L'articolo 193 del Codice della Strada stabilisce che nessun veicolo a motore può circolare su strada pubblica senza una valida copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi. La violazione di questa norma comporta sanzioni amministrative, pecuniarie e accessorie, tra cui il sequestro del veicolo. Questo articolo esamina le procedure da seguire in caso di sequestro del veicolo per mancanza di assicurazione, con un focus particolare sulla possibilità di rottamazione.

Sequestro del Veicolo: La Procedura

Quando un veicolo viene sorpreso a circolare senza assicurazione, si incorre in una sanzione amministrativa pecuniaria, il cui importo è specificato nel verbale di contestazione. Oltre alla multa, viene applicata la sanzione accessoria del sequestro del veicolo.

Il dissequestro del veicolo può essere richiesto dal trasgressore (l'intestatario del verbale) o dal proprietario del veicolo all’ufficio sequestri del Comando che ha disposto il sequestro. Per ottenere il dissequestro, è necessario:

  • Effettuare il pagamento della sanzione amministrativa indicata nel verbale di contestazione. Se il pagamento avviene entro 5 giorni dalla contestazione o notificazione, l'importo è ridotto del 30%.
  • Presentare un certificato assicurativo valido per almeno sei mesi.

L'importo della sanzione amministrativa è ridotto alla metà se l'assicurazione R.C.A. viene resa operante entro 30 giorni dalla scadenza della precedente polizza, oppure in caso di rottamazione del veicolo.

Rottamazione del Veicolo Sequestrato

Se l'interessato decide di rottamare il veicolo sequestrato, deve presentare richiesta al comando che ha accertato l'infrazione entro 30 giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione.

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La procedura prevede che l'interessato si rechi presso l'Ufficio Sequestri del Comando e versi una cauzione pari all'importo indicato nel verbale. Questa cauzione, decurtata della metà (o di un quarto, in alcuni casi), verrà restituita dal Comando dopo l'esibizione del certificato di rottamazione del veicolo. È importante notare che la possibilità di usufruire della decurtazione del 30% per pagamento entro 5 giorni si applica anche in caso di rottamazione.

Le spese di rottamazione e di custodia del veicolo sono interamente a carico dell'interessato.

Custodia del Veicolo Durante il Sequestro

In caso di sequestro amministrativo, il veicolo deve essere affidato in custodia. Ove possibile, nell'immediatezza dell'accertamento, il proprietario, il conducente o altro soggetto obbligato in solido viene nominato custode, con l'obbligo di depositare il veicolo in un luogo non sottoposto a pubblico passaggio, provvedendo al trasporto in sicurezza e a proprie spese.

In alternativa, la richiesta di affido in custodia può essere presentata in carta semplice al Comando che ha effettuato il sequestro o il fermo amministrativo. Il veicolo può essere affidato al proprietario, al trasgressore o a una persona scelta dal proprietario, a condizione che l'affidatario disponga di un luogo idoneo dove custodirlo. Se per la custodia viene scelta un'officina privata, l'affidatario si assume l'obbligo del pagamento delle relative spese.

Confisca del Veicolo

È importante sapere che la confisca del veicolo è sempre disposta se il responsabile della violazione non si assume la custodia del veicolo ed entro 60 giorni dalla contestazione della violazione.

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Pagamento Rateale

È possibile ottenere il pagamento rateale della sanzione, fino al doppio dell'importo indicato nel verbale.

Rilascio del Veicolo

Se il verbale viene archiviato a seguito di istruttoria, viene disposto immediatamente il dissequestro del mezzo.

Contatti Utili (Esempio di Pescara)

Nel caso di Pescara, per questioni riguardanti sequestri, fermi, confische e demolizioni, è possibile fare riferimento alla Polizia Locale della Città di Pescara. L'ufficio riceve solo in caso di urgenza e necessità, previo appuntamento.

Quadro Normativo

Le principali leggi e decreti che regolamentano la materia sono:

  • Art. 193 del Codice della Strada
  • Legge 24.11.1981 n. 689
  • Decreto Legislativo 30.4.1992 n. 285
  • D.P.R. 16.12.1992 n. 495

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