La Legge 104/1992 prevede specifiche agevolazioni per l'acquisto di auto destinate unicamente o prevalentemente a beneficio di soggetti con disabilità. Queste agevolazioni possono essere richieste dal portatore di handicap o da un suo familiare, a condizione che il soggetto disabile risulti fiscalmente a carico del familiare.
Intestazione del veicolo e requisiti fiscali
Per usufruire delle agevolazioni, l'autovettura deve essere intestata o alla persona disabile o al familiare che la ha fiscalmente a carico. Nel caso di auto intestata al familiare, è fondamentale che il portatore di handicap possieda un reddito annuo complessivo non superiore a 2.840,51 euro affinché sia considerato fiscalmente a carico.
Disabilità grave e limiti temporali
Un altro requisito fondamentale è che il soggetto beneficiario possieda una disabilità grave. L'agevolazione è applicabile una sola volta in un periodo di 4 anni, a partire dalla data di acquisto. È possibile ottenere nuovamente il beneficio entro questo lasso di tempo solo se il veicolo precedente è stato cancellato dal Pubblico Registro Automobilistico (PRA) perché destinato alla demolizione, o se è stato rubato e non ritrovato, presentando la denuncia di furto e la registrazione della "perdita di possesso" effettuata dal PRA.
Perdita del diritto all'agevolazione
Il diritto all'agevolazione si perde se il veicolo viene ceduto prima che siano trascorsi due anni dall'acquisto.
Documentazione necessaria
Per beneficiare delle agevolazioni, è necessario presentare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che, nei quattro anni precedenti alla data di acquisto, non è stato acquistato un altro veicolo usufruendo delle agevolazioni. Inoltre, è richiesta un'autodichiarazione che attesti una disabilità comportante ridotte capacità motorie permanenti, come certificato dalla documentazione medica in possesso.
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Esenzione dal bollo auto
Le persone con disabilità hanno diritto all'esenzione dal bollo auto sia quando l'auto è intestata a loro sia quando è intestata al familiare di cui risultano fiscalmente a carico.
Cos'è l'esenzione del bollo auto
L'esenzione del bollo auto è una delle agevolazioni fiscali previste per il settore auto, che includono anche l'IVA agevolata al 4% sull'acquisto, la detrazione Irpef del 19% e l'esenzione dal pagamento dell'imposta di trascrizione. Questa agevolazione esonera le persone disabili dal pagamento del bollo auto, una tassa che grava su tutti i proprietari di veicoli registrati nel PRA.
Beneficiari e intestatari
Per richiedere l'esenzione dal bollo auto, l'intestatario del veicolo può essere sia la persona con disabilità sia il familiare di cui è fiscalmente a carico. Si ricorda che una persona è considerata fiscalmente a carico se possiede un reddito annuo inferiore a 2840,51 euro (senza considerare le provvidenze assistenziali). L'esenzione può essere concessa anche in caso di auto cointestata tra persona disabile e familiare di cui non sia fiscalmente a carico.
Documentazione richiesta in base al tipo di disabilità
A seconda del tipo di disabilità, possono essere necessari diversi documenti relativi allo stato di disabilità o alle modifiche apportate al veicolo:
- Sordi, non vedenti e ipovedenti gravi: Non è richiesto l'adattamento del veicolo, ma è necessaria una certificazione attestante la cecità, parziale o assoluta, o il sordomutismo, rilasciata da commissioni pubbliche.
- Disabili con handicap psichico o mentale (titolari di indennità di accompagnamento): Non è richiesto l'adattamento del veicolo. La persona disabile deve essere invalido civile titolare di indennità di accompagnamento (sono esclusi i disabili titolari di indennità di frequenza). In alcuni casi, è richiesto anche il verbale di handicap con connotazione di gravità (art. 3 comma 3, legge 104/1992).
- Disabili con grave limitazione della capacità di deambulare: Non è richiesto l'adattamento del veicolo, ma è necessario il riconoscimento dell'handicap con connotazione di gravità (articolo 3, comma 3, legge 104/1992).
- Disabili affetti da pluriamputazioni: Non è richiesto l'adattamento del veicolo, ma è necessario il riconoscimento dell'handicap con connotazione di gravità (articolo 3 comma 3 della Legge 104).
- Disabili con ridotte o impedite capacità motorie: È richiesto l'adattamento del veicolo.
