Il sovraccarico di un veicolo è una pratica che può avere gravi conseguenze sulla sicurezza stradale, sull'usura del veicolo e sull'ambiente. È essenziale che gli automobilisti e i professionisti del settore dei trasporti siano consapevoli dei rischi associati al sovraccarico e delle sanzioni previste dal Codice della Strada.

Portata Massima e Limiti di Sagoma

Ogni veicolo ha una portata massima indicata nel libretto di circolazione al punto F2. Questo valore indica il peso massimo omologato che il veicolo può trasportare. Superare questo limite comporta rischi per la sicurezza e sanzioni pecuniarie.

Il Codice della Strada all'art. 164 stabilisce che il carico dei veicoli deve essere sistemato in modo da:

  • Evitare la caduta o la dispersione dello stesso.
  • Non diminuire la visibilità al conducente né impedirgli la libertà dei movimenti nella guida.
  • Non compromettere la stabilità del veicolo.
  • Non mascherare dispositivi di illuminazione e di segnalazione visiva né le targhe di riconoscimento e i segnali fatti col braccio.

Il carico non deve superare i limiti di sagoma stabiliti dall’art. 61 e non può sporgere longitudinalmente dalla parte anteriore del veicolo; può sporgere longitudinalmente dalla parte posteriore, se costituito da cose indivisibili, fino ai 3/10 della lunghezza del veicolo stesso, purché nei limiti stabiliti dall’art. 61.

Chi dovesse violare quanto disposto da questo articolo del Codice della Strada dovrà pagare una multa tra 84 euro e 335 euro e perderà 3 punti della patente.

Leggi anche: Sovraccarico: rischi e sicurezza

Sanzioni per Eccesso di Peso

L’art. 167 del Codice della Strada disciplina le sanzioni per il superamento dei limiti di peso. Anche in questo caso ci sarà una decurtazione dei punti della patente, da un minimo di 1 punto a un massimo di 4 in base all’aumentare dell’eccedenza.

Le sanzioni amministrative previste nel presente articolo si applicano sia al conducente che al proprietario del veicolo, nonchè al committente, quando si tratta di trasporto eseguito per suo conto esclusivo. L'intestatario della carta di circolazione del veicolo è tenuto a corrispondere agli enti proprietari delle strade percorse l'indennizzo di cui all'art. 10, comma 10, commisurato all'eccedenza rispetto ai limiti di massa di cui all'art. 10.

Le sanzioni amministrative previste nel presente articolo sono applicabili anche ai trasporti ed ai veicoli eccezionali, definiti all’articolo 10, quando venga superata la massa complessiva massima indicata nell’autorizzazione.

Casistiche specifiche e deroghe

I veicoli di cui al comma 2, se ad alimentazione esclusiva o doppia a metano, GPL, elettrica e ibrida e dotati di controllo elettronico della stabilità, possono circolare con una massa complessiva a pieno carico che non superi quella indicata nella carta di circolazione più una tonnellata. I veicoli di cui al comma 3, se ad alimentazione esclusiva o doppia a metano, GPL, elettrica e ibrida e dotati di controllo elettronico della stabilità, possono circolare con una massa complessiva a pieno carico che non superi del 10 per cento quella indicata nella carta di circolazione.

Gli autoveicoli adibiti al trasporto di veicoli di cui all'art. 10, comma 3, lettera d), possono circolare con il loro carico soltanto sulle autostrade o sulle strade con carreggiata non inferiore a 6,50 m e con altezza libera delle opere di sottovia che garantisca un franco minimo rispetto all'intradosso delle opere d'arte non inferiore a 20 cm.

Leggi anche: Ammortizzatori e carico eccessivo: cosa sapere

Chiunque circola con un autotreno o con un autoarticolato la cui massa complessiva a pieno carico risulti superiore a quella indicata nella carta di circolazione è soggetto ad un’unica sanzione amministrativa uguale a quella prevista nel comma 2.

Chiunque circola in violazione delle disposizioni di cui al comma 4 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 173,00 a euro 694,00, ferma restando la responsabilità civile di cui all'art. 2054 del codice civile.

Entità delle sanzioni

Le sanzioni per il superamento dei limiti di peso variano in base all'entità dell'eccedenza:

  • Eccedenza non superiore a 1 tonnellata: da euro 42 a euro 173.
  • Eccedenza non superiore a 2 tonnellate: da euro 87 a euro 344.
  • Eccedenza non superiore a 3 tonnellate: da euro 173 a euro 694.
  • Eccedenza superiore a 3 tonnellate: da euro 430 a euro 1.731.

Responsabilità e Sanzioni Accessorie

Le sanzioni amministrative previste si applicano sia al conducente che al proprietario del veicolo, nonché al committente, quando si tratta di trasporto eseguito per suo conto esclusivo. L'intestatario della carta di circolazione del veicolo è tenuto a corrispondere agli enti proprietari delle strade percorse l'indennizzo di cui all'art. 10, comma 10, commisurato all'eccedenza rispetto ai limiti di massa di cui all'art. 10.

Inoltre, in caso di violazioni particolarmente gravi, può essere disposta la sospensione della patente di guida e della carta di circolazione.

Leggi anche: Veicoli con marmitta catalitica

Mezzi d’opera in sovraccarico: chiarimenti del Ministero dell’Interno

Segnaliamo un’importante chiarimento a cura del Ministero dell’Interno, a proposito delle sanzioni applicabili ai mezzi d’opera che eccedano i limiti di massa previsti dall’art.62 del c.d.s e dal comma 8, art.10 dello stesso codice.

Nella prima nota del 25 Gennaio, il Ministero dapprima ricorda le condizioni necessarie affinché un mezzo d’opera che ecceda i limiti di massa dell’art. 62 del c.d.s, possa circolare senza necessità dell’autorizzazione al trasporto eccezionale, ma con la sola autorizzazione (rilasciata sempre dell’ente proprietario o concessionario della strada) valida sino al decimo giorno successivo alla pubblicazione, in Gazzetta Ufficiale, degli elenchi delle strade non percorribili, dove sono specificate le strade su cui questi mezzi possono transitare.

- non devono superare i limiti di massa indicati al comma 8 dell’art. 10 c.d.s e, comunque, i limiti dimensionali dell’art.

- l’impresa, contestualmente al versamento della tassa di possesso, deve aver corrisposto l’indennizzo di usura di cui all’art.

Detto ciò, la nota si occupa delle sanzioni e, dopo aver criticato la prassi di alcuni uffici che applicano le conseguenze previste per il sovraccarico dall’art.

- il superamento dei limiti di massa previsti specificamente al comma 8, art. 10 del c.d.s per i mezzi d’opera, anche se accertato su una strada compresa tra quelle autorizzate dall’ente proprietario, va sanzionato ai sensi del comma 18 dell’art. 10, tenuto conto che il trasporto così eseguito configura un trasporto eccezionale per il quale l’impresa non si è munita della specifica autorizzazione.

- il transito su una strada non percorribile dal mezzo d’opera che ecceda i limiti di massa dell’art. 62, ma rispetti quelli specifici del comma 8 dell’art.10 del c.d.s, concretizza invece la violazione del comma 22 dell’art. 10 del c.d.s (e non del comma 18, come aveva erroneamente ritenuto lo stesso Ministero nella prima nota del 25 Gennaio). Pertanto, si applica la sanzione pecuniaria da €.398 ad €.

Fonti di Prova per il Controllo del Carico

Costituiscono fonti di prova per il controllo del carico le risultanze degli strumenti di pesa di tipo statico in regola con le verifiche di legge e di quelli in dotazione agli organi di polizia, nonché i documenti di accompagnamento previsti da disposizioni di legge. Costituiscono altresì fonti di prova per il controllo del carico le risultanze degli strumenti di pesa di tipo dinamico in dotazione agli organi di polizia, omologati o approvati dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

Tra le varie tipologie di pesa per camion utilizzate per la misurazione del carico, quella più utilizzata è la pesa a ponte. Si tratta di una bilancia per camion presente sul mercato in diversi modelli; differiscono in base al mezzo che deve essere pesato e dal carico, se più pesante o più leggero.

La decisione è stata presa da un giudice di pace di Ferentino nella sentenza 162/2021; è stato accolto il ricorso di un autotrasportatore in quanto la pesa usata dagli organi di controllo non era stata sottoposta a verifica.

Consigli per Evitare il Sovraccarico

  • Verificare la portata massima: Consultare sempre il libretto di circolazione per conoscere la portata massima del veicolo.
  • Considerare il peso degli accessori: Tenere presente che gli accessori installati sul veicolo (es. gancio di traino, portapacchi) riducono la portata utile.
  • Distribuire il carico uniformemente: Assicurarsi che il carico sia distribuito in modo uniforme sull'area di carico per non superare i limiti di peso per asse.
  • Utilizzare strumenti di pesatura: In caso di dubbi, utilizzare una pesa pubblica o uno strumento di pesatura portatile per verificare il peso del carico.
  • Scegliere il veicolo adatto: Se si trasportano frequentemente carichi pesanti, valutare l'acquisto di un veicolo con una portata maggiore.

Sovraccarico per Veicoli Trasporto Cose con Merci Divisibili

È sicuramente il caso più frequente sulle strade. Detti veicoli seguono due diversi schemi sanzionatori a seconda che il peso sia inferiore o superiore a 10t. Anche il calcolo dell’eccedenza segue due metodi diversi.

Calcolo e tolleranza per veicoli con massa superiore a 10t

Sul carico dei veicoli la cui massa supera le 10t è ammessa una tolleranza del 5% sulla massa complessiva legale dei veicoli arrotondata a 100kg. Per cui l’organo accertatore dovrà calcolare l’esatto importo dell’eccedenza tenuto conto di detta tolleranza a favore del conducente.

Calcolo e tolleranza per veicoli con massa inferiore a 10t

Sul carico dei veicoli la cui massa è inferiore a 10t è ammessa una franchigia a favore del conducente come indicato di seguito:

  • massa da 0,9 a 2t franchigia 0,1t
  • massa da 2,1 a 4t franchigia 0,2t
  • massa da 4,1 a 6t franchigia 0,3t
  • massa da 6,1 a 8t franchigia 0,4t
  • massa da 8,1 a 10t franchigia 0,5t

L’organo accertatore dovrà calcolare la percentuale di sovraccarico tenuto conto di dette franchigie.

Sovraccarico per Veicoli Trasporto Cose con Merci Indivisibili e Superamento dei Limiti di Massa per Categoria

Nel caso di merci indivisibili l’art 167 non è applicabile. In questo caso si applicano le ben più dure sanzioni dell’art. 62 che richiama l’articolo 10 in quanto si configura l’illecito del trasporto eccezionale. Sul carico è ammessa la tolleranza del 5% sulla massa complessiva arrotondata a 100kg.

Sovraccarico sugli Assi

L’infrazione può avvenire anche rispettando le masse totali del veicolo: tale infrazione può dipendere infatti non tanto da una eccedenza del carico ma da una errata sistemazione del carico concentrata solo su una parte del veicolo. L’infrazione può essere accertata solo se sulla carta di circolazione è riportato il valore massimo per asse o se viene superata la massima massa per asse prevista dalla norma (12t).

Sovraccarico/Sovrannumero per i Veicoli Destinati al Trasporto di Persone

L’art 169 punisce il sovraccarico per i veicoli destinati al trasporto delle persone come autobus, filobus, autocaravan e motoveicoli. Il numero di persone che detti veicoli possono avere compreso quelli in piedi è indicato sulla carta di circolazione. Se ad una verifica il numero delle persone supera quello riportato sul documento si configura la violazione di sovrannumero e quindi sovraccarico.

Sovraccarico/Sovrannumero sulle Autovetture

L’art. 169 punisce in modo specifico la violazione di sovraccarico o sovrannumero sulle autovetture. Il numero delle persone trasportabili e la massa complessiva sono indicate nella carta di circolazione. Non è più ammesso il sovrannumero ne il trasporto di bambini in braccio. Le persone devono occupare ogni singolo sedile per cui detto articolo sanziona anche la disposizione non corretta delle persone (esempio una persona in braccio ad un altra).

Sistemazione del carico e carico sporgente

Il carico dei veicoli deve essere sistemato in modo:

  • da evitare la caduta o la dispersione dello stesso
  • da non diminuire la visibilità al conducente né impedirgli la libertà dei movimenti nella guida
  • da non compromettere la stabilità del veicolo
  • da non mascherare dispositivi di illuminazione e di segnalazione visiva né le targhe di riconoscimento e i segnali fatti col braccio.

Il carico non deve superare i limiti di sagoma stabiliti dall’art. 61 per ciascun tipo di veicolo; il carico non può sporgere longitudinalmente dalla parte anteriore del veicolo; il carico può sporgere longitudinalmente dalla parte posteriore, se costituito da cose indivisibili, fino ai 3/10 della lunghezza del veicolo stesso, purché sempre nei limiti stabiliti dall’art. 61.

tags: #sovraccarico #del #veicolo #conseguenze #e #sanzioni

Popolare: