L'emergenza epidemiologica da Covid-19 ha imposto una rimodulazione delle procedure operative in diversi settori, tra cui quello dei trasporti e della revisione dei veicoli. Il presente articolo si propone di delineare le principali misure e protocolli adottati in Italia per garantire la sicurezza degli operatori e degli utenti durante le attività di revisione e collaudo dei veicoli, alla luce delle disposizioni normative emanate nel periodo pandemico.

Gestione degli Accessi e Interlocuzione da Remoto

Una delle prime misure adottate per limitare la diffusione del contagio è stata la riduzione degli accessi fisici agli sportelli degli uffici competenti. In questa prima fase di riapertura, è fondamentale minimizzare la presenza fisica, privilegiando la prenotazione da remoto e l'interlocuzione tramite Posta Elettronica Certificata (PEC).

Modalità Ordinarie e Alternative di Accesso ai Servizi

La modalità ordinaria di accesso ai servizi di motorizzazione è "da remoto". Il canale di comunicazione bilaterale ordinario è quello della Posta Elettronica Certificata (PEC). Tutti gli Uffici e le afferenti sezioni dovranno disporre di caselle PEC “funzionali”, possibilmente con dimensionamento dinamico dello spazio utile, sulle quali far confluire l’intero complesso delle interazioni con gli utenti.

L’utenza, diretta e professionale, si servirà di caselle PEC nella propria disponibilità e trasferirà la documentazione digitalizzata, quando possibile, in formato pdf con firma digitale (pdf signed con firma in chiaro). Sarà cura degli utenti stessi operare adeguata compressione della documentazione digitale da trasmettere affinché, di norma, ciascun allegato non superi la dimensione massima di 2 MB.

Quando per il corretto accesso ai servizi non fosse possibile la modalità ordinaria (via PEC) si ricorrerà alla modalità di posta elettronica, posta ordinaria, telefonica o video-telefonica. Per il ritiro di certificati e/o documenti di qualsiasi natura prodotti dall’Ufficio, gli stessi saranno ritirati in data stabilita, previo appuntamento, senza contatto fisico diretto.

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Pagamento dell'Imposta di Bollo

Per la presentazione di istanze che richiedano il versamento dell’imposta di bollo, l’utente assolverà al pagamento dovuto mediante versamento su ccp 4028 avendo cura di allegare alla documentazione trasmessa la ricevuta del bollettino postale con i relativi codici di securizzazione. L’Ufficio procederà, tramite i suddetti codici, alla verifica della regolarità del pagamento e alla “bruciatura” dei codici per evitare il riutilizzo della ricevuta.

Sistema di Prenotazione

In coerenza con l’obiettivo di riduzione dell’accesso fisico agli uffici, la continuità operativa dell’UMC sarà garantita esclusivamente attraverso un sistema di prenotazione. Al fine di evitare inutili assembramenti e spiacevoli rifiuti si inviterà chiunque a non presentarsi presso l’UMC qualora non in possesso della conferma di prenotazione. Si richiederà inoltre, a coloro che abbiano ricevuto la conferma di prenotazione, di rispettare la fascia oraria assegnata. Il rispetto delle suddette regole sarà garantito dal sistema di controllo accesso, con cui il sistema di prenotazione è completamente integrato. Il sistema di prenotazione verrà attivato secondo le modalità di seguito descritte:

  • È un sistema indipendente che sovraintende il flusso delle operazioni di sportello per il singolo UMC;
  • A regime si potrà accedere tramite APP specifica con credenziali di accesso SPID.

Protocolli per Revisioni e Collaudi

Le linee guida emanate si concentrano su attività specifiche come le procedure nel settore revisioni e collaudi, le operazioni sulle piste, le operazioni tecniche in sedi esterne e gli esami di patente e di guida.

Svolgimento delle Operazioni Tecniche

Per quanto attiene specificamente alle operazioni tecniche, per le sedute interne, ossia svolte presso le strutture dell’Amministrazione è già possibile, per gli studi di consulenza automobilistica prenotare da remoto le operazioni richieste, al netto di una quota riservata all’Ufficio. Detta procedura deve essere tassativamente obbligatoria per tutti gli studi. Analogamente per le sedute esterne, ovvero presso le sedi predisposte dai richiedenti, dovranno essere inibite le prenotazioni agli sportelli da parte degli studi di consulenza. In entrambi i casi eventuali contatti, ritenuti necessari ed indispensabili con il personale dell’ufficio, saranno svolti solo attraverso telefono, posta elettronica. Per l’utenza privata, dovrà essere possibile inoltrare richiesta di prenotazione ad un indirizzo pecche ogni ufficio metterà a disposizione, allegando copia dei versamenti, elenco dei veicoli da prenotare.

