Il bollo auto, o tassa automobilistica, è un tributo regionale obbligatorio per il possesso di un veicolo immatricolato in Italia. Tuttavia, esistono diverse situazioni in cui è possibile ottenere una sospensione o un'esenzione dal pagamento di tale tassa. Questo articolo esamina le normative, le esenzioni e le agevolazioni relative al bollo auto in Italia, con un focus sulle categorie di veicoli e proprietari che possono beneficiare di tali misure.

Esenzioni Generali dal Bollo Auto

In Italia, diverse categorie di veicoli e proprietari possono beneficiare dell'esenzione dal pagamento del bollo auto. Tra queste, le principali sono:

  • Veicoli per disabili: I veicoli destinati alla mobilità di persone con disabilità godono dell'esenzione dal bollo auto. Questa esenzione si applica a un solo veicolo per beneficiario, con limiti di cilindrata specifici (2.000 cc per motori a benzina o ibridi, 2.800 cc per motori diesel, o 150 kW per veicoli elettrici).
  • Auto storiche con più di 30 anni: I veicoli storici ultratrentennali sono esenti dal bollo, ma se circolano su strade pubbliche, è necessario pagare una tassa forfettaria annuale (28,40 euro per gli autoveicoli e 11,36 euro per i motoveicoli).
  • Auto storiche tra 20 e 29 anni: Per i veicoli con un'età compresa tra 20 e 29 anni, la tassa di circolazione è ridotta del 50%, a condizione che siano classificati come storici e in possesso di un Certificato di rilevanza storica dell'ASI o di un'iscrizione a un Registro di Marca o alla Federmoto.
  • Veicoli elettrici: Le auto elettriche sono esenti dal pagamento del bollo per i primi cinque anni dalla data di immatricolazione. Successivamente, l'imposta dovuta è pari al 25% dell'importo previsto per i veicoli a benzina.
  • Veicoli ibridi: Le agevolazioni per le auto ibride variano a livello regionale. Alcune regioni offrono un'esenzione totale per un periodo limitato (da tre a cinque anni), mentre altre prevedono riduzioni parziali o nessuna agevolazione.

Esenzione Bollo Auto e Legge 104

I proprietari di veicoli che usufruiscono dei benefici previsti dalla Legge 104, e i veicoli guidati da disabili o utilizzati per il loro accompagnamento, possono beneficiare della sospensione del pagamento del bollo auto. Tale agevolazione è soggetta a limitazioni di cilindrata (fino a 2.000 cc per i motori a benzina e 2.800 cc per quelli diesel) e si applica a un solo veicolo per persona disabile. L'esenzione può essere estesa al familiare che ha fiscalmente a carico il disabile, a condizione che il veicolo sia intestato a quest'ultimo e utilizzato per il trasporto della persona malata.

Per ottenere la sospensione del bollo auto, è necessario presentare una domanda presso gli Uffici Provinciali dell'ACI o le Delegazioni dell'Automobile Club nelle regioni convenzionate con ACI, indicando la targa del veicolo. L'esenzione rimane valida negli anni successivi, a meno che il veicolo venga venduto, radiato, o si verifichino cambiamenti nelle condizioni patologiche del titolare.

Sospensione del Bollo Auto per i Rivenditori

I soggetti autorizzati o abilitati al commercio di veicoli usati per la successiva rivendita possono beneficiare della sospensione dell'obbligo di pagamento del bollo auto. A tal fine, è necessario trascrivere il titolo di proprietà al PRA (Pubblico Registro Automobilistico) attraverso la cosiddetta "minivoltura" dei veicoli loro consegnati.

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L'obbligo del pagamento delle tasse automobilistiche regionali è interrotto a partire dal periodo fisso immediatamente successivo a quello di scadenza di validità della tassa corrisposta e fino al mese precedente a quello in cui avviene la rivendita.

In alcune regioni, come il Piemonte, i rivenditori di veicoli possono utilizzare un applicativo online per gestire direttamente le sospensioni dei veicoli in attesa di rivendita. L'operazione di inserimento della targa in archivio deve essere completata entro il mese successivo alla scadenza del veicolo o alla data di acquisto. Per sospendere la tassa auto è richiesto il pagamento di un diritto fisso di € 1,55 per ogni veicolo, ai sensi dell'articolo 5, comma 47, del decreto-legge n. 953/1982.

Novità introdotte dalla Regione Piemonte

La Regione Piemonte ha introdotto alcune semplificazioni per la sospensione del bollo auto per i rivenditori. In particolare, a partire dal 1° gennaio 2020, i rivenditori non devono più compilare e inviare gli elenchi quadrimestrali dei veicoli ricevuti, ma sono tenuti esclusivamente alla trascrizione al PRA tramite la "minivoltura". Inoltre, non è più richiesto il pagamento del diritto fisso previsto dal comma 47 dell'art. 5 del DL 953/1982.

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