Il fermo amministrativo è una sanzione accessoria che limita la disponibilità di un veicolo a causa di debiti non saldati. Questo articolo fornisce una panoramica completa della procedura di restituzione del veicolo dopo un fermo amministrativo, basandosi sulle normative vigenti e sulle indicazioni delle autorità competenti.

Fermo Amministrativo e Sequestro: Definizioni e Differenze

Il fermo amministrativo, disciplinato dall'art. 214 del Codice della Strada (C.d.S.), è una sanzione accessoria che impedisce al proprietario di un veicolo di disporne liberamente. La durata del fermo è predeterminata dalla norma di legge violata.

Il sequestro amministrativo, regolato dall'art. 213 del C.d.S., è invece una misura cautelare che sottrae temporaneamente la disponibilità del veicolo all'avente diritto, mettendolo a disposizione dell'autorità amministrativa per i provvedimenti di competenza, come ad esempio la confisca amministrativa.

E' utile sottolineare che, come indicato dal Ministero dell'Interno, la confisca prevista in caso di fermo amministrativo non può essere applicata, in quanto il fermo amministrativo rappresenta una misura temporanea di privazione delle disponibilità del mezzo, non destinata all'acquisizione del bene in favore dello Stato.

Violazioni che Portano al Fermo o Sequestro

Diverse violazioni del Codice della Strada e di altre normative possono comportare il fermo o il sequestro amministrativo del veicolo. Tra queste, le più comuni sono:

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Violazioni Amministrative:

  • Circolazione con veicolo non immatricolato (art. 93/7 C.d.S.).
  • Circolazione con ciclomotore alterato (art. 97/5-7 C.d.S.).
  • Reiterazione/recidiva di violazioni che comportano il fermo amministrativo (es. circolazione con targa non propria o contraffatta - art. 100/11-12 C.d.S.; guida senza patente - art. 116/15° C.d.S.; guida con patente sospesa - art. 218/6 C.d.S.).
  • Circolazione senza copertura assicurativa (art. 193 C.d.S.).
  • Circolazione con veicolo per il quale non sia stata rilasciata la carta di circolazione.
  • Fabbricazione, produzione, commercializzazione o vendita di ciclomotori che sviluppino una velocità superiore a quella prevista dall'art. 52 C.d.S. (45 km/h) oppure con un ciclomotore per il quale non è stato rilasciato il certificato di circolazione, se previsto.
  • Esercitazione alla guida senza istruttore qualificato.
  • Violazione delle norme comportamentali per ciclomotori o motocicli.
  • Circolazione con patente ritirata o sospesa (artt. 216 C.d.S.).
  • Violazione delle normative sul trasporto di cose (artt. 26 e 46 della legge n. 298/1974).
  • Circolazione con veicolo sottoposto a fermo amministrativo (art. 214 C.d.S.).

Violazioni Penali:

  • Divieto di gareggiare in velocità con veicoli a motore.
  • Guida senza patente o con patente revocata.
  • Guida sotto l'effetto di alcool.
  • Guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti.

Procedura di Fermo e Sequestro

Quando viene accertata una violazione che prevede il fermo amministrativo, l'organo di polizia provvede a far ricoverare il veicolo in un apposito luogo di custodia. Dal 25 febbraio 2008, nella provincia di Treviso è stato attivato il sistema informatico di affidamento in custodia dei veicoli sottoposti a sequestro (S.I.Ve.S.), fermo o confisca amministrativa per violazione al C. d. Con il sistema S.I.Ve.S. il veicolo sequestrato o sottoposto a fermo viene generalmente affidato al proprietario o conducente o obbligato in solido, che ha l'obbligo di depositare e custodire il veicolo in luogo non soggetto a pubblico passaggio e di provvedere a proprie spese al trasporto in condizioni di sicurezza per la circolazione stradale. Solo nel caso in cui i soggetti obbligati si rifiutino o non abbiano i requisiti per assumerne la custodia, il veicolo viene affidato al deposito giudiziario incaricato della custodia (c.d.

Contestualmente al sequestro o al fermo, l'Organo accertatore avvisa il proprietario e il trasgressore che, decorsi dieci giorni, la mancata assunzione della custodia del veicolo determinerà l'immediato trasferimento in proprietà al custode-acquirente (art.213 C.d.S., comma 2-quater). Per i ciclomotori o i motocicli si applica la disciplina di cui all'art. 213, comma 2quinquies e art. 214 , comma 1ter C.d.S.: in tali casi il predetto termine di 10 giorni per il ritiro del veicolo decorre una volta scaduti i primi trenta giorni di custodia presso il c.d.

Nelle ipotesi di mancato ritiro del veicolo sottoposto a fermo o sequestro amministrativo ovvero nelle ipotesi di confisca, le spese di recupero, trasporto e custodia del veicolo sono anticipate al custode dall'Autorità Amministrativa che successivamente provvede al recupero delle stesse tramite ingiunzione di pagamento nei confronti del trasgressore e dell'obbligato in solido (D.P.R. 22 luglio 1982 n.

Come Ottenere la Restituzione del Veicolo

La restituzione del veicolo sottoposto a fermo amministrativo è subordinata alla rimozione della causa che ha originato il provvedimento. In generale, ciò implica il pagamento delle somme dovute (tributi, tasse, sanzioni) e la regolarizzazione della situazione che ha portato al fermo (es. stipula di una polizza assicurativa).

Cosa Fare in Caso di Sequestro ai Sensi dell'Art. 193 C.d.S. (Mancanza di Assicurazione)

In caso di sequestro per mancanza di assicurazione (art. 193 C.d.S.), è necessario:

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  1. Pagare la sanzione indicata nel verbale di contestazione in misura ridotta. Se il rinnovo della polizza assicurativa viene effettuato entro trenta giorni dalla scadenza, la sanzione è ulteriormente ridotta ad un quarto.
  2. Dimostrare, entro 60 giorni, di aver stipulato una valida polizza assicurativa. In caso contrario, la somma pagata con la riduzione sarà trattenuta a titolo di acconto, poiché il veicolo è oggetto di confisca amministrativa.
  3. In alternativa, l'interessato può decidere di rottamare il veicolo sequestrato entro trenta giorni dalla data della contestazione/notifica del verbale, versando una cauzione pari all'importo indicato sul verbale. Ad avvenuta dimostrazione della demolizione certificata a norma di legge, l'organo accertatore restituirà i tre quarti della cauzione e tratterrà solamente un quarto, a titolo di definizione del verbale. Le spese di rottamazione e di custodia sono addebitate all'interessato.
  4. Qualora nei termini previsti il proprietario o uno dei soggetti indicati nell'art. 196 del C.d.S., non si avvalga delle suddette possibilità ovvero non proponga ricorso, secondo le modalità indicate nel verbale di contestazione, il verbale di contestazione stesso costituirà TITOLO ESECUTIVO ai sensi dell'art. 203/c.3 del C.d.S. ed il veicolo verrà CONFISCATO ai sensi dell'art.

Rateizzazione delle Sanzioni

La normativa vigente (art. 202 bis C.d.S.) ammette la rateizzazione della sanzione a beneficio di soggetti che versino in condizioni di disagio economico, a condizione che l'importo complessivo delle sanzioni indicate nello stesso verbale sia superiore a 200 euro.

La richiesta di rateizzazione deve essere presentata al prefetto, nel caso in cui la violazione sia stata accertata da funzionari, ufficiali e agenti di cui al primo periodo del comma 1 dell'articolo 208. Sulla base delle condizioni economiche del richiedente e dell'entità della somma da pagare, l'autorità di cui al comma 3 dispone la ripartizione del pagamento fino ad un massimo di dodici rate se l'importo dovuto non supera euro 2.000, fino ad un massimo di ventiquattro rate se l'importo dovuto non supera euro 5.000, fino ad un massimo di sessanta rate se l'importo dovuto supera euro 5.000. L'importo di ciascuna rata non può essere inferiore a euro 100. Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato si applicano gli interessi al tasso previsto dall'articolo 21, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.

Entro novanta giorni dalla presentazione dell'istanza è adottato il provvedimento di accoglimento o di rigetto. In caso di violazioni amministrative per le quali non è ammesso il pagamento in misura ridotta, è inoltre possibile richiedere la rateazione della sanzione dovuta ai sensi dell'art. 26 della Legge 24 novembre 1981, n.

Ricorsi

Avverso il verbale di accertamento della violazione può essere presentato ricorso dal conducente o dal proprietario del veicolo, al Prefetto, per il tramite dell'organo accertatore, entro il termine di 60 giorni dalla notifica del verbale medesimo.

