Lo scandalo Dieselgate, esploso nel 2015, ha scosso l'industria automobilistica mondiale, coinvolgendo milioni di consumatori e attirando l'attenzione delle istituzioni di tutto il mondo. Questo scandalo ha riguardato la manipolazione dei dati sulle emissioni da parte di Volkswagen, portando a una serie di contenziosi legali e richieste di risarcimento. A distanza di anni, la vicenda continua a generare sviluppi, tra sentenze, accordi transattivi e nuove azioni legali.

L’ultimo episodio della ‘Dieselgate saga’

Sembrava tutto archiviato, consegnato ai libri di storia dell’automotive come uno dei più grandi scandali industriali del secolo. E invece no: il Dieselgate torna a far tremare Volkswagen. La Corte Federale di Giustizia tedesca ha deciso di riaprire il caso, annullando la delibera dell’assemblea generale del 2021 per “mancanza di trasparenza”. Proprio mentre l’intero Gruppo Volkswagen sta avviando una marcia indietro su quello che è il percorso di elettrificazione, la ferita torna a sanguinare. La Corte tedesca ha stabilito che la delibera con cui Volkswagen approvò nel 2021 gli accordi di risarcimento non sarebbe stata trasparente. In particolare viene contestato che Volkswagen non abbia permesso domande sugli asset patrimoniali degli ex manager né aveva chiarito che l’accordo liberava altri dirigenti da ulteriori responsabilità. In parole povere: tutto da rifare. Per il Gruppo non è una questione da poco. Finora il Dieselgate è costato oltre 30 miliardi di euro tra multe, indennizzi e spese legali. Una notizia che pesa anche a livello simbolico, proprio ora che Volkswagen sta consolidando la propria identità green, cercando di scrollarsi di dosso il passato. Il punto chiave è proprio questo: la validità dei risarcimenti approvati nel 2021. In una situazione come questa, l’intero piano di compensazioni potrebbe essere riscritto da zero. Si parla di importi, modalità di pagamento e persino di nuovi soggetti coinvolti. Non è difficile immaginare le conseguenze. Migliaia di investitori e clienti che pensavano di aver chiuso la partita potrebbero vedersi rimettere tutto in discussione, mentre Volkswagen si troverebbe nuovamente a gestire una crisi di fiducia in piena transizione verso la mobilità elettrica. A oggi non è chiaro se la vicenda porterà a nuove condanne o se si tratterà solo di un passaggio tecnico. Al di là delle aule di tribunale, il Dieselgate ha lasciato un segno indelebile. Una ferita cosi grande apre allo scetticismo, e a pagarne le conseguenze non è stata solo Volkswagen, ma anche il diesel, che ha perso la sua reputazione come simbolo di efficienza, costringendo le case automobilistiche a ripensare strategie e investimenti.

L'Accordo tra Altroconsumo e Volkswagen

Una svolta decisiva arriva nella lunga vicenda delle emissioni diesel, grazie all’accordo raggiunto tra Altroconsumo e Volkswagen. Dopo nove anni di battaglie legali, sessantamila consumatori potranno finalmente accedere ai risarcimenti previsti, con importi che variano tra 550 e 1.100 euro.

Grazie all'accordo che Altroconsumo ha siglato con il Gruppo Volkswagen, 60 mila aderenti alla class action sulle emissioni delle auto diesel, potranno ricevere un pagamento da parte di Volkswagen che può arrivare fino a 1.100 euro per ogni proprietario delle auto coinvolte. Ma quali sono le auto coinvolte? Che cosa prevede questo accordo nel dettaglio e perché è stato siglato? Chi ha diritto ad essere pagato? Come faccio a sapere se sono tra coloro i quali riceveranno i soldi da Volkswagen? Quanto mi spetta e quando arriverà il pagamento?

A fronte del pagamento dell’importo transattivo, l’aderente rinuncia a qualsiasi ulteriore pretesa nei confronti del Gruppo Volkswagen e dei soggetti ad esso collegati (dipendenti, concessionarie, altre società del Gruppo Volkswagen, ecc.) per le vicende di cui alla class action sulle emissioni diesel, compreso il pagamento dell’importo risarcitorio (€ 300, oltre interessi) liquidato nella sentenza della Corte di Appello di Venezia.

Leggi anche: Caratteristiche tecniche cerchi Golf 6

Altroconsumo e il gruppo Volkswagen hanno siglato a maggio del 2024 un accordo transattivo (o transazione) cioè un contratto con il quale due parti chiudono una lite in corso, o prevengono una lite futura facendosi reciproche concessioni. L’Accordo ci consente di far ottenere agli automobilisti ammessi di più di quanto aveva deciso la Corte di Appello di Venezia, che aveva annullato il risarcimento dei danni patrimoniali e riconosciuto solo 300 euro per il risarcimento da danni morali. Ed inoltre evita altre lungaggini giudiziali assicurando un risultato certo agli aderenti ammessi. Ricordiamo che la class action sulle emissioni diesel è iniziata nel 2015 e che sono già passati 9 anni. I veicoli coinvolti sono riconducibili a marchi Volkswagen, Seat, Skoda, Audi.

In base all’Accordo con Altroconsumo, hai a disposizione 8 mesi di tempo per accettare l’offerta transattiva del Gruppo Volkswagen a partire dal 10 aprile 2025, ovvero dal momento del lancio della piattaforma disponibile all'indirizzo web www.classactionemissioni.it. Certo, ogni aderente ammesso può liberamente scegliere se accettare o non accettare l’accordo transattivo, richiedendo o meno di ricevere l’offerta transattiva del Gruppo VW.

Dovresti aver ricevuto già da qualche tempo una nostra comunicazione con la quale ti abbiamo informato della decisione presa dai giudici nell'ammettere o meno il tuo caso. Il fascicolo di alcune adesioni non consente di accertare il possesso dei Requisiti Sostanziali; gli aderenti interessati potranno dimostrare il possesso di tali requisiti seguendo l’apposita procedura sulla piattaforma che sarà messa a disposizione da Altroconsumo a fine 2024.

Per garantire la corretta identificazione degli aderenti è previsto l’utilizzo di SPID o di carta d'identità elettronica (CIE). Se non ho lo SPID o la CIE? Per chi non avesse lo SPID o la CIE sarà prevista una procedura alternativa che assicuri la corretta identificazione dell’aderente. Ho partecipato alla class action ma non sono tra coloro che hanno diritto al pagamento, perché la mia adesione non è stata ammessa? Cosa posso fare? Se non sei tra gli aderenti ammessi alla class action non puoi ricevere l’offerta transattiva del Gruppo Volkswagen in base all’Accordo né richiedere il pagamento del risarcimento di € 300 stabilito nella sentenza della Corte di Appello di Venezia. Se intendi chiedere il risarcimento di € 300 in base alla sentenza, non avrai più diritto a ricevere l’offerta transattiva.

La Piattaforma Online per i Rimborsi

È finalmente attiva la piattaforma online dedicata ai rimborsi per gli oltre 60.000 proprietari di veicoli diesel Volkswagen coinvolti nel caso noto come Dieselgate. A partire dal 10 aprile 2025, sarà operativa una piattaforma digitale, raggiungibile all’indirizzo www.classactionemissioni.it, progettata per gestire le richieste di indennizzo.

Leggi anche: Volkswagen: SUV sicuri per giovani guidatori

Questa piattaforma è dedicata ai proprietari di veicoli Volkswagen che sono stati ammessi alla class action dai tribunali di Venezia. Per garantire un supporto adeguato agli utenti durante l’intero processo, è stato attivato un call center dedicato, contattabile al numero 02.35.92.72.59.

La collaborazione tra Altroconsumo, associazione leader nella tutela dei diritti dei consumatori, e il colosso automobilistico tedesco Volkswagen, ha portato allo sviluppo di questa soluzione tecnologica innovativa. L’obiettivo è semplificare il processo di indennizzo, garantendo al contempo elevati standard di sicurezza informatica e protezione della privacy.

La piattaforma resterà attiva per un periodo di otto mesi, offrendo così un ampio margine di tempo ai consumatori per presentare la propria domanda di risarcimento. Con questa iniziativa, Altroconsumo riafferma il proprio impegno a favore di un mercato più equo e trasparente, sottolineando il valore delle azioni collettive come strumento per tutelare i diritti dei consumatori.

Questa soluzione non solo rappresenta un’importante vittoria per i consumatori coinvolti nella class action, ma costituisce anche un esempio di come la digitalizzazione possa trasformare e semplificare processi legali complessi. La piattaforma digitale www.classactionemissioni.it, insieme al call center dedicato, segna un traguardo significativo nel panorama delle controversie legali collettive, offrendo una soluzione concreta e innovativa per risolvere una delle più grandi dispute del settore automobilistico.

Il portale si presenta con un’interfaccia intuitiva e accessibile, pensata per guidare l’utente passo dopo passo nella registrazione della richiesta di rimborso. La piattaforma rimarrà attiva per un periodo di otto mesi a partire dal 10 aprile 2025, offrendo una finestra temporale ampia per completare la procedura di adesione. La nuova piattaforma, accessibile all’indirizzo <a href=" è stata sviluppata da Altroconsumo in collaborazione con Volkswagen. Essa permette ai clienti di presentare domanda per ricevere un indennizzo economico che varia tra 550 e 1.100 euro a seconda delle specifiche condizioni del veicolo e della posizione giuridica del proprietario. Per coloro che potrebbero incontrare difficoltà durante il processo, è stato attivato un Call Center dedicato, disponibile al numero 02.35.92.72.59. Questo accordo transattivo, concluso nel 2024, rappresenta un passo importante verso la giustizia per i proprietari di veicoli diesel coinvolti nel caso Dieselgate.

Leggi anche: Volkswagen T-Roc: Cosa Significa la Spia EPC?

Grazie a questa piattaforma è possibile gestire le operazioni con semplicità d'uso e con elevati standard tecnologici in termini di privacy e sicurezza informatica. In questi mesi Altroconsumo e Volkswagen hanno continuato a collaborare per rendere operativa l’intesa raggiunta, che ha consentito di concludere la vicenda giudiziaria durata oltre nove anni e di assicurare un risultato ai consumatori coinvolti.

I precedenti gradi di giudizio

Il Dieselgate italiano aveva preso avvio con la sanzione irrogata dall’A.g.c.m. in relazione alla pratica commerciale considerata scorretta, ai sensi degli artt. 20, comma 2, 21, comma 1, lett. b), e 23, comma 1, lett. d), cod. consumo, e consistente nella “commercializzazione di autoveicoli diesel sul mercato italiano […], a partire dall’anno 2009 e fino al settembre 2015, la cui omologazione è stata ottenuta attraverso l’utilizzo di un software nella centralina di controllo del motore […] in grado di far sì che il comportamento del veicolo sia diverso durante i test di banco per il controllo delle emissioni rispetto al normale utilizzo su strada”. La legittimità di detta sanzione era, quindi, stata confermata dapprima Tar Lazio, che aveva respinto il ricorso avanzato da Volkswagen avverso il provvedimento dell’Autorità, e, ora, anche dal Consiglio di Stato che, con la pronuncia n. 4.

Il giudizio veniva introdotto, dinanzi al tribunale di Venezia, ratione temporis nelle forme dell’art. 140-bis cod. per quel che qui interessa, dal punto di vista privatistico, la sentenza resa dal Tribunale di Venezia aveva delineato il perimetro del danno risarcibile identificandolo nella lesione della libertà di autodeterminazione negoziale del consumatore, determinata da un’inadeguata informazione e da una scorretta pubblicità, nonché conseguente all’esercizio delle pratiche commerciali violando principi di buona fede, correttezza e lealtà, di cui all’art. 2 cod. cons..

Il giudice di prime cure, difatti, dopo aver affermato la responsabilità extracontrattuale delle società convenute, quantificava il pregiudizio patrimoniale in modo uniforme per tutti i consumatori coinvolti nel giudizio (fatto salvo un esiguo numero di eccezioni), facendo applicazione dell’art. 140-bis, comma 12, D.Lgs. n.

Al riconoscimento del danno, il Tribunale veneziano perveniva attraverso una fine concatenazione argomentativa, così strutturata: a) la responsabilità civile ha una funzione anche sanzionatoria e di deterrenza; b) nella prospettiva di disincentivare condotte dirette a creare micro danni, l’azione collettiva evita di lasciare il danno lì dove cade; c) con l’inclusione nell’art. 2043 cod. civ. di ogni interesse che non sia di mero fatto, viene assicurata la tutela aquiliana anche al contraente che non si sia determinato liberamente nello svolgimento dell’attività negoziale; d) anche in assenza di un rapporto diretto tra aderenti alla classe e società automobilistica, è consentita la tutela aquiliana per l’ingiustizia del danno, in quanto la condotta posta in essere dalla VW è lesiva del diritto alla autodeterminazione ex art. 2 cod.

Nella medesima prospettiva liquidatoria, veniva quantificato anche il danno non patrimoniale, determinato - invero, questo, assai discutibilmente (v. infra) - aumentando del 10% l’importo del danno patrimoniale, in applicazione dei criteri previsti dalle Tabelle del Tribunale di Venezia per la parametrazione del danno morale, per una cifra pari a € 300,00 per ogni consumatore (nel caso di specie, il danno non patrimoniale riconosciuto dal collegio veniva individuato nel pregiudizio di tipo morale da reato, avendo il Tribunale inquadrato la fattispecie esaminata nel reato di frode in commercio di cui all’art. 515 c.p.). Peraltro, a riprova del ‘coraggio’ mostrato dal Tribunale, la condanna inflitta a Volkswagen si ‘colorava’, per così dire, anche di una ulteriore componente, quella prevista dall’art.

La Sentenza della Corte d'Appello di Venezia

La Corte lagunare ha ritenuto mancante l’elemento imprescindibile del danno-conseguenza, necessario in quanto elemento costitutivo della responsabilità civile: il rapporto tra lesione del diritto all’autodeterminazione dei consumatori e loro pregiudizio patrimoniale mira, difatti, ad evitare che si scivoli nel pregiudizio in re ipsa, occorrendo sempre la prova della perdita concretamente sofferta.

Ed è, dunque, su tale aspetto che il collegio veneziano ha finito per sconfessare gli approdi cui coraggiosamente era pervenuto il Tribunale: il richiamo ai principi generali da parte del giudice di primo grado era finalizzato a stabilire se nella class action debbano o meno trovare applicazione gli ordinari criteri risarcitori, tuttavia nella pronuncia d’appello si imputa, al tribunale, la poca chiarezza nell’individuare il limite fino al quale ci si possa discostare dai principi generali vigenti in materia di responsabilità civile e, dunque, al complesso di regole esistenti per il danno individuale.

Facendo nuovamente un passo indietro, come già ricordato, il Dieselgate italiano aveva preso avvio con la sanzione irrogata dall’A.g.c.m. in relazione alla pratica commerciale considerata scorretta, ai sensi degli artt. 20, comma 2, 21, comma 1, lett. b), e 23, comma 1, lett. d), cod. consumo, e consistente nella “commercializzazione di autoveicoli diesel sul mercato italiano […], a partire dall’anno 2009 e fino al settembre 2015, la cui omologazione è stata ottenuta attraverso l’utilizzo di un software nella centralina di controllo del motore […] in grado di far sì che il comportamento del veicolo sia diverso durante i test di banco per il controllo delle emissioni rispetto al normale utilizzo su strada”. La legittimità di detta sanzione era, quindi, stata confermata dapprima Tar Lazio, che aveva respinto il ricorso avanzato da Volkswagen avverso il provvedimento dell’Autorità, e, ora, anche dal Consiglio di Stato che, con la pronuncia n. 4.

Invero, nonostante la convenuta avesse ufficialmente e pubblicamente riconosciuto nel merito l’illiceità della condotta, avesse subìto un provvedimento sanzionatorio dell’A.g.c.m.

La decisione della Corte d’Appello di Venezia ha, d’altro canto, finito essenzialmente per ribadire il problema di fondo che caratterizza lo strumento dell’azione di classe italiana, ossia quello di comprendere se, oltre alla facilitazione di carattere processuale che lo strumento offre, si possa arrivare anche, per il suo tramite, ad un modellamento della categoria sostanziale, e delle relative regole, del danno risarcibile. La corte d’Appello nel caso Dieselgate ha concordato sul fatto che la disciplina dell’azione di classe impone di riconoscere la specifica esigenza, che caratterizza detto strumento processuale, di bilanciare il principio dell’integrale risarcimento del danno con l’utilizzo di criteri standardizzati per tutti gli appartenenti alla classe, e che questo comporta la necessaria rinuncia ad una precisa quantificazione del danno calibrata sul singolo danneggiato in favore di una quantificazione standardizzata, ma non ritiene che ciò giustifichi anche un superamento delle regole che valgono per il danno individuale e, in particolare, dell’art.

Come ricordato, nel processo logico di liquidazione del danno, il Collegio applica l’art. 140-bis, comma 12°, cod. cons., che nella formulazione vigente ratione temporis prevede che, nel liquidare le somme dovute agli aderenti all’azione di classe, detta liquidazione avvenga ai sensi dell’art. 1226 c.c. Tuttavia la stessa Corte d’Appello, modificando, sul punto, le conclusioni cui era giunto il Tribunale, e, pur consapevole che il richiamo al criterio di liquidazione equitativa del danno dell’art. 1226 c.c., quale «principale parametro liquidatorio» contenuto nell’art. 140-bis cod.

E dunque, la Corte ritiene che il richiamo all’art. 1226 cod. civ. abbia la funzione esclusivamente di esonerare l’attore dall’onere di dimostrare esattamente la misura del pati di ogni singolo class member, e non quella - diversa - di escludere l’allegazione e la prova di tale misura, contravvenendo alle ordinarie regole in tema di onere probatorio. E ciò, si ritiene, in quanto tanto l’azione di classe ex art. 140 bis cod. cons., tanto quella di cui agli art. 840 bis e ss. c.p.c. non contengono previsioni speciali per l’accertamento del quantum risarcitorio ma l’unica differenza consiste nel richiamo, che il 12° comma dell’art. 140 bis effettuava, all’art. 1226 c.c.

Rimanendo il danno risarcibile solo il c.d. E, allora, delle due l’una: a) se l’acquirente ha partecipato alla revisione gratuita promossa dalla casa automobilistica, il danno patrimoniale sarebbe stato ristorato in forma specifica o, più correttamente, mancherebbe la prova che permanga un danno dopo l’intervento messo a punto dalla società; b) se l’acquirente si è invece rifiutato di partecipare alla campagna di richiamo, significa che evidentemente non era interessato, non potendo di conseguenza residuare alcun danno ma dovendosi diversamente tener conto della sua condotta rilevante ex art. 1227, comma 2°, cod.

La decisione del Consiglio di Stato sul fronte del public enforcement

La legittimità della sanzione irrogata dall'A.g.c.m. è stata confermata dapprima dal Tar Lazio, che aveva respinto il ricorso avanzato da Volkswagen, e successivamente anche dal Consiglio di Stato. Questo aspetto sottolinea l'importanza del public enforcement nella disciplina delle pratiche commerciali scorrette.

I limiti intrinseci dell’azione di classe italiana nel rapporto con il sistema della responsabilità civile

La decisione della Corte d’Appello di Venezia ha evidenziato il problema di fondo dell’azione di classe italiana, ossia la difficoltà di modellare la categoria sostanziale del danno risarcibile attraverso uno strumento processuale. La Corte ha ribadito la necessità di bilanciare il principio dell’integrale risarcimento del danno con l’utilizzo di criteri standardizzati, senza però superare le regole che valgono per il danno individuale.

Transazione e Volontà di Ricorrere per Cassazione

Contravvenendo alla ricordata volontà (palesata) di ricorrere per Cassazione, sulla vicenda è intervenuta una transazione che, fa sapere Altroconsumo, prevede la corresponsione delle somme riconosciute a ciascun aderente che accetti la proposta formulata dalla Volkswagen entro otto mesi che decorreranno dalla fine del 2024. Chi non intenda giovarsi dell’accordo, potrà richiedere la somma, minore, accertata dalla Corte d’Appello, passata in giudicato.

Prospettive future e nuove azioni rappresentative

Il fondamentale problema rimane quello della volontà del legislatore, prima, e degli interpreti del diritto, poi, di rendere lo strumento davvero efficace. E se la linea adottata dalla sentenza d’appello si inserisce nella già richiamata adesione a quella che sembra effettivamente essere la volontà del legislatore dell’art. 140-bis cod. cons. (ossia di limitare il risarcimento alla somma esattamente corrispondente al danno materialmente subìto dai class members), il quadro non sarebbe cambiato granché utilizzando l’art. 840-bis cod. proc.

Qualche timida speranza potrebbe provenire dall’introduzione delle nuove azioni rappresentative di cui agli art. 140 ter e ss. cod. L’art. 1, 1° comma, d.leg. 10 marzo 2023, n. 28, ha inserito nel codice del consumo il Titolo II.1, regolante le azioni inibitorie e compensative, proponibili da un numerus clausus di associazioni dei consumatori a partire dal 25 giugno 2023. Ebbene, la lett. h, del 1° comma, del nuovo art. 140 ter apre alla possibilità di azione collettive, strutturate sulla falsariga dell’azione di classe ex art. 840 bis e ss.

tags: #piattaforma #dieselgate #volkswagen #dettagli

Popolare: