La circolazione di veicoli eccezionali rappresenta una sfida per la sicurezza stradale e la fluidità del traffico. Per questa ragione, il Codice della Strada (CDS), all'art. 10, prevede una disciplina specifica e articolata, mirata a minimizzare i disagi e i rischi connessi a tali trasporti.

Evoluzione Normativa delle Scorte Tecniche

Dopo le modifiche apportate all'art. 10 del CDS, è stato introdotto l'istituto delle scorte tecniche, regolamentato da un apposito disciplinare, che ha subito modifiche e integrazioni nel corso del tempo. Gli operatori che svolgono questo servizio devono essere in possesso di un'abilitazione specifica, ottenuta tramite un esame ai sensi del DM 18.7.1997 n. 285.

Soppressione del Servizio di Scorta da Parte della Polizia Stradale

Dal 13 agosto 2010, il servizio di scorta da parte della Polizia Stradale è stato soppresso e viene svolto esclusivamente da imprese private con soggetti abilitati, che hanno gli stessi poteri di regolazione del traffico del personale della Polizia Stradale.

Affidamento delle Scorte ai Cittadini Abilitati

I servizi di scorta sono stati affidati a cittadini abilitati, previo esame teorico e pratico presso i compartimenti di Polizia Stradale, secondo quanto prescritto dal disciplinare per le scorte tecniche (D.M. 18.7.1997 e successive modificazioni).

Quadro Normativo di Riferimento

La normativa vigente che regola i servizi di scorta ai trasporti eccezionali o a trasporti in condizioni di eccezionalità si basa sui seguenti riferimenti legislativi:

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  • Articolo 12, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato con decreto-legge 27 giugno 2003, n. 152, convertito dalla legge 1° agosto 2004, n. 214.
  • Articolo 16 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 610, e dal decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2004, n. 235.
  • Decreto ministeriale 18 luglio 1997, come modificato dal decreto ministeriale 28 maggio 1998, dal decreto ministeriale 24 aprile 2003, dal decreto ministeriale 18 marzo 2005 e dal decreto ministeriale 4 febbraio 2011, di approvazione del disciplinare per le scorte tecniche ai veicoli eccezionali ed ai trasporti in condizioni di eccezionalità.
  • Articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 2013, n. 31, che ha modificato l’articolo 16 del decreto del citato decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.

Adeguamento del Disciplinare

È stato ritenuto necessario adeguare le disposizioni del disciplinare per le scorte tecniche ai veicoli eccezionali ed ai trasporti in condizioni di eccezionalità, approvato con decreto ministeriale 18 luglio 1997, e successive modificazioni, alle innovazioni introdotte dall’articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 2013, n. 31.

Requisiti per il Rilascio dell'Autorizzazione

Per ottenere l'autorizzazione allo svolgimento del servizio di scorta tecnica, le imprese devono soddisfare specifici requisiti, come indicato nell'art. 2 del d.m. 18 luglio 1997:

  • Non devono essere in stato di fallimento, di liquidazione o concordato preventivo, o in condizioni equivalenti secondo la legislazione applicabile nello Stato di appartenenza.
  • Non devono aver riportato condanne per delitti contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio o contro il patrimonio per i quali la legge commini la pena della reclusione non inferiore nel minimo ad un anno o nel massimo a tre o per altro delitto non colposo per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni o nel massimo a cinque anni oppure condanne comportanti interdizioni dai pubblici uffici superiore a tre anni salvo riabilitazione ovvero due condanne per omessa contribuzione assistenziale o previdenziale.
  • Non devono essere sottoposte a misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423.
  • Devono possedere almeno cinque autoveicoli aventi le caratteristiche indicate all'art. 7 del d.m. 18 luglio 1997.
  • Devono avere la disponibilità di almeno cinque dipendenti, soci ovvero collaboratori non occasionali con rapporto continuativo di durata non inferiore ad un anno abilitati alla effettuazione dei servizi di scorta tecnica ai sensi dell'art. 5 del d.m. 18 luglio 1997.

Acquisizione dei Veicoli in Comodato

Fatto salvo il rispetto delle disposizioni di cui al comma 1, lettera g3) del d.m. 18 luglio 1997, gli altri veicoli utilizzati dall'impresa autorizzata possono essere da essa acquisiti anche in comodato, documentato con atto scritto riportante data certa.

Requisiti per le Imprese di Trasporto

Le imprese di autotrasporto per conto terzi, regolarmente iscritte all'albo degli autotrasportatori, e le imprese che svolgono trasporti in conto proprio con i veicoli eccezionali o in condizioni di eccezionalità, in quanto produttrici di beni o servizi, che dimostrino, attraverso iscrizione commerciale, di avere titolo al rilascio di licenza per il trasporto in conto proprio e le imprese proprietarie di veicoli eccezionali ad uso speciale individuati dagli artt. 203 e 204 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, possono essere autorizzate.

Ulteriori Requisiti per le Imprese di Trasporto

Le imprese di cui al comma 1, fermi restando gli altri requisiti indicati dall'art. 2, devono dimostrare di possedere almeno 3 autoveicoli aventi le caratteristiche indicate all'art. 7 intestati a nome dell'impresa o del suo titolare ovvero in usufrutto, acquistati col patto di riservato dominio ovvero utilizzati a titolo di locazione finanziaria e di avvalersi, per il servizio di scorta tecnica, della prestazione lavorativa di almeno 2 dipendenti, soci ovvero collaboratori non occasionali con rapporto continuativo di durata non inferiore ad un anno abilitati ai sensi dell'art. 5.

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Documentazione Richiesta per l'Autorizzazione

Per ottenere l'autorizzazione, è necessario presentare la seguente documentazione:

  • Indicare le persone (non meno di SEI se relativo all'art. 2 - comma 1 - lettera "g4)" del D.M 18.07.1997; non meno di DUE se relativo all'art. 3 - comma 2 - del d.m. 18.07.1997) che effettueranno le scorte, in rispetto all'art. 5 del d.m. 18.07.1997.
  • Indicare le tipologie degli automezzi e le rispettive targhe (non meno di CINQUE veicoli se relativo all'art. 2 - comma 1 - lettera "g3)" del d.m. 18.07.1997; non meno di TRE se relativo all'art. 3 - comma 2 - del d.m. 18.07.1997), i quali saranno utilizzati in rispetto all'art. 7 del d.m. 18.07.1997.
  • Allegare copia dell'iscrizione alla C.I.A.A. con il relativo NULLA-OSTA o, in alternativa, deposito e visura della Camera di Commercio (art. 2 - comma 1 - lettera "c)" del d.m. 18.07.1997).
  • Allegare copie degli attestati di abilitazione rilasciati da Compartimento Polizia Stradale di Firenze, per ciascun dipendente/trasportatore (art. 5 - commi 1, 2 e 3 del M. 18.07.1997).
  • Dimostrazione della c.d. capacità finanziaria (art. 2 - comma 1 - lettera "g)" del d.m. 18.07.1997), il cui importo deve essere pari ad almeno euro 77.468,53 + euro 2.582,28 per ogni automezzo (art. 2 - comma 1 - lettera "g1)" del d.m. 18.07.1997).
  • Copertura assicurativa specifica sulla responsabilità civile verso terzi derivante dall'esercizio dell'attività di scorta tecnica con un massimale non inferiore a QUATTRO milioni di euro (art. 2 - comma 1 - lettera "g2)" del d.m. 18.07.1997).

L'istanza può essere trasmessa per via telematica all'indirizzo P.E.C.

Modifiche al Disciplinare (D.M. 4 febbraio 2011)

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 66 del 21 marzo 2011 è stato pubblicato il decreto ministeriale 4 febbraio 2011, recante modifiche al disciplinare per le scorte tecniche ai veicoli eccezionali. Il decreto interviene su alcuni aspetti del disciplinare, alcuni dei quali erano già stati ritoccati nel 2011.

Semplificazioni per le Imprese

Per le imprese che esercitano professionalmente questa attività, è stata prevista la possibilità di integrare il numero minimo di veicoli in disponibilità, previsto dall’art.2, comma 1, lett. g3 del disciplinare (pari a 5 mezzi), con veicoli presi anche in comodato, documentato da atto scritto avente data certa.

