La classificazione dei veicoli è un aspetto fondamentale per la sicurezza stradale e la regolamentazione del traffico. In Italia, il quadro normativo nazionale si integra con le regole europee, che hanno introdotto una suddivisione internazionale in macro-categorie (M, N, O, L) già dagli anni '70. Questo sistema di classificazione è essenziale per definire le caratteristiche tecniche, l'uso previsto e le normative applicabili a ciascun tipo di veicolo. Per identificare in modo univoco un veicolo a livello europeo, viene utilizzato un codice chiamato TVV (Tipo-Variante-Versione).
Al contrario, i veicoli non motorizzati, come biciclette e carri trainati da animali, restano disciplinati esclusivamente dalle normative italiane.
Classificazione generale dei veicoli
I veicoli, con o senza motore, sono classificati in diverse categorie in base a caratteristiche tecniche come il numero di ruote, la potenza del motore, le dimensioni e l’uso previsto. L’uso tecnico del mezzo, ad esempio, la sua destinazione economica.
Veicoli a motore
Ciclomotori: veicoli a motore con velocità limitata a 45 km/h e cilindrata inferiore a 50 cc (per motori a combustione interna). I ciclomotori sono veicoli a motore a due o tre ruote con motore termico di cilindrata non superiore a 50cc e velocità non superiore a 45km/h. Appartengono alla categoria dei ciclomotori anche i quadricicli leggeri.
Motoveicoli: veicoli a due, tre o quattro ruote con motore e velocità superiore a 45 km/h. Questa categoria include i motocicli (due ruote), i tricicli e i quadricicli a motore.
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- Motocicli: veicoli a due ruote progettati per il trasporto di una o due persone.
- Motoveicoli per uso speciale: veicoli a tre ruote caratterizzati da particolari attrezzature installate permanentemente.
- Motoarticolati: complessi di veicoli, costituiti da un mototrattore e da un semirimorchio, destinati al trasporto di cose, trasporti specifici e per uso speciale.
- Quadricicli a motore: veicoli a quattro ruote destinati al trasporto di cose con al massimo una persona oltre al conducente nella cabina di guida, ai trasporti specifici e per uso speciale, la cui massa a vuoto non superi le 0,55 t, con esclusione della massa delle batterie se a trazione elettrica, capaci di sviluppare su strada orizzontale una velocità massima fino a 80 km/h. Le caratteristiche costruttive sono stabilite dal regolamento.
Autoveicoli: veicoli a motore con almeno quattro ruote, tra cui autovetture (destinate al trasporto di persone), autocarri (per trasporto di cose), autobus e autocaravan (camper).
- Automobili: veicoli a motore destinati al trasporto di persone, con un massimo di nove posti, incluso il conducente. Le automobili sono tra i veicoli più diffusi e rappresentano il principale mezzo di trasporto nelle città e sulle autostrade.
- Autocarri: veicoli destinati prevalentemente al trasporto di merci e materiali. La loro classificazione dipende spesso dal peso e dalla dimensione, e richiedono patenti di guida specifiche, in quanto il loro utilizzo comporta particolari misure di sicurezza.
- Autobus: veicoli a motore destinati al trasporto di un numero elevato di passeggeri, utilizzati principalmente per il trasporto pubblico o privato di persone.
- Autoveicolo per uso speciale: veicoli muniti permanentemente di speciali attrezzature e destinati al trasporto proprio.
- Autosnodato: autobus costituiti da due tronconi rigidi collegati tra loro da una sezione snodata.
- Mezzo d'opera: veicoli o complessi di veicoli muniti di particolari attrezzature per il carico e il trasporto di materiali di impiego o utilizzati nell’attività edilizia, stradale o di escavazione mineraria e di materiali assimilati ovvero che completano, durante la marcia, il ciclo produttivo di specifici materiali per la costruzione edilizia. Possono essere adibiti a trasporti in eccedenza ai limiti di massa stabiliti nell'art. 62 e non superiori a quelli di cui all'art. 10, comma 8, e comunque nel rispetto dei limiti dimensionali fissati nell'art. 61. I mezzi d'opera devono essere, altresì, idonei allo specifico impiego nei cantieri o utilizzabili a uso misto su strada e fuori strada.
- Motoarticolati: complessi di veicoli, costituiti da un mototrattore e da un semirimorchio, destinati al trasporto di cose, trasporti specifici e per uso speciale.
Filoveicoli: veicoli a motore elettrico non vincolati da rotaie e collegati a una linea aerea di contatto a corrente continua per l'alimentazione. Sono provvisti di ruote gommate e di due aste di captazione. C’è la possibilità di dotare il filobus di un secondo motore, non obbligatoriamente elettrico, per assicurare la marcia in particolari situazioni.
Macchine agricole: veicoli a motore o trainati, con ruote o cingoli, utilizzati in ambito agricolo.
- Trattrici agricole: macchine a motore con o senza piano di carico, munite di almeno due assi, concepite per tirare, spingere, portare prodotti agricoli e sostanze di uso agrario nonché azionare determinati strumenti. Equipaggiate con attrezzature portate o semi-portate.
- Macchine agricole operatrici a due o più assi: macchine predisposte per l'applicazione di speciali apparecchiature per l'esecuzione di operazioni agricole.
- Macchine agricole operatrici ad un asse: macchine guidabili da conducente a terra, equipaggiate con carrello separabile destinato al trasporto del conducente.
- Macchine agricole operatrici: macchine per l'esecuzione di operazioni agricole e per il trasporto di attrezzature e di accessori funzionali per le lavorazioni meccanico-agrarie, trainabili dalle macchine agricole semoventi ad eccezione di quelle ad un asse.
- Rimorchi agricoli: trainabili dalle trattrici agricole e destinati al carico. Possono eventualmente essere muniti di apparecchiature per lavorazioni agricole. Sono considerate parte integrante della trattrice traente quando la massa complessiva a pieno carico non superi l’1,5 t.
Macchine operatrici: macchine semoventi o trainate, a ruote o a cingoli. Operano su strada o nei cantieri e sono equipaggiate con speciali attrezzature. Possono circolare su strada per il proprio trasferimento e per lo spostamento di cose connesse con il ciclo operativo della macchina stessa o del cantiere, nei limiti stabiliti dal regolamento di esecuzione.
Veicoli non motorizzati
- Veicoli a trazione animale: veicoli trainati da uno o più animali.
- Velocipedi: le cosiddette biciclette, sono veicoli con 2 o più ruote azionati dal conducente, per mezzo di pedali o analoghi dispositivi. Funzionano a propulsione muscolare.
Classificazione europea dei veicoli
La classificazione europea dei veicoli è definita da specifiche direttive e regolamenti che suddividono i veicoli in categorie in base alle loro caratteristiche costruttive e alla loro destinazione d'uso. Le principali categorie sono:
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Categoria L: veicoli a motore a due, tre o quattro ruote
- Categoria L1e: veicoli a due ruote la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) non supera i 50 cc e la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) non supera i 45 km/h.
- Categoria L2e: veicoli a tre ruote la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) non supera i 50 cc e la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) non supera i 45 km/h.
- Categoria L3e: veicoli a due ruote la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) supera i 50 cc o la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) supera i 45 km/h.
- Categoria L4e: veicoli a tre ruote asimmetriche rispetto all'asse longitudinale mediano, la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) supera i 50 cc o la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) supera i 45 km/h (motocicli con carrozzetta laterale).
- Categoria L5e: veicoli a tre ruote simmetriche rispetto all'asse longitudinale mediano, la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) supera i 50 cc o la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) supera i 45 km/h.