Adattamenti del veicolo per disabili con ridotte o impedite capacità motorie
Solo per i disabili con ridotte o impedite capacità motorie è necessario che il veicolo sia adattato in funzione delle ridotte capacità motorie permanenti della persona che lo utilizza. Tra i veicoli adattati alla guida sono compresi anche quelli dotati di solo cambio automatico, purché prescritto dalla commissione medica locale e riportati nella patente di guida o nel foglio rosa.
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L'esenzione spetta anche per i veicoli allestiti per il trasporto della persona disabile. In questo caso, devono essere opportunamente allestiti con almeno uno degli adattamenti previsti dal Ministero dei Trasporti, tra cui:
- Pedana sollevatrice ad azionamento meccanico/elettrico/idraulico.
- Scivolo a scomparsa ad azionamento meccanico/elettrico/idraulico.
- Braccio sollevatore ad azionamento meccanico/elettrico/idraulico.
- Paranco ad azionamento meccanico/elettrico/idraulico.
- Sedile scorrevole - girevole simultaneamente.
- Sistema di ancoraggio delle carrozzelle con relativo sistema di ritenuta (cinture di sicurezza).
- Portiera/e scorrevole/i.
Indicazioni nei verbali di invalidità
Nei verbali più recenti di invalidità, sordità, cecità civile e handicap possono essere già indicati i requisiti che danno diritto alle agevolazioni fiscali per i veicoli. La dicitura "Persona con ridotte o impedite capacità motorie permanenti (articolo 8, legge 27 dicembre 1997, n. 449)" dà diritto alle agevolazioni fiscali senza obbligo di adattamenti del veicolo (decreto legge 9 aprile 2012, n.5, legge 4 aprile 2012, n. 35).
Veicoli non ammessi all'agevolazione
Non possono accedere all’agevolazione gli autoveicoli (anche se specificatamente destinati al trasporto dei disabili) intestati ad altri soggetti, pubblici o privati, come enti locali, cooperative, società di trasporto, taxi polifunzionali, ecc.
Limitazioni di cilindrata
L’esenzione spetta solo su un veicolo per volta. È possibile ottenere nuovamente l’agevolazione per un secondo veicolo solo se il primo, per il quale si è già beneficiato dell’agevolazione, viene venduto o cancellato dal PRA. Su auto nuove o usate con motore a benzina la cilindrata è fino a 2000 centimetri cubici, e fino a 2800 centimetri cubici quelle con motore diesel.
Termini per la presentazione della domanda
Nelle Regioni convenzionate con ACI, la domanda per l’esenzione va presentata entro 90 giorni dalla scadenza del pagamento della Tassa Automobilistica. Il termine non è perentorio, quindi un eventuale ritardo non fa perdere il diritto all’agevolazione. Se l'esenzione è stata riconosciuta per il primo anno e non si è sostituita la macchina, non è necessario ripresentare domanda.
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A chi presentare la domanda
La domanda di esenzione del bollo auto disabili va fatta agli uffici collegati al Ministero delle finanze, allegando la documentazione richiesta. Per le Regioni convenzionate con ACI, la domanda può essere presentata presso gli Uffici Provinciali dell’ACI oppure presso le Delegazioni dell’Automobile Club. Dove non presente, la domanda va presentata all’ufficio tributi della propria regione o all’Agenzia delle Entrate.
Documenti da presentare
Per ottenere l’esenzione occorre produrre la seguente documentazione:
- Domanda di esenzione sottoscritta e datata dall’intestatario o da soggetto legittimato a termini di legge.
- Copia della carta di circolazione dalla quale risultano gli eventuali adattamenti necessari al trasporto o (per i titolari di patente) i dispositivi di guida applicati al veicolo.
- Copia della certificazione rilasciata da una Commissione Medica Pubblica, attestante la patologia che comporta ridotte o impedite capacità motorie (Commissione medica art.3 della Legge 104/92, commissione medica pubblica invalidi civili, invalidi sul lavoro, invalidi di guerra).
L’ufficio competente per la concessione dell’esenzione è l’ufficio tributi dell’ente Regione. Se la persona con disabilità possiede più veicoli, l’esenzione spetta solo per uno di essi: al momento della presentazione della documentazione, indicherà la targa dell’auto prescelta. Per fruire dell’esenzione la persona con disabilità deve, solo per il primo anno, presentare all’ufficio competente (o spedire per raccomandata A/R) la documentazione prevista. Gli uffici che ricevono l’istanza trasmettono al sistema informativo dell’Anagrafe tributaria i dati contenuti nella stessa (protocollo e data, codice fiscale del richiedente, targa e tipo di veicolo, eventuale codice fiscale del proprietario di cui il richiedente è fiscalmente a carico).
Agevolazioni e auto cointestata
Anche se sarebbe logico concedere l’agevolazione fiscale quando il veicolo è cointestato, specialmente se uno dei cointestatari è la persona che ha a carico il disabile, l’Agenzia delle Entrate ha negato questo beneficio in una nota risoluzione. Pertanto, non è possibile ottenere agevolazioni con Legge 104 per l’auto cointestata. La normativa prevede che i benefici siano riconosciuti o al disabile stesso o al familiare che lo ha a carico, senza possibilità di ulteriori opzioni.
Ulteriori agevolazioni
Oltre all'esenzione dal bollo auto, sono previste altre agevolazioni per l'acquisto di veicoli per persone con disabilità:
- Detrazione dall’IRPEF: Detrazione del 19% del costo del veicolo, con un limite massimo di 18.075,99 euro.
- IVA agevolata: Applicazione dell’aliquota IVA ridotta al 4% invece del 22% sull’acquisto dell’auto.
- Esenzione dall'imposta di trascrizione: Esenzione dal pagamento dell’imposta di trascrizione al PRA per la registrazione dei passaggi di proprietà.
Fermo amministrativo e veicoli per disabili
Anche se non esiste una legge specifica che proibisca l’iscrizione di un fermo amministrativo su un veicolo destinato al trasporto di una persona disabile, è possibile dedurre questa limitazione dalle disposizioni normative. Sulla base degli orientamenti prevalenti della giurisprudenza, il veicolo di una persona disabile, se è destinato alla sua mobilità, può essere considerato equiparabile a un mezzo di soccorso.
Condizioni specifiche di disabilità e agevolazioni
Le persone disabili come chi ha la malattia di Charcot-Marie-Tooth possono usufruire delle agevolazioni per il settore auto riservate ai disabili, previste dalla Guida alle agevolazioni fiscali per persone con disabilità dell’Agenzia delle Entrate (aggiornamento febbraio 2023).
- Persona affetta da grave limitazione della capacità di deambulazione o da pluriamputazioni: in questi casi il veicolo non deve obbligatoriamente essere adattato al trasporto per godere delle agevolazioni fiscali. La sola dicitura “capacità di deambulazione sensibilmente ridotta” non è sufficiente per usufruire dei benefici della legge ma dà diritto al solo Contrassegno disabili CUDE.
- Persona con ridotte o impedite capacità motorie: con questa indicazione nel verbale di invalidità o di handicap, la persona ha diritto ad accedere alle agevolazioni fiscali sui veicoli a condizione che il mezzo sia adattato in modo stabile al trasporto di persone con disabilità; in alternativa, il veicolo deve essere adatto alla guida secondo le prescrizioni della Commissione preposta al riconoscimento dell’idoneità alla guida (patente speciale).
Tra i veicoli adattati alla guida per i quali i disabili possono godere delle agevolazioni auto sono compresi anche quelli dotati di solo cambio automatico, purché prescritto dalla commissione medica locale e riportati nella patente di guida o nel foglio rosa. L’esenzione spetta anche per i veicoli allestiti per il trasporto della persona disabile. In questo caso per poter contare sulle agevolazioni, devono essere opportunamente allestiti con almeno uno degli adattamenti previsti dal Ministero dei Trasporti.
Acquisto di veicoli specifici
Le agevolazioni si applicano sull’acquisto di autoveicoli, motocarrozzette, autoveicoli o motoveicoli per uso promiscuo o per trasporto specifico del disabile. Per l’acquisto di veicoli elettrici spetta la detrazione Irpef, ma non l’aliquota Iva ridotta, in quanto la relativa normativa subordina quest’ultima agevolazione alla cilindrata del veicolo.
