La banchina è un elemento fondamentale della strada, spesso sottovalutato ma essenziale per la sicurezza e la gestione delle emergenze. Questo articolo esplora in dettaglio la definizione, la funzione e le regole relative alla banchina secondo il Codice della Strada italiano.
Definizione e Componenti
L'articolo 3 del Codice della Strada definisce la banchina come la parte della strada compresa tra il margine della carreggiata e l'elemento longitudinale più vicino tra marciapiede, spartitraffico, arginello, ciglio interno della cunetta o ciglio superiore della scarpata nei rilevati. In termini più semplici, è la zona laterale alla carreggiata, che può essere pavimentata o meno (in terra battuta, ghiaia, erba), e funge da raccordo tra la strada e le strutture adiacenti.
Funzioni e Utilizzo
La banchina svolge diverse funzioni cruciali:
- Sicurezza: Agisce come zona di sicurezza laterale alla carreggiata, offrendo uno spazio per manovre di emergenza.
- Transito pedonale: In assenza di marciapiede, consente il transito dei pedoni, garantendo un percorso separato dal flusso veicolare.
- Sosta di emergenza: Fornisce uno spazio per la sosta di veicoli in caso di guasto, malore del conducente o altre emergenze.
- Supporto alla carreggiata: Contribuisce alla stabilità della carreggiata, specialmente in presenza di cunette o scarpate.
La Corte di Cassazione Civile ha inoltre sottolineato che la banchina, specialmente quella pavimentata, è elemento comune alle autostrade, alle strade extraurbane e a quelle urbane di scorrimento. Deve essere libera da ingombri e di dimensioni tali da consentire manovre di emergenza, data l'intensità del flusso veicolare che caratterizza queste strade.
Regolamentazione della Sosta e Fermata
Il Codice della Strada disciplina la sosta e la fermata sulla banchina in modo specifico:
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- Sosta: In generale, la sosta sulla banchina è vietata, a meno che non sia espressamente consentita da apposita segnaletica verticale o orizzontale (ad esempio, stalli di sosta disegnati a terra). L'articolo 158 del Codice della Strada vieta la sosta sulle banchine, salvo diversa segnalazione.
- Fermata: All'interno dei centri abitati, la fermata sulla banchina è generalmente consentita per brevi periodi, al fine di permettere la salita o la discesa di persone o per altre esigenze di brevissima durata, purché non si crei intralcio alla circolazione.
Sanzioni
Chi viola le norme relative alla sosta sulla banchina è soggetto a sanzioni amministrative. L'importo della multa varia da 25 a 100 euro per ciclomotori e motoveicoli a due ruote, e da 42 a 173 euro per gli altri veicoli. Le sanzioni si applicano per ogni giorno di violazione. Inoltre, la polizia può disporre la rimozione forzata del veicolo in sosta irregolare.
Riconoscere una Banchina Stradale
La banchina è facilmente identificabile perché si trova oltre la linea bianca continua che delimita il margine della carreggiata. Può essere pavimentata o meno e può confinare con diversi elementi longitudinali come marciapiedi, spartitraffico, cunette o scarpate.
Segnaletica
Esiste un segnale stradale di pericolo che presegnala specificamente una banchina pericolosa, non praticabile o in presenza di una cunetta profonda o di un fosso. Questo segnale è triangolare, con il vertice rivolto verso l'alto, a fondo bianco e bordato di rosso.
Altre Definizioni Utili
Per una comprensione più completa del contesto stradale, è utile definire altri elementi correlati:
- Area di intersezione: Parte della intersezione a raso, nella quale si intersecano due o più correnti di traffico.
- Area pedonale: Zona interdetta alla circolazione dei veicoli, salvo quelli in servizio di emergenza, i velocipedi e i veicoli al servizio di persone con limitate o impedite capacità motorie.
- Attraversamento pedonale: Parte della carreggiata opportunamente segnalata ed organizzata, sulla quale i pedoni godono della precedenza rispetto ai veicoli.
- Carreggiata: Parte della strada destinata allo scorrimento dei veicoli.
- Cunetta: Manufatto destinato allo smaltimento delle acque meteoriche.
- Marciapiede: Parte della strada, esterna alla carreggiata, rialzata o altrimenti delimitata e protetta, destinata ai pedoni.
- Passo carrabile: Accesso ad un'area laterale idonea allo stazionamento di uno o più veicoli.
- Pista ciclabile: Parte longitudinale della strada, opportunamente delimitata, riservata alla circolazione dei velocipedi.
- Sede stradale: Superficie compresa entro i confini stradali. Comprende la carreggiata e le fasce di pertinenza.
- Spartitraffico: Parte longitudinale non carrabile della strada destinata alla separazione di correnti veicolari.
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