Le operazioni tecniche che effettua l’ufficio possono essere raggruppate in 2 macrocategorie:

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  1. Operazioni interne presso le piste di pertinenza dell’UMC;
  2. Operazioni esterne in conto privato (ai sensi della legge 870/1986).

Entrambe le macrocategorie presentano le medesime tipologie di operazioni da effettuare, ovvero operazioni di revisione e operazioni di collaudo veicoli (visita e prova). Ciascuna operazione tecnica prevede obbligatoriamente la presentazione, da parte del conducente del veicolo, di una prenotazione cartacea (mod. 2100TT o 2119TT a seconda dei casi) con sopra indicata la località, l’orario e la pista in cui il veicolo deve presentarsi per effettuare l’operazione; in caso di mancanza di prenotazione il tecnico incaricato, da turno operativo, non può procedere allo svolgimento della revisione o del collaudo. Generalmente le tipologie di operazioni vengono condotte dal tecnico incaricato, coadiuvato da collaboratori, alla presenza del conducente del veicolo e generalmente anche dal titolare o da un delegato dello studio di consulenza automobilistica che ha avuto mandato dal titolare del veicolo all’espletamento della formalità. Le operazioni tecniche si concludono con la produzione di 3 tipologie di documenti diversi che devono essere consegnati all’utente:

  1. Tagliando di revisione;
  2. Tagliando di collaudo (per le operazioni di collaudo e per le operazioni di aggiornamento della carta di circolazione);
  3. L’Amministrazione, oltre a impegnarsi a seguire le indicazioni che saranno formulate a livello governativo e a divulgare tali indicazioni al personale, metterà in atto tutte le azioni necessarie al contenimento del contagio.

Sarà quindi necessario:

  1. Informare i dipendenti per la gestione del rischio da COVID-19;
  2. Avviare un’attività di informazione e sensibilizzazione sulle corrette prassi igieniche, a favore di tutti i dipendenti;
  3. Assicurare un piano di turnazione, da parte del Responsabile Ufficio turni, dei dipendenti dedicati alle operazioni tecniche con l’obiettivo di distribuire i contatti con la massima omogeneità fra i tecnici abilitati;
  4. Adottare opportuni dispositivi di protezione individuale, informare il personale circa il corretto uso e gestione degli stessi, prevederne l'obbligo. Dovrà inoltre esserne garantita la disponibilità;
  5. I veicoli prenotati per l’operazione tecnica utilizzeranno i piazzali di accumulo ponendosi ad una distanza reciproca minima di 2 metri, in attesa della chiamata. Gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi, unitamente ai rappresentanti degli studi di consulenza. Qualora l’Ufficio sia sprovvisto di termometro nell’autocertificazione sopra richiamata dovrà essere dichiarato altresì “di non avere una temperatura corporea superiore a 37,5°” Dovranno essere presenti bagni dedicati all’utenza che accede per le operazioni tecniche, individuati mediante percorsi immediatamente riconoscibili di accesso e uscita. L’accesso alle piste per i controlli avverrà alle ore prestabilite dalla prenotazione e dopo l’invito del personale o dei dispositivi luminosi eventualmente posizionati. All’interno della zona di revisione deve accedere, generalmente, un veicolo per pista in modo tale da prevedere una compresenza massima di veicoli pari al numero delle piste. L’accesso alle piste sarà limitato al solo personale autorizzato, in particolare potranno accedere solo i tecnici incaricati, con eventualmente i propri collaboratori, i conducenti dei veicoli e i rappresentanti degli studi di consulenza automobilistica che accompagnano i loro clienti. Gli autisti dei mezzi di trasporto, e qualora presente il titolare dello studio di consulenza o suo rappresentante, devono rimanere a bordo dei propri mezzi. Questi potranno scendere dal veicolo solo se espressamente autorizzati dal personale dell’Amministrazione, previo utilizzo obbligatorio dei DPI, e solo per il tempo strettamente necessario. Il conducente dell’autoveicolo deve fornire, senza scendere, tutta la documentazione necessaria all’espletamento dell’operazione di revisione, evitando pertanto alcun tipo di contatto. In particolare i documenti relativi alle revisioni, facenti parte del fascicolo necessario per effettuare la prova, ed in possesso del conducente del veicolo o dello studio di consulenza dovranno essere resi disponibili.

