L'esperienza di un incidente stradale è spesso un evento stressante e complicato. Essere coinvolti in un sinistro quando il proprio veicolo non è coperto da assicurazione RCA (Responsabilità Civile Auto) può generare ulteriori preoccupazioni riguardo al diritto al risarcimento. Questo articolo esplora i diritti del danneggiato in tali circostanze, analizzando la giurisprudenza, la normativa italiana ed europea, e il ruolo del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada (FGVS).
Diritto al Risarcimento Anche Senza Assicurazione RCA
La questione se un conducente di un veicolo non assicurato abbia diritto al risarcimento in caso di incidente in cui non ha colpa è stata ampiamente dibattuta e risolta dalla giurisprudenza. La risposta è affermativa: essere sprovvisti di copertura assicurativa per la propria auto non nega il diritto di chiedere il risarcimento dei danni da parte dell’altra assicurazione nel caso in cui l’incidente sia attribuibile all’altro conducente.
A precisarlo è il Giudice di Pace di Napoli Italo Bruno, con la sentenza n. 5553/15 del 13 luglio scorso. E la motivazione di questa decisione risiede nell’interpretazione degli articoli 1227 del Codice Civile e 193 del Codice della Strada, che a ben vedere “non prescrivono che il danneggiato da un sinistro stradale, il cui veicolo sia sprovvisto di copertura assicurativa per la RCA, non possa richiedere il risarcimento dei danni al responsabile civile e alla sua Compagnia di assicurazione”, come si può leggere nel testo della sentenza.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 1179 del 2022, ha ribadito questo principio, annullando le decisioni precedenti che avevano negato il risarcimento a danneggiati che circolavano con un motociclo sprovvisto di polizza assicurativa. La Corte ha chiarito che l'obbligo assicurativo non incide né sulla legittimazione all'esercizio dell'azione, né sul diritto ad ottenere il risarcimento del danno.
Sentenza della Cassazione n. 1179/2022
La Cassazione civile n. 1179 del 2022 stabilisce che: << Il conducente ed il trasportato di un veicolo possono avvalersi dell’azione diretta nei confronti dell’impresa di assicurazione del veicolo antagonista anche se quello sul quale viaggiavano al momento del sinistro era sprovvisto di assicurazione in quanto l’obbligo assicurativo non incide né sulla legittimazione all’esercizio dell’azione, né sul diritto ad ottenere il risarcimento del danno>>
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Nel caso specifico, il conducente e il trasportato di un motociclo venivano tamponati da un'autovettura e avanzavano richiesta di risarcimento danni all'assicurazione, che la negava contestando l'applicabilità del Codice delle Assicurazioni in assenza di assicurazione. Il Giudice di Pace e il Tribunale rigettavano la richiesta basandosi su un'interpretazione letterale dell'art. 144 del Codice delle Assicurazioni.
La Corte di Cassazione ha annullato entrambe le sentenze, affermando che l'art. 122 del Codice delle Assicurazioni, che prevede l'obbligo della copertura assicurativa, non vieta al danneggiato di agire ex art. 144 per il risarcimento del danno direttamente nei confronti dell'assicurazione del responsabile, anche se il danneggiato era senza copertura assicurativa al momento dell'incidente.
L'Articolo 144 del Codice delle Assicurazioni
L’art. 144 del Codice delle Assicurazioni stabilisce che: <<1. Il danneggiato per sinistro causato dalla circolazione di un veicolo o di un natante, per i quali vi è obbligo di assicurazione, ha azione diretta per il risarcimento del danno nei confronti dell’impresa di assicurazione del responsabile civile, entro i limiti delle somme per le quali è stata stipulata l’assicurazione. Per l’intero massimale di polizza l’impresa di assicurazione non può opporre al danneggiato eccezioni derivanti dal contratto, né clausole che prevedano l’eventuale contributo dell’assicurato al risarcimento del danno. L’impresa di assicurazione ha tuttavia diritto di rivalsa verso l’assicurato nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione. Nel giudizio promosso contro l’impresa di assicurazione è chiamato anche il responsabile del danno. L’azione diretta che spetta al danneggiato nei confronti dell’impresa di assicurazione è soggetta al termine di prescrizione cui sarebbe soggetta l’azione verso il responsabile.>>
I Giudici di merito ritenevano che l’articolo sopracitato escludesse la possibilità di avanzare una richiesta giudiziale di risarcimento nei confronti dell’assicurazione del responsabile civile, nel caso in cui il veicolo del danneggiato fosse sprovvisto di assicurazione.
Conformità al Diritto Europeo
Negare il risarcimento al danneggiato di un sinistro stradale solo perché sprovvisto di assicurazione sarebbe contrario al diritto europeo. La direttiva n. 2009/103/CE del Parlamento Europeo, all'articolo 18, stabilisce che gli Stati Membri devono garantire alle persone danneggiate in un incidente stradale di poter agire direttamente nei confronti dell'Assicurazione obbligatoria del soggetto responsabile, indipendentemente dal fatto che il danneggiato sia a sua volta assicurato.
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Direttiva del 16/09/2009 - N. 103 art 18: << Gli Stati membri provvedono affinché le persone lese a seguito di un sinistro causato da un veicolo assicurato ai sensi dell’articolo 3 possano avvalersi di un diritto di azione diretta nei confronti dell’impresa che assicura la responsabilità civile della persona responsabile del sinistro.>>
Obbligo di Assicurazione RCA: Cosa Dice la Legge
L’obbligo dell’assicurazione di responsabilità civile è previsto dal Codice della Strada all’art. 193 comma 1 e 2 che testualmente prevede: <>
Ciò significa che il veicolo senza assicurazione Rc Auto obbligatoria non può circolare né sulle strade pubbliche né sulle strade private ad uso pubblico, come lo sono ad esempio i cortili dei condomini. L’automobile senza assicurazione non può nemmeno essere posteggiata nelle vie pubbliche, ma deve essere rigorosamente custodita all’interno di uno spazio inaccessibile a terzi.
Se si viene fermati dalle autorità alla guida di un veicolo senza assicurazione obbligatoria, la sanzione prevista è di natura amministrativa e prevede una multa che va da un minimo di € 866 ad un massimo di € 3.464. Viene altresì disposto il sequestro del veicolo che sarà trasportato in un luogo di non pubblico passaggio. Il dissequestro del veicolo potrà essere richiesto dal proprietario solo quando egli avrà pagato il premio assicurativo pari a sei mensilità, la sanzione pecuniaria prevista e le spese di trasporto del veicolo.
Periodo di Tolleranza
Tuttavia, è bene sapere che la legge riconosce un c.d. periodo cuscinetto che estende la validità della polizza assicurativa anche dopo la sua scadenza per i 15 giorni successivi. Il periodo di tolleranza è previsto dal Codice Civile che all’art. 1901 comma 2 del codice civile, stabilisce che : <
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Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada (FGVS)
La normativa contempla l’ipotesi in cui a danneggiare sia un veicolo senza polizza assicurativa: in quel caso la copertura del danno viene presa in carico dal Fondo di garanzia per le vittime della strada. Va però subito chiarita una cosa: il F.G.V.S. non esiste fisicamente, nel senso che non è un soggetto che provvede direttamente all’erogazione del risarcimento a favore del danneggiato, ma opera attraverso le compagnie di assicurazione che designa per ogni Regione (ad esempio per la Regione Piemonte è stata designata la Soc.
Pertanto, la Compagnia designata dal F.G.V.S. E se anche questi non risultasse capiente, la Compagnia avrà maggiori possibilità di vedersi restituita l’integrale somma da parte del F.G.V.S. In tale ipotesi, laddove si verifichi un sinistro di cui si è responsabili, il proprietario del veicolo sarà chiamato a rispondere personalmente dal danneggiato (ipotesi estremamente infrequente per quanto già detto sopra) ovvero dall’Impresa Designata dal F.G.V.S.
Le competenze del Fondo di Garanzia Vittime della Strada (FGVS) si estendono a diverse casistiche, tra cui:
- Veicolo o natante non identificato;
- Veicolo o natante non coperto da assicurazione;
- Veicolo o natante assicurato presso un'impresa operante nel territorio della Repubblica e che al momento del sinistro si trovi in stato di liquidazione coatta o vi venga posta successivamente;
- Veicolo posto in circolazione contro la volontà del proprietario (es. furto).
Tali attività sono a cura di un'impresa designata dall'IVASS. Per avviare la richiesta di risarcimento occorre quindi individuare la Compagnia di riferimento, presente nell'elenco delle Compagnie designate.
Risarcimento Danni Coperti dal FGVS
Il FGVS offre risarcimenti per diverse tipologie di danni, con alcune limitazioni:
- Danni alla persona: Vengono risarciti integralmente.
- Danni a cose: In assenza di gravi lesioni alla persona (invalidità permanente superiore al 9%), non è previsto alcun risarcimento. In caso di gravi lesioni, è previsto un risarcimento con una franchigia di euro 500,00.
- Danni causati da insidie stradali: Il Fondo non risponde per tale tipologia di danno, ma è possibile presentare la richiesta all’Ente che ha in gestione la manutenzione della strada.
Liquidazione dei Danni
La liquidazione dei danni avviene in modalità differenti a seconda dei casi:
- Liquidazione a cura del commissario liquidatore: Se il sinistro è causato da un veicolo assicurato con imprese che, al momento del sinistro, si trovino in stato di liquidazione coatta amministrativa o vi vengano poste successivamente, i cui Commissari liquidatori siano stati autorizzati, anche per conto del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, alla liquidazione dei danni causati dalla circolazione dei veicoli (art. 293 del D.lgs. 209/2005).
- Liquidazione a cura dell'Assicurazione designata: Nei casi di sinistri causati da veicoli assicurati con Compagnie che, al momento del sinistro, si trovino in stato di liquidazione coatta amministrativa o vi vengano poste successivamente, e per le quali non si verifichino le condizioni indicate al punto precedente (art. 286 del D.lgs. 209/2005).
Il Fondo di Garanzia non interviene direttamente, ma opera attraverso le Compagnie assicurative designate da Ivass (con il provvedimento n. 83 del 16 luglio 2015).
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