Se hai mai avuto la necessità di trasportare attrezzature o bagagli extra che non entrano nel bagagliaio della tua auto o sul tetto con le tradizionali barre portatutto, potresti aver pensato di utilizzare un rimorchio o un carrello appendice. Questi strumenti di trasporto offrono soluzioni versatili, ma è importante comprendere le differenze tra loro e le relative normative del codice della strada italiano per garantire una guida sicura e conforme alla legge.

Carrello Appendice: Estensione del Veicolo Trainante

Il carrello appendice è definito come “un veicolo rimorchiato con massimo due ruote destinato al solo trasporto di attrezzi o bagagli”. È considerato parte integrante del veicolo a cui è agganciato e, pertanto, non ha un suo libretto di circolazione né una targa propria. La targa del carrello appendice corrisponde a quella del veicolo trainante ed è completata da una targa ripetitrice di colore giallo.

Caratteristiche Principali del Carrello Appendice

  • Definizione: Veicolo rimorchiato a due ruote per il trasporto di attrezzi o bagagli.
  • Documentazione: Non ha libretto di circolazione proprio.
  • Targa: Utilizza la targa del veicolo trainante con una targa ripetitrice gialla.
  • Assicurazione: Generalmente non richiede un'assicurazione specifica, ma è sufficiente integrare l'assicurazione della vettura con una copertura per il Rischio statico.
  • Revisione: Segue le scadenze della vettura a cui è collegato.
  • Limiti di velocità: Soggetto agli stessi limiti di velocità della vettura a cui è agganciato.
  • Patente: Per guidare un'auto con carrello appendice è sufficiente la patente B.

Dimensioni e Massa del Carrello Appendice

Le dimensioni e la massa del carrello appendice variano in base al veicolo trainante. È fondamentale assicurarsi che il carrello appendice rientri nei limiti di sagoma e di massa previsti dagli articoli 61 e 62 del Codice della Strada (C.d.S.) e dal regolamento del C.d.S.

Assicurazione per il Carrello Appendice

In genere, non è necessaria un’assicurazione specifica per il carrello appendice. È sufficiente integrare l’assicurazione della vettura trainante. La mancata presenza sul contratto assicurativo RC del veicolo di qualsiasi riferimento all'estensione della copertura del carrello appendice a non più di due ruote destinati al trasporto di bagagli, attrezzi e simili (purché rientranti nei limiti di sagoma e di massa previsti dagli articoli 61 e 62 e dal regolamento), che ai sensi dell'art. 56, comma 4 del C.d.S. è considerato parte integrante del veicolo trainante, munito di gancio traino al momento della stipula del contratto assicurativo, non comporta la violazione contenuta nell'art. 193, comma 2 del C.d.S. È consigliabile integrare la RCA dell’auto trainante con una copertura per il Rischio statico.

Revisione del Carrello Appendice

Per quanto riguarda la revisione, il carrello appendice segue le scadenze della vettura a cui è collegato, poiché non è considerato un veicolo autonomo, ma piuttosto un’estensione della vettura stessa. In caso di contestazione per omessa prescritta revisione di uno dei veicoli indicati nell'art. 180, comma 4 del C.d.S.

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Rimorchio: Un Veicolo a Sé Stante

In caso di esigenze di carico particolari, che coinvolgono pesi e dimensioni superiori, è necessario considerare l’utilizzo di un rimorchio invece di un carrello appendice. Il rimorchio è un veicolo separato con dimensioni maggiori e può avere fino a due assi. Le dimensioni e la massa del rimorchio possono variare, ma esistono regole generali che dipendono in gran parte dalle caratteristiche del veicolo trainante.

Caratteristiche Principali del Rimorchio

  • Definizione: Veicolo separato con dimensioni maggiori e può avere fino a due assi.
  • Documentazione: Necessita di immatricolazione e targa propria.
  • Assicurazione: Richiede una copertura assicurativa a parte quando è staccato dalla motrice, che vale per il rischio statico (da fermo). Durante la circolazione, i rimorchi devono essere assicurati con la stessa polizza della motrice.
  • Revisione: Le scadenze per la revisione del rimorchio sono considerate “individuali”, poiché il rimorchio è trattato come un veicolo a sé stante. È previsto un obbligo di revisione annuale per i rimorchi di massa superiore a 3,5 tonnellate.
  • Limiti di velocità: Un rimorchio agganciato a un veicolo è considerato simile a un autotreno dal punto di vista della guida e deve rispettare gli imposti limiti di velocità.
  • Patente: Per trainare un rimorchio vero e proprio può bastare la semplice patente B o può risultare necessaria una patente di guida specifica, a seconda della massa del carrello che viene rimorchiato. Una novità dell'art. 116 C.d.S. riguarda il traino di rimorchi di massa superiore a 750 kg da parte di un conducente titolare di patente di categoria B, quando il complesso formato da una motrice con massa massima autorizzata non superiore a 3.500 kg ed il predetto rimorchio, superi la massa massima autorizzata di 3.500 Kg. La conduzione di complessi veicolari sopraindicati senza aver sostenuto il relativo esame pratico di guida (codice 96), ovvero senza essere titolari di patente BE, C1E, CE, D1E o DE comporta l'applicazione delle sanzioni per guida senza patente corrispondente di cui all'art. 116, commi 15 e 17, C.d.S.". Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza, circolare n. 300/A/744/13/101/3/3/9 del 25.01.2013 (Decreto legislativo 18 aprile 2011 n. 59 e successive modificazioni ed integrazioni, recante modifiche al titolo IV del Codice della Strada, in materia di patenti di guida, in vigore dal 19 gennaio 2013.

