L'articolo che segue fornisce una panoramica dettagliata del funzionamento della vendita di veicoli aziendali in Italia, prendendo in considerazione gli aspetti fiscali, contabili e legali rilevanti, con un linguaggio accessibile sia ai neofiti che ai professionisti del settore.

Introduzione

La gestione dei veicoli aziendali, dalla loro acquisizione alla successiva vendita, è un aspetto cruciale per molte imprese. La normativa fiscale che regola l'assegnazione dei veicoli aziendali ai dipendenti presenta specifiche limitazioni e regole in materia di deduzioni, detrazioni e tassazione. Le aziende devono valutare attentamente se assegnare l'auto al dipendente per uso promiscuo o destinarla esclusivamente a fini aziendali, tenendo conto del regime fiscale specifico per i veicoli aziendali.

Classificazione dei Veicoli Aziendali e Trattamento Fiscale

La deducibilità dei costi e la detraibilità dell'IVA variano in base alla destinazione d'uso del veicolo. L'articolo 19-bis.1 del DPR 633/1972 prevede limitazioni alla detrazione dell'IVA sui costi delle vetture, basate sull'utilizzo del veicolo.

Veicoli ad Uso Esclusivamente Aziendale

Le auto utilizzate esclusivamente come strumenti aziendali sono considerate essenziali per l'attività dell'impresa. L'Amministrazione finanziaria considera questi veicoli indispensabili per lo svolgimento delle operazioni aziendali. Rientrano in questa categoria i veicoli di società di noleggio (con o senza conducente), i taxi e i mezzi utilizzati per la manutenzione delle infrastrutture di trasporto, così come le navette per il trasporto ospiti degli hotel. In questi casi, i costi relativi ai veicoli aziendali e l'IVA sono deducibili al 100%.

Veicoli ad Uso Promiscuo

Quando le auto aziendali non sono adibite esclusivamente all'uso aziendale, la deduzione fiscale è limitata al 20% dei costi sostenuti, come stabilito dall'articolo 164, comma 1, lettera b) del TUIR. L'IVA sulle spese delle autovetture aziendali può essere detratta fino al 40%. Poiché il veicolo viene utilizzato anche per scopi personali, si genera un compenso in natura (fringe benefit), a meno che il lavoratore non paghi un corrispettivo per l’uso privato del veicolo.

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Fringe Benefit per Uso Promiscuo: Nel caso di utilizzo promiscuo, ovvero sia per scopi aziendali che personali, il fringe benefit viene determinato in base alle emissioni di CO2 del veicolo. Il calcolo avviene utilizzando i costi chilometrici forniti dalle tabelle ACI nazionali, a cui viene sottratto l’eventuale importo che il lavoratore versa per l’utilizzo personale del veicolo. Il reddito in natura per il lavoratore si genera quando l'azienda assegna un'auto per uso promiscuo e non richiede un corrispettivo per l'uso personale del veicolo.

Novità 2025: La recente Legge di Bilancio 2025 ha modificato radicalmente l’impostazione esistente fino al 31 dicembre 2024. Più precisamente, mentre in precedenza la quantificazione del benefit distingueva le auto in funzione delle emissioni di CO2, a partire dal 2025 si deve aver riguardo alla tipologia di alimentazione.

Le misure del benefit a confronto:

  • Fino al 30 giugno 2020: 30%
  • Dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024:
    • Fino a 60 g/Km CO2: 25%
    • Da 61 a 160 g/Km CO2: 30%
    • Da 161 a 190 g/Km CO2: 50%
    • Oltre 190 g/Km CO2: 60%
  • Dal 1° gennaio 2025:
    • Alimentazione elettrica: 10%
    • Alimentazione ibrida plug-in: 20%
    • Altre alimentazioni: 50%

Pertanto, l’effetto finale è la risultanza delle seguenti considerazioni:

  • il parametro di riferimento è sempre costituito dalle Tabelle elaborate annualmente dall’Aci, in relazione a una percorrenza standard di 15.000 Km annui;
  • ciò che varia è la misura in relazione alla quale si presume che il veicolo sia destinato a utilizzi privati e non aziendali, esplicitato in una percentuale applicata alla predetta percorrenza standard;
  • la base di commisurazione del valore fiscale del benefit è costituita dal tipo di alimentazione del veicolo

E' bene osservare che le novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2025 riguardano solamente le autovetture immatricolate a partire dal 1° gennaio 2025 e assegnate al dipendente a partire da tale data.

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Le Tabelle Aci approvate per il 2025 (pubblicate in Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2024) già tengono conto delle modifiche in commento introdotte dalla Legge di bilancio 2025, in quanto in corrispondenza a ogni veicolo sono previste le misure del benefit stabilite tanto dalla vecchia disciplina quanto dalla disciplina vigente:

  • in relazione alle tabelle per le auto elettriche è stata aggiunta la misura del 10%, accanto alle misure del 25% e 30% applicabili sulla base della precedente disciplina;
  • in relazione alle tabelle per le auto plug-in è stata aggiunta la misura del 20%, accanto alle misure del 25% e 30% applicabili sulla base della precedente disciplina;
  • in relazione alle tabelle per i veicoli con alimentazione diversa è presente la misura del 50% accanto alle misure del 25%, 30% e 60% (tutte misure già previste nella previgente disciplina);

Volendo proporre qualche breve considerazione circa gli effetti concreti della nuova disciplina si può notare come dal 2025 la medesima vettura è interessata da un benefit molto più elevato rispetto al passato: prendendo ad esempio l’Audi A6 ibrida non plug-in, sulla base delle regole previste lo scorso anno il benefit sarebbe stato pari a 4.069,80 euro (si sarebbe infatti applicata la misura del 30% visto che detta vettura produce 146 g/km di CO2), mentre sulla base della nuova disciplina il benefit è pari a 6.783 euro (si deve infatti considerare la misura del 50% riferibile alle vetture con “altra alimentazione”).

Inoltre, occorre constatare come vi siano evidenti differenze derivanti dall’alimentazione del veicolo. Le tabelle proposte riguardano 3 vetture analoghe, che si differenziano appunto per la tipologia di alimentazione: a fronte di un benefit pari a 6.783 euro per la vettura con “altra alimentazione”, la versione plug-in prevede un benefit decisamente più contenuto pari a 2.574,60 euro che si riduce ulteriormente a 922,20 euro per la vettura a trazione interamente elettrica.

Veicoli immatricolati prima del 1° gennaio 2025 e assegnati fino al 31 dicembre 2024

Come detto, poiché la novità introdotta dalle Legge di Bilancio 2025 riguarda solamente i veicoli immatricolati dal 2025 e assegnati al dipendente a partire dal 1° gennaio 2025, per quelli immatricolati e assegnati prima di tale data si applica la precedente normativa, in base alla quale il valore del benefit in misura forfettaria è determinato in base alle seguenti regole:

  • per gli autoveicoli concessi in uso promiscuo al dipendente con contratti di assegnazione stipulati fino al 30 giugno 2020, il fringe benefit si quantifica in misura pari al 30% dell’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 km (a prescindere dalla effettiva percorrenza) calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali dell’Aci, al netto delle somme eventualmente trattenute o corrisposte dal dipendente;
  • per i veicoli immatricolati dal 1° luglio 2020 e assegnati in uso promiscuo con contratti dal 1° luglio 2020, la percentuale per la determinazione del fringe benefit è differenziata in connessione con la tipologia del mezzo come oltre precisato;
  • per i veicoli immatricolati entro il 30 giugno 2020 e assegnati in uso promiscuo con contratti dal 1° luglio 2020, il fringe benefit non può essere determinato con modalità esclusivamente forfettarie, bensì dovrà essere fiscalmente valorizzato per la sola parte riferibile all’uso privato dell’autoveicolo, motociclo o ciclomotore, scorporando quindi dal suo valore normale, l’utilizzo nell’interesse del datore di lavoro (in tal senso risoluzione n. 46/E/2020).

Dunque, va precisato che:

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  • per le assegnazioni realizzate sino al 30 giugno 2020 valgono le regole “canoniche” che quantificano il benefit in misura fissa pari al 30% della tariffa;
  • per le assegnazioni poste in essere dal 1° luglio 2020, invece, la percentuale varia ma solamente nel caso in cui il veicolo oggetto di assegnazione sia anch’esso immatricolato da tale data;
  • la norma ha previsto anche una differenziazione delle percentuali tra l’anno 2020 e le annualità successive.
Emissione di CO2 del veicolo% di percorrenza privata Anno 2020Dal 2021
Fino a 60 g/Km25%25%
Da 61 a 160 g/Km30%30%
Da 161 a 190 g/Km40%50%
Oltre 190 g/Km50%60%

Per individuare la tipologia di veicolo e l’ammontare del benefit “variabile” (oltre al dato della immatricolazione che, negli esempi che seguono non viene considerato per semplicità espositiva) è necessario verificare il libretto di circolazione del mezzo e, in particolare, la voce “V.7” nel riquadro 2, come si vede dagli esempi che seguono (la ricorrenza più tipica è quella che conserva la misura del 30%, mentre le auto di una certa cilindrata e potenza - non elettriche - salgono nella misura):

In particolare, la lettera “V” è dedicata alle emissioni dei gas di scarico, ove “V.3” si riferisce agli ossidi di azoto, “V.5” al particolato, “V.7” al CO2, “V.8” al consumo medio di carburante nei test su ciclo misto o combinato espresso in litri per 100 km, “V.9” alla classe ambientale di omologazione CE.

Altre regole: Nel caso in cui l’assegnazione avvenga in corso d’anno, il valore del benefit va proporzionato al minor periodo di utilizzo. In tale casistica:

  • il costo di acquisto rileva (ai fini degli ammortamenti) nella misura effettiva sostenuta, senza alcun tetto massimo;
  • il costo di acquisto e di impiego si deduce nella misura del 70%;
  • l’Iva risulta detraibile nella misura del 40%.

Nel solo caso in cui, per accordo tra azienda e dipendente, il valore del beneficio non sia considerato come una componente della busta paga, bensì sia direttamente pagato dal dipendente a fronte dell’emissione di regolare fattura da parte del concedente, l’Iva potrà essere integralmente detratta se il riaddebito risulta congruo.

Costi: I costi andranno contabilmente imputati secondo la loro natura, pertanto (ad esempio):

  • i carburanti tra i costi di acquisto di beni (voce B6);
  • le manutenzioni e le assicurazioni tra le spese per servizi (voce B7).

Ne consegue che, ove i costi del veicolo fossero pari a 12.000 euro, la quota deducibile risulterà pari a 8.400 euro, mentre l’eccedenza dovrà essere fatta oggetto di una variazione in aumento nella dichiarazione dei redditi.

Il valore del benefit nella busta paga del dipendente risulta esclusivamente figurativo, al fine di essere assoggettato a ritenuta e contributi, in ciascun periodo di paga; non si determina, in sostanza, alcuna duplicazione dei costi.

Nel caso in cui il dipendente pagasse di tasca propria l’intero valore del benefit, ovvero una parte di esso, accade che:

  • il corrispettivo andrà assoggettato a Iva, con emissione di regolare fattura (si tenga conto che le tariffe Aci si intendono Iva compresa e, pertanto, si dovrà operare lo scorporo);
  • il benefit del cedolino paga andrà ridotto della quota pagata, fino a essere azzerato nel caso di integrale rimborso;
  • il ricavo prodotto dalla società, per effetto del riaddebito, risulta totalmente imponibile. A parziale calmiere, come già affermato, si rammenta che l’Iva gravante sui costi del veicolo (acquisto e impiego) diviene integralmente detraibile.

Si precisa che, in tale situazione, si possono presentare alcune problematiche in relazione ai costi di impiego non ricompresi nell’elaborazione delle tariffe Aci e non direttamente connesse a trasferte di lavoro.

Per esempio, se il dipendente utilizza il Telepass aziendale per le vacanze estive, il costo dei pedaggi rappresenterebbe un vero e proprio benefit aggiuntivo da considerare come remunerazione figurativa. Per evitare tali problematiche, viene spesso imposto il divieto di utilizzo del Telepass per viaggi privati.

Diversamente, il costo del deprezzamento del veicolo, piuttosto che quello del carburante, risulta ricompreso nei costi considerati dall’Aci e, per conseguenza, rientrano nella forfetizzazione proposta dal lavoratore.

Veicoli ad Uso Esclusivamente Privato

L’ipotesi non appare frequente nella pratica. Esistono divergenze, inoltre, anche nelle modalità di assegnazione del mezzo.

Ci concentriamo sul caso del veicolo concesso anche per finalità personali e non solo per uso aziendale, che appare quello più diffuso nella pratica.

In merito alle modalità di assegnazione, possiamo rammentare che il benefit per l’uso promiscuo del veicolo rientra nel compenso (sia pure in natura) dell’amministratore; pertanto, vi dovrà essere un’apposita assemblea nella quale sia previsto il compenso e la sua modalità di erogazione (con l’indicazione del veicolo concesso).

Deducibilità per Diverse Categorie

La legge fiscale prevede diverse percentuali di deducibilità dei costi e detraibilità dell'IVA a seconda della categoria di appartenenza dell'azienda e dell'uso del veicolo.

