchigia a favore del conducente, che varia in base alla massa complessiva del veicolo:
- Massa da 0,9 a 2 tonnellate: franchigia 0,1 tonnellate
- Massa da 2,1 a 4 tonnellate: franchigia 0,2 tonnellate
- Massa da 4,1 a 6 tonnellate: franchigia 0,3 tonnellate
- Massa da 6,1 a 8 tonnellate: franchigia 0,4 tonnellate
- Massa da 8,1 a 10 tonnellate: franchigia 0,5 tonnellate
L'organo accertatore dovrà calcolare la percentuale di sovraccarico tenuto conto di dette franchigie.
Le sanzioni per i veicoli con massa inferiore a 10 tonnellate sono le seguenti:
- Fino al 10% di eccedenza: sanzione di 41 euro e decurtazione di 1 punto dalla patente
- Dal 10% al 20% di eccedenza: sanzione di 84 euro e decurtazione di 2 punti dalla patente
- Dal 20% al 30% di eccedenza: sanzione di 168 euro e decurtazione di 3 punti dalla patente
- Oltre il 30% di eccedenza: sanzione di 419 euro e decurtazione di 4 punti dalla patente
Veicoli con Massa Superiore a 10 Tonnellate
Sul carico dei veicoli la cui massa supera le 10t è ammessa una tolleranza del 5% sulla massa complessiva legale dei veicoli arrotondata a 100kg. Per cui l’organo accertatore dovrà calcolare l’esatto importo dell’eccedenza tenuto conto di detta tolleranza a favore del conducente.
Le sanzioni per i veicoli con massa superiore a 10 tonnellate sono le seguenti:
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- Eccedenza non superiore a 1 tonnellata: da euro 42 a euro 173
- Eccedenza non superiore a 2 tonnellate: da euro 87 a euro 344
- Eccedenza non superiore a 3 tonnellate: da euro 173 a euro 694
- Eccedenza superiore a 3 tonnellate: da euro 430 a euro 1.731
Nel caso di autotreni o autoarticolati, se l’eccedenza riguarda entrambe le unità la sanzione sarà unica ai sensi dell'art 167 c.5. Ma può ricorrere la violazione dell’art 63 c.4 c5 per superamento della massa rimorchiabile (48 euro) e se l’eccedenza riguarda una sola unità art 167 c.6.
Veicoli ad Alimentazione Alternativa
I veicoli ad alimentazione esclusiva o doppia a metano, GPL, elettrica e ibrida, dotati di controllo elettronico della stabilità, godono di alcune agevolazioni.
Possono circolare con una massa complessiva a pieno carico che non superi del 15 per cento quella indicata nella carta di circolazione, purché tale eccedenza non superi il limite del 5 per cento della predetta massa indicata nella carta di circolazione più una tonnellata. Si applicano le sanzioni di cui al comma 2.
Per i veicoli di cui al comma 3, se ad alimentazione esclusiva o doppia a metano, GPL, elettrica e ibrida e dotati di controllo elettronico della stabilità, possono circolare con una massa complessiva a pieno carico che non superi del 15 per cento 10 per cento (**) quella indicata nella carta di circolazione. Si applicano le sanzioni di cui al comma 3.
Merci Pericolose
Il sovraccarico dei veicoli trasportanti merci pericolose deve essere sanzionato secondo l’articolo 168 comma 7 del Nuovo codice della strada. Questo prevede che le sanzioni di cui al comma 2 dell’articolo 167 vengano impartite in misura doppia. Il trasporto di merci pericolose non ammette nessuna eccedenza!
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Trasporti e Veicoli Eccezionali
Le sanzioni amministrative previste nel presente articolo sono applicabili anche ai trasporti ed ai veicoli eccezionali, definiti all’articolo 10, quando venga superata la massa complessiva massima indicata nell’autorizzazione, limitando in questo caso la franchigia del cinque per cento alle masse massime relative a quel veicolo, ai sensi dell’art. 62. La prosecuzione del viaggio è subordinata al rilascio di una nuova autorizzazione.
Altre Sanzioni
Chiunque circola in violazione delle disposizioni di cui al comma 4 (autoveicoli adibiti al trasporto di veicoli) è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 173 a euro 694, ferma restando la responsabilità civile di cui all'art.
Responsabilità
Le sanzioni amministrative previste nel presente articolo si applicano sia al conducente che al proprietario del veicolo, nonché al committente, quando si tratta di trasporto eseguito per suo conto esclusivo. L'intestatario della carta di circolazione del veicolo è tenuto a corrispondere agli enti proprietari delle strade percorse l'indennizzo di cui all'art. 10, comma 10, commisurato all'eccedenza rispetto ai limiti di massa di cui all'art. 10. Le sanzioni saranno pagate in solido anche al proprietario committente se risulta che il trasporto è effettuato per suo conto esclusivo, vettore e caricatore.