- Categoria L6e: quadricicli leggeri, la cui massa a vuoto è inferiore o pari a 350 kg, esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, la cui velocità massima per costruzione è inferiore o uguale a 45 km/h e la cui cilindrata del motore è inferiore o pari a 50 cm³ per i motori ad accensione comandata; o la cui potenza massima netta è inferiore o uguale a 4 kW per gli altri motori, a combustione interna; o la cui potenza nominale continua massima è inferiore o uguale a 4 kW per i motori elettrici. Tali veicoli sono conformi alle prescrizioni tecniche applicabili ai ciclomotori a tre ruote della categoria L2e, salvo altrimenti disposto da specifiche disposizioni comunitarie.
- Categoria L7e: i quadricicli, diversi da quelli di cui alla categoria L6e, la cui massa a vuoto è inferiore o pari a 400 kg (550 kg per i veicoli destinati al trasporto di merci), esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, e la cui potenza massima netta del motore è inferiore o uguale a 15 kW.
Categoria M: veicoli a motore destinati al trasporto di persone ed aventi almeno quattro ruote
- Categoria M1: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente. Gli M1 sono tipicamente le automobili familiari e i veicoli usati per uso privato.
- Categoria M2 e M3: veicoli anch’essi destinati al trasporto di persone ma con una capacità superiore agli otto posti.
Categoria N: veicoli a motore destinati al trasporto di merci, aventi almeno quattro ruote
- Categoria N1: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima non superiore a 3,5 t. I furgoni rientrano in questa categoria. Sono veicoli commerciali con massa massima inferiore a 3,5 t e cabina incorporata. Devono prevedere, per legge, una protezione rinforzata tra la cabina e il vano merci e sono perfetti per la circolazione all’interno dei centri urbani.
- Categoria N2 e N3: autocarri per il trasporto merci più pesanti: N2 va da 3,5 a 12 tonnellate, mentre N3 supera le 12 tonnellate.
Categoria O: rimorchi (compresi i semirimorchi)
- Categoria O1: rimorchi con massa massima non superiore a 0,75 t.
- Categoria O2: rimorchi con massa massima superiore a 0,75 t ma non superiore a 3,5 t.
- Categoria O3: rimorchi con massa massima superiore a 3,5 t ma non superiore a 10 t.
- Categoria R2a: rimorchi in cui la somma delle masse tecnicamente ammissibili per asse è superiore a 1.500 kg ma non supera i 3.500 kg.
- Categoria R2b: rimorchi in cui la somma delle masse tecnicamente ammissibili per asse è superiore a 1.500 kg ma non supera i 3.500 kg.
- Categoria R3a: rimorchi in cui la somma delle masse tecnicamente ammissibili per asse è superiore a 3.500 kg ma non supera i 21.000 kg.
- Categoria R3b: rimorchi in cui la somma delle masse tecnicamente ammissibili per asse è superiore a 3.500 kg ma non supera i 21.000 kg.
- Categoria R4a: rimorchi in cui la somma delle masse tecnicamente ammissibili per asse supera i 21.000 kg.
- Categoria R4b: rimorchi in cui la somma delle masse tecnicamente ammissibili per asse supera i 21.000 kg.
- Categoria S1a: attrezzatura intercambiabile trainata in cui la somma delle masse tecnicamente ammissibili per asse non supera i 3.500 kg.
- Categoria S1b: attrezzatura intercambiabile trainata in cui la somma delle masse tecnicamente ammissibili per asse non supera i 3.500 kg.
- Categoria S2a: attrezzatura intercambiabile trainata in cui la somma delle masse tecnicamente ammissibili per asse supera i 3.500 kg.
- Categoria S2b: attrezzatura intercambiabile trainata in cui la somma delle masse tecnicamente ammissibili per asse supera i 3.500 kg.
Altre categorie e tipologie di veicoli
- Trattori molto alti rispetto al suolo (Categoria T4.1): comprende trattori progettati per attività in coltivazioni alte e a filari, come le viti. Sono caratterizzati da un telaio o parte di esso sopraelevato che ne permette la circolazione parallelamente ai filari, con le ruote a destra e a sinistra di uno o più filari. Sono progettati per portare o azionare utensili che possono essere fissati anteriormente, tra gli assi, posteriormente o su una piattaforma. Quando il trattore è in azione, l’altezza libera dal suolo misurata verticalmente rispetto ai filari supera i 1.000 mm.
- Veicoli atipici: Sono considerati atipici i veicoli elettrici leggeri da città, i veicoli ibridi o multimodali e i microveicoli elettrici o elettroveicoli ultraleggeri, nonché gli altri veicoli che per le loro specifiche caratteristiche non rientrano fra quelli definiti negli articoli dal 52 al 58.
- Veicoli d'epoca e di interesse storico o collezionistico: Rientrano nella categoria dei veicoli d'epoca i motoveicoli e gli autoveicoli cancellati dal P.R.A. Tali veicoli sono iscritti in un apposito elenco presso il Centro Storico del Dipartimento per i Trasporti Terrestri. Chiunque circola con veicoli d'epoca senza l'autorizzazione prevista è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma in base al tipo di veicolo. Sono considerati appartenenti alla categoria di veicoli con caratteristiche atipiche i motoveicoli e gli autoveicoli d’epoca, nonché i motoveicoli e gli autoveicoli di interesse storico e collezionistico. Rientrano nella categoria dei motoveicoli ed autoveicoli di interesse storico o collezionistico tutti quelli di cui risulti l’iscrizione nei registri previsti dall’art. 5, comma trentaquattresimo, del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53. I detti veicoli, qualora non iscritti al P.R.A. alla data di entrata in vigore del presente codice, per poter circolare devono essere reimmatricolati ed iscritti nei registri del P.R.A., secondo le norme del presente codice. La reimmatricolazione è ammessa quando i motoveicoli e gli autoveicoli rivestono le caratteristiche di valore storico o collezionistico necessarie per individuare tale tipo di veicoli, determinate dal regolamento. Il regolamento stabilisce anche le caratteristiche ed i requisiti tecnici che i predetti veicoli devono presentare e che si ricollegano ai requisiti previsti al momento della costruzione, con le modificazioni necessarie per adattarli alle attuali esigenze della circolazione. I medesimi veicoli sono iscritti in apposito elenco presso la Direzione generale della M.C.T.C.
Normative correlate e sicurezza stradale
Ogni categoria di veicolo è soggetta a normative specifiche che ne regolano la circolazione. Tutti i veicoli che circolano sulle strade italiane devono essere omologati e certificati secondo le normative vigenti. Per garantire la conformità e la sicurezza di ogni tipo di veicolo, il Codice della Strada prevede requisiti di omologazione e certificazione, che assicurano che i veicoli rispettino gli standard di sicurezza, emissioni e qualità stabiliti a livello nazionale ed europeo. L’omologazione include test su emissioni, sicurezza passiva e attiva, rumorosità e altri parametri specifici per ciascuna categoria di veicolo.
- Patenti di guida: Per ogni categoria di veicolo esiste una specifica patente di guida. Le patenti variano dalla categoria A (motocicli) alla categoria C e CE (autocarri e automezzi pesanti), D (autobus) e E (cautocarri con rimorchio), ciascuna con requisiti diversi in termini di età minima, formazione e prove d’esame.
- Limitazioni alla circolazione: Sempre più spesso le Amministrazioni Pubbliche impongono divieti per la salvaguardia dell’ambiente dall’inquinamento individuando nel traffico veicolare una fonte di inquinanti su cui è possibile agire per il contenimento del fenomeno. I Sindaci hanno infatti la facoltà, a Norma dell’Art.7 Comma 1 lett. b) del Codice della Strada, di “limitare la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinanti e di tutela”. Per il combinato disposto dell’Art.6 e 7 del C.d.S. tale facoltà è estesa anche al blocco di “categorie di utenti”. Esistono anche normative comunitarie e nazionali specifiche che a loro volta impongono ai Sindaci di provvedere in tal senso in presenza di situazioni di rischio ambientale. In queste occasioni vengono individuate le categorie da includere nel divieto e spesso vengono elencate una serie di incomprensibili sigle riferite alle conformità del veicolo stesso alle direttive Europee Euro 1 - 2 - ecc.. Gli utenti che non conoscono a fondo la normativa, possono trovarsi quindi disorientati nel capire se il veicolo che possiedono può o meno circolare.
Mezzi pesanti
Quando si parla di mezzi pesanti, ci si riferisce agli autocarri e ai camion. Per essere identificati come mezzi pesanti, i veicoli devono avere determinate caratteristiche e devono essere dotati di un vano di carico o di un cassone di una determinata dimensione, e ci sono casi in cui sono previsti anche degli apparecchi da lavoro specifici. La legge italiana prevede che sul camion possano viaggiare esclusivamente le persone addette alla guida.
Esistono diverse tipologie di mezzi pesanti:
- Autocarri silos: trasportano merci pericolose, che necessitano di particolari accorgimenti per guidare in sicurezza.
- Autocarri con cabina allungata (pick-up): possono essere a cabina singola e a cabina doppia, sono i mezzi ideali nei settori del giardinaggio e dell’edilizia. Fanno parte della categoria N1 e si possono guidare con patente B.
- Autocarro furgonato con sponda montacarichi posteriore: tra i camion più diffusi. La cabina e il cassone furgonato poggiano sullo stesso telaio. La sponda idraulica è perfetta per caricare e scaricare merci su pallet. Massa minima 3,5 tonnellate, si guidano con patente C. La massa massima è di 18 t per i veicoli a 2 assi, 26 tonnellate per quelli a 3 assi e 32 tonnellate per i 4 assi.
- Autocarri con silos o cisterna: adatti per il trasporti di polveri e liquidi. In genere si usano per merci infiammabili e pericolose, rispettando le norme di sicurezza e ADR (Accordo Internazionale per il Trasporto Merci Pericolose su Strada). La cabina e la cisterna devono essere separate da pareti di sicurezza che proteggono gli occupanti, nonostante poggino sullo stesso telaio.
- Autoarticolati o bilici: sono i mezzi pesanti più capienti e grandi. In questo caso il trattore stradale non ha il vano di carico ma una ralla su cui è fissato il semirimorchio per il trasporto di merci. Per i veicoli con 3 assi la massa massima è di 30 tonnellate, con 4 assi di 40 tonnellate, con 5 o più assi è di 44 tonnellate.
- Autotreni: si usano per il trasporto merci e sono i più grandi, senza considerare quelli per i trasporti eccezionali. All’unità tradizionale (cabina e vano di carico) si aggiungono uno o più rimorchi senza motore. Massa massima 24 tonnellate se hanno 3 assi, 40 tonnellate con 4 assi e 44 tonnellate con 5 o più assi.
- Autocarri ribaltabili: il cassone idraulico si solleva e si inclina, utile per materiale quali sabbia e ghiaia.
Sanzioni
È importante rispettare le normative relative alla classificazione dei veicoli. Ad esempio, circolare con un veicolo non omologato o con caratteristiche diverse da quelle previste può comportare sanzioni amministrative e, in alcuni casi, anche penali.
Un esempio è la manomissione dei ciclomotori: le specifiche tecniche devono essere strettamente osservate dal costruttore e non possono essere modificate. In caso di violazione, si tratta di un reato e si rischia l’ammenda che è una pena pecuniaria che in questo caso è compresa tra 2257 euro e 9032 euro, oltre al fermo amministrativo del veicolo per tre mesi. Se poi è alla seconda violazione dello stesso tipo in un biennio, si rischia l’arresto fino a un anno e la confisca del veicolo.
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