Il bollo auto, o tassa automobilistica, è un’imposta regionale che grava annualmente sui possessori di veicoli iscritti al Pubblico Registro Automobilistico (PRA). L'importo di questa tassa varia in base a diversi fattori, tra cui la potenza del veicolo espressa in kilowatt, la classe ambientale, la tipologia di alimentazione e la regione di residenza del proprietario. Tuttavia, la normativa italiana prevede delle esenzioni dal pagamento del bollo auto per specifiche categorie di persone, tra cui i disabili gravi tutelati dalla Legge 104/1992. Questa legge riconosce alcune agevolazioni fiscali e benefici a chi si trova in condizioni di grave disabilità. Tra queste vi è proprio l’esenzione dal pagamento del bollo auto. L’obiettivo è alleggerire il peso economico e favorire la mobilità di chi affronta difficoltà motorie o ha necessità di particolari mezzi di trasporto.
Esenzione Bollo Auto e Legge 104: Un diritto per i disabili gravi
L'esenzione dal pagamento del bollo auto rappresenta un beneficio significativo per i disabili gravi ai sensi della Legge 104/1992. Questa agevolazione mira a ridurre l'onere finanziario legato al possesso di un veicolo, facilitando la mobilità delle persone con disabilità.
Chi ha diritto all’esenzione? Categorie e requisiti
L’agevolazione non spetta a tutte le persone con disabilità indistintamente, ma a specifiche categorie indicate dalla normativa. In particolare, hanno diritto all’esenzione:
- Persone con ridotte o impedite capacità motorie permanenti: Rientrano in questa categoria i portatori di handicap (grave o non grave) con impedite o ridotte capacità motorie permanenti (art.8 L.449/1997 e art 3 L.104/1992). La certificazione medica deve riportare esplicitamente la dicitura “soggetto con ridotte o impedite capacità motorie permanenti”. È inoltre necessario che il disabile - se è conducente dell’autoveicolo - sia in possesso della Patente di guida speciale. Il diritto all’agevolazione è subordinato all’adattamento del veicolo che deve risultare dai documenti di circolazione del mezzo. L’adattamento non è dovuto se il soggetto che presenta ridotte o impedite capacità motorie è un minore.
- Invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni: Questa categoria comprende gli invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni ai sensi dell’art. 30 comma 7 della L 388/2000 e contemporaneamente affetti da handicap grave di cui al comma 3 dell’art 3 della L n.104 del 1992. L’handicap grave dev’essere documentato mediante una certificazione di invalidità rilasciata da una commissione medica pubblica, che riporti espressamente la menomazione suddetta e che attesti specificatamente l’impossibilità a deambulare in modo autonomo o senza l’aiuto di un accompagnatore. È necessario che il verbale di invalidità faccia esplicito riferimento anche alla gravità della patologia. Non è richiesto alcun adattamento del veicolo.
- Persone con handicap psichico o mentale di gravità tale da aver determinato il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento: Si tratta di portatori di handicap psichico o mentale di gravità tale da aver determinato il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento - art. 30 della L 388/2000 e contemporaneamente portatore di handicap grave di cui al comma 3 dell’art. 3 della Legge n.104 del 1992. Dalla certificazione emessa dalla Commissione medica deve risultare espressamente che la disabilità psichica o mentale ha determinato il riconoscimento del diritto all’indennità di accompagnamento. L’agevolazione non compete a chi ha diritto a un’indennità di frequenza.
- Sordi: Rientrano in questa categoria le persone sorde (L.381/1970 e art.50 L 342/2000 art.1 L. 95/2006). Sul verbale della commissione medica devono essere presenti le parole “sordo” (preverbale), “sordomuto”, eventualmente associate a qualche altro termine che ne indichi l’insorgere dalla nascita.
- Non vedenti: Sono inclusi i non vedenti (artt. 2-3-4 L.138/2001 e art 50 L.342/2000). Sul verbale della commissione medica deve risultare espressamente una delle seguenti diciture: “cieco totale” oppure “cieco parziale” ovvero “ipovedente grave” come risulta dalle certificazioni rilasciate da Commissioni mediche pubbliche di accertamento.
- Persone affette da sindrome di Down: Per le persone affette da sindrome di Down (L289/2002) è sufficiente la certificazione rilasciata dal medico di base.
Per sapere se si ha diritto all’esenzione bisogna tuttavia prendere come primo riferimento quanto previsto dal verbale di disabilità; se è presente la dicitura “l’interessato possiede i requisiti tra quelli dell’art. 4 DL 9 febbraio 2012 n.
Veicoli ammessi all'esenzione: cilindrata e adattamenti
La norma stabilisce limiti di cilindrata e di alimentazione ai veicoli che possono godere dell’esenzione:
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- Autovetture con motore a benzina fino a 2.000 cc.
- Autovetture diesel (o con motore ibrido a gasolio/elettrico) fino a 2.800 cc.
- Veicoli elettrici con potenza non superiore a 150 kW.
Se la cilindrata o la potenza supera questi limiti, l’esenzione non si applica, nemmeno se la persona rientra tra i beneficiari della Legge 104. È quindi fondamentale verificare la carta di circolazione del veicolo per controllare la cilindrata o la potenza. In alcuni casi, come per i disabili con ridotte capacità motorie, è necessario che il veicolo sia adattato alla disabilità (es. comandi speciali, pedali modificati, pedana per la carrozzina, ecc.). Per altre categorie, come i non vedenti o i familiari con a carico persone con disabilità psichiche, l’adattamento non è richiesto.
Un solo veicolo per beneficiario
C’è una regola importante da ricordare: l’agevolazione si applica a un solo veicolo per volta. Ciò significa che, anche se una persona con disabilità possiede più auto, l’esenzione riguarda esclusivamente un mezzo, scelto dal beneficiario o dal familiare intestatario.
Familiari a carico: quando possono beneficiare dell'esenzione
I familiari possono richiedere l’esonero dal pagamento del bollo se la persona con disabilità è fiscalmente a carico e se il veicolo viene utilizzato in modo prevalente per le sue esigenze di mobilità. persona che abbia fiscalmente a carico* una persona con necessità di sostegno intensivo (precedentemente definita "persona disabile grave") ai sensi dell'art. 3 comma 3 della legge 104/92 per ridotte o impedite capacità motorie permanenti (art. 8 della legge n. 449/1997) o con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta (art. 38 del D.P.R. n. 495/1992) o con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetta da pluriamputazioni (art. 30, comma 7 della legge n. 388/2000). ATTENZIONE! Le ridotte o impedite capacità motorie permanenti, la capacità di deambulazione sensibilmente ridotta, la grave limitazione della capacità di deambulazione e la presenza di pluriamputazioni devono essere esplicitamente certificate - insieme alla condizione di disabilità con necessità di sostegno elevato o molto elevato (precedentemente definita "connotazione di gravità dell'handicap") - nel verbale 104/92, come stabilito dall'art. 4 del D.L. 9 febbraio 2012, n.
Reddito e agevolazioni
Superando il limite di reddito, le agevolazioni spettano unicamente al disabile: per poterne beneficiare è necessario, quindi, che i documenti di spesa siano a lui intestati e non al suo familiare.
Come richiedere l’esenzione bollo auto legge 104?
L’esenzione non è automatica: va richiesta presentando la documentazione necessaria presso l’ente competente. La competenza varia in base alla regione di residenza:
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- Regioni convenzionate con l’ACI → la domanda si presenta direttamente all’Ufficio territoriale ACI.
- Regioni non convenzionate → ci si deve rivolgere agli uffici tributi regionali o, dove previsto, all’Agenzia delle Entrate.
Documentazione necessaria
Generalmente, occorre presentare:
- Copia del verbale di accertamento dell’handicap (Legge 104, art. 3, comma 3, oppure altre certificazioni valide).
- Documento di identità e codice fiscale del richiedente.
- Carta di circolazione del veicolo, con eventuali annotazioni sugli adattamenti.
- Dichiarazione sostitutiva che attesti, se necessario, lo stato di familiare fiscalmente a carico della persona con disabilità.
Per fruire dell’esenzione dal bollo auto il disabile deve, solo per il primo anno, presentare all’ufficio competente (o spedire per raccomandata A/R) la documentazione prevista. Gli uffici che ricevono l’istanza trasmettono al sistema informativo dell’Anagrafe tributaria i dati contenuti nella stessa (protocollo e data, codice fiscale del richiedente, targa e tipo di veicolo, eventuale codice fiscale del proprietario di cui il richiedente è fiscalmente a carico).
Termini di presentazione
La domanda va presentata entro 90 giorni dalla scadenza del bollo. Tuttavia, alcune regioni consentono di farlo anche successivamente, purché entro i termini di prescrizione fiscale (di norma tre anni).
Validità dell'esenzione e obblighi successivi
Se la domanda viene accolta, l’esenzione ha validità permanente: non dovrai ripresentare la richiesta ogni anno, a meno che non cambino le condizioni che hanno dato diritto al beneficio. In caso di vendita del veicolo o di variazione della situazione (ad esempio, se la persona non è più fiscalmente a carico), occorre informare tempestivamente gli uffici competenti.
Dove presentare la domanda in Regione
Per l'inoltro dell'istanza è altresì possibile rivolgersi - gratuitamente - agli URP regionali presenti in tutti i capoluoghi di provincia. Se non si dispone di una connessione internet ci si può rivolgere ad un intermediario autorizzato (delegazione ACI, agenzia di pratiche auto del consorzio Sermetra o agenzia Avantgarde - vedi Elenco intermediari autorizzati in Allegati) per il completamento della pratica alle condizioni previste dall'art. 6 della convenzione approvata con la deliberazione della Giunta regionale del 10 febbraio 2025 n.
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Ulteriori agevolazioni per persone con disabilità grave
Un’ulteriore agevolazione è stata introdotta dalla Legge n. 112 del 22 giugno 2016, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. L’art. 6 della legge, al verificarsi di una serie di specifiche condizioni, dispone l’esenzione dall’imposta sulle successioni e donazioni per i beni e i diritti conferiti in trust o gravati da un vincolo di destinazione e per quelli destinati a fondi speciali istituiti in favore delle persone con disabilità grave. Più specificatamente, il comma 7 dello stesso articolo 6 prevede che gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonché le copie dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni e le attestazioni posti in essere o richiesti dal trustee ovvero dal fiduciario del fondo speciale ovvero dal gestore del vincolo di destinazione siano esenti dall’imposta di bollo prevista dal DPR n.
Attenzione ai mancati pagamenti
Eventuali mancati pagamenti relativi ad anni precedenti potranno pertanto essere contestati, con conseguente applicazione delle sanzioni previste dalla legge per i casi di omesso versamento.
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