Avverso il verbale di sequestro amministrativo in ipotesi di violazione amministrativa, come previsto dall'art. 213, comma 3, C.d.S., è ammesso ricorso al Prefetto/Ufficio Territoriale del Governo di Treviso ai sensi dell'art.

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Avverso il verbale di fermo amministrativo in ipotesi di violazione amministrativa, come previsto dall'art. 214, comma 4, C.d.S. è ammesso ricorso al Prefetto/Ufficio Territoriale del Governo di Treviso ai sensi dell'art.

Avverso il verbale di sequestro amministrativo in conseguenza di ipotesi di reato (sequestro ai sensi dell'art.224-ter, comma 1, C.d.S.), è ammesso ricorso , entro 60 giorni, al Prefetto/Ufficio Territoriale del Governo di Treviso, ai sensi dell'art. 203 comma 1 del C.d.S., come previsto dall'art. 213 comma 3 dello stesso codice, o opposizione ai sensi art. 205 del C.d.S., entro 30 giorni al Giudice di Pace, come previsto dal comma 5 dell'art.

Avverso il verbale di fermo amministrativo in conseguenza di ipotesi di reato (fermo ai sensi dell'art. 224-ter, comma 3, C.d.S.) è ammesso ricorso , entro 60 giorni al Prefetto/Ufficio Territoriale del Governo di Treviso, ai sensi dell'art. 203 comma 1 del C.d.S., come previsto dall'art. 214 comma 4 dello stesso codice o opposizione , a sensi art. 205 del C.d.S., entro 30 giorni , al Giudice di Pace come previsto dal comma 5 dell'art.

Quando il ricorso proposto al Prefetto è accolto ed è dichiarato infondato l'accertamento della violazione, l'ordinanza prefettizia estingue la sanzione accessoria ed importa la restituzione del veicolo all'avente diritto da parte dell'organo accertatore.

Fermo Fiscale

Il fermo fiscale è uno strumento utilizzato dagli agenti di riscossione per garantire il recupero di crediti erariali (tasse, imposte, ecc.). La disciplina legislativa del fermo fiscale è regolata dall’art. 86 del d.P.R. n. 602/1973 che stabilisce quanto segue:

  1. decorso inutilmente il termine di cui all’art. 50, comma 1, il concessionario può disporre il fermo dei beni mobili del debitore o dei coobbligati iscritti in pubblici registri, dandone notizia alla direzione regionale delle entrate ed alla regione di residenza (la norma non si applica, pertanto, a ciclomotori o velocipedi o veicoli a trazione animale in quanto non iscritti al PRA);
  2. il fermo si esegue mediante iscrizione del provvedimento che lo dispone nei registri mobiliari a cura del concessionario, che ne dà altresì comunicazione al soggetto nei confronti del quale si procede;
  3. chiunque circola con veicoli, autoscafi od aeromobili sottoposti al fermo è soggetto alla sanzione prevista dall’art. 214, comma 8, del c.d.s.

L’effetto principale del fermo è che dalla data della sua iscrizione nel pubblico registro sono inopponibili al concessionario gli atti di disposizione del veicolo, salvo che esso sia stato alienato in data certa anteriore all’iscrizione del fermo, ma trascritto successivamente. In termini più concreti l’iscrizione del fermo impedisce al soggetto interessato di compiere atti di disposizione del veicolo opponibili al concessionario che potrà sempre e comunque legittimamente ricercare il bene fermato ed attivare su di esso le prescritte azioni esecutive, ancorché lo stesso sia stato trasferito ad altri. Inoltre dal momento della comunicazione dell’eseguita iscrizione del fermo fiscale al soggetto interessato è fatto assoluto divieto di circolare con il veicolo stesso pena l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 214, comma 8, del c.d.s. sopra rubricata.

La competenza a conoscere di ricorsi avverso il provvedimento di fermo fiscale ai sensi dell’art. 86 del d.P.R. n. 602/1973 è stata affidata alle Commissioni tributarie. Con successiva sentenza del 2008 la Corte di Cassazione ha precisato che la competenza del giudice tributario sussiste solo se il credito originario ha natura tributaria. In caso invece di credito di natura diversa (ad es.: sanzioni amministrative) la competenza resta del giudice ordinario.

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