La tassa automobilistica, comunemente nota come bollo auto, è un tributo regionale obbligatorio per il possesso di un veicolo. In Campania, la gestione di questa tassa è regolamentata da specifiche normative regionali. Questo articolo fornisce una panoramica completa delle tasse automobilistiche in Campania, includendo informazioni utili su scadenze, modalità di pagamento, esenzioni, rimborsi e gli uffici a cui rivolgersi.
Scadenze e Modalità di Pagamento
Termini di Pagamento per Veicoli Già Circolanti
Il pagamento per il rinnovo della tassa automobilistica provinciale va svolto, di regola, nel corso del mese successivo alla scadenza dell’ultima tassa dovuta.
Termini di Pagamento per i Veicoli Nuovi
Il primo "bollo" per un veicolo nuovo deve essere versato entro l'ultimo giorno del mese di immatricolazione. Se, però, quest'ultima è avvenuta negli ultimi dieci giorni del mese, si può pagare anche nel corso del mese successivo a quello di immatricolazione. La data di immatricolazione si rileva sulla carta di circolazione o, in mancanza, sul foglio di via, rilasciati dal Dipartimento dei Trasporti Terrestri (già denominato Motorizzazione Civile). Il pagamento è dovuto a decorrere dal mese in cui avviene l'immatricolazione, conteggiando per intero la prima mensilità, anche se l'immatricolazione è avvenuta nell'ultimo giorno del mese.
Inoltre:
- Per le autovetture a benzina, benzina + GPL, benzina + metano, ecodiesel, con potenza fino a 35 KW, il primo pagamento deve essere effettuato per un periodo superiore a sei mesi e fino alla scadenza di gennaio o luglio immediatamente successiva ai sei mesi predetti, per un massimo di 12 mesi.
- Per le autovetture a benzina, benzina + GPL, benzina + metano, ecodiesel, con potenza da 36 KW in poi, il primo pagamento deve essere effettuato per un periodo superiore ad otto mesi e fino alla scadenza di aprile, agosto o dicembre immediatamente successiva agli otto mesi predetti, per un massimo di 12 mesi.
- Per le autovetture con destinazione "privato noleggio senza conducente" con potenza fino a 35 KW, per le quali è consentito il versamento in forma semestrale, il primo pagamento deve essere effettuato per un periodo non inferiore a due mesi e fino alla scadenza di gennaio o luglio immediatamente successiva.
- Per le autovetture con destinazione "privato noleggio senza conducente" con potenza da 36 KW in poi, per le quali è consentito il versamento in forma quadrimestrale, il primo pagamento deve essere effettuato per un periodo non inferiore a due mesi e fino alla scadenza di aprile, agosto o dicembre immediatamente successiva.
- Per gli automezzi pesanti (di peso complessivo a pieno carico non inferiore a 12 tonnellate), autocarri, autobus, autocaravan e altri autoveicoli speciali per i quali è consentito il pagamento in forma quadrimestrale, il primo pagamento deve essere effettuato per un periodo non inferiore a due mesi e fino alla scadenza di gennaio, maggio o settembre immediatamente successiva.
- Per i motocicli il pagamento deve essere effettuato per un periodo non inferiore a sette mesi e fino alla scadenza di gennaio o luglio immediatamente successive, per un massimo di 12 mesi.
- Per roulotte e altri veicoli soggetti a tassa fissa annua il pagamento va effettuato versando l'intero importo fisso annuo, a prescindere dalla data di immatricolazione, con validità fino al 31 dicembre successivo.
Termini di Pagamento per Veicoli in Uscita dall'Esenzione
Quando l'auto viene acquistata usata presso un rivenditore autorizzato, possono verificarsi due ipotesi:
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- Se l'auto ha un bollo in corso di validità occorre rispettare la periodicità acquisita e pagare, secondo le normali regole, entro il mese successivo alla scadenza.
- Se invece il concessionario ha chiesto l'esenzione dell'auto consegnata per la rivendita, si applicano le regole previste per il primo pagamento dei veicoli nuovi.
Bisogna eseguire il primo versamento entro il mese durante il quale il veicolo è stato acquistato, prendendo come riferimento la data di autentica notarile dell'atto di vendita. Se però l'atto notarile è stato redatto negli ultimi dieci giorni del mese, il pagamento si può effettuare anche entro il mese solare successivo.
Per i veicoli nuovi di fabbrica e per quelli che escono dall'esenzione, non essendo facile calcolare l'importo dovuto e la decorrenza del bollo, è sempre consigliabile, per evitare possibili errori, rivolgersi alle Delegazioni ACI o alle agenzie di pratiche automobilistiche, in modo da ottenere assistenza ed effettuare il pagamento senza problemi.
Ravvedimento Operoso
Chi ha dimenticato di versare la tassa automobilistica entro la scadenza può regolarizzare la sua posizione sanando il ritardo nel pagamento con l'applicazione di penalità piuttosto contenute.
Domiciliazione Bancaria
Modalità di attuazione della domiciliazione bancaria della tassa automobilistica regionale, approvata con l’art. 1, comma 47 della Legge Regionale 30 dicembre 2019 n.
Calcolo dell'Importo
L'importo della tassa si calcola in base ad alcuni parametri che variano a seconda della categoria del veicolo (autoveicolo, motoveicolo, ecc.), dei suoi dati tecnici (KW, classificazione euro, portata, peso complessivo), della sua destinazione (trasporto persone, trasporto merci) e dell’uso (proprio, privato, conto terzi).
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Esenzioni
I benefici fiscali previsti in materia di bollo auto si realizzano attraverso una riduzione della tariffa o una esenzione completa dal pagamento della tassa e possono riguardare numerose tipologie di veicoli:
- veicoli storici
- veicoli destinati ai disabili
- esenzione per esportazione temporanea extra-comunitaria
Veicoli Storici
Le agevