Il Pubblico Registro Automobilistico (PRA) è la banca dati nazionale gestita dall’ACI (Automobile Club d’Italia), istituito nel 1927, in cui vengono registrati i veicoli e i relativi dati di proprietà. Il PRA riporta tutte le iscrizioni, le trascrizioni e le annotazioni relative ad autoveicoli, motoveicoli e rimorchi in quanto "beni mobili registrati" secondo le norme previste dal Codice Civile. Questo lo rende fondamentale per il monitoraggio e la regolamentazione del parco auto circolante in Italia.

A volte, nelle visure PRA, può comparire la dicitura "Autoveicolo non iscritto al PRA". Questa situazione si verifica in alcune casistiche particolari che traggono origine dalla mancata applicazione delle normative stabilite dal D.M. 514 del 1992. Esaminiamo insieme questi casi specifici.

La Registrazione dei Veicoli al PRA

Il Pubblico Registro Automobilistico è la banca dati di tutti i veicoli immatricolati in Italia. Vengono conservati i dati tecnici sui veicoli, i proprietari (attuali e precedenti) e i gravami sui veicoli. In questo modo, si offre agli utenti la possibilità di avere evidenza pubblica dei beni mobili (auto, moto e rimorchi) circolanti nel territorio nazionale.

Tuttavia, si può verificare che, in alcuni casi, un veicolo non risulti registrato al PRA. Le cause possono essere differenti. Prima di analizzare le principali, è utile soffermarsi sulle modalità di registrazione stabilite dalla normativa vigente.

La registrazione di un veicolo al Pubblico Registro Automobilistico è un atto dovuto che comporta, per le nuove registrazioni, il pagamento dell'IPT - Imposta Provinciale di Trascrizione. Si tratta di un'imposta stabilita con un importo base dal Ministero delle Finanze. Ogni amministrazione provinciale in Italia può deliberare su come variare questo importo fino a un massimo del 30%. L’IPT deve essere corrisposta al momento della registrazione. In caso di ritardo nel pagamento, viene applicata una sanzione. Oltre all’IPT, sono dovuti al PRA anche gli emolumenti annui per i servizi ACI e l’imposta di bollo. Gli emolumenti ACI sono pari a 27 euro, mentre l’imposta di bollo è di 32 euro.

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Termini per la Registrazione

Entro 60 giorni dall’atto di vendita, il passaggio di proprietà deve essere registrato al PRA. Solo a seguito dell'avvenuta registrazione, il CDP (Certificato di Proprietà) sarà aggiornato ed indicherà i dati del nuovo proprietario. Sempre entro il termine di sessanta giorni bisogna provvedere alla comunicazione alla Motorizzazione Civile, che provvederà ad aggiornare la carta di circolazione.

Sanzioni per il Ritardo nella Registrazione

Il ritardo nella registrazione può essere sanato attraverso il versamento di un importo massimo pari al 30% dell’IPT:

  • Entro 15 giorni: la sanzione è ridotta all'1% per ogni giorno di ritardo.
  • Entro 90 giorni: la sanzione è ridotta al 15%.
  • Oltre i 90 giorni: la sanzione è del 30%.

Mancata Registrazione al PRA: Conseguenze e Soluzioni

Quando un passaggio di proprietà di un veicolo non viene registrato al PRA, il precedente proprietario risulta, di fatto e di diritto, ancora l’intestatario del veicolo. Di conseguenza, potrà essere chiamato a rispondere dei danni causati dal veicolo, come danni ad altri veicoli, persone e/o cose, e infrazioni al Codice della Strada. Richiedendo una visura per targa, il veicolo risulterà ancora intestato al precedente intestatario.

I gravami, ipoteche e fermi amministrativi, seguono il veicolo per cui, se non saldati, non verranno automaticamente cancellati. La procedura di sospensione e revoca del fermo amministrativo può comunque essere attivata.

Sanzioni per Mancata Registrazione

La mancata registrazione al PRA entro i termini di legge comporta l’applicazione non solo di sanzioni monetarie, ma anche il ritiro della carta di circolazione (art. 94 del CdS). Le sanzioni amministrative saranno a carico del nuovo proprietario, mentre il venditore sarà responsabile in sede civile e fiscale, risultando ancora l’intestatario del veicolo.

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Come Agire in Caso di Mancata Registrazione

Il venditore può agire autonomamente per richiedere al PRA la registrazione d’ufficio dell’atto di vendita. Dovrà allegare alla domanda l’atto di vendita ed il modello NP3C. Inoltre, dovrà obbligatoriamente essere corrisposta l'IPT con le sanzioni amministrative precedentemente indicate, oltre agli emolumenti ACI (27 euro) e l'imposta di bollo (32 euro).

Una soluzione alternativa è rappresentata dal ricorso al Giudice ordinario o al Giudice di Pace, a seconda del valore del veicolo. In questo modo, il venditore potrà ottenere una sentenza che dichiari la vendita del veicolo a favore del soggetto che non ha provveduto alla registrazione dell’atto di vendita. La sentenza dovrà poi essere registrata al PRA.

Il venditore può richiedere al P.R.A. la trascrizione al P.R.A. Il P.R.A. emette un certificato di proprietà con l’annotazione della perdita di possesso e, da quella data, il proprietario non sarà più tenuto al pagamento del bollo.

Veicoli Non Transitati al PRA

In alcuni casi, si può verificare che un veicolo non sia mai transitato al PRA. Sono situazioni limitate, ma può essere accaduto che il venditore (ad esempio, una concessionaria di auto) non abbia mai provveduto alla registrazione del veicolo. La targa del veicolo risulta regolarmente iscritta alla Motorizzazione Civile, ma il Pubblico Registro Automobilistico non ha alcun dato registrato. In questi casi, la visura per targa può dare un esito negativo.

Veicoli Radiati d'Ufficio

Un'altra annotazione che può risultare nella richiesta di visure PRA è "Veicolo radiato d’ufficio". Si tratta di veicoli storici (art. 60 CdS) o di interesse collezionistico che sono stati radiati d’ufficio ai sensi della Legge n. 53 del 1983. Oppure, nel caso di mancato pagamento del bollo auto per tre anni consecutivi, il Pubblico Registro Automobilistico provvede alla radiazione d’ufficio (art. 96 del CdS).

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Servizi Offerti dal PRA

Poiché il PRA è un registro pubblico, chiunque può richiedere informazioni su un veicolo registrato semplicemente fornendo il numero di targa. Il PRA offre numerosi servizi per diverse necessità:

  • Visura Targa PRA: Permette di verificare i dati tecnici di un veicolo (marca, modello, numero di telaio, cilindrata e cavalli), oltre ai dati anagrafici del proprietario e la presenza di ipoteche o fermi amministrativi.
  • Visura Telaio PRA: Simile alla visura per targa, ma si basa sul numero di telaio del veicolo, offrendo una panoramica sui dati tecnici e sul proprietario.
  • Visura Bolli: Fornisce un elenco dei bolli auto pagati per un determinato veicolo nel corso degli anni, utile per verificare lo storico dei pagamenti.
  • Certificato Cronologico: Permette di ottenere la storia completa dei passaggi di proprietà di un veicolo, offrendo una visione completa di tutti i precedenti proprietari.
  • Visura Targa in Motorizzazione: Consente di ottenere i dati tecnici di un veicolo anche se non registrato al PRA (ad esempio, carrelli, ciclomotori e rimorchi).
  • Pratica di Perdita di Possesso: Utilizzata in caso di furto o smarrimento del veicolo per interrompere l’obbligo di pagamento del bollo. Il P.R.A. emette un certificato di proprietà con l’annotazione della perdita di possesso e, da quella data, il proprietario non sarà più tenuto al pagamento del bollo. il P.R.A. emette un certificato di proprietà con l’annotazione della perdita di possesso e, da quella data, il proprietario non sarà più tenuto al pagamento del bollo. la dichiarazione sostitutiva dell'atto dell'atto di notorietà ai sensi degli artt. 3 e 47 del D.P.R. n.
  • Visura Veicoli Intestati: Permette di verificare tutti i veicoli attualmente a te intestati, anche quelli posseduti in passato, utile per chi desidera avere una panoramica sui propri mezzi.
  • Rientro in Possesso: Se un veicolo viene ritrovato dopo un furto o dissequestrato, è possibile informare il PRA del rinvenimento tramite la pratica di Rientro in Possesso di un veicolo su cui precedentemente era stata annotata la “Perdita di Possesso”, ripristinando così i propri diritti sul mezzo.
  • Copia dell’Atto di Vendita PRA: Un documento che riproduce l’atto originale firmato dal venditore e può essere richiesta in caso di smarrimento della dichiarazione di vendita.

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