Considerazioni Importanti per i Rimorchi

  • Autotreno: Secondo l'art. 54, comma 1, lett. h) del codice della strada, qualsiasi complesso costituito da due unità distinte, di cui uno è la motrice, rientra nella categoria degli autotreni e, come tali, sono tenuti al rispetto degli imposti limiti di velocità. Se a una vettura viene attaccato un carrello rimorchio diventa automaticamente un autotreno e deve rispettare le normative previste per gli autotreni, sia per quanto riguarda le dimensioni che i limiti di velocità.
  • Massa Rimorchiabile: Un veicolo non può trainare un rimorchio di qualsiasi massa. Il valore della massa rimorchiabile è indicato nella carta di circolazione.
  • Targa: I rimorchi devono essere immatricolati e dotati di targa propria, anche se leggeri.
  • Segnaletica: I rimorchi destinati al trasporto di cose con massa massima a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate, devono essere segnalati con strisce posteriori e laterali retroriflettenti e con gli appositi pannelli posteriori.
  • Collegamento Elettrico: Prima di partire occorre effettuare il collegamento elettrico fra motrice e rimorchio ed è opportuno accertarsi che gli impianti di illuminazione e di segnalazione funzionino regolarmente.
  • Disposizione del Carico: La merce trasportata nel rimorchio deve essere sistemata in modo che, durante la marcia, non si verifichino spostamenti, rovesciamenti, cadute o sfregamenti.
  • Sporgenza del Carico: Il carico dei rimorchi (anche se leggeri), come per gli autoveicoli, non può sporgere sul lato anteriore, ma solo su quello posteriore fino a 3/10 (tre decimi, cioè il 30%) della lunghezza del rimorchio. Il carico sporgente va segnalato con l’apposito pannello.
  • Frenatura: I rimorchi trainati da autovetture sono muniti, in genere, di freno ad inerzia che entra in azione quando il rimorchio, avvicinandosi alla motrice, esercita una spinta su di essa. La frenatura del rimorchio, perciò, non avviene simultaneamente (cioè contemporaneamente) alla motrice, ma solo in un secondo tempo (qualche frazione di secondo dopo). Nel rimorchio è presente un dispositivo di sicurezza (cavetto d’acciaio) che, in caso di sganciamento accidentale del rimorchio, aziona automaticamente il freno di stazionamento.
  • Organi di Traino: Gli organi di traino del veicolo devono essere omologati (indipendentemente dalla massa del rimorchio) e devono essere mantenuti puliti, ma adeguatamente lubrificati. Devono consentire sufficienti oscillazioni in senso verticale tra motrice e rimorchio, in modo da poter compensare le diverse inclinazioni dei veicoli dovute ai dislivelli stradali, ma non devono presentare giochi, deformazioni o incrinature.
  • Rimessaggio: Nel caso in cui il rimorchio rimanga inattivo per lungo tempo è consigliabile, se possibile, mantenere gli pneumatici sollevati da terra, applicando appositi sostegni sotto al telaio.

Trasporto di Persone e Cose

  • Trasporto di Persone: Il trasporto di persone (le cui generalità vanno trascritte nel verbale di contestazione) a bordo di rimorchio o semirimorchio immatricolato per trasporto di cose, costituisce violazione al disposto dell'art. Il trasporto di persone all'interno del caravan (o roulotte), le cui generalità vanno trascritte nel verbale di contestazione, durante la marcia costituisce violazione al disposto contenuto nell'art.
  • Autocaravan e Caravan: Il codice della strada descrive gli autocaravan (c.d. camper) come "veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e all'alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente" (art. 54, comma 1, lett. m) del C.d.S.) ed i caravan (c.d. roulotte) come "rimorchi ad un asse o a due assi posti a distanza non superiore ad un metro, aventi speciale carrozzeria ed attrezzati per essere adibiti ad alloggio esclusivamente a veicolo fermo" (art. 56, comma 2, lett.

Rimorchi Speciali

Esistono rimorchi muniti di specifico equipaggiamento per il trasporto di attrezzature turistiche e sportive (quali imbarcazioni, alianti, ecc.) che non devono costituire oggetto di commercio, ma essere impiegate solo per il tempo libero. Per i rimorchi che trasportano animali vivi si applicano le norme generali previste per i rimorchi.

Scelta tra Carrello Appendice e Rimorchio

In sintesi, la scelta tra carrello appendice e rimorchio dipende dalle tue specifiche esigenze di carico e dalle tue preferenze personali. Il carrello appendice è ideale per trasportare attrezzi e bagagli in modo semplice e senza la necessità di immatricolazione e assicurazione separate. Il rimorchio, d'altra parte, è più adatto per carichi più pesanti e voluminosi, ma richiede una maggiore attenzione alle normative e ai requisiti di legge.

Idee Sbagliate Comuni

È importante sfatare alcune idee sbagliate comuni sui rimorchi:

  • Massa e Integrazione: È sbagliato dire che il rimorchio si considera parte integrante del veicolo se ha una massa fino a 3,5 tonnellate (ciò vale solo per il carrello appendice).
  • Vincoli: Che non può essere agganciato ad un altro veicoli o che nelle autovetture dotate di A.B.S. non è possibile agganciare un rimorchio privo di impianto frenante.
  • Sensori di Parcheggio: La presenza nel veicolo di sensori di parcheggio non impedisce il traino di un rimorchio.
  • Ruotino Pivottante: È sbagliato affermare che, durante la marcia, il rimorchio deve avere il ruotino pivottante (ossia una piccola ruota libera di muoversi in qualsiasi direzione) abbassato (cioè poggiato al suolo).

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