Ogni veicolo, dalle auto ai ciclomotori, deve essere immatricolato per poter circolare su strade pubbliche. Questo significa che deve avere una targa con una relativa carta di circolazione, in modo da abbinare il veicolo ad un proprietario. Certamente, non fanno eccezione i veicoli industriali, ovvero tutti quei veicoli adibiti al trasporto di merci e che, grazie alla loro elevata capacità di carico, percorrono distanze medio-lunghe, come ad esempio gli autocarri, gli autotreni e gli autoarticolati.
Immatricolazione dei Veicoli Industriali: Un Panorama Generale
L’immatricolazione è necessaria per registrare la targa del veicolo. L’art. 93 del Codice della Strada stabilisce che i veicoli per poter circolare sono soggetti a una doppia registrazione presso:
- l’Archivio Nazionale Veicoli istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per Il rilascio dei documenti di circolazione e cioè di carta di circolazione e targa di immatricolazione.
- il Registro PRA per quanto concerne la registrazione degli atti relativi alla proprietà, all'usufrutto e al leasing del veicolo.
Dal 1° gennaio 2020 i dati relativi alla proprietà e alla situazione giuridica dei veicoli sono annotati nella carta di circolazione che costituisce il Documento Unico di circolazione e di proprietà del veicolo (DU). Da tale data, per tutti i veicoli iscritti (o che devono iscriversi) al PRA non viene più rilasciato il certificato di proprietà (sono esclusi dal DU i ciclomotori, le macchine agricole ed operatrici e i rimorchi di massa complessiva inferiore a kg. 3500). Le nuove procedure prevedono l'emissione di una ricevuta contenente tutti i dati della carta di circolazione "non valida per la circolazione", stampata su carta bianca formato A4, propedeutica alla stampa del DU definitivo. La procedura si completa con il rilascio del Documento Unico (DU), che è costituito dalla carta di circolazione nella quale vengono annotati i dati relativi alla situazione giuridico-patrimoniale degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi soggetti ad iscrizione nel PRA, dati che sono riportati in basso a destra del 4° riquadro della prima pagina il numero di repertorio progressivo PRA, la data e il tipo di atto per la proprietà, l'eventuale sussistenza di vincoli o di gravami sul veicolo, il numero dei fogli che compongono il DU. Per il rilascio del DU definitivo occorre rivolgersi agli STA pubblici e privati (agenzie di pratiche automobilistiche, ACI o PRA); attualmente la Motorizzazione può rilasciare il DU definitivo solo in caso di rettifica dei dati tecnici su un precedente DU.
Chi può effettuare l'immatricolazione?
Chi può presentare la domanda di immatricolazione del camion?
- La persona direttamente interessata, presentando un documento di identità.
- Una persona delegata, che - oltre al documento di identità valido - deve presentare una delega scritta e firmata dal titolare, alla quale si allega la fotocopia del documento di identità di chi sta effettuando la delega.
Immatricolazione di un Autocarro: Aspetti Fondamentali
L’immatricolazione di un autocarro in Italia è una procedura che richiede attenzione sia agli aspetti tecnici del veicolo sia agli adempimenti burocratici necessari per la sua regolare circolazione. Un aspetto fondamentale da considerare è la categoria del veicolo: gli autocarri rientrano nella categoria N1 se hanno una massa complessiva non superiore a 3,5 tonnellate e sono destinati al trasporto di merci.
Leggi anche: Immatricolazione: Passo dopo Passo
Autocarro: Definizione e Classificazione
L’autocarro è un veicolo progettato per il trasporto di merci, utilizzato sia in ambito commerciale che industriale. A differenza delle vetture destinate al trasporto passeggeri, l’autocarro è concepito per sostenere carichi elevati, con una struttura rinforzata e un vano dedicato alle merci. Oggi esistono diverse categorie di autocarri, dai piccoli furgoni fino ai veicoli di grandi dimensioni per il trasporto pesante. La classificazione e l’immatricolazione dell’autocarro dipendono da specifiche tecniche come il peso massimo a pieno carico (MPTC) e la destinazione d’uso.
Spesso si tende a confondere i termini camion, autocarro e gru, ma si tratta di veicoli con finalità e caratteristiche differenti. Il camion è un termine generico che include diverse tipologie di mezzi per il trasporto merci, mentre l’autocarro è un tipo specifico di camion con cabina e cassone separati. La gru, invece, è un veicolo attrezzato per il sollevamento e la movimentazione di carichi pesanti, spesso installata su un autocarro per aumentarne la versatilità.
Documenti e Costi per l'Immatricolazione
Per procedere all’immatricolazione, è necessario presentare una serie di documenti specifici presso gli uffici della Motorizzazione Civile o attraverso lo Sportello Telematico dell’Automobilista (STA).
L’immatricolazione del camion prevede la presentazione dei seguenti documenti presso gli Uffici della Motorizzazione:
- Domanda di immatricolazione (mod.DTT2119) compilata e firmata
- Certificato di approvazione e d’origine o collaudo
- Dichiarazione di conformità con marca da bollo
- Se un autocarro è stato acquistato in leasing (una sorta di affitto, che prevede l’uso dell’autocarro per un periodo di tempo limitato) bisogna presentare anche il contratto di leasing.
Per quanto riguarda i costi dell’immatricolazione del camion, bisogna effettuare due versamenti:
Leggi anche: Costi e procedure di immatricolazione auto
- 25,00 € sul C/C 9001
- 32,00 € sul C/C 4028.
Anche le attestazioni dei pagamenti, devono essere allegate ai documenti richiesti sopra elencati.
Il costo dell’immatricolazione dell’autocarro dipende da vari fattori, tra cui il peso del veicolo, la tipologia e la destinazione d’uso, versamenti per imposte e diritti di motorizzazione ed eventuali oneri per omologazioni particolari. Il costo totale può oscillare tra i 500 e i 1.500 euro, a seconda delle specifiche del veicolo e delle tariffe applicate a livello locale.
Immatricolazione Autocarro Conto Terzi: Specifiche e Documenti Aggiuntivi
Un aspetto cruciale è l’immatricolazione dell’autocarro conto terzi. Ma prima di tutto, cosa significa conto terzi se parliamo di un autocarro?
Ne dà una definizione l’articolo 82 del Codice della Strada:
Veicoli utilizzati dietro corrispettivo, nell’interesse di persone diverse dall’intestatario della carta di circolazione.
Leggi anche: Anno immatricolazione: la guida definitiva
Un autocarro conto terzi è quindi, un camion che è utilizzato da un’altra persona per il trasporto delle merci, in cambio di un corrispettivo.
Per l’immatricolazione dell’autocarro conto terzi bisogna presentare agli Uffici della Motorizzazione questi documenti:
- la domanda con modello DTT2119
- l’iscrizione all’albo trasportatori
- la carta di circolazione in originale e una fotocopia
- copia del documento di identità e del codice fiscale
- l’autocertificazione della Camera di Commercio.
Aumento Parco Veicolare Autocarri Trasporto Merci ad Uso di Terzi
VEICOLI NUOVI
- Domanda da compilare che va presentata contestualmente al modello T2119 presso lo sportello merci c/terzi della motorizzione civile
- Fotocopia documento di identità in corso di validità. Per i cittadini extra cee necessita anche la fotocopia del permesso di soggiorno in corso di validità e relativo originali in visione
- Certificato in bollo della C.C.I.A.A. o autocertificazione iscrizione alla C.C.I.A.A. (necessario per le società non per le ditte individuali)
- Originale certificato di conformità o certificato di approvazione.
- Se autocarro acquistato in leasing serve originale dichiarazione contratto leasing.
VEICOLO USATO
- Domanda da compilare che va presentata contestualmente al modello T2119 presso lo sportello merci c/terzi della motorizzione civile.
- Fotocopia documento di identità in corso di validità. Per i cittadini extra cee necessita anche la fotocopia del permesso di soggiorno in corso di validità e relativo originali in visione.
- Fotocopia del CDP (certificato di proprietà) con l’intestazione del veicolo già avvenuta.
- Certificato in bollo della C.C.I.A.A. o autocertificazione iscrizione alla C.C.I.A.A. (necessario per le società non per le ditte individuali).
- Se autocarro acquistato in leasing serve originale dichiarazione contratto leasing.
Presupposti per il Rilascio della Carta di Circolazione
Di seguito viene descritta la procedura per l’immatricolazione dei veicoli adibiti al trasporto di cose ad uso di terzi di qualunque massa complessiva oppure muniti di licenza per il trasporto di cose in conto proprio cioè di massa complessiva superiore a kg. 6.000 (autocarri/trattori stradale, rimorchio o semirimorchio).
I presupposti per il rilascio della carta di circolazione sono:
- Per gli autoveicoli ad uso proprio: Licenza di trasporto merci in conto proprio che viene accordata per ciascun veicolo a motore di massa complessiva superiore a kg. 6.000 e vale anche per i rimorchi e i semirimorchi da essi trainati che siano nella disponibilità della stessa impresa.
- Per i veicoli adibiti al trasporto di cose per conto di terzi (sia motrici che rimorchi):
- Iscrizione idonea e regolare all'Albo Autotrasportatori di cose per conto terzi e/o nel REN
- Idoneità finanziaria sufficiente e in corso di validità.
- Regolarità nel pagamento della quota annuale di iscrizione nell’Albo Autotrasportatori
Gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi per circolare devono essere muniti di una carta di circolazione e di una targa contenente i dati di immatricolazione. L'ufficio competente della Motorizzazione provvede all'immatricolazione e rilascia la carta di circolazione intestandola a chi si dichiara proprietario del veicolo, indicando, ove ricorrano, anche le generalità dell'usufruttuario o del locatario con facoltà di acquisto (leasing) o del venditore con patto di riservato dominio.
Requisiti Aggiuntivi per l'Autotrasporto Conto Terzi
L'autotrasporto è un campo fondamentale della nostra economia, in continua evoluzione e soggetto a modifiche da parte dell'Unione Europea e dello Stato italiano. Per operare in questo settore, sono necessari determinati requisiti:
- Capacità finanziaria: sono necessari € 9.000,00 a fondo perduto e € 5.000,00 per ogni mezzo inserito nella licenza al di fuori del primo.
- Capacità professionale: è necessario inserire un "Gestore dei Trasporti" avente attestato dimostrante tale capacità. L'attestato viene rilasciato dalla Provincia competente per residenza dell'interessato. Sono ammessi all'esame tutti coloro che hanno conseguito un diploma di scuola media superiore. In assenza di tale titolo è obbligatorio seguire un corso abilitato dalla regione presso organismi privati abilitati rilasciante un attestato che permetta l'ammissione a tali esami. Ogni 10 anni lavorativi oppure ogni 5 anni non lavorativi il "GESTORE DEI TRASPORTI" deve effettuare un corso d'aggiornamento obbligatorio senza il quale perde la capacità. Il "Gestore dei Trasporti" inoltre può essere anche un professionista esterno: non deve essere dipendente in nessun'altra impresa ma può essere "professionista esterno" fino a un massimo di 4 aziende con un massimo di 50 veicoli tra tutte le imprese.
Sanzioni per Irregolarità
Se non si rispettano le limitazioni per le immatricolazioni, si è soggetti a sanzione. Ad esempio, un uso diverso del camion rispetto a quanto specificato nella sua immatricolazione può far scattare delle multe tra 80 e 300 €. La somma si alza se l’infrazione prevede il trasporto di persone, con multe fino a 1596 €.
Altri Aspetti Importanti
- Duplicato del Documento di Circolazione: Per richiedere un duplicato del documento di circolazione a seguito di deterioramento, occorre presentare una domanda redatta su modello denominato TT2119.
- Smarrimento o Sottrazione Targa: In caso di smarrimento o sottrazione della/e targa/he, l’intestatario del veicolo deve fare denuncia entro 48 ore agli organi di Polizia che ne prendono formalmente atto e ne rilasciano una ricevuta.
- Variazione di Residenza: Nel caso di variazione di residenza in altro o anche nello stesso Comune è necessario provvedere all’aggiornamento del documento di circolazione.
- Smarrimento, Furto o Distruzione della Carta di Circolazione: L'intestatario della Carta di Circolazione deve, entro 48 ore dallo smarrimento o furto o distruzione, fare denuncia presso gli organi di Polizia, i quali rilasciano contestualmente un permesso provvisorio di circolazione.
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