Come Evitare il Sovraccarico
- Verificare la Portata Massima: Consultare il libretto di circolazione del veicolo per conoscere la massa massima a carico ammissibile.
- Pesare il Carico: Utilizzare una bilancia per pesare il carico prima di sistemarlo nel veicolo.
- Distribuire il Carico Correttamente: Posizionare i bagagli pesanti in fondo al bagagliaio, il più vicino possibile al baricentro del veicolo.
- Utilizzare Box Portatutto: Utilizzare box portatutto per carichi leggeri, fissandoli saldamente al tetto del veicolo.
- Fissare il Carico: Fissare il carico con cinghie e reti di contenimento per evitare spostamenti durante il viaggio.
- Evitare Oggetti sulla Cappelliera: Evitare di riporre oggetti sulla cappelliera, in quanto possono compromettere la visibilità e diventare pericolosi in caso di frenata brusca.
- Proteggere gli Oggetti Spigolosi: Proteggere gli oggetti spigolosi con imballaggi adeguati per evitare danni al veicolo e lesioni in caso di incidente.
- Fare una Prova di Carico: Fare una prova di carico prima di partire, controllando che la vettura risponda bene all’aumento di peso e che il carico sia distribuito in modo equilibrato.
- Limitarsi all'Essenziale: Nel caso dei camper, limitarsi davvero all’essenziale, evitando di caricare serbatoi e bombole supplementari, biciclette e mobili da esterno non necessari.
Carico Sporgente
Il Codice della Strada prevede regole severe anche per il carico sporgente. Il carico non deve superare i limiti di sagoma stabiliti dall’art. 61 e non può sporgere longitudinalmente dalla parte anteriore del veicolo. Può sporgere longitudinalmente dalla parte posteriore, se costituito da cose indivisibili, fino ai 3/10 della lunghezza del veicolo stesso, purché nei limiti stabiliti dall’art. 61.
Se il carico sporge oltre la sagoma propria del veicolo, devono essere adottate tutte le cautele idonee ad evitare pericolo agli altri utenti della strada. In ogni caso la sporgenza longitudinale posteriore deve essere segnalata mediante uno o due speciali pannelli quadrangolari, rivestiti di materiale retroriflettente, posti alle estremità della sporgenza in modo da risultare costantemente normali all’asse del veicolo.
La mancata segnalazione dei carichi sporgenti comporta una sanzione di 84 euro, la decurtazione di 3 punti dalla patente e il ritiro della carta di circolazione e della patente di guida.
Modalità di Accertamento
Per rilevare il peso presunto di un mezzo in circolazione le forze di polizia possono utilizzare molteplici sistemi:
- Pese Fisse: Al conducente viene imposto di seguire l’organo accertatore nella più vicina pesa pubblica e le spese sono a carico del soggetto interessato; il rifiuto comporta il reato penale (art 650cp).
- Pese Mobili: Alle forze di polizie sono date in dotazioni strutture mobili regolarmente omologate e calibrate dagli uffici metrici.
- Documenti: Per determinare il peso presunto si possono utilizzare anche le indicazioni dei documenti di trasporto relativi al carico.
Costituiscono fonti di prova per il controllo del carico le risultanze degli strumenti di pesa in regola con le verifiche di legge e di quelli in dotazione agli organi di polizia, nonchè i documenti di accompagnamento previsti da disposizioni di legge. Costituiscono altresì fonti di prova per il controllo del carico le risultanze degli strumenti di pesa di tipo dinamico in dotazione agli organi di polizia, omologati o approvati dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.
Mezzi d’Opera in Sovraccarico
Un'importante chiarimento a cura del Ministero dell’Interno riguarda le sanzioni applicabili ai mezzi d’opera che eccedano i limiti di massa previsti dall’art.62 del c.d.s e dal comma 8, art.10 dello stesso codice.
Il superamento dei limiti di massa previsti specificamente al comma 8, art. 10 del c.d.s per i mezzi d’opera, anche se accertato su una strada compresa tra quelle autorizzate dall’ente proprietario, va sanzionato ai sensi del comma 18 dell’art. 10, tenuto conto che il trasporto così eseguito configura un trasporto eccezionale per il quale l’impresa non si è munita della specifica autorizzazione.
Il transito su una strada non percorribile dal mezzo d’opera che ecceda i limiti di massa dell’art. 62, ma rispetti quelli specifici del comma 8 dell’art.10 del c.d.s, concretizza invece la violazione del comma 22 dell’art. 10 del c.d.s (e non del comma 18). Pertanto, si applica la sanzione pecuniaria da €.398 ad €.
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