Il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada (FGVS) rappresenta un pilastro fondamentale nel sistema assicurativo italiano, offrendo protezione alle vittime di incidenti stradali causati da veicoli non identificati o non assicurati. Questo articolo mira a fornire una panoramica completa sul FGVS, esplorando le sue funzioni, i casi in cui interviene, le procedure per richiedere il risarcimento e le implicazioni legali.
Cos'è il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada (FGVS)?
Il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada (FGVS) è un organismo previsto dal Codice delle Assicurazioni Private (Decreto Legislativo n. 209/2005) e costituito presso la Consap (Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A.). Istituito originariamente con la legge n. 990 del 1969 ed è operativo dal 12 giugno 1971, il FGVS ha lo scopo di risarcire i danni derivanti da incidenti stradali provocati da veicoli non identificati o non assicurati.
Il Fondo riesce a far fronte ai pagamenti grazie al versamento da parte delle Compagnie assicuratrici di una aliquota percentuale sui premi assicurativi pagati dai contraenti delle singole polizze. Per l’anno 2024, ad esempio, il contributo dovuto dalle imprese del ramo RCA alla Consap è determinato nella misura del 2,5% dei premi incassati (cfr. Decreto Ministero delle Imprese e del Made in Italy del 28.12.2023).
Quando il FGVS Interviene: I Casi Coperti
Ai sensi dell’art. 283 comma 1 Codice delle Assicurazioni Private, il FGVS interviene nei seguenti casi di incidente stradale provocato da veicolo:
- Veicolo rimasto non identificato: Si pensi, ad esempio, all’ipotesi in cui il conducente, dopo l’incidente, riesca a darsi alla fuga senza consentire al danneggiato di annotarsi gli estremi della targa. In questo caso, vengono risarciti solo i danni alla persona.
- Veicolo non coperto da assicurazione RCA obbligatoria: Secondo i dati 2023 ANIA la possibilità di fare un incidente con un veicolo non assicurato è statisticamente rilevante. Difatti sarebbero circa 3 milioni i mezzi privi di copertura assicurativa, pari ad oltre il 5% dei veicoli in circolazione.
- Veicolo messo in circolazione contro la volontà del proprietario: Ad es. in caso di furto. Occorre infatti ricordare che ai sensi dell’articolo 2054 comma 3 codice civile il proprietario del veicolo responsabile del sinistro è responsabile insieme al conducente «se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà».
- Veicolo estero con targa non corrispondente o non più corrispondente allo stesso veicolo.
- Compagnia assicuratrice del veicolo responsabile sottoposta a procedura concorsuale: liquidazione dei danni a cura del commissario liquidatore della Compagnia in stato di liquidazione coatta amministrativa, se il sinistro è causato da un veicolo assicurato con imprese, che al momento del sinistro, si trovino in stato di liquidazione coatta amministrativa o vi vengano poste successivamente, i cui Commissari liquidatori siano stati autorizzati, anche per conto del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, alla liquidazione dei danni causati dalla circolazione dei veicoli (art. 293 del D.lgs. liquidazione dei danni a cura dell'Assicurazione designata (come vedremo in seguito), nei casi di sinistri causati da veicoli assicurati con Compagnie che, al momento del sinistro, si trovino in stato di liquidazione coatta amministrativa o vi vengano poste successivamente, e per le quali non si verifichino le condizioni indicate ai due punti precedenti (art. 286 del D.lgs.
È importante notare che l'intervento del Fondo è limitato al massimale di legge vigente al momento del sinistro (dall’11 giugno 2022 € 6.450.000,00 nel caso di danni alle persone, per sinistro; €1.300.000,00 nel caso di danni alle cose, per sinistro).
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Sinistro Stradale con Veicolo Non Identificato: Cosa Sapere
La legge stabilisce che in caso di incidente stradale causato da un veicolo non identificato, il risarcimento è limitato ai danni alle persone. Tuttavia, è possibile ottenere un risarcimento anche per danni alle cose nel caso in cui vi sia un danno grave alla persona, ovvero un’invalidità permanente superiore al 9%. Ferma restando la franchigia di € 500,00, al di sotto della quale il Fondo di Garanzia delle Vittime della Strada (FGVS) non risarcisce.
Poiché nel caso di incidente causato da veicolo rimasto non identificato il contraddittorio tra il danneggiato e la compagnia assicurativa avviene senza il responsabile civile direttamente coinvolto, è fondamentale che il danneggiato fornisca la prova del sinistro e del fatto che la controparte responsabile sia rimasta sconosciuta. La giurisprudenza riconosce che tale prova può essere fornita con qualsiasi mezzo dal danneggiato. Tuttavia, spetterà alla compagnia assicurativa designata e/o al Giudice valutarne la consistenza.
Spesso le compagnie assicurative negano il risarcimento in base alla mancata presentazione di denuncia-querela da parte del danneggiato. Tuttavia, questa posizione è erronea poiché non esistono “automatismi” al riguardo. La denuncia-querela non è di per sé sufficiente a legittimare la richiesta di risarcimento, e la mancanza di indicazione dei testimoni in querela non è determinante. Anche perché il danneggiato non deve considerarsi onerato a compiere indagini approfondite o complesse. Basta ad esempio che dimostri come la mancata identificazione del veicolo derivi dall’esito negativo delle indagini eseguite dalle autorità di pubblica sicurezza e/o fornire prove testimoniali di terzi che hanno assistito all’incidente.
E se il veicolo inizialmente sconosciuto viene successivamente identificato?
Come si è detto, l’obbligo risarcitorio a carico del FGVS sorge nel momento in cui l’identificazione del veicolo responsabile risulti impossibile per circostanza non imputabile alla negligenza del danneggiato. Una volta che il danneggiato fornisca la prova della impossibilità di identificare il veicolo responsabile e sia decorso il termine di legge riconosciuto alla compagnia assicuratrice per effettuare offerta risarcitoria, il danneggiato può agire in giudizio di confronti dell’impresa incaricata.
Una volta così insorta l’obbligazione risarcitoria a carico della compagnia incaricata dal FGVS essa non può cessare nel caso in cui, in corso di causa, si dovesse riuscire ad identificare chi sia il responsabile dell’incidente in un primo momento rimasto ignoto. In tale ipotesi, infatti, l’impresa assicuratrice che venga condannata al risarcimento nei confronti del danneggiato potrà agire in regresso nei confronti del responsabile (solo successivamente identificato) per recuperare quanto pagato.
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Incidente con Veicolo Non Assicurato: Come Comportarsi
Dopo essere rimasti coinvolti in un incidente stradale con un veicolo che si scopre non essere coperto da assicurazione è opportuno, laddove possibile:
- Scattare una foto al libretto di circolazione / certificato di proprietà dell’auto così da avere i dati del proprietario
- Scattare fotografie ai mezzi incidentati per avere dei dati oggettivi sulla base dei quali ricostruire come è avvenuto il sinistro e per avere comunque alcuni dati della controparte (targa, marca e modello auto, etc.)
- Ricercare sul posto eventuali testimoni oculari del fatto
- Chiedere l’intervento delle autorità di polizia (Carabinieri, Polizia di Stato, Polizia Municipale)
Una volta fatto ciò, e ovviamente sempre che non si sia rimasti feriti in modo grave al punto da essere stati prelevati da personale medico 118 eventualmente giunto sul posto, è sempre bene recarsi al Pronto Soccorso entro le prime 24/48 ore dall’incidente, anche se le conseguenze fisiche appaiono non importanti: al di là della necessità di tutelare la propria salute, tale accorgimento consentirà di non compromettere i propri diritti risarcitori.
Come Inviare la Richiesta di Risarcimento al Fondo di Garanzia?
Il danneggiato dovrà inviare, entro il termine di prescrizione del diritto di due anni dal fatto (cfr. articolo 2947 comma 2 codice civile), la richiesta di risarcimento (tramite raccomandata a/r o PEC) alla Consap e alla compagnia assicuratrice designata dall’IVASS e competente per territorio. La gestione della procedura di risarcimento è demandata ad un’Impresa designata su base regionale. A marzo 2024, ad esempio, la compagnia incaricata per la liquidazione dei sinistri accaduti nella Regione Veneto è Generali Italia Spa L’elenco aggiornato completo delle assicurazioni competenti per ciascuna regione è visionabile qui.
La richiesta dovrà contenere:
- Descrizione il più possibile precisa di luogo, ora e modalità di accadimento dell’incidente e dei veicoli e persone coinvolte;
- Copia leggibile di documento di identità del richiedente;
- Documentazione attestante i danni a cose subiti;
- Documentazione attestante i danni a persone subiti;
- Ogni altro documento utile a sostenere la domanda stessa (verbale di un’autorità intervenuta sul luogo del sinistro, referti medici, prove testimoniali, etc.)
Dal ricevimento della richiesta di risarcimento la compagnia assicuratrice designata ha 60 giorni di tempo per esaminare la richiesta e decidere se liquidare il danno o respingerlo. Detto termine è elevato a sei mesi in caso di assicurazione soggetta a procedura di regolazione dell’insolvenza o a una procedura di liquidazione.
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Decorsi tali termini il danneggiato insoddisfatto può agire in giudizio, previo esperimento della procedura obbligatoria di negoziazione assistita prevista dall’articolo 3 comma 1 Decreto Legge n. 132/2014 in quanto la causa ha ad oggetto il «risarcimento del danno da circolazione di veicoli».
Il Ruolo delle Compagnie Assicurative Designate
Il Fondo di Garanzia non interviene direttamente, ma opera attraverso le Compagnie assicurative designate da Ivass (con il provvedimento n. Per avviare la richiesta di risarcimento occorre quindi individuare la Compagnia di riferimento, presente nell'elenco delle Compagnie designate. La liquidazione dei danni, per i casi indicati di seguito, ai sensi dell'art. 286 del D.Lgs. 209/2005, è effettuata a cura delle Imprese Designate dall'Ivass (il provvedimento in vigore dal 1 luglio 2015 è il n.
Onere della Prova e Diligenza del Danneggiato
In tema di sinistri stradali causati da veicoli non identificati, “nel caso in cui si ricorra al Fondo di garanzia per le vittime della strada a seguito del verificarsi di sinistri stradali cagionati da autoveicolo non identificato, l’eventuale giudizio si svolge necessariamente in assenza di un contraddittore direttamente coinvolto. Per tale ragione, il regime probatorio deve fondarsi su prove rigorose e il danneggiato che richieda l’intervento del Fondo deve dimostrare non solo che il veicolo coinvolto nel sinistro non è stato identificato ma anche che lo stesso non era identificabile neanche con l’uso dell’ordinaria diligenza. Ciò in quanto l’accertamento da compiere non deve concernere il profilo della diligenza della vittima nel consentire l’individuazione del responsabile, ma esclusivamente la circostanza che il sinistro sia stato effettivamente provocato da un veicolo non identificato: questo è dunque l’oggetto dell’indagine demandata al giudice di merito, il quale potrà - ovviamente - tener conto delle modalità con cui, fin dall’inizio, il sinistro è stato prospettato dalla vittima e del fatto che sia stata presentata una denuncia o una querela, ma ciò dovrà fare nell’ambito di una valutazione complessiva degli elementi raccolti e senza possibilità di stabilire alcun automatismo fra presentazione della denunzia o querela e accoglimento della pretesa, come pure fra mancata presentazione e rigetto della domanda” (cfr. CASS. n.
Costituisce onere del danneggiato che promuova giudizio risarcitorio nei confronti del F.G.V.S., nel presupposto che il sinistro sia stato cagionato da veicolo non identificato, provare non solo che il sinistro si sia verificato a causa della condotta dolosa o colposa - esclusiva o concorrente - del conducente di un altro veicolo, ma anche che questo sia rimasto sconosciuto, la mancata identificazione del medesimo costituendo elemento alla concorrenza del quale l’art. 283, comma primo, lett. a), del D.Lvo n. 209/2005 subordina il sorgere del diritto del danneggiato al risarcimento nei confronti del Fondo; a tal riguardo, la legge non impone certo al danneggiato il compimento di indagini approfondite e complesse, lo stesso essendo infatti ammesso a fornire dimostrazione della mancata identificazione del veicolo documentando ad esempio che, dopo la denuncia del sinistro alle competenti autorità di polizia, le indagini da queste compiute o disposte dall’A.G. per l’identificazione del veicolo abbiano avuto esito negativo.
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