  • Agenti di Commercio: Possono dedurre l'80% del costo fino a un limite massimo di 25.822,84 euro e detrarre l'IVA fino all'80%. Il costo si deduce nei 4 anni di durata dell'ammortamento.
  • Imprenditori e Professionisti (maggioranza dei casi): Possono dedurre come costo auto fino ad un massimo di 903,80 euro l'anno per i 4 anni di ammortamento (quindi il 20% di 18.076 euro in quattro anni) e detrarre il 40% dell’IVA pagata.
  • Moto in Uso Promiscuo al Dipendente: Si può dedurre il costo al 70% senza limiti e detrarre l'IVA al 40%, ma soltanto se di cilindrata inferiore a 350 cc.
  • Noleggio a Lungo Termine: Gli importi massimi deducibili di canoni di noleggio a lungo termine sono:
    • Autovetture: 723 euro l’anno (cioè il 20% di 3.615,20 euro)
    • Moto: 154,94 euro l’anno (cioè il 20% di 774,69 euro)
    • Ciclomotore: 82,64 euro l'anno (cioè il 20% di 413,17 euro)

IVA nella Vendita di Auto Aziendali

L'IVA sull'acquisto di un'auto per una società è un tema complesso. L’aliquota IVA ordinaria applicata all’acquisto di un’auto nuova è del 22%. Nelle auto usate, l’IVA è assolta dal venditore al momento della prima vendita, quindi l’acquirente non paga l’IVA.

Per una corretta applicazione dell’articolo 19-bis 1), comma 1, lettera c), del DPR n. 633/72, in caso di cessione del veicolo occorre considerare la detrazione dell’IVA operata al momento dell’acquisto dell’auto aziendale. Nel caso in cui l’IVA sia stata integralmente detratta all’atto dell’acquisto dell’auto aziendale, il corrispettivo della cessione è integralmente imponibile ai fini IVA.

Principio di Simmetria

Per effetto dell’articolo 19-bis 1), comma 1, lettera c), del DPR n. 633/72, appare pertanto chiaro che nella cessione di un auto aziendale occorre prendere in considerazione alcuni elementi al fine di applicare il c.d. “principio di simmetria“. Principio previsto dal comma 5, dell’articolo 30, della Legge n. 388/2000, il quale prevede, in caso di successiva cessione del mezzo, la riduzione della base imponibile su cui applicare l’IVA.

Esempi Pratici

  • IVA Totalmente Detratta all'Acquisto: L'intero imponibile della vendita è soggetto ad IVA ordinaria. Questo è il caso, ad esempio, degli agenti di commercio o degli autocarri.
  • IVA Non Detratta all'Acquisto (o Indetraibilità Totale): Non deve essere applicata l’IVA al momento della cessione dell’auto. L'operazione è esente ai sensi dell’articolo 10, n. 27-quinquies DPR n.
  • Acquisto con Detrazione IVA Parziale Oggettiva: Deve essere verificata la percentuale di indetraibilità applicata al momento della registrazione della fattura di acquisto del veicolo. L’attuale percentuale di indetraibilità IVA sulle autovetture è del 60% del costo di acquisto. Importo soggetto ad IVA nella misura ordinaria.

Regime del Margine

Nel caso di acquisto di un veicolo da parte di soggetti non IVA (es. privati, contribuenti minimi o forfettari), al momento della rivendita del veicolo deve essere applicato il regime del margine. "Operazione soggetta al regime del margine di cui all’articolo 36 del D.L. n.

Autofattura per Autoconsumo

Una casistica molto frequente di cessione di auto aziendale è quella che riguarda imprenditori individuali e professionisti che hanno destinato l’autovettura ad utilizzo promiscuo (imprenditoriale/professionale e privato). Nel momento in cui l’autovettura viene dismessa, a seguito della chiusura dell’attività, l’operatore economico deve emettere autofattura.

L’autofattura è un caso particolare in cui la fattura di vendita viene inviata “a se stessi“. Quindi, indicando sia come emittente che come destinatario i dati dell’imprenditore o del professionista. L’obiettivo del documento è quello di far passare dalla sfera imprenditoriale o professionale alla sfera privata l’autoveicolo. Per i calcoli è possibile fare riferimento agli esempi indicati in precedenza per la vendita degli autoveicoli.

Plusvalenze e Minusvalenze Patrimoniali

Nella cessione di un veicolo è necessario tener conto del reale prezzo di acquisto dedotto dagli ammortamenti civili al fine di determinare la plusvalenza o minusvalenza. Nel caso di plusvalenza occorre procedere alla relativa tassazione nei modi ordinari in unica soluzione o avvalendosi della rateizzazione per quei beni posseduti da almeno tre anni.

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