L'utilizzo di auto in leasing è diventato sempre più comune negli ultimi anni. Ma cosa succede in caso di incidente stradale? Chi è responsabile? Questo articolo mira a fornire una risposta esaustiva a queste domande, analizzando la normativa vigente e la giurisprudenza in materia.
Leasing: Definizione e Implicazioni
Innanzitutto, è fondamentale definire cosa si intende per contratto di leasing. Si configura un contratto di leasing quando una Società di Leasing (concedente) acquista un veicolo e, a fronte del pagamento di rate mensili, concede l'utilizzo del bene (autovettura) a una società o ditta individuale (utilizzatore). In sostanza, l'utilizzatore ha la disponibilità del veicolo, pur non essendone il proprietario.
Il noleggio di veicoli è uno dei migliori modi per ottenere l’auto che desideri al miglior prezzo e più accessibile, e ci offre anche la possibilità di ottenerla senza un acconto. Inoltre, include assicurazioni che ti offriranno una maggiore tranquillità durante la guida, così come la manutenzione dell’auto, il che rende il noleggio la migliore opzione quando si tratta di optare per un veicolo. Se si verifica un incidente con un’auto in leasing, la gestione dipenderà dal tipo di incidente e se è stato causato dal cliente in leasing o dall’altra parte coinvolta. Ad esempio, se il responsabile dell’incidente è un terzo, le riparazioni del veicolo saranno coperte dall’assicurazione dell’altro conducente; ma se il responsabile dell’incidente è il cliente in leasing, sarà l’azienda a occuparsi delle riparazioni. In ogni caso, tutti questi costi sono inclusi nel pagamento concordato nel contratto di leasing che hai firmato e non dovrai pagare un importo extra, a meno che non ci siano penali specificate nel contratto.
Responsabilità Civile: Il Ruolo dell'Articolo 2054 del Codice Civile
L'articolo 2054 del Codice Civile stabilisce i principi fondamentali in materia di responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli. In particolare, il terzo comma di tale articolo prevede la responsabilità solidale del proprietario del veicolo con il conducente per i danni causati a terzi.
L'Evoluzione Normativa: L'Articolo 91 del Codice della Strada
La situazione si complica nel caso di veicoli in leasing. La norma, a far data dall’entrata in vigore del nuovo codice della strada nel 1992 risulta “integrata” dall’art 91 del Codice della Strada che, alla rubrica Locazione senza conducente con facoltà di acquisto-leasing e vendita di veicoli con patto di riservato dominio, al suo secondo comma recita “ ……. 2. Ai fini del risarcimento dei danni prodotti a persone o cose dalla circolazione dei veicoli, il locatario è responsabile in solido con il conducente ai sensi dell’art. 2054, comma terzo, del codice civile.
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Questo articolo introduce un'importante distinzione: la responsabilità solidale con il conducente, in caso di leasing, grava sull'utilizzatore (locatario) e non sul proprietario (concedente). La ratio di questa norma è quella di ricondurre la responsabilità al soggetto che ha la disponibilità del veicolo e che, quindi, può vietarne la circolazione. In caso di leasing, tale disponibilità è in capo all'utilizzatore e non più al proprietario concedente (Cass. 14635/2014, Cass.).
La responsabilità dell’utilizzatore, analogamente a quella dell’usufruttario e dell’acquirente con patto di riservato dominio, è una responsabilità alternativa a quella del proprietario e quindi esclude quest’ultima, con la conseguenza che solo l’usufruttuario e non anche il proprietario risponderà in solido con il conducente per i danni prodotti.
Sinistri Anteriori al 1992: Un Regime Differente
Con riferimento al veicolo in leasing, peraltro, tale riparto di responsabilità si applica unicamente ai sinistri verificati successivamente all’entrata in vigore della norma che ha previsto tale responsabilità e cioè dell’art 91 CdS. In tal senso la stessa giurisprudenza chiarisce che per i sinistri anteriori all’entrata in vigore del codice della strada Dlg 30 aprile 1992 n 285, la responsabilità solidale con il conducente interessa ancora unicamente il proprietario e non anche l’utilizzatore (Cass. 11006/2003, Cass. 10698/1998, Cass. 25127/2010, Cass.). Spartiacque temporale dunque, per la fattispecie del veicolo in leasing, è dato dall’entrata in vigore dell’art 91 del nuovo codice della strada, alla luce della natura non retroattiva della predetta norma (Cass. 947/2012) e dell’impossibilità di procedere ad un‘applicazione analogica dell’art 2054 co 3 cc, che è ritenuta norma eccezionale, nel suo prevedere una responsabilità senza colpa per fatto altrui e quindi insuscettibile di estensione analogica (Cass. 25127/2010).
L’inestensibilità sul piano analogico della disposizione dell’art 2054 comma 3 cc induce ad escludere dalla portata della norma quelle fattispecie diverse, seppur similari, da quelle espressamente previste dalla predetta norma, come integrata dall’art.
La Giurisprudenza della Corte di Cassazione
La Suprema Corte si è espressa più volte in merito alla responsabilità in caso di incidente con veicolo in leasing. In tal senso si è ormai espressa la Suprema Corte, si vedano Cass. 14635/2014, Cass. 10424/2007, Cass. La ratio della norma è quella di ricondurre la responsabilità al soggetto che abbia la disponibilità del veicolo e possa, quindi, vietarne la circolazione: siffatta disponibilità, in caso di leasing, è in capo all’utilizzatore e non più al proprietario concedente (Cass. 14635/2014, Cass.
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La sentenza n. In particolare, questo è quanto deciso: “In caso di violazione delle norme sulla circolazione commesse dal conducente di un veicolo concesso in locazione finanziaria (leasing), obbligato in solido con il trasgressore per il pagamento della sanzione pecuniaria nonché responsabile in solido con il conducente ai sensi dell’art. 2054 terzo comma, cod.civ. è esclusivamente l’utilizzatore del veicolo e non anche il proprietario concedente, vertendosi, ai sensi dell’art. 91, comma secondo, nuovo cod. strad. e 196 C.d.S., in ipotesi di responsabilità alternativa e non concorrente, poiché solo l’utilizzatore ha la disponibilità giuridica del godimento del bene e quindi la possibilità di vietarne la circolazione. Ne consegue che questi, al pari dell’usufruttuario e dell’acquirente con patto di riservato dominio risponde in tali casi di un debito proprio per fatto altrui, cosicché in caso di danni da circolazione di un veicolo concesso in leasing, ai sensi dell’art. 23 legge 990 del 1969, il responsabile, litisconsorte necessario nell’azione diretta contro l’assicuratore è esclusivamente il lessee (utilizzatore) e non il lessor (concedente), contrariamente a quanto avviene in ogni altra forma di locazione.
Risarcimento del Danno Fisico
Per quanto riguarda il risarcimento del danno fisico, questo spetta sia al conducente dell’auto in leasing sia agli eventuali trasportati sul veicolo stesso.
Gestione dell'Incidente e Copertura Assicurativa
Se si verifica un incidente con un’auto in leasing, la gestione dipenderà dal tipo di incidente e se è stato causato dal cliente in leasing o dall’altra parte coinvolta. Ad esempio, se il responsabile dell’incidente è un terzo, le riparazioni del veicolo saranno coperte dall’assicurazione dell’altro conducente; ma se il responsabile dell’incidente è il cliente in leasing, sarà l’azienda a occuparsi delle riparazioni. In ogni caso, tutti questi costi sono inclusi nel pagamento concordato nel contratto di leasing che hai firmato e non dovrai pagare un importo extra, a meno che non ci siano penali specificate nel contratto.
I sinistri che possono essere coperti dal servizio di noleggio auto variano a seconda dell’azienda con cui è stato stipulato il contratto di noleggio. Rottura dei vetri: la rottura dei vetri può essere causata da un furto o da altre situazioni avverse sulla strada, come una protesta, ad esempio. Sebbene sia vero che le assicurazioni «tutto rischio» offerte dalla maggior parte delle aziende di noleggio coprano una vasta gamma di incidenti possibili per garantire una maggiore sicurezza e tranquillità al cliente del noleggio, esistono situazioni in cui alcuni incidenti non sono coperti dal servizio di noleggio. Per conoscerli, sarebbe sufficiente leggere il contratto di noleggio che stiamo per firmare e chiarire tutti i dubbi che potremmo avere in merito, poiché ogni contratto è diverso, in quanto adattato alle esigenze del cliente.
Nonostante l’alto livello di tecnologia implementato nelle auto di oggi, mirato alla sicurezza dei conducenti di tali veicoli e degli altri utenti che utilizzano la strada, la probabilità di un incidente stradale rimane una realtà latente dalla quale non siamo esenti. Pertanto, le auto a noleggio sono dotate di polizze assicurative che ci offrono tranquillità sia all’utente del noleggio che all’azienda, assicurando che i loro beni siano protetti e che non dovremo pagare una grande somma di denaro per situazioni che sfuggono al nostro controllo.
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Nel caso si verifichi un sinistro totale, che significa che il veicolo si trova in condizioni molto gravi a seguito di un incidente, sia per un incendio che per un furto (perdita totale del veicolo), il contratto di noleggio viene automaticamente annullato.
Vantaggi del Noleggio Rispetto al Leasing
Il noleggio offre grandi facilitazioni per il cliente, una delle quali rende il noleggio un’opzione molto più attraente rispetto al leasing. Con una rata mensile fissa sono inclusi assicurazione, manutenzione e riparazione dei guasti del veicolo in affitto. L’azienda con cui abbiamo stipulato il leasing si occuperà delle revisioni meccaniche dell’auto, oltre alla riparazione di eventuali guasti che potrebbe avere, nonché al cambio degli pneumatici concordato in base al tempo e al chilometraggio. Se desideri ulteriori informazioni su tutti i servizi inclusi in Total Renting e su tutti i danni che copriamo, non esitare a contattare i nostri esperti.
Questioni Processuali: Legittimazione e Litisconsorzio
In tema di sinistri stradali, in caso di domanda di risarcimento del danno proposta dal danneggiato nei confronti del responsabile civile, la questione concernente la proprietà o altro diritto - nella specie, il diritto di godimento dell’utilizzatore dell’autoveicolo oggetto di contratto di leasing - identificativo del soggetto tenuto alla prestazione richiesta, e pertanto relativa alla titolarità (dal lato passivo) del rapporto fatto valere in giudizio, attiene non già al difetto di legittimazione passiva bensì al merito della controversia, non essendone conseguentemente consentito il rilievo d’ufficio da parte del giudice ma dovendo costituire oggetto di tempestiva deduzione o eccezione di parte, e non comporta la necessità dell’integrazione del contraddittorio ex art. 102 c.p.c., non trattandosi di ipotesi di litisconsorzio necessario, la cui disamina rimane comunque preclusa al giudice allorquando come nella specie essa risulti fondata su atti non ritualmente acquisiti nel giudizio di merito, per essere stati nel procedimento avanti al Giudice di pace depositati solo all’udienza successiva alla prima fissata per l’espletamento della prova testimoniale, e non già ai sensi del 4 comma dell’art. 320 c.p.c..
La vicenda decisa dalla Cassazione con la pronuncia in commento prende le mosse dall’azione avviata, innanzi al Giudice di Pace di Ostia (Roma), per il risarcimento derivante da un sinistro nel quale era stato coinvolto, tra l’altro, un autobus della società che si occupa del trasporto pubblico a Roma; il Giudice di Pace ha accolto la domanda - promossa solo nei confronti della proprietaria del mezzo e non della assicurazione - ma il Tribunale, in sede di appello, ha riformato la pronuncia, dando rilevanza ad un contratto di leasing stipulato tra la convenuta ed altra società di proprietà pubblica, depositato, secondo quanto si evince nella sentenza, una volta che erano trascorsi i termini per il deposito di memorie istruttorie (ma ritenuto pertinente dal Tribunale che, erroneamente, ha considerato l’ipotesi in questione alla stregua di un litisconsorzio necessario).
La Cassazione, nell’esprimere il principio di diritto sopra evidenziato, rammenta preliminarmente che, pur essendo il procedimento dinanzi al giudice di pace disciplinato secondo criteri di ius singulare rispetto al procedimento ordinario, in particolare caratterizzandosi per l’inconfigurabilità di una reale distinzione tra udienza di prima comparizione e prima udienza di trattazione, il relativo rito è comunque improntato al regime di preclusioni che assiste il procedimento dinanzi al tribunale, le cui disposizioni sono pur sempre applicabili in mancanza di diversa disciplina. In tale prospettiva, non distinguendosi all’art. 320 c.p.c., tra udienza di prima comparizione e udienza di prima trattazione, e risultando nella prima udienza concentrata tutta l’attività processuale delle parti (e cioè la precisazione dei fatti, la produzione dei documenti e le richieste istruttorie), consentendosi (al quarto comma) il rinvio a successiva udienza solamente quando, in relazione all’attività svolta, risultino necessarie ulteriori produzioni o richieste di prove, laddove non sia avvenuta alla prima udienza - fissata ai sensi del suddetto quarto comma - la produzione documentale rimane definitivamente preclusa, analogamente a quanto avveniva nel processo avanti al tribunale ai sensi dell’art. 184 c.p.c.
Orbene, nel caso di specie, l’attore ha citato in giudizio esclusivamente la società proprietaria del mezzo coinvolto nel sinistro e non il suo assicuratore nè altri soggetti; di conseguenza, in base alla prospettazione dal medesimo operata, si evince che lo stesso ha agito contro la convenuta nella sua veste di proprietaria del veicolo danneggiante, non già facendo valere un diritto altrui prospettato come proprio nè pretendendo di ottenere una pronunzia contro la predetta pur deducendone l’estraneità al rapporto sostanziale controverso; del pari, non rileva la problematica della legitimatio ad causam, consistente nella titolarità del potere e del dovere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, mediante la deduzione di fatti in astratto idonei a fondare il diritto azionato, secondo la prospettazione offerta dall’attore ed indipendentemente dalla effettiva titolarità (dal lato attivo o passivo) del rapporto stesso, quale istituto processuale riferibile al soggetto che ha il potere di agire o resistere in giudizio. E’ infatti in gioco, in questa vicenda, la questione relativa all’accertamento in concreto dell’effettiva titolarità (nel caso, dal lato passivo) del rapporto fatto valere in giudizio, attenendo all’identificabilità del soggetto tenuto alla prestazione richiesta.
Il Tribunale, quindi, ha erroneamente sollevato la questione del litisconsorzio necessario d’ufficio, posto che la società convenuta si è tardivamente costituita e solo in quella sede ha depositato il contratto di leasing stipulato con altra società per l’utilizzo degli autobus, in quanto la contestazione della titolarità del rapporto controverso, come in precedenza evidenziato, configura una questione attinente al merito della lite, rientrando pertanto nel potere dispositivo e nell’onere deduttivo e probatorio della parte interessata.
Sentenza Cass. civ. Sez. III, Sent., 28-10-2015, n. 21925
La sentenza della Cassazione Civile Sez. III, Sent., 28-10-2015, n. 21925 affronta il tema del risarcimento danni da sinistro stradale e l'azione del danneggiato nei confronti del responsabile del danno, specificamente nel procedimento avanti al Giudice di Pace. La questione riguarda la costituzione del convenuto all'udienza fissata per l'espletamento delle prove, la richiesta di integrazione del contraddittorio nei confronti del proprietario del veicolo danneggiante, la sua tardività e l'ammissibilità dell'integrazione disposta d'ufficio dal giudice.
La Corte Suprema di Cassazione, Terza Sezione Civile, ha emesso la seguente sentenza:
Oggetto: Risarcimento danni da sinistro stradale - Azione del danneggiato nei confronti del responsabile del danno - Procedimento avanti al G. di P. - Costituzione del convenuto all’udienza fissata per l’espletamento delle prove - Richiesta di integrazione del contraddittorio nei confronti del proprietario del veicolo danneggiante - Tardività - Integrazione disposta d’ufficio dal giudice - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento
La sentenza si basa sul ricorso proposto da Z.C. contro ATAC SPA, in relazione alla sentenza del Tribunale di Roma che aveva dichiarato la nullità della pronunzia del Giudice di Pace di Ostia, la quale condannava ATAC al risarcimento dei danni subiti da Z.C. a seguito di un sinistro stradale. Il Tribunale aveva motivato la nullità con la mancata integrazione del contraddittorio della società Trambus s.p.a., ritenuta responsabile del danno in quanto utilizzatrice esclusiva degli autobus concessi in leasing da ATAC.
Il ricorrente, Z.C., denunciava la violazione degli artt. 115, 183, 311, 320 c.p.c., contestando la produzione tardiva e illegittima del contratto di leasing da parte di ATAC.
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, affermando che il giudice dell'appello ha erroneamente ravvisato un'ipotesi di litisconsorzio necessario basandosi su documentazione prodotta irritualmente.
La Corte ha ribadito alcuni principi fondamentali:
- Il litisconsorzio tra assicuratore e responsabile del danno sussiste solo in caso di azione diretta contro l'assicuratore.
- La legitimatio ad causam si basa sull'allegazione fatta in domanda e si distingue dalla titolarità effettiva del rapporto dedotto in causa.
- Il giudice può accertare d'ufficio la legitimatio ad causam, ma non l'effettiva titolarità dell'obbligazione, a meno che non sia stata tempestivamente eccepita.
- La questione relativa all'accertamento dell'effettiva titolarità del rapporto giuridico controverso attiene al merito della controversia e va dedotta nei tempi e nei modi previsti per le eccezioni di parte.
La Corte ha inoltre precisato che, pur essendo il procedimento dinanzi al giudice di pace disciplinato secondo criteri di ius singulare, il rito è comunque improntato al regime di preclusioni che assiste il procedimento dinanzi al tribunale. Pertanto, la produzione documentale deve avvenire nella prima udienza, salvo rinvio per ulteriori produzioni o richieste di prove.
Nel caso specifico, l'attore aveva citato in giudizio esclusivamente la società proprietaria del mezzo, senza chiamare in causa l'assicuratore o altri soggetti. La contestazione della titolarità del rapporto controverso, basata sul contratto di leasing prodotto tardivamente, configurava una questione attinente al merito della lite e rientrava nel potere dispositivo e nell'onere deduttivo e probatorio della parte interessata.
Di conseguenza, il Tribunale ha erroneamente sollevato la questione del litisconsorzio necessario d'ufficio.
La Corte di Cassazione ha quindi cassato la sentenza del Tribunale di Roma, rinviando la causa ad altro giudice per un nuovo esame.
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