TITOLO I° – Denominazione — Scopo

Articolo 1
È costituita l’Associazione denominata
“TRIUMPH CLUB DOLOMITE SPRINT ITALIA”

Articolo 2
L’ Associazione è apolitica e non ha scopo di lucro. Essa si propone di promuovere e sostenere la cultura automobilistica a livello amatoriale. Vuole inoltre diffondere a livello locale e nazionale la conoscenza e la passione, nonché la cultura verso la casa automobilistica inglese “Triumph”, ed in particolare verso il modello automobilistico dalla stessa prodotto e denominato “Dolomite Sprint”. L’associazione potrà instaurare forme di collaborazione e può stipulare accordi anche con altre Associazioni aventi finalità identiche, affini o complementari.

TITOLO II° – Sede

Articolo 3
L’Associazione ha sede in Pieve di Soligo (TV), via Schiratti, n. 113
Eventuali sedi operative secondarie saranno stabilite dal Consiglio Direttivo. Per meglio svolgere l’attività dell’Associazione.

TITOLO III° – Patrimonio

Articolo 4
Il patrimonio è costituito:

  1. dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell’Associazione;
  2. da eventuali fondi di riserva costituiti con la eccedenze di bilancio;
  3. da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.

Le entrate dell’Associazione sono costituite:

  1. dalle quote sociali;
  2. dal ricavato dall‘organizzazione di manifestazioni o partecipazioni ad esse;
  3. da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo sociale.

TITOLO IV° – Associati

Articolo 5
Possono assumere la qualità di associati le persona di età non minore di anni diciotto, particolarmente interessate alla cultura automobilistica e che sposino in pieno i fini ed i propositi dell’Associazione, qui delineati. Essi sono altresi tenuti al pagamento della quota sociale.

Articolo 6
L’appartenenza dell’associato al sodalizio è comprovata dall‘iscrizione sul “libro degli associati” tenuto dal Segretario.

Articolo 7
La qualità di associato si perde per decesso, dimissioni, morosità o per esclusione dovuta ad inadempienze o condotta riprovevole, deliberata dall’Assemblea con provvedimento motivato, scioglimento dell’Associazione. In ogni caso l’associato non ha diritto al rimborso delle quote sociali già pagate.

TITOLO V° — Organi dell’associazione

Articolo 8
Sono Organi dell’Associazione:

  1. Il Presidente dell’Associazione;
  2. l’Assemblea degli associati;
  3. il Consiglio Direttivo;
  4. il Collegio dei Revisori dei Conti.

L’Associazione avrà come costituenti il Consiglio Direttivo le seguenti cariche:

  • Presidente dell’Associazione;
  • Vicepresidente;
  • Segretario;
  • Tesoriere.

Tutte le cariche sociali sono conferite a titolo gratuito. Le cariche sociali durano un triennio e sono rieleggibili dalla Assemblea degli associati. L’Assemblea potrà nominare un Presidente Onorario della Associazione.

Articolo 9
All’assemblea degli associati competono i seguenti poteri:

  1. Eleggere i componenti del Consiglio Direttivo, fissandone il numero e scegliendoli fra soci e non soci;
  2. eleggere i revisori dei conti, scegliendoli anche fra non soci;
  3. approvare le eventuali modifiche al presente statuto;
  4. approvare il bilancio preventivo e consuntivo dell’Associazione;
  5. deliberare lo scioglimento dall’Associazione;
  6. deliberare su tutti gli altri argomenti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.

Articolo 10
L’assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all’anno, a mezzo comunicazione a tutti gli associati.

Articolo 11
Hanno diritto ad intervenire in assemblea tutti gli associati iscritti nel libro soci ed in regola con il pagamento della quota annua.

Articolo 12
L’assemblea è presieduta dal Presidente o in caso di impedimento, dal Vice Presidente.

Articolo 13
L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, composto da un minimo di n°3 (tre) ad un massimo di n°6 (sei) membri. Il Consiglio Direttivo è convocato presso la sede sociale o altrove, dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno. Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente. Per la validita delle delibere occorre il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in case di parità prevale il voto di chi presiede.

Articolo 14
Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, senza limitazioni.

Articolo 15
Il Consiglio Direttivo provvederà inoltre a redigere quanto prima un “REGOLAMENTO” interno della Associazione ed a portarlo a conoscenza di ciascun associate, tramite esposizione dello stesso nella sede sociale o in qualsiasi luogo ritenga idoneo.

Articolo 16
Il Consiglio può decidere di assumere dipendenti ed impiegati daterminandone la retribuzione.

Articolo 17
Il Presidente, ed in sua assenza il Vicepresidente, rappresenta legalmente l’Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio; nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio.

Articolo 18 – Revisori dei Conti
La gestione della Associazione è controllata da un Collegio di Revisori di Conti, costituito da tre membri di cui uno è il Presidente nominate dal Collegio. I Revisori dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigeranno una relazione ai bilanci annuali, potranno accertare la consistenza di cassa e l’esistenza dei valori e di titoli di proprietà sociale e potranno procedere in qualsiasi memento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

TITOLO VI° – Tasse e quote sociali

Articolo 19
La quota associativa è stabilita annualmente dal Consiglio direttivo. L‘Associazione potrà inoltre richiedere agli associati, contributi supplementari, necessari per sopperire ad eventuali spese straordinarie.

TITOLO VII°— Bilancio

Articolo 20
L’esercizio finanziario si chiude al 31 Dicembre di ogni anno. Un bilancio finanziario dell’anno trascorso deve essere presentato agli associati in occasione della Assemblea annuale. Gli eventuali utili risultanti dalla gestione precedente dovranno essere destinati al miglioramento dell’Associazlone o comunque devoluti per opera di beneficienza.

TITOLO VIII° — Durata – Esercizio – Scioglimento

Articolo 21
La durata dell’Associazione è a tempo indeterminato.

Articolo 22
L’esercizio sociale si apre il 1° di Gennaio e si chiude il 31 di Dicembre del medesimo anno.

Articolo 23
Lo scioglimento dell‘Associazione è deliberata dall’Assemblea con il voto favorevole di almeno tre quarti degli aventi dirltto. L’Assemblea delibererà inoltre in ordine alla devoluzione del patrimonio.

TIIOLO IX° — Disposizioni varie

Articolo 24
Per tutto ciò non espressamente contemplato nel presente statuto, valgono le norme del codice civile.