Quando si verifica una violazione del codice della strada che comporta il sequestro amministrativo del veicolo per guida senza patente, è fondamentale comprendere la procedura di dissequestro, le sanzioni applicabili e le opzioni di tutela a disposizione. Questo articolo approfondisce le normative pertinenti, i passaggi necessari per il dissequestro e le possibili contestazioni.

Violazioni e Sanzioni

Alcune violazioni della normativa vigente prevedono l'applicazione di una sanzione pecuniaria e possono imporre conseguenze sul veicolo utilizzato. L'organo che contesta la violazione redigerà infatti due atti, uno riguardante la sanzione pecuniaria ed uno relativo al verbale di eventuale fermo amministrativo o sequestro amministrativo del veicolo.

La guida senza patente è una violazione grave del Codice della Strada. L'articolo 116, comma 15, prevede una sanzione amministrativa pecuniaria consistente in un'ammenda da 2.257 euro a 9.032 euro. In caso di recidiva nel biennio, si applica anche la pena dell'arresto fino ad un anno. A questa sanzione si aggiunge la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi, o, in caso di recidiva, la confisca amministrativa del veicolo.

Fermo Amministrativo e Sequestro Amministrativo: Differenze

È importante distinguere tra fermo amministrativo e sequestro amministrativo.

  • Fermo amministrativo: è una sanzione accessoria con la quale si sottrae la disponibilità del bene all'avente diritto; la durata del fermo è prevista dalla norma di legge che lo stabilisce e che si assume violata. Il fermo amministrativo è disposto dal Decreto legislativo 30/04/1992, n. 285, art. 213 e sottrae la disponibilità del bene al proprietario per la durata stabilita dalla norma violata.

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  • Sequestro amministrativo: è una misura cautelare con la quale si sottrae la disponibilità del bene all'avente diritto e lo si pone a disposizione dell'Autorità amministrativa per i provvedimenti di propria competenza (ad esempio, confisca amministrativa). Il sequestro amministrativo del veicolo è disciplinato dall'art. 213 C.d.S. ed è una misura cautelare con la quale si sottrae la disponibilità del bene all'avente diritto e lo si pone a disposizione dell'Autorità amministrativa per i provvedimenti di propria competenza (ad esempio, confisca amministrativa).

Casi di Fermo Amministrativo

Il fermo amministrativo può avvenire nei seguenti casi:

  • Il veicolo è sprovvisto di carta di circolazione (Decreto legislativo 30/04/1992, n. 285, art. 93)
  • Il ciclomotore non rispetta i vincoli disposti dal Decreto legislativo 30/04/1992, n. 285, art. 52
  • Un ciclomotore è senza certificato di circolazione
  • Si esegue un’esercitazione di guida senza istruttore provvisto di patente di guida valida
  • Il conducente di un ciclomotore o motociclo non rispetta le norme comportamentali previste dal Decreto legislativo 30/04/1992, n. 285, art. 170
  • Il veicolo circolante è sprovvisto di copertura assicurativa per la responsabilità civile
  • Il veicolo circolante è già sottoposto ad un fermo amministrativo
  • Il conducente ha patente ritirata o sospesa
  • Il conducente sta violando la normativa sul trasporto di cose (Legge 06/06/1974, n. 298, art. 26 e art. 46).

Procedura di Dissequestro

Il trasgressore può chiedere il dissequestro del veicolo per la rimessa in circolazione se (Decreto legislativo 30/04/1992, n.285, art 193, com. 4):

  • Effettua il pagamento della sanzione in misura ridotta ai sensi del Decreto legislativo 30/04/1992, n.285, art 202 entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notifica dell'accertamento
  • Corrisponde il premio di assicurazione per almeno sei mesi
  • Garantisce il pagamento delle spese di prelievo, trasporto e custodia del veicolo sottoposto a sequestro.

Sequestro per Mancanza di Assicurazione

Nel caso specifico di sequestro per mancanza di copertura assicurativa (Decreto legislativo 30/04/1992, n.285, art 193), è possibile ottenere il dissequestro del veicolo seguendo una specifica procedura:

  1. Pagamento della sanzione: Pagamento della sanzione indicata dal verbale di contestazione (sanzione in misura ridotta); se il rinnovo della polizza assicurativa (vedi punto seguente) viene effettuato entro trenta giorni dalla scadenza, la sanzione è ridotta ad un quarto. N.B. * Il pagamento con la riduzione del 30 per cento ha effetto estintivo dell'obbligazione pecuniaria solo nel caso in cui, entro il termine di 60 giorni, il trasgressore dimostri di aver stipulato una valida polizza assicurativa. In caso contrario, invece, poiché il veicolo è oggetto di confisca amministrativa, la sanzione pagata con la riduzione non ha effetto sull'estinzione dell'obbligo di pagamento della sanzione pecuniaria. In tale ipotesi, la somma pagata è trattenuta a titolo di acconto.
  2. Rinnovo dell'assicurazione: Stipulare una polizza assicurativa per almeno sei mesi.
  3. Pagamento delle spese: Garantire il pagamento delle spese di prelievo, trasporto e custodia del veicolo sottoposto a sequestro.

Rottamazione del Veicolo Sequestrato

L'interessato che decide di rottamare il veicolo sequestrato dovrà farne richiesta al comando che ha riscontrato l'infrazione appunto entro trenta giorni dalla data della contestazione/notifica del verbale . L'interessato, per rottamare il veicolo, dovrà quindi versare una cauzione pari all'importo indicato sul verbale. Ad avvenuta dimostrazione della demolizione certificata a norma di legge, l'organo accertatore restituirà i tre quarti della cauzione e tratterrà solamente un quarto, a titolo di definizione del verbale. N.B. Le spese di rottamazione e di custodia sono addebitate all'interessato.

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Affidamento del Veicolo durante il Fermo o Sequestro

Affidamento a un Custode

Il fermo o il sequestro amministrativo avviene affidando il veicolo al proprietario, al conducente o a un obbligato in solido, che in fase di accertamento del verbale è obbligato a custodirlo in un luogo non sottoposto al pubblico passaggio, ma verificabile dalla pubblica autorità. Il custode deve provvedere al trasporto del veicolo in condizione di sicurezza per la circolazione stradale. Se il custode non è più in grado di custodire il veicolo, deve comunicare il cambio di custodia. Se il proprietario del veicolo sottoposto a fermo o sequestro amministrativo si rifiuta di custodire o a trasferire in luogo indicato il mezzo, sarà soggetto a una sanzione prevista dal Decreto legislativo 30/04/1992, n. 285, art. 213.

Affidamento a una Depositeria Convenzionata

Se il veicolo sottoposto a fermo o sequestro amministrativo non può essere affidato ad un custode o se si tratta di un motociclo o ciclomotore verrà consegnato ad una depositeria convenzionata con l'ente accertatore della violazione. Nel caso di motocicli o ciclomotori, i veicoli restano in depositeria per 30 giorni e il proprietario, alla scadenza della permanenza obbligatoria, dovrà presentare apposita domanda per chiedere il cambio di custodia. Se il proprietario del veicolo non è presente o non c'è la possibilità di assegnare il veicolo a un soggetto idoneo, si procede con il prelievo del mezzo. Il deposito custodirà il veicolo per 10 giorni, e se il proprietario non chiederà un cambio di custodia affidandolo ad un soggetto idoneo oppure il dissequestro del mezzo, la proprietà del bene passa al deposito (che potrà anche demolirlo). Le spese o il recupero del veicolo sono sempre a carico del proprietario o del trasgressore.

Cambio di Custodia

Per i veicoli sottoposti a sequestro o fermo amministrativo è possibile chiedere il cambio di custodia come nei casi previsti dal Decreto legislativo 30/04/1992, n. 285, art. 213. Se il cambio di custodia prevede uno spostamento del veicolo, questo deve avvenire a spese del proprietario e garantendo la sicurezza stradale. Se il veicolo è stato affidato al custode acquirente (depositeria) l'interessato (ad esempio il proprietario o il conducente) deve provvedere al ritiro immediato e assumere la custodia del veicolo stesso (Decreto legislativo 30/04/1992, n. 285, art. 213, com.

Tutela Legale: Ricorsi

È possibile contestare il verbale di accertamento e il provvedimento di sequestro o fermo amministrativo.

Ricorso al Prefetto

Avverso il verbale di sequestro amministrativo in ipotesi di violazione amministrativa, come previsto dall'art. 213, comma 3, C.d.S., è ammesso ricorso al Prefetto/Ufficio Territoriale del Governo di Treviso ai sensi dell'art. Avverso il verbale di fermo amministrativo in ipotesi di violazione amministrativa, come previsto dall'art. 214, comma 4, C.d.S. è ammesso ricorso al Prefetto/Ufficio Territoriale del Governo di Treviso ai sensi dell'art.