Misure Igienico-Sanitarie

Pulizia e Sanificazione

È indispensabile adeguare i contratti di pulizia in essere alle specifiche esigenze del momento. È necessario un vero salto di qualità in materia di health safety environment. La pulizia di tutti gli ambienti, ed in particolare di bagni, scrivanie, maniglie, telefoni, etc., deve essere condotta frequentemente e con cura e profondità. Con altrettanta frequenza, attenzione e cura andrà effettuata la sanificazione degli impianti di climatizzazione al servizio di tutti gli ambienti dell’ufficio, sia di quelli ad uso esclusivo dei dipendenti, sia di quelli ad uso promiscuo (aule esami, area sportelli, etc.). Si raccomanda l’inibizione di ogni funzione di ricircolo nell’utilizzo degli impianti di climatizzazione. Si raccomanda ancora di individuare una specifica figura tra i dipendenti dell’Ufficio cui affidare la responsabilità del controllo sistematico delle condizioni igieniche di tutti gli ambienti con potere di intervento presso il fornitore del servizio per i necessari interventi correttivi. La completa igienizzazione approfondita dei locali dell’Ufficio, ove accede il personale/utente, va condotta almeno ogni settimana. Nel caso si dovesse riscontrare la presenza di una persona affetta da covid, si dovrà procedere alla sanificazione dei locali, secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute.

Dispositivi di Protezione Individuale (DPI)

Non deve essere consentito l’accesso a qualsiasi area dell’Ufficio a dipendenti e/o utenti che non indossino correttamente (coprendo integralmente naso e bocca), se ricorre il caso, una mascherina di una delle seguenti tipologie: chirurgica, FFP2 senza valvola, FFP3 senza valvola o, in caso di indisponibilità di queste, di comunità o autoprodotte. Deve essere sempre disponibile al personale e agli utenti liquido o gel disinfettante. È utile anche la disponibilità di guanti monouso da utilizzarsi per specifiche operazioni manuali quando non sia prontamente disponibile il gel disinfettante (che è certamente da preferire all’utilizzo dei guanti). Gli Uffici dovranno avere nella propria disponibilità idonei dispositivi per la rapida misurazione della temperatura corporea di tutte le persone che, a qualsiasi titolo, intendano accedere ai locali dell’Ufficio stesso. Le modalità e le forme di inibizione dell’accesso alle persone (dipendenti e/o utenti) che presentino una temperatura corporea rilevata superiore a 37.5 °C, dovranno avvenire secondo le vigenti disposizioni di legge sull’argomento.

Regole di Comportamento

Rigoroso distanziamento tra le persone, assenza di contatto fisico, lavaggio accurato o disinfezione frequente delle mani, divieto assoluto di assembramento anche in ambiente aperto.

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Rischio Biologico e Valutazione del Rischio

Il Titolo X del D. Lgs. 81/2008 si occupa del rischio biologico, inteso come rischio di esposizione ad agenti biologici. Per agente biologico si intende “qualsiasi microrganismo anche se geneticamente modificato, coltura cellulare ed endoparassita umano che potrebbe provocare infezioni, allergie o intossicazioni.” Per la fattispecie, si definisce l’agente biologico COVID-19 come un agente biologico del gruppo 4, ovvero un agente biologico che può provocare malattie gravi in soggetti umani, che costituisce un serio rischio per i lavoratori e può presentare un elevato rischio di propagazione nella comunità, per il quale non sono disponibili, di norma, efficaci misure profilattiche o terapeutiche. Nella fattispecie, il COVID-19 rappresenta un rischio biologico generico, che coinvolge tutti gli ambienti di lavoro e in generale tutti i luoghi frequentati dall’uomo. Presso l’Amministrazione, non vi è né uso deliberato, né potenziale esposizione ad agenti biologici così come previsto all’interno del Titolo X del D.Lgs. 81/2008. Anche la valutazione del rischio, ai sensi del Documento tecnico INAIL, perviene ad un risultato analogo. Secondo tale documento, il rischio di contagio per i lavoratori incaricati delle operazioni tecniche è influenzato dalle seguenti tre variabili:

  1. Esposizione: probabilità di venire in contatto con fonti di contagio nello svolgimento delle specifiche attività lavorative (probabilità media nel caso di specie);
  2. Prossimità: le caratteristiche intrinseche di svolgimento del lavoro che non permettono un sufficiente distanziamento sociale per parte del tempo di lavoro o per la quasi totalità (nello scenario pre-COVID si può ipotizzare un lavoro che prevede compiti condivisi in prossimità con altri per parte non predominante del tempo, quindi un rischio medio-alto);
  3. Gli sportelli dell’Amministrazione sono generalmente oggetto di un flusso costante di utenti sia specializzati che non, nonostante che l’Amministrazione nel tempo abbia introdotto strumenti informatici per limitare tali afflussi.

Proroga delle Revisioni

Il D.L. 18 del 17.03.2020 ha rinviato la scadenza delle revisioni da effettuare entro il 31 luglio 2020 al 31 ottobre 2020. Il Comma 4 dell’art. 92 del decreto legge 17 marzo 2020, n. <<In considerazione dello stato di emergenza nazionale di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, è autorizzata fino al 31 ottobre 2020 la circolazione dei veicoli da sottoporre entro il 31 luglio 2020 alle attività di visita e prova di cui agli articoli 75 e 78 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. La circolare Prot. n. 1735 del 23 marzo 2020 (come tra l'altro sostituita dalla circolare Prot. n. <<Per i veicoli soggetti a revisione (art. 80 c.d.s.) o a visita e prova (artt. 75 e 78 c.d.s.) entro il 31 luglio 2020, il comma 4 dell'art. N.B.: c.d.s.= Codice della Strada (d.lgs. 285/1992). La circolare Prot. n. 300/A/2309/20/115/28 del 24.03.2020 del Ministero dell'Interno, al riguardo, precisa che: <<Per quanto riguarda i veicoli da sottoporre a revisione sia annuale che periodica, occorre distinguere:- per i veicoli il cui termine per effettuare la revisione era già scaduto alla data di entrata in vigore del D.L. Dette norme devono essere coordinate con quelle del Regolamento UE 2020/698. Si veda a tal fine la Circolare del Ministero dell'Interno Prot. n.

Esami di Patente e di Guida

Sul fronte conseguimento della patente, gli esami di teoria saranno svolti in base a un rigido protocollo di igiene e distanziamento sociale che preveda il controllo degli accessi e riduca tutti i possibili contatti diretti. Si premette che l’articolo 1, commi 13 e 14, del D.L. 16 maggio 2020, n. 33 prevede che le attività formative siano svolte con modalità definite con provvedimento adottato ai sensi dell’articolo 2 del D.L. n. 19/2020 (vale a dire con DPCM) e che le attività economiche, produttive e sociali debbano svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento. Infatti, il DPCM 17 maggio 2020 all’articolo 1, comma 1, lettera q), nel prevedere che i corsi abilitanti e le prove teoriche e pratiche effettuate dagli uffici della motorizzazione civile e dalle autoscuole possano riprendere a decorrere dal 20 maggio 2020, statuisce che ciò debba avvenire “secondo le modalità individuate nelle linee guida adottate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti”.

Quadro Normativo di Riferimento

Le presenti linee guida muovono dal recepimento di tutti i protocolli e le circolari adottate in materia di mitigazione del contagio da Covid-19, ai vari livelli di concertazione e competenza. In particolare:

  1. Circolare 14915 del 29 aprile 2020 della Direzione Generale Prevenzione Sanitaria del Ministero della Salute recante: “Indicazioni operative relative alle attività del medico competente nel contesto delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro e nella collettività.”
  2. “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”, sottoscritto in data 26/04/2020 dal Governo con le parti sociali;
  3. “Protocollo applicativo - Emergenza legata alla diffusione del virus Covid-19”, sottoscritto dal M.I.T. con le OO.SS. nazionali in data 22/04/2020.

Di seguito si riportano alcuni riferimenti relativi a norme emanate a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 ed attinenti alle attività della U.O. Gestione trasporti o ad esse comunque riconducibili.

  • Si riporta il decreto ministeriale n. 108 del 11.03.2020. In merito vedere anche la circolare prot. n. 9487 del 24.03.2020 del Monistero delle infrastrutture e dei trasporti.
  • Si precisa, infine che la circolare prot. n. 300A/2788/20/115-28 del 09.04.2020 del Ministero dell'interno ha precisato che la proroga dei permessi provvisori di guida per l'effettuazione delle visite in C.M.L. non si applica a coloro che devono essere sottoposti a visita medica in Commissione a seguito dell'accertamento degli illeciti di cui agli articoli 186 ("Guida sotto l'influenza dell'alcool") e 187 ("Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanza stupefacenti") del Codice della strada.
  • Dette norme devono essere coordinate con quelle del Regolamento UE 2020/698. Si veda a tal fine la Circolare del Ministero dell'Interno Prot. n.

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