La targa di prova è uno strumento fondamentale per i professionisti del settore automotive, come concessionarie, officine, carrozzieri e allestitori, che la utilizzano quotidianamente per il trasferimento, il collaudo e il test dei veicoli. Questo articolo fornisce una panoramica completa sulla normativa relativa alla tassa automobilistica per la targa prova, tenendo conto delle recenti modifiche legislative e delle interpretazioni fornite dalle autorità competenti.
Introduzione alla Targa Prova
La targa di prova è una targa temporanea, facilmente riconoscibile per il suo sfondo bianco con una "P" seguita da numeri e lettere. Essa consente la circolazione su strada di veicoli in particolari condizioni, come durante test tecnici, collaudi o trasferimenti. A differenza delle targhe ordinarie, la targa di prova non è vincolata a un veicolo specifico, permettendo il trasferimento tra diversi mezzi. Per i veicoli già immatricolati, permette la circolazione anche in deroga agli obblighi di revisione previsti dall’art.
La targa è valida in Italia, Germania, Austria, San Marino e Svizzera, senza limiti di orari o giorni. Al momento della richiesta, se presentata per conto di una società, è necessario che questa sia registrata con il codice ATECO 45.11.02. Per le imprese individuali, invece, l’autorizzazione è intestata direttamente all’imprenditore, che rimane l’unico autorizzato a utilizzare la targa di prova. L’utilizzo scorretto della targa di prova comporta sanzioni pecuniarie, secondo l’articolo 98 del Codice della Strada. Da € 84 a € 335 per utilizzi non conformi.
Evoluzione Normativa: Dal DPR 474/2001 al D.L. 21 maggio 2025, n. 73
Nel corso degli anni, la disciplina della circolazione di prova è stata oggetto di diverse modifiche e integrazioni, a partire dal Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) 24 novembre 2001, n. 474, che ha semplificato il procedimento di autorizzazione alla circolazione di prova dei veicoli. Successivamente, il D.L. 21 maggio 2025, n. 73 (art. 5, lett. g), ha introdotto ulteriori novità, tra cui l'eliminazione del limite "1 targa ogni 5 dipendenti" e il divieto di trasporto passeggeri.
Il DPR 21 Dicembre 2023, N.
Il Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) 21 dicembre 2023, n., ha apportato modifiche al DPR 24 novembre 2001, n. 474, in materia di semplificazione del procedimento di autorizzazione alla circolazione di prova dei veicoli. Tra le principali novità introdotte dal DPR 2023, si segnalano:
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- Comma 1-Bis: Il numero massimo di autorizzazioni alla circolazione di prova che possono essere rilasciate è commisurato al numero di dipendenti occupati nonché al numero di collaboratori che partecipano stabilmente all’attività di impresa sulla base di un contratto di agenzia di durata non inferiore a dodici mesi. Il rapporto è di una autorizzazione ogni cinque dipendenti e collaboratori, nell’insieme considerati, e per un totale complessivo non superiore a cento autorizzazioni. Se il numero di dipendenti e collaboratori è inferiore a cinque, è comunque rilasciata una sola autorizzazione.
- Comma 2: L’autorizzazione alla circolazione di prova è rilasciata dall’Ufficio Motorizzazione Civile, anche per il tramite dei soggetti esercenti attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 novembre 2003, n. 374. Ai fini del rilascio o del rinnovo dell’autorizzazione, il richiedente è tenuto a comprovare l’effettivo esercizio dell’attività richiesta, a norma del comma 1, per il conseguimento dell’autorizzazione e il numero di dipendenti occupati e il numero di collaboratori che partecipano stabilmente all’attività di impresa, secondo quanto stabilito al comma 1 -bis . L’autorizzazione ha validità annuale e non è rinnovabile decorsi sei mesi dalla sua scadenza. Il titolare restituisce l’autorizzazione e la relativa targa entro dieci giorni dal termine di cui al terzo periodo, decorsi inutilmente i quali l’Ufficio Motorizzazione Civile comunica la mancata restituzione ai competenti organi di polizia stradale per il ritiro dell’autorizzazione e della targa.
- Comma 2-Bis: L’autorizzazione alla circolazione di prova è sempre revocata dall’Ufficio Motorizzazione Civile quando vengono meno i presupposti in base ai quali è stata rilasciata. Il titolare restituisce l’autorizzazione e la relativa targa entro dieci giorni dalla notifica del provvedimento di revoca, decorsi inutilmente i quali l’Ufficio Motorizzazione Civile comunica la mancata restituzione ai competenti organi di polizia stradale per il ritiro dell’autorizzazione e della targa.
- Comma 4: La titolarità dell’autorizzazione alla circolazione di prova è personale e non è cedibile. L’autorizzazione può essere utilizzata esclusivamente per la circolazione su strada nell’ambito del territorio italiano, salvo accordi di reciprocità tra lo Stato italiano ed altri Stati, di un solo veicolo per volta ed è tenuta a bordo dello stesso.
D.L. 21 Maggio 2025, N. 73: Ulteriori Modifiche alla Normativa
Il D.L. 21 maggio 2025, n. 73 (art. 5, lett. g), ha introdotto ulteriori modifiche alla disciplina della circolazione di prova, tra cui:
- Rimozione del limite "1 targa ogni 5 dipendenti": L’art. 5, lettera g elimina il vecchio comma che imponeva un solo contrassegno ogni 5 addetti.
- Divieto di trasporto passeggeri: Viene esplicitamente vietato l’uso della targa prova per trasportare passeggeri - tecnici, meccanici, clienti o simili - anche se collegati a un’attività professionale.
Le modifiche si applicano dal 21 maggio 2025. Con la circolare prot. n. 300/STRAD/1/0000023593 dell’8 agosto 2025 (disponibile sul sito del Ministero dell’Interno), vengono forniti chiarimenti fondamentali sull’applicazione del D.L. 21 maggio 2025, n. 73, convertito con modificazioni dalla L. 18 luglio 2025, n. La circolare conferma che è stato abrogato il vincolo numerico “una targa ogni cinque addetti” previsto dal DPR 229/2023. Tuttavia, l’art. Nel frattempo, restano in vigore i principi generali dell’art.
Uno dei chiarimenti più importanti riguarda la possibilità di trasportare passeggeri. “Le autorizzazioni alla circolazione di prova consentono il trasporto, oltre al conducente, di un solo passeggero. La violazione comporta l’applicazione della sanzione prevista dall’art. lo scopo sia professionale e documentabile (es. Rimane vigente l’obbligo, già previsto all’art.
Soggetti Autorizzati al Rilascio della Targa Prova
L'autorizzazione per la circolazione di prova è rilasciata tassativamente, senza possibilità di deroghe, a:
- Fabbriche costruttrici di veicoli a motore e di rimorchi.
- Loro rappresentanti, concessionari, commissionari e agenti di vendita.
- Commercianti autorizzati di tali veicoli (indipendentemente dal rapporto con le fabbriche costruttrici e dalle modalità di esercizio dell'attività, essendo ammessa anche la vendita "on line").
- Aziende che esercitano attività di trasferimento su strada di veicoli non ancora immatricolati da o verso aree di stoccaggio e per tragitti non superiori a 100 km.
- Istituti universitari ed enti pubblici e privati di ricerca che conducono sperimentazioni sui veicoli.
- Fabbriche costruttrici di carrozzerie e di pneumatici.
- Fabbriche costruttrici di sistemi o dispositivi d'equipaggiamento di veicoli a motore e rimorchi, qualora l'applicazione di tali sistemi o dispositivi costituisca motivo d'aggiornamento della carta di circolazione (art. 236 regolamento c.d.s.).
- Loro rappresentanti, concessionari, commissionari e agenti di vendita.
- Commercianti autorizzati di veicoli allestiti con tali sistemi o di dispositivi d'equipaggiamento (indipendentemente dal rapporto con le fabbriche costruttrici e dalle modalità di esercizio dell'attività, essendo ammessa anche la vendita "on line").
- Esercenti officine d'autoriparazione e di trasformazione, anche per proprio conto.
Utilizzo Corretto della Targa Prova
La circolazione di prova è consentita esclusivamente per uno degli scopi previsti, ovvero per esigenze connesse a:
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- Prove tecniche, sperimentali o costruttive.
- Dimostrazioni o trasferimenti, anche per ragioni di vendita o di allestimento.
Questa condizione è inderogabile.
Chi Deve Essere Presente a Bordo del Veicolo
A norma dell'art. 1, comma 4, del d.p.r. 474/2001, l'autorizzazione è utilizzabile per la circolazione di un solo veicolo per volta e deve essere tenuta a bordo dello stesso. Sul veicolo in circolazione di prova deve essere presente:
- Il titolare dell'autorizzazione.
- Un dipendente del titolare munito di apposita delega.
- Un soggetto in rapporto di collaborazione funzionale con il titolare dell'autorizzazione stessa, purché tale rapporto sia attestato da idonea documentazione ed il collaboratore sia munito di delega.
Sul veicolo in circolazione di prova può prendere posto anche:
- Il personale addetto alle operazioni di prova, se questa avviene per fini tecnici.
- Gli eventuali acquirenti, se il veicolo viene fatto circolare a scopo di dimostrazione per la vendita.
Documenti Necessari a Bordo
Il veicolo deve essere munito di:
- Autorizzazione alla circolazione di prova, in corso di validità.
- Targa applicata posteriormente (in caso di autotreni o autoarticolati, deve essere applicata sul rimorchio).
- Assicurazione, appositamente stipulata, per gli eventuali danni provocati dalla circolazione.
Posizione della Targa di Prova
La targa di prova deve essere posizionata nella parte posteriore del veicolo in modo visibile, senza oscurare la targa di immatricolazione o, se presente, la targa ripetitrice. Queste non devono essere rimosse durante la circolazione di prova.
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Tassa Automobilistica (Bollo) per la Targa Prova
Anche l’autorizzazione alla circolazione di prova è soggetta al pagamento del “bollo” entro il 31 gennaio di ogni anno, con validità fino al 31 dicembre. Le tariffe variano a seconda della classe del veicolo:
- € 206,69 per autoveicoli.
- € 19,11 per ciclomotori.
- € 31 per motoveicoli.
Sono tenuti a pagare la tassa per le targhe prova i rivenditori residenti nella Regione Toscana, per permettere la circolazione su strada di veicoli che in assenza delle stesse non potrebbero circolare, in seguito a particolari esigenze (prove tecniche, collaudi, dimostrazioni, trasferimenti). La tassa è fissa per anno solare e va pagata entro il 31 gennaio di ogni anno.
Sanzioni per Utilizzo Improprio della Targa Prova
L’utilizzo scorretto della targa di prova comporta sanzioni pecuniarie, secondo l’articolo 98 del Codice della Strada. In particolare:
- Da € 84 a € 335 per utilizzi non conformi.
- Uso non legato all’attività professionale: da € 430 a € 1.731 + fermo (Art. 98 CdS).
- Assenza autorizzazione a bordo: da € 42 a € 173 (Art. 180 CdS).
- Mancata assicurazione: € 866 (€ 605 se paghi entro 5gg) + sequestro (Art. 193 CdS).
- Guida da parte di soggetto non autorizzato: Art.
Targa Prova su Veicoli Già Immatricolati
La questione relativa alla possibilità di utilizzare una targa prova su veicoli già immatricolati è stata oggetto di diverse interpretazioni nel corso degli anni. Tuttavia, con la legge di conversione del d.l. 121/2021, è stato chiarito che:
"L'autorizzazione alla circolazione di prova di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 2001, n. 474, può essere utilizzata per la circolazione su strada dei veicoli non immatricolati e di quelli già muniti della carta di circolazione di cui agli articoli 93, 110 e 114 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 o del certificato di circolazione di cui all'articolo 97 del predetto decreto legislativo, anche in deroga agli obblighi previsti dall'articolo 80 del decreto legislativo n. 285 del 1992, qualora detti veicoli circolino su strada per esigenze connesse a prove tecniche, sperimentali o costruttive, dimostrazioni o trasferimenti, anche per ragioni di vendita o di allestimento."
Con la medesima disposizione si chiarisce inoltre che "Dei danni cagionati dal veicolo in circolazione di prova, anche se munito della carta o del certificato di circolazione, risponde, ove ne ricorrano i presupposti, l'assicuratore dell'autorizzazione alla circolazione di prova."
Smarrimento, Sottrazione o Distruzione della Targa e dell'Autorizzazione
L'art. 3 del d.p.r. 474/2001 prevede che il titolare dell'autorizzazione:
- In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione dell'autorizzazione: ne faccia denuncia, entro 48 ore, agli organi di polizia e provveda alla distruzione della relativa targa; richieda il rilascio di una nuova autorizzazione, sulla base della ricevuta di resa denuncia, e si munisca di una nuova targa.
- In caso di deterioramento dell'autorizzazione: provveda a distruggere la relativa targa; richieda il rilascio di una nuova autorizzazione, restituendo al contempo quella deteriorata, e si munisca di una nuova targa.
- In caso di smarrimento o sottrazione della targa: ne faccia denuncia, entro 48 ore, agli organi di polizia; richieda il rilascio di una nuova autorizzazione, sulla base della ricevuta di resa denuncia e della restituzione della precedente autorizzazione e si munisca di una nuova targa.
- In caso di distruzione o di deterioramento della targa: provveda a munirsi di un nuovo esemplare, previa distruzione della targa deteriorata.
Qualora il titolare rientri in possesso dell'autorizzazione o della targa smarrita o sottratta successivamente alla richiesta di rilascio della nuova autorizzazione, dovrà provvedere alla sua distruzione.
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