Un incidente stradale può essere un evento stressante e complicato, soprattutto quando si tratta di ottenere il giusto risarcimento. La situazione si semplifica in parte quando entrambi i veicoli coinvolti sono assicurati con la stessa compagnia. Questo articolo mira a fornire una guida chiara e completa sulla procedura di risarcimento in questi casi, tenendo conto delle normative vigenti e delle diverse casistiche che possono presentarsi.
La Constatazione Amichevole d'Incidente (CAI): Il Primo Passo Fondamentale
Il primo passo da compiere in caso di sinistro è la compilazione del modulo di Constatazione Amichevole d'Incidente (CAI), noto anche come denuncia di sinistro. Questo modulo è fondamentale per ricostruire la dinamica dell'incidente e stabilire le responsabilità. Se entrambi i conducenti sono d'accordo sulla dinamica, il modulo CAI viene compilato congiuntamente e si presume, fino a prova contraria, che il sinistro si sia verificato secondo le modalità ivi descritte. In caso di mancato accordo, ogni conducente compila individualmente il CAI, fornendo la propria versione dei fatti.
Procedura di Risarcimento Diretta e Ordinaria: Quale Scegliere?
Il Codice delle Assicurazioni Private (D.Lgs. n. 209/2005) prevede due principali procedure di risarcimento danni da sinistro stradale:
Procedura di risarcimento diretta: Questa procedura, disciplinata dall'art. 149 del Codice delle Assicurazioni, si applica in caso di sinistro con urto tra due veicoli a motore, entrambi identificati, assicurati e immatricolati in Italia, nella Repubblica di S. Marino o nella Città del Vaticano. I danni risarcibili comprendono quelli subiti dal veicolo assicurato, quelli subiti dalle cose trasportate (di proprietà dell’assicurato o del conducente) e, in caso di danno alla persona, le lesioni c.d. “micropermanenti” sofferte dal conducente non responsabile del sinistro, che si risolvono in un danno biologico di invalidità permanente inferiore o uguale al 9% (art. 139 C.d.A.). In questo caso, il danneggiato si rivolge direttamente alla propria compagnia di assicurazione per ottenere il risarcimento.
Procedura di risarcimento ordinaria: Questa procedura, disciplinata dagli artt. 144 e 148 del Codice delle Assicurazioni, si applica in tutti i casi esclusi dall’indennizzo diretto. Ad esempio, sinistri in cui sono coinvolti più di due veicoli (es. tamponamento a catena, a meno che il responsabile non sia un solo guidatore e tutte le altre auto siano state coinvolte incolpevolmente), quelli senza urto (c.d. da turbativa), quelli che coinvolgono pedoni, velocipedi, veicoli speciali, macchine agricole, beni immobili (es. Rientrano nella sua area applicativa tutti i casi di sinistro esclusi dall’indennizzo diretto e, in particolare, quelli in cui sono coinvolti più di due veicoli (es. tamponamento a catena, a meno che il responsabile non sia un solo guidatore e tutte le altre auto siano state coinvolte incolpevolmente), quelli senza urto (c.d. da turbativa), quelli che coinvolgono pedoni, velocipedi, veicoli speciali, macchine agricole, beni immobili (es. I danni risarcibili comprendono quelli subiti dalle cose coinvolte nel sinistro nonché, in caso di danno alla persona, le gravi lesioni c.d. “macropermanenti” sofferte dal conducente che si risolvono in un danno biologico di invalidità permanente superiore al 9% (art. In questo caso, il danneggiato deve rivolgersi alla compagnia di assicurazione del responsabile del sinistro per ottenere il risarcimento.
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La Denuncia del Sinistro: Termini e Modalità
L’art. 143 C.d.A. prevede l’obbligo, in capo all’assicurato, di denunciare il sinistro alla propria Assicurazione avvalendosi del modulo di constatazione amichevole - c.d. C.A.I. - entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o da quando l’assicurato ne ha avuto conoscenza (termine indicato dall’art. 1913 c.c.). È fondamentale rispettare questo termine per evitare l'addebito di inadempimento dell’obbligo di avviso (art. 1915 c.c.).
Con riferimento alla sola procedura di risarcimento diretto, il danneggiato è tenuto ad inviare la richiesta di risarcimento non solo alla propria Assicurazione ma anche, per conoscenza, alla Compagnia del responsabile del sinistro (v.si artt. 145, comma 2, e 149, C.d.A.). Sul punto, la giurisprudenza ha sottolineato più volte l’importanza dell’invio della richiesta di risarcimento a tutte le assicurazioni coinvolte nel sinistro, al fine di permettere l’ottimale regolazione delle questioni liquidative tra le stesse (ex multis, Tribunale Firenze, sez II civile, sent. 8.5.2018). Inoltre, il c.d. “doppio invio” è importante anche al fine di permettere l’eventuale intervento volontario della Compagnia del responsabile civile nell’eventuale giudizio promosso dal danneggiato contro la propria Compagnia, previsto dall’art. 149 C.d.A..
La Richiesta di Risarcimento: Cosa Includere
Per ottenere il risarcimento nei termini previsti dalla legge, è molto importante che la richiesta sia completa di tutti gli elementi previsti dalla legge. Se la richiesta manca di qualche elemento essenziale, l’impresa è tenuta ad indicarti, entro 30 giorni, le informazioni integrative necessarie alla definizione del sinistro. Pertanto, è consigliabile includere nella richiesta:
- Copia del modulo CAI (se compilato);
- Descrizione dettagliata della dinamica dell'incidente;
- Copia dei documenti di identità e dei documenti di circolazione dei veicoli coinvolti;
- Eventuali verbali delle autorità intervenute sul luogo dell'incidente;
- Documentazione comprovante i danni subiti (es. preventivi di riparazione, fatture, certificati medici);
- Ogni altra informazione utile alla ricostruzione dell'incidente e alla quantificazione dei danni.
Offerta di Risarcimento e Termini di Legge
L’Assicurazione, dopo aver ricevuto la richiesta di risarcimento da parte del danneggiato e dopo aver completato l’istruttoria, deve formulare congrua e motivata offerta risarcitoria ovvero deve specificare i motivi per i quali ritiene di non poter formulare l’offerta, entro 60 giorni in caso di danno alle cose (ridotti a 30 in caso di sottoscrizione congiunta del modulo C.A.I.) e 90 giorni in caso di lesioni personali. L’art. 145 C.d.A.
Se il danneggiato accetta la somma offerta a titolo di risarcimento, l’assicurazione provvede al pagamento entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione e il danneggiato è tenuto a rilasciare quietanza liberatoria. L’impresa di assicurazione, entro quindici giorni, corrisponde la somma offerta al danneggiato che abbia comunicato di non accettare l’offerta o che non abbia fatto pervenire alcuna risposta.
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Negoziazione Assistita e Azione Giudiziaria
Prima di ricorrere all’Autorità Giudiziaria, è necessario porre in essere la procedura di negoziazione assistita con l’assistenza di Avvocati, ai sensi del D.L. 132/2014, conv. in L. n. 162/2014, con cui le parti convengono di risolvere in via stragiudiziale una controversia insorta tra le stesse mediante la stipula di un accordo. Dunque, una volta decorsi i termini di legge sopra indicati (60 e 90 giorni), il danneggiato deve inviare all’Assicurazione l’invito alla negoziazione assistita; se l’invito viene accettato, le parti tentano di stipulare un accordo per risolvere la controversia, fissando un termine non minore di 30 giorni, né maggiore di 90 (prorogabile di ulteriori 30 giorni) entro il quale concludere la procedura. Ove si raggiunga un accordo, una volta sottoscritto dalle parti e dai rispettivi Avvocati, costituisce titolo esecutivo.
Se la negoziazione assistita non va a buon fine, il danneggiato può intraprendere un'azione giudiziaria.
- Nel caso in cui si applichi la procedura di risarcimento ordinaria, il danneggiato ha azione diretta in giudizio nei confronti dell’impresa assicurativa del responsabile civile, ai sensi dell’art. 144 C.d.A.. In tal caso, oltre alla Compagnia, deve essere chiamato in causa anche il soggetto responsabile del danno (art. 144, comma 3, C.d.A.) individuato nel proprietario del veicolo, da considerarsi litisconsorte necessario del giudizio, e non anche il conducente (se diverso dal proprietario), considerato litisconsorte soltanto facoltativo - le ipotesi di litisconsorzio necessario prevedono la partecipazione obbligatoria al processo di più soggetti, a pena di nullità dell’intero giudizio e rinvio della causa al Giudice di prime cure ex art. 383, co. 3, c.p.c.: v.si da ultimo Cass. Civ., ordinanza n.
- Nel caso in cui si applichi la procedura di risarcimento diretto, il danneggiato ha azione diretta in giudizio nei confronti della propria impresa assicurativa, ai sensi dell’art. 149 C.d.A.. In tal caso, come sopra anticipato, è prevista la possibilità per la Compagnia del veicolo del responsabile civile di intervenire volontariamente in giudizio, estromettendo l’altra compagnia e riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato nella causazione dell’evento dannoso, ferma la successiva regolazione dei rapporti tra le Assicurazioni (art. 149 C.d.A.). Anche nella procedura di risarcimento diretto deve essere citato in giudizio il responsabile del danno individuato nel proprietario del veicolo di controparte, considerato, anche in questo caso, litisconsorte necessario del giudizio. Tale principio è stato di recente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità (v.si Cass. Civ., sez. III, ord. 19 luglio 2020, n. 15404).
Sinistri Causati da Veicoli Non Assicurati o Non Identificati
La richiesta di risarcimento per i sinistri causati da veicoli non assicurati, o di cui risulti impossibile identificare l'assicuratore oppure da un veicolo posto in circolazione contro la volontà del proprietario (es. furto del veicolo), va indirizzata alla CONSAP - Fondo di Garanzia per le Vittime della strada. Regolamento IVASS n. Decreto del Presidente della Repubblica n.
La Convenzione CARD: Un Accordo tra Assicurazioni
La convenzione CARD (Convenzione tra assicuratori per il risarcimento diretto) è un accordo stipulato tra agenzie assicuratrici al fine di gestire il sistema del risarcimento diretto del danno e trova una specifica disciplina nell’art. 13 D.P.R. 18 luglio 2006, n. Appare opportuno, pertanto, svolgere sul punto una brevissima digressione con riferimento al cosiddetto “codice delle assicurazioni”. Il D.P.R. 254/2006, entrato in vigore il 1 gennaio 2007 e destinato a trovare applicazione con riferimento ai sinistri successivi al 1 febbraio 2007, è stato introdotto, in attuazione di quanto espressamente previsto all’art. 150 cod. ass.,[1] con lo scopo di individuare le modalità attuative dell’istituto del risarcimento diretto così come disciplinato all’art 149 cod. ass.
La convenzione CARD, redatta ai sensi dell’art. 13 D.P.R 18 luglio 2006, n. 254, riveste un ruolo rilevante; si tratta, infatti, di un accordo al quale aderiscono obbligatoriamente le imprese assicuratrici con sede legale in Italia allo scopo di “definire le regole di cooperazione tra imprese assicuratrici in ordine alla organizzazione ed alla gestione del sistema di risarcimento diretto, e ai rimborsi ed alle compensazioni conseguenti ai risarcimenti operati ai sensi degli articoli 141, 149 e 150 del Codice delle Assicurazioni e del D.P.R. n. 254 del 18 luglio 2006”. (art. 1 CARD).
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Responsabilità Penale Derivante da Sinistro Stradale
Un incidente stradale può provocare conseguenze anche dal punto di vista penale, nei casi di omicidio stradale (art. 589 bis c.p.) o di lesioni personali stradali gravi o gravissime (art. 590 bis c.p.). In questi casi, è prevista la possibilità per il soggetto che ha subito un danno, patrimoniale o non patrimoniale, in conseguenza del reato (ovvero i suoi prossimi congiunti, in caso di decesso), di agire per ottenere il risarcimento. Nello specifico, il danneggiato dal reato può esercitare l’azione civile per ottenere la condanna dell’imputato al risarcimento del danno, costituendosi parte civile nel processo penale (art. 74 e ss. c.p.p.).
L'Importanza della Consulenza di un Medico Legale
Il medico legale gioca un ruolo cruciale nella valutazione dei danni fisici subiti dalle vittime di incidenti stradali. Attraverso una visita medico legale dopo l’incidente, il professionista stabilisce la connessione tra l’incidente e le lesioni riportate, determinando la gravità e le implicazioni future sulla vita della vittima. Solo dopo è possibile effettuare la visita medico legale. Solo dopo aver esaminato la storia clinica della vittima dell’incidente stradale e averla visitata, il medico incaricato potrà compilare la relazione dettagliata. La relazione medico legale è un documento fondamentale che sintetizza i risultati della visita medica, descrivendo dettagliatamente le lesioni e fornendo una stima dei punti di invalidità. La presenza di un danno biologico permanente o inabilità permanente (IP) si verifica quando una lesione, pur essendo guarita, lascia postumi tangibili.
Concorso di Colpa
Nel caso invece, di concorso di colpa, il risarcimento viene ridotto in base alla percentuale di responsabilità attribuita a ciascun conducente.
Tempi di Liquidazione del Danno
I tempi di liquidazione del danno da sinistro stradale possono variare significativamente. Generalmente, la compagnia assicurativa ha tempo fino a 60 giorni dalla presentazione della richiesta di risarcimento per effettuare il pagamento.
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