Personale

In aggiunta al personale specificato alla lett. g4 del comma 1 dell’art. 2 del disciplinare, è consentito - all’impiego di personale assunto a tempo determinato o in modo occasionale, in aggiunta a quello previsto sempre dal comma 2, art. 3, per le imprese di autotrasporto che svolgono scorta tecnica per i propri mezzi.

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Sospensione dell'Autorizzazione

Viene profondamente modificata la norma (art.4, comma 5 del disciplinare) che concede al Prefetto il potere di sospendere l’autorizzazione al servizio di scorta, per la violazione dell’art.10, comma 25 ter del c.d.s.

Colloquio per il Rinnovo dell'Abilitazione

Il colloquio che precede il rinnovo dell’abilitazione, può essere sostenuto anche nei 5 mesi precedenti alla scadenza e, in tal caso, il rinnovo decorre dalla data della predetta scadenza.

Composizione della Scorta Tecnica

Viene inserita una nuova lettera “a-2 bis” nell’art. 10, comma 1 del disciplinare che, nel riprendere la stessa ipotesi precedentemente disciplinata alla lettera “a3” (ora abrogata), prevede che quando la circolazione avvenga sulle strade a doppio senso con una corsia per senso di marcia, la scorta tecnica si compone di un autoveicolo con a bordo il conducente ed una persona munita di abilitazione. Prima di questa modifica, era sufficiente un veicolo con alla guida un conducente abilitato alla scorta.

Larghezza e Lunghezza dei Veicoli

  • Larghezza nei limiti dell’art. 61 del c.d.s. e lunghezza non superiore a m. 29.
  • Larghezza superiore a 2,70 m. e lunghezza non superiore a m. 21.
  • Larghezza non superiore a 3,20 m e lunghezza nei limiti dell’art. 61 del c.d.s.

Scorte Miste

Significative appaiono anche le modifiche apportate all’art. 10 bis del disciplinare, in merito alle scorte miste.

  • Quando la Polizia decida di aumentare la scorta tecnica ai sensi dell’art.16, comma 5, lett. a) del D.P.R 495/1992 e ss modifiche (Regolamento di esecuzione del c.d.s), non può richiedere più di un veicolo e di due persone abilitate in aggiunta a quanto previsto dall’art. 10.
  • Quando la richiesta di aumento della scorta venga formulata ai sensi dell’art. 16, comma 5, lett. b) del Regolamento, il limite prima citato di veicoli e uomini aggiuntivi (un veicolo e due persone abilitate) si applica laddove la Polizia non ritenga necessario intervenire con propri uomini.

In ogni altro caso - conclude il comma 3 del nuovo art. 10 bis - il numero massimo dei veicoli e delle persone di scorta tecnica non può essere incrementato di più un veicolo e di due persone abilitate.

Comunicazione all'Organo di Polizia Stradale

La comunicazione deve contenere la data e l’ora di inizio del viaggio, le generalità del capo scorta ed il suo recapito telefonico.

Disciplinare per le Scorte Tecniche: Articoli Chiave

Il "Disciplinare per le scorte tecniche ai veicoli eccezionali ed ai trasporti in condizioni di eccezionalità" definisce le regole e le procedure per l'esecuzione di tali servizi. Alcuni articoli chiave sono stati modificati nel tempo per adattarsi alle nuove esigenze e normative.

Articolo 10: Numero dei Veicoli Utilizzati per i Servizi di Scorta

L'articolo 10 stabilisce il numero di veicoli necessari per scortare un veicolo eccezionale, in base alle sue dimensioni e al tipo di strada percorsa.