Per l’applicazione dell’aliquota Iva agevolata, l’impresa che vende il veicolo o gli accessori e strumenti relativi ai veicoli adattati o che effettua prestazioni di servizio deve emettere fattura (anche quando non richiesta dal cliente), con l’annotazione che si tratta di operazione effettuata ai sensi della legge n. 97/86 e della legge n. 449/97, ovvero della legge n. 342/2000 o della legge n. In caso di ridotte o impedite capacità motorie, per la vendita di accessori o per le prestazioni eseguite da officine, è sufficiente menzionare la legge n. 449/97. Nel caso di importazione gli estremi della legge n.
Documentazione aggiuntiva per specifiche condizioni
Per i disabili affetti da grave limitazione della capacità di deambulazione (comma 3 dell’articolo 3 della legge n. il verbale di accertamento dell’handicap, emesso dalla Commissione medica dell’Asl (o da quella integrata Asl-Inps), dal quale risulti che il soggetto si trova in situazione di handicap grave (art. 3, comma 3, della legge n. dichiarazione sostitutiva di atto notorio, con la quale si attesta che nel quadriennio anteriore alla data di acquisto non è stato acquistato un analogo veicolo agevolato. fotocopia dell’ultima dichiarazione dei redditi o autocertificazione.
Per i disabili con ridotte o impedite capacità motorie (comma 1 dell’articolo 3 della legge n. copia della certificazione di handicap o di invalidità rilasciata da una commissione pubblica deputata all’accertamento di tali condizioni. L’esenzione spetta sia quando l’auto è intestata al disabile, sia quando l’intestatario è un familiare del quale egli è fiscalmente a carico.
Per fruire dell’esenzione il disabile deve, solo per il primo anno, presentare all’ufficio competente (o spedire per raccomandata A/R) la documentazione richiesta. I documenti vanno presentati almeno 90 giorni prima dalla scadenza del termine entro cui deve essere effettuato il pagamento. L’esenzione spetta solo su un veicolo per volta. È possibile ottenere nuovamente l’agevolazione per un secondo veicolo solo se il primo, per il quale si è già beneficiato dell’agevolazione, viene venduto o cancellato dal PRA.
Ulteriori benefici e agevolazioni
I veicoli destinati al trasporto o alla guida di disabili sono esentati anche dal pagamento dell’imposta di trascrizione al PRA, dovuta per la registrazione dei passaggi di proprietà. Per l’acquisto dei mezzi di locomozione il disabile ha diritto a una detrazione dall’Irpef. Se ai fini della detrazione, non è necessario l’adattamento del veicolo, la soglia dei 18.075,99 euro vale solo per il costo di acquisto del veicolo: restano escluse le ulteriori spese per interventi di adattamento necessari a consentire l’utilizzo del mezzo (per esempio, la pedana sollevatrice).
La detrazione spetta una sola volta (cioè per un solo veicolo) nel corso di quattro anni a decorrere dalla data di acquisto. È possibile riottenere il beneficio, per acquisti effettuati entro i quattro anni, solo se il veicolo precedentemente acquistato viene cancellato dal Pubblico Registro Automobilistico (PRA), perché destinato alla demolizione. Il beneficio non spetta, invece, se il veicolo è stato cancellato dal PRA perché esportato all’estero. Oltre che per le spese di acquisto, la detrazione Irpef spetta anche per quelle di riparazione del mezzo.
Novità procedurali in Veneto (2023)
Una novità significativa è stata introdotta nel 2023 per l’esenzione dalla tassa auto per persone con disabilità residenti in Veneto. Dal 2 gennaio 2023, le domande di esenzione bollo auto da parte di persone con disabilità che vivono in Veneto vanno presentate direttamente alla Regione (Direzione Politiche Fiscali e Tributi), che subentra alla gestione dell’Agenzia delle Entrate. Nel Portale della tassa auto è stata inserita una nuova sezione dedicata a questa categoria di utenti che da quest’anno potranno inoltrare le domande di esenzione direttamente on line da casa utilizzando lo SPID, compilando un format predefinito e allegando la documentazione necessaria direttamente con la domanda di esenzione.
Quando una persona con disabilità beneficia già dell’esenzione dalla tassa automobilistica regionale, non deve ripresentare domanda ogni anno, a meno che non siano cambiate le condizioni che hanno determinato la concessione dell’agevolazione stessa.
Comunicazione delle variazioni
Una volta ottenuto l’esonero dal pagamento della tassa, non è necessario effettuare ogni anno la richiesta, a meno che non siano nel frattempo intervenuti cambiamenti che comportino la perdita nei requisiti posseduti. In quel caso entro 30 giorni dall'avvenuto cambiamento va comunicato, sempre attraverso il portale, mediante apposita dichiarazione, qualsiasi variazione (es. trasferimento veicolo, decesso del soggetto disabile, modifica/eliminazione adattamento veicolo, perdita requisiti sanitari, ecc.), compreso il nuovo verbale di accertamento di invalidità/handicap in caso di rivedibilità, pena il recupero del bollo auto non pagato, maggiorato di sanzioni ed interessi.
Requisiti specifici per l'esenzione (Veneto)
Chi può chiedere l'esenzione:
- il soggetto con disabilità (attenzione: non tutti i disabili), UNICO intestatario/locatario/usufruttuario ecc. del veicolo al PRA;
- il familiare UNICO intestatario/locatario/usufruttuario ecc. del veicolo al PRA che ha fiscalmente a carico la persona con disabilità.
È considerato fiscalmente a carico chi possiede un reddito annuo non superiore a 2.840,51 euro, oppure dal 1° gennaio 2019, a 4.000 euro per i figli di età non superiore a 24 anni. È familiare della persona disabile: il coniuge; il genitore, anche naturale che abbia riconosciuto il figlio, e adottivo.
Disabilità ammesse all'esenzione (Veneto)
L’esenzione è concessa SOLO in presenza dei seguenti requisiti, che devono essere accertati dalle Commissioni mediche pubbliche competenti e riportati nei verbali di handicap ed invalidità, che devono espressamente riportare le VOCI FISCALI, ossia le norme di legge sopra indicate. In caso contrario, è necessario chiedere una rettifica o integrazione all’Inps.
Elenco dei requisiti:
- Persona con ridotte o impedite capacità motorie permanenti (art. 8 L. 27.12.1997 n. 449). Solo in questo caso è necessario l’adattamento del veicolo in funzione della minorazione di tipo motorio di cui la perdona disabile, (anche se trasportata), è affetta. L’adattamento deve risultare dalla carta di circolazione e dalle prescrizioni della commissione medica locale, ai sensi dell’art. 119 Codice della Strada, se il veicolo è guidato dal disabile abilitato alla guida e munito di patente speciale. Ai sensi dell'art. 4 della L.R. del Veneto n. 30 del 23 dicembre 2022 (Legge di stabilità regionale 2023), l'adattamento non è necessario "nel solo caso di minori portatori di handicap con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, con connotazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104".
- Persona non vedente o sordomuta (art. 50, comma 3, L. 21.11.2000 n. 342).
- Persona con disabilità psichica o mentale di gravità tale da avere determinato il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento (art. 30, comma 7, L. 23.12.2000 n. 388). Rientra in questa tipologia la persona con Sindrome di Down (L. 289/2002 e art. 30, comma 7, L. 23.12.2000 n. 388).
- Persona con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetto da pluriamputazioni (art. 30, comma 7, L. 23.12.2000 n. 388).
Per ciascuna casistica è previsto l’invio, unitamente alla domanda di esenzione, anche di verbali o certificazioni specifiche.
Requisiti dei veicoli (Veneto)
L’esenzione dal pagamento del bollo auto per beneficiario con disabilità può essere erogata per un solo veicolo, non cointestato, adibito in via esclusiva o prevalente alla mobilità del soggetto disabile, purché in presenza dei seguenti requisiti:
- Limiti di cilindrata:
- fino a 2000 centimetri cubici, per vetture a benzina o ibrido;
- fino a 2800 centimetri cubici, per vetture diesel o ibrido;
- di potenza non superiore a 150 kW, per veicoli con motore elettrico.
Come presentare domanda (Veneto)
La domanda va presentata alla Regione del Veneto - Direzione Politiche Fiscali e Tributi attraverso l'apposita sezione del portale bollo auto accedendo tramite SPID o CIE. E’ possibile presentare la domanda compilata e sottoscritta dal beneficiario disabile o familiare richiedente, sempre attraverso il Portale, avvalendosi di un soggetto delegato che dovrà accedere mediante il proprio Spid/CIE ed utilizzerà l’apposita modulistica lì presente. In quel caso entro 30 giorni dall'avvenuto cambiamento va comunicato, sempre attraverso il portale, mediante apposita dichiarazione, qualsiasi variazione.
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