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Ricorso al Giudice di Pace

Avverso il verbale di sequestro amministrativo in conseguenza di ipotesi di reato (sequestro ai sensi dell'art.224-ter, comma 1, C.d.S.), è ammesso ricorso , entro 60 giorni, al Prefetto/Ufficio Territoriale del Governo di Treviso, ai sensi dell'art. 203 comma 1 del C.d.S., come previsto dall'art. 213 comma 3 dello stesso codice, o opposizione ai sensi art. 205 del C.d.S., entro 30 giorni al Giudice di Pace, come previsto dal comma 5 dell'art. Avverso il verbale di fermo amministrativo in conseguenza di ipotesi di reato (fermo ai sensi dell'art. 224-ter, comma 3, C.d.S.) è ammesso ricorso , entro 60 giorni al Prefetto/Ufficio Territoriale del Governo di Treviso, ai sensi dell'art. 203 comma 1 del C.d.S., come previsto dall'art. 214 comma 4 dello stesso codice o opposizione , a sensi art. 205 del C.d.S., entro 30 giorni , al Giudice di Pace come previsto dal comma 5 dell'art.

Quando il ricorso proposto al Prefetto è accolto ed è dichiarato infondato l'accertamento della violazione, l'ordinanza prefettizia estingue la sanzione accessoria ed importa la restituzione del veicolo all'avente diritto da parte dell'organo accertatore.

Violazioni Penali e Dissequestro

In caso di sequestro amministrativo a seguito di violazioni di articoli del C.d.S. aventi rilevanza penale - come ad esempio l'art. 186 C.d.S. (guida in stato di ebbrezza) e l'art. 187 (guida in stato di alterazione psicofisica dovuta all'assunzione di sostanze stupefacenti) - il dissequestro del veicolo potrà avvenire solo in caso di assoluzione o estinzione del reato pronunciata dall'A.G. competente.

Estinzione del Reato per Messa alla Prova

Nel caso di guida senza patente e successiva estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova, la sanzione amministrativa della confisca del veicolo spetta, ex art. 224, co. 3 D.Lgs. n.

In caso di estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova, ai sensi dell’art. 168 ter c.p., il giudice che procede “non può applicare alcuna sanzione amministrativa accessoria; applicazione che resta di competenza del Prefetto ai sensi dell’art. 224 C.d.S., comma 3.

La norma prevede che: “la declaratoria di estinzione del reato per morte dell’imputato importa l’estinzione della sanzione amministrativa accessoria. Nel caso di estinzione del reato per altra causa, il prefetto procede all’accertamento della sussistenza o meno delle condizioni di legge per l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria e procede ai sensi degli artt. 218 e 219 nelle parti compatibili.

Confisca del Veicolo

La confisca del veicolo è disposta obbligatoriamente nell'ipotesi di circolazione con veicolo non immatricolato (art. 93/7 C.d.S.), nell'ipotesi di circolazione con ciclomotore alterato (art. 97/5-7 C.d.S.) e nelle ipotesi di reiterazione/recidiva delle violazioni a cui consegue il fermo amministrativo (es. 100/11-12 C.d.S. circolazione con targa non propria o contraffatta; - 116/15° C.d.S. guida senza patente; art. 216 C.d.S. Guida con carta di circolazione o patente ritirata; art. 218/6 C.d.S. guida con patente sospesa etc.) e, altresì, per violazione di cui all'art. 193 C.d.S.

Qualora nei termini previsti il proprietario o uno dei soggetti indicati nell'art. 196 del C.d.S., non si avvalga delle suddette possibilità ovvero non proponga ricorso, secondo le modalità indicate nel verbale di contestazione, il verbale di contestazione stesso costituirà TITOLO ESECUTIVO ai sensi dell'art. 203/c.3 del C.d.S. ed il veicolo verrà CONFISCATO ai sensi dell'art.

Rateizzazione delle Sanzioni

La normativa vigente (art. 202 bis C.d.S.) ammette la rateizzazione della sanzione a beneficio di soggetti che versino in condizioni di disagio economico, a condizione che l'importo complessivo delle sanzioni indicate nello stesso verbale sia superiore a 200 euro. Entro novanta giorni dalla presentazione dell'istanza è adottato il provvedimento di accoglimento o di rigetto. In caso di violazioni amministrative per le quali non è ammesso il pagamento in misura ridotta, è inoltre possibile richiedere la rateazione della sanzione dovuta ai sensi dell'art. 26 della Legge 24 novembre 1981, n.

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