  • Caso a): Un autoveicolo per veicoli o trasporti con larghezza non superiore a 3 m e lunghezza non superiore a 27 m, che circolano su strade a senso unico di marcia, o a carreggiate separate con almeno due corsie disponibili per senso di marcia, o, in alternativa, limitatamente alla circolazione in autostrada, per veicoli o trasporti che hanno larghezza non superiore a 3,20 m e lunghezza non superiore a 18,75 m.
  • Caso b): Due autoveicoli per veicoli e trasporti che superano le dimensioni indicate alla lettera a) e che circolano sulle strade indicate nella stessa.
  • Caso c): Un autoveicolo con una persona a bordo, oltre il conducente, per veicoli e trasporti che hanno larghezza non superiore a 2,55 m e lunghezza non superiore a 27 m, o, in alternativa, larghezza non superiore a 2,70 m e lunghezza non superiore a 21 m e che circolano sulle strade a carreggiata unica con una o più corsie per senso di marcia e sulle strade di cui alla lettera a) limitatamente ai tratti temporaneamente a doppio senso di circolazione.
  • Caso d): Due autoveicoli per veicoli e trasporti che superano le dimensioni indicate alla lettera c) e che circolano sulle strade indicate nella stessa. Sull'autoveicolo collocato a protezione anteriore deve trovarsi, oltre al conducente, una persona munita di abilitazione ai sensi dell'art. 5, mentre sull'autoveicolo posto a protezione posteriore può prendere posto il solo conducente purché sia abilitato ai sensi dell'art. 5.

La Polizia stradale può imporre un numero maggiore di veicoli di scorta in determinate condizioni di traffico o per veicoli eccezionali con caratteristiche particolari.

Articolo 11: Posizione dei Veicoli di Scorta

L'articolo 11 definisce la posizione dei veicoli di scorta durante il servizio, per garantire la massima visibilità del convoglio e la sicurezza stradale.

  • Strade a doppio senso di circolazione: Un solo autoveicolo di scorta precede il veicolo eccezionale ad una distanza non inferiore a m 50. Se sono previsti due autoveicoli, il primo precede il veicolo eccezionale ad una distanza non inferiore a m 50, mentre il secondo lo segue ad una distanza non inferiore a m 50 e non superiore a m 80.
  • Strade a senso unico o a carreggiate separate: Un solo autoveicolo di scorta segue il veicolo eccezionale ad una distanza non inferiore a m 30 e non superiore a m 150. Se sono previsti due autoveicoli, il primo segue il convoglio eccezionale ad una distanza non inferiore a m 30 e non superiore a m 50, mentre il secondo, posto a protezione posteriore del convoglio, lo segue ad una distanza non inferiore a m 100 e non superiore a m 150.

Articolo 14: Verifica delle Dimensioni e delle Masse

L'articolo 14, comma 2, lettera b), stabilisce che le dimensioni, le masse e le caratteristiche del veicolo eccezionale o del trasporto in condizioni di eccezionalità, da scortare, non devono essere superiori a quelle autorizzate. La verifica delle masse è effettuata unicamente su base documentale.

Disposizioni Transitorie

L'articolo 17 del "Disciplinare per le scorte tecniche ai veicoli eccezionali ed ai trasporti in condizioni di eccezionalità" introduce disposizioni transitorie relative al periodo fino al 30 novembre 1998.

Impossibilità di Avvalersi di Imprese Autorizzate

In caso di impossibilità di avvalersi di imprese autorizzate, l'ente competente al rilascio delle autorizzazioni deve prescrivere la scorta tecnica con l'obbligo di rivolgersi agli uffici della polizia stradale per le successive determinazioni. La Polizia stradale può consentire l'effettuazione della scorta con veicoli nelle disponibilità di chi effettua il trasporto e con propri dipendenti o soci, di provata esperienza, in quanto possibile abilitati ai sensi dell'art. 5.

Scorta di Polizia Stradale

Qualora l'ente che rilascia l'autorizzazione abbia previsto direttamente la scorta di Polizia stradale, la stessa, avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 10, comma 9, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, autorizzerà l'impresa ad avvalersi, in sua vece, della scorta tecnica.

Requisiti da Rispettare

Anche nei casi di disposizioni transitorie, devono essere rispettate tutte le previsioni del disciplinare relative al numero ed all'equipaggiamento dei veicoli, al numero delle persone da impiegare per ciascuna scorta, nonchè tutte le disposizioni relative alle modalità di svolgimento dei servizi di scorta. In tali casi il caposcorta è nominato da chi effettua il trasporto e rimane in ogni caso vietato effettuare interventi di regolazione e di segnalazione del traffico.

Frequenza delle Sessioni d'Esame

Fino al 30 novembre 1998, la frequenza delle sessioni d'esame può essere ridotta fino ad una cadenza mensile, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 6, comma 1.

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