Il trasporto di merci deperibili, come alimenti e farmaci, è un settore cruciale che richiede il rispetto di normative specifiche per garantire la sicurezza e la qualità dei prodotti. In Italia, la circolazione dei veicoli adibiti a questo tipo di trasporto è soggetta a divieti temporanei, stabiliti per regolamentare il traffico, soprattutto nei periodi di maggiore intensità. Il rispetto di queste normative è fondamentale per evitare sanzioni e operare in conformità con la legge.
Quadro Normativo Generale
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) pubblica annualmente un decreto che stabilisce il calendario dei divieti di circolazione per i veicoli industriali adibiti al trasporto di merci con massa complessiva superiore a 7,5 tonnellate. Questo decreto, aggiornato di anno in anno, definisce i giorni e gli orari in cui tali veicoli non possono circolare su strade extraurbane principali e autostrade.
Il Decreto numero 333, firmato dal ministro dei Trasporti, riporta anche le deroghe concesse per determinati veicoli, trasporti e situazioni. È fondamentale consultare fonti ufficiali e aggiornate per essere sempre al corrente delle disposizioni vigenti.
Calendario dei Divieti di Circolazione
In linea generale, in Italia vige un divieto di circolazione per i camion a partire da 7,5 tonnellate e per i camion con rimorchio. Questi mezzi non possono circolare la domenica dalle 09:00 alle 22:00 da gennaio a maggio e da ottobre a novembre e dalle 07:00 alle 22:00 da giugno a settembre e a dicembre.
Oltre alle domeniche, sono previsti divieti specifici durante le festività nazionali. A titolo esemplificativo, ecco un elenco dei divieti di circolazione previsti per il 2025:
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- Gennaio:
- 1/1/2025 (Capodanno, dalle 9:00 alle 22:00)
- 6/1/2025 (Epifania, dalle 9:00 alle 22:00)
- Aprile:
- 18/4/2025 (Venerdì Santo, dalle 14:00 alle 22:00)
- 19/4/2025 (Sabato Santo, dalle ore 9:00 alle 16:00)
- 21/4/2025 (Lunedì dell’Angelo)
- 25/4/2025 (Festa della Liberazione, dalle 9:00 alle 22:00)
- Maggio:
- 1/5/2025 (Festa del Lavoro, dalle 9:00 alle 22:00)
- Giugno:
- 2/6/2025 (Festa della Repubblica, dalle 7:00 alle 22:00)
- Agosto:
- 15/8/2025 (Ferragosto/Assunzione di Maria in cielo, dalle 7:00 alle 22:00)
- Novembre:
- 1/11/2025 (Ognissanti, dalle 9:00 alle 22:00)
- Dicembre:
- 8/12/2025 (Immacolata Concezione, dalle 9:00 alle 22:00)
- 25/12/2025 (Natale)
- 26/12/2025 (Santo Stefano)
È inoltre in vigore un divieto di circolazione durante le ferie estive. Nel periodo compreso tra il 1/7/2025 e il 31/8/2025, i camion non possono circolare il sabato dalle 08:00 alle 16:00.
Deroghe e Situazioni Particolari
La normativa prevede diverse deroghe ai divieti di circolazione, consentendo il transito in determinate condizioni. Le principali deroghe riguardano:
- Trasporto di merci deperibili: Il trasporto di merci deperibili come latte fresco, prodotti lattiero-caseari, carne fresca, verdura e frutta facilmente deperibile è generalmente ammesso anche durante i giorni di divieto.
- Trasporto di beni di prima necessità: Sono esentati dal divieto i veicoli che trasportano beni ritenuti essenziali o di prima necessità, come acqua, alimentari, combustibili e macchine agricole.
- Trasporto di animali vivi: È consentita la circolazione dei mezzi che trasportano mangimi e medicinali per animali, nonché animali vivi.
- Servizi di pubblica utilità: Sono esonerati dal divieto i mezzi di soccorso, traino e soccorso stradale, oltre a quelli impiegati per lo smaltimento dei rifiuti.
- Situazioni di emergenza: I veicoli che forniscono soccorso in occasione di catastrofi naturali o emergenze sono autorizzati a circolare.
- Traffico combinato: Sono previste eccezioni per il trasporto combinato di merci, ovvero quando una parte del tragitto avviene su strada e un'altra via mare o ferrovia. I veicoli provvisti della relativa documentazione possono mettersi in strada 4 ore prima del termine del divieto di circolazione. Anche i viaggi relativi a trasbordi in porto o aeroporto provvisti della documentazione che ne dia evidenza sono autorizzati a circolare.
Disposizioni Specifiche per Provenienza e Destinazione
Il decreto ministeriale prevede alcune agevolazioni per i veicoli che provengono dall'estero o dalla Sardegna, o che sono diretti verso queste destinazioni:
- Veicoli provenienti dall'estero: L'orario d'inizio del divieto è posticipato di quattro ore. Per i veicoli provenienti dall'estero con un solo conducente, se il riposo giornaliero termina dopo l'inizio del divieto, il posticipo decorre dal termine del periodo di riposo.
- Veicoli diretti all'estero: L'orario di termine del divieto è anticipato di due ore.
- Veicoli provenienti dalla Sardegna: L'orario d'inizio del divieto è posticipato di quattro ore.
- Veicoli diretti in Sardegna: L'orario di termine del divieto è anticipato di quattro ore.
- Veicoli che circolano in Sardegna: Per i veicoli che circolano in Sardegna dopo essere giunti da una rimanente parte del territorio nazionale, l'orario d'inizio del divieto è posticipato di quattro ore.
Agevolazioni per la Sicilia
Sono previste agevolazioni per i veicoli che circolano in Sicilia e che si avvalgono del traghettamento, al di fuori dei casi relativi al trasporto intermodale:
- Veicoli provenienti dalla Calabria: Per i veicoli il cui itinerario ha origine in Calabria, l'orario d'inizio del divieto è posticipato di due ore.
- Veicoli diretti verso la rimanente parte del territorio nazionale: Per i veicoli diretti verso la rimanente parte del territorio nazionale, non si applica il divieto di circolazione.
Queste agevolazioni non valgono per i veicoli che usufruiscono dei porti di Reggio Calabria e Villa San Giovanni.
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Intermodalità
Il divieto di circolazione non si applica ai veicoli impegnati nei trasporti combinati strada-mare diretti ai porti per usare le tratte marittime stabilite dall’articolo 1 del Decreto Trasporti 31 gennaio 2007. Il divieto di circolazione non si applica neppure ai veicoli diretti o provenienti dagli aeroporti nazionali e internazionali che trasportano merci destinate al trasporto aereo.
Altri casi in cui non si applica il divieto di circolazione nel contesto intermodale sono:
- i trattori stradali isolati con massa superiore a 7,5 tonnellate solo se sganciati dal semirimorchio in sede di riconsegna per la prosecuzione della merce nel sistema intermodale;
- i veicoli impegnati in trasporti combinati strada-rotaia o strada-mare che rientrino nella definizione e nell’ambito applicativo dell’articolo 1 del Decreto del ministro dei Trasporti del 15 febbraio 2001. In quest’ultimo caso, la parte del tragitto iniziale o terminale effettuata su strada non può in nessun caso superare i 150 chilometri in linea d’aria dal porto o dalla stazione ferroviaria di imbarco o di sbarco.
Merci Pericolose (ADR)
Per alcune categorie di merci pericolose (classi ADR 1 e 7) oltre i giorni indicati dal calendario generale vigono altri divieti di circolazione: dalle 8.00 alle 24.00 di ogni sabato e dalle 0.00 alle 24.00 di ogni domenica nel periodo tra il 18 maggio e il 1° settembre 2024. Ci sono deroghe a questi divieti supplementari per esplosivi destinati alle Forze Armate, fuochi artificiali, cantieri, ambito sanitario. In questi casi è necessaria l’autorizzazione della Prefettura.
Normative Specifiche per il Trasporto di Merci Deperibili
Nel settore del trasporto merci, i furgoni frigo e i camion frigo giocano un ruolo cruciale, soprattutto per il trasporto di prodotti deperibili come alimenti e farmaci. Se gestisci un’attività che richiede il trasporto di merci a temperatura controllata, è essenziale comprendere le normative specifiche che regolano il trasporto conto proprio e conto terzi, specialmente per i veicoli con massa complessiva superiore a 35 quintali.
Trasporto in Conto Proprio
Il trasporto in conto proprio di una impresa si riferisce al trasporto di merci che appartengono all’impresa e che viene effettuato direttamente dall’impresa stessa tramite l’utilizzo di veicoli a gestione diretta (acquistati, noleggiati, presi in leasing). Questa modalità di trasporto merci è complementare o accessoria all’attività principale dell’azienda.
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I furgoni frigo e i camion frigo devono rispettare le normative ATP (Accord Transport Perissable), che regolamentano il trasporto di prodotti deperibili a temperatura controllata. Gli attestati ATP certificano l’idoneità del veicolo e devono essere rinnovati ogni sei anni.
Per i veicoli con massa complessiva superiore a 35 quintali, la normativa è più stringente. La legge del 6 giugno 1974, n. 298, specifica che è necessaria una licenza per l’esercizio del trasporto di cose in conto proprio. Secondo la normativa italiana, infatti, i veicoli con massa complessiva superiore a 35 quintali destinati al trasporto conto proprio devono essere di proprietà dell’impresa o in usufrutto. Questa regola è chiaramente indicata nella legge 6 giugno 1974, n. 298, che specifica che i veicoli per il trasporto di cose in conto proprio devono essere di proprietà dell’impresa o possono essere presi in leasing o in locazione con facoltà di compera.
Chiunque utilizzi un veicolo per il trasporto merci in conto proprio senza la licenza prescritta o violi le condizioni stabilite è soggetto a sanzioni amministrative severe, che possono variare da 2.065 a 12.394 euro.
Trasporto Conto Terzi
Il trasporto conto terzi riguarda il trasporto di merci per conto di altre imprese o individui, dietro corrispettivo. Questa attività richiede che il trasportatore sia iscritto all’albo nazionale degli autotrasportatori e possieda le autorizzazioni necessarie. Questi requisiti sono stabiliti dal Regolamento (CE) n. 1071/2009 e dalla Legge n. 35 del 4 aprile 2012.
Come per il trasporto conto proprio, anche nel trasporto conto terzi i furgoni frigo e i camion frigo devono rispettare le normative ATP.
Le sanzioni per chi esercita l’attività di autotrasporto merci conto terzi senza le necessarie autorizzazioni possono includere multe e reclusione da uno a sei mesi.
Zone a Traffico Limitato (ZTL)
Oltre ai divieti di circolazione generali, è importante considerare le restrizioni specifiche nelle Zone a Traffico Limitato (ZTL) presenti in molte città italiane. Le ZTL sono aree urbane in cui l'accesso e la circolazione dei veicoli sono limitati a determinate categorie o fasce orarie.
ZTL Merci a Roma
A Roma, ad esempio, l'accesso e la circolazione nella ZTL Merci (che comprende anche la ZTL Centro Storico) e nella ZTL Trastevere sono regolamentati. Le fasce orarie di accesso si differenziano a seconda delle caratteristiche tecniche del mezzo da autorizzare (massa, alimentazione, categoria emissiva) e della tipologia di merci trasportate:
- Autocarri fino a 35 q.li Euro 4, 5 e 6: divieto di accesso nella fascia oraria 17.30-20.00
- Autocarri oltre 35 q.li Euro 4, 5 e 6: divieto di accesso nella fascia oraria 7.00-20.00
- Autocarri oltre 65 q.li elettrici, GPL, metano, ibridi e elettrici bimodali: divieto di accesso nella fascia oraria 7.00-20.00
Gli autocarri fino a 65 q.li elettrici, GPL, metano, ibridi e elettrici bimodali accedono alla ZTL senza limitazioni orarie. I veicoli a ciclo DIESEL con sistema di alimentazione DUAL-FUEL e MIXED-FUEL non sono considerati IBRIDI.
Per quanto riguarda la ZTL A1 - Tridente, accesso, circolazione e sosta sono limitati: è consentito l'accesso ai veicoli adibiti a trasporto merci fino alle 10.30 e l'attività di carico/scarico merci fino alle 11.30 (limitazioni complementari a quelle già stabilite dalla Delibera di Giunta n. 245/2011 e dalla normativa vigente). Inoltre è consentito l'accesso - senza limitazioni ulteriori rispetto a quanto previsto dalla Delibera - ai veicoli adibiti a distribuzione della stampa, trasporto medicinali, pane fresco, valori con mezzi blindati o corrispondenza/recapito (ovvero per il trasporto di preziosi).
È importante notare che l'invio della richiesta e della documentazione per il nuovo permesso non è sufficiente ad evitare sanzioni amministrative. Solo il possesso del contrassegno costituisce autorizzazione ad accedere alla ZTL.
Chi può richiedere i permessi ZTL a Roma
Società che svolgono attività di distribuzione merci, deperibili o meno, in conto proprio o in conto terzi e che utilizzano autocarri con massa complessiva fino a 35 q.li (in caso di alimentazione a benzina o gasolio) o fino a 65q.li se il veicolo ha motore alimentato a GPL, a metano, ibrido o bimodale, o autocarri di massa superiore sulla base delle differenti limitazioni previste dalla normativa vigente.
I veicoli adibiti a soccorso stradale su chiamata di privati. I carri attrezzi su chiamata delle Forze dell'Ordine possono invece richiedere l'autorizzazione giornaliera gratuita.
Gli autocarri utilizzati dalle aziende e gli Enti impegnati nell'attività di realizzazione, riparazione e manutenzione delle reti (Acea, Telecom, Enel, Eni, Italgas) e nei servizi postali, devono essere muniti di contrassegno. Per assicurare una maggiore flessibilità nell'utilizzo delle flotte aziendali, sono rilasciati permessi senza indicazione della targa. L'accesso alla ZTL, nella stessa giornata, è consentito ad un numero di veicoli pari al numero dei permessi acquistati.
IMPORTANTE: il rapporto tra il numero dei permessi acquistati da tali enti e il numero dei veicoli facenti parte della flotta aziendale non può essere inferiore a 1 a 10. Il costo dei permessi è calcolato come media ponderata in funzione delle caratteristiche emissive degli autocarri facenti parte della flotta aziendale preventivamente comunicata.
I veicoli adibiti a servizi funebri per accedere alla ZTL devono dotarsi di permesso temporaneo a pagamento.
Non esistono limitazioni al numero di permessi ZTL richiedibili da un'azienda che effettua trasporto merci all'interno della ZTL. Solo il possesso del contrassegno costituisce autorizzazione ad accedere alla ZTL.
Carnet di Ingressi Giornalieri
È possibile rilasciare on line ai soggetti utilizzatori di autocarri e carri attrezzi un carnet di 50, 100 o 200 ingressi giornalieri per accedere nelle ZTL di Roma (Deliberazioni di Giunta Capitolina n. 378/2014 e 414/2022).
Per usufruirne, gli interessati devono richiedere il rilascio di un permesso ZTL con associata una specifica targa, utilizzabile entro 1 anno dalla data di rilascio.
Il contrassegno dà diritto a circolare nelle ZTL per 50, 100 o 200 differenti giornate (a seconda della richiesta) e dovrà, in ogni caso, essere utilizzato entro la data di scadenza riportata sul permesso. Nel caso in cui, entro tale data, si fossero esauriti tutti gli ingressi sarà possibile richiedere l’emissione di un nuovo contrassegno. Di contro, il mancato utilizzo di tutti gli ingressi entro la data di scadenza del contrassegno non dà diritto al rimborso parziale.
Per completare il processo di autorizzazione è necessario:
- effettuare la propria iscrizione allo sportello online di gestione delle richieste di accesso giornalieri. Solo per il primo accesso, sarà necessario fornire alcuni dati identificativi del permesso e il numero di telaio del veicolo, al fine di garantire una gestione in sicurezza dei dati (sarà poi possibile eventualmente consentire anche ad altri soggetti scelti dall’Azienda di richiedere contemporaneamente l’accreditamento al sistema per la gestione degli stessi contrassegni).
- La titolarità di questo permesso consentirà di poter validare ogni singolo ticket d’accesso alla ZTL, collegato ad uno specifico contrassegno, entro le ore 18.00 del giorno d’effettivo ingresso.
Sempre accedendo allo sportello online sarà possibile scegliere il singolo permesso ZTL a carnet cui associare il proprio ticket giornaliero e di selezionare la giornata d’ingresso prescelta. Il programma, una volta confermata l’attivazione del ticket, fornirà in tempo reale il resoconto relativo alle residue giornate d’accesso ancora a disposizione. La richiesta potrà eventualmente essere annullata entro le ore 18.00 del giorno precedente l’ingresso programmato.
Gli importi seguenti sono comprensivi di € 16,00 (imposta di bollo virtuale) + € 16,00 (marca da bollo virtuale sulla richiesta).
Sosta nella ZTL Merci
È consentita la sosta negli appositi stalli esclusivamente per le operazioni di carico/scarico merce, per un periodo massimo di 30 minuti e con utilizzo obbligatorio del disco orario.
Sanzioni
Gli autisti di mezzi pesanti che violano i divieti di circolazione devono aspettarsi sanzioni pecuniarie che possono variare in base alla gravità dell’inadempienza. Per una violazione di un divieto di circolazione può essere comminata un’ammenda di un importo compreso tra 431 e 1.734 euro (articolo 6 paragrafo 12). Inoltre, si rischia il ritiro della patente per un periodo da uno a quattro mesi.
Pianificazione e Strumenti Utili
Rispettare i divieti di circolazione dei mezzi pesanti non significa solo evitare sanzioni, ma anche garantire puntualità e sicurezza nelle consegne. Una pianificazione efficace consente di ottimizzare i tempi, ridurre i costi e mantenere la fiducia dei clienti.
I software di routing sono diventati strumenti indispensabili per i professionisti del trasporto. Alcuni programmi integrano anche le informazioni sui calendari dei divieti dei mezzi pesanti, consentendo una gestione preventiva delle tratte.
La gestione delle aspettative è una parte cruciale del lavoro. I clienti devono essere informati sui possibili ritardi legati ai divieti di circolazione, soprattutto durante i weekend o le festività.
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