L'articolo 193 del Codice della Strada stabilisce che i veicoli a motore non possono circolare su strada senza una valida copertura assicurativa, come previsto dalle leggi vigenti in materia di responsabilità civile verso terzi. La violazione di tale norma comporta una sanzione amministrativa pecuniaria, il cui importo è specificato nel verbale di contestazione, e una sanzione accessoria consistente nel sequestro del veicolo.
Quadro Normativo di Riferimento
La materia del sequestro amministrativo di veicoli è regolata da diverse fonti normative, tra cui:
- Articoli del Codice della Strada: art. 97 co., art. 134 co., art. 193 co., art. 214 c.
- Legge 24.11.1981 n.
- Decreto Legislativo 30.4.1992 n.
- D.P.R. 16.12.1992 n.
- Decreto Legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 1 dicembre 2018, n.
La Procedura di Sequestro: Cosa Accade Durante un Controllo Stradale
In occasione di un controllo stradale, se un conducente viene trovato alla guida di un veicolo non coperto da una valida polizza assicurativa, si procede con la contestazione della violazione. Un aspetto rilevante riguarda la possibilità di riattivazione della polizza durante il controllo. Se il conducente riattiva la polizza assicurativa e la esibisce alla pattuglia operante, resta comunque valida la sanzione per la violazione dell'art. 193, comma 2, del Codice della Strada. La questione se in tal caso sia sempre necessario applicare il sequestro amministrativo ex art. 213 è oggetto di interpretazioni, ma in generale, la riattivazione della polizza non esclude l'applicazione della misura cautelare.
Affidamento in Custodia del Veicolo Sequestrato
In caso di sequestro amministrativo, il veicolo deve essere affidato in custodia al proprietario, al trasgressore o a una persona di fiducia scelta dal proprietario, a condizione che l'affidatario disponga di un luogo idoneo dove custodire il mezzo. L'affidatario, nel caso in cui venga scelta un'officina privata, si assume gli obblighi relativi al pagamento delle spese di custodia.
Nella provincia di Trento, ad esempio, è attivo il sistema informatico di affidamento in custodia dei veicoli sottoposti a sequestro (S.I.Ve.S.), fermo o confisca amministrativa per violazione al C.d.S. Con il sistema S.I.Ve.S., alla luce delle modifiche introdotte dal D.L. n. Nel caso in cui i soggetti obbligati si rifiutino o omettano di assumere la custodia, essi sono soggetti a specifiche sanzioni amministrative (una sanzione pecuniaria nonché la sospensione della patente di guida da uno a tre mesi).
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Richiesta di Dissequestro del Veicolo
Il dissequestro del veicolo deve essere richiesto dal trasgressore (intestatario del verbale di contestazione) oppure dal proprietario del veicolo.
Alternative al Pagamento in Misura Ridotta: Demolizione del Veicolo
In alternativa al pagamento in misura ridotta della sanzione, il proprietario può ottenere una riduzione alla metà della sanzione di cui all'art. 193, co. 2, C.d.S. se, entro trenta giorni dalla contestazione della violazione o dalla notifica del verbale di accertamento, previa autorizzazione dell'organo accertatore, esprime la volontà e provvede a sue spese alla demolizione e alle formalità di radiazione del veicolo.
Rottamazione del Veicolo Sequestrato
Se l'interessato decide di rottamare il veicolo sequestrato, deve farne richiesta al comando che ha riscontrato l'infrazione entro trenta giorni dalla data della contestazione della violazione. Per rottamare il veicolo, l'interessato dovrà versare una cauzione pari all'importo indicato sul verbale. La cauzione versata, decurtata di un quarto, verrà restituita dopo la distruzione del veicolo. Le spese di rottamazione e di custodia sono addebitate all'interessato.
Ricorsi Amministrativi e Giurisdizionali
Il trasgressore o il proprietario del veicolo (oppure altro soggetto obbligato in solido a norma dell'art. 196 C.d.S.) può proporre ricorso al Prefetto del luogo della commessa violazione avverso il verbale di contestazione della violazione solo se non abbia effettuato il pagamento della sanzione in misura ridotta . A norma dell'art. 204-bis C.d.S., il trasgressore o il proprietario del veicolo (oppure altro soggetto obbligato in solido a norma dell'art. 196 C.d.S.), alternativamente alla proposizione del suddetto ricorso al Prefetto e solo se non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta , può proporre opposizione davanti al giudice di pace del luogo in cui e' stata commessa la violazione, entro trenta giorni dalla contestazione della violazione o dalla notifica del verbale di accertamento. Tale opposizione è regolata dall'articolo 7 del decreto legislativo n. La domanda deve essere accompagnata da una certificazione (mod. Nei casi di sequestro amministrativo a seguito di violazioni di articoli del C.d.S. aventi rilevanza penale - come ad esempio l'art.186 C.d.S. (guida in stato di ebbrezza) e l'art.187 (guida in stato di alterazione psicofisica dovuta all'assunzione di sostanze stupefacenti), il dissequestro del veicolo avverrà solo in caso di proscioglimento pronunciato dall'Autorità Giudiziaria competente.
Circolazione Abusiva con Veicolo Sequestrato
Ai sensi dell'art. 213, co. 8, C.d.S., in caso di circolazione abusiva con il veicolo sequestrato, il soggetto che ha assunto la custodia dello stesso è soggetto a sanzione amministrativa pecuniaria nonché alla sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente.
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Ufficio Competente
Per informazioni e chiarimenti, è possibile rivolgersi all'ufficio competente, il cui dirigente è il Dott. Il Viceprefetto Aggiunto è il Dott. L'addetto è il Sig. L'ufficio riceve SOLO IN CASO DI IMPROROGABILE URGENZA E NECESSITA', previo appuntamento, nei giorni di martedì, mercoledì e giovedì. E' disponibile un servizio di ricevimento telefonico il martedì e il giovedì dalle 10.00 alle 12.00 esclusivamente al nr. Entro novanta giorni dalla presentazione dell'istanza, è adottato il provvedimento di accoglimento o di rigetto.
Pagamento Rateale
E' possibile ottenere il pagamento rateale sul doppio dell'importo indicato nel verbale.
Confisca del Veicolo
E' sempre disposta la confisca se il responsabile della violazione non si assume la custodia del veicolo ed entro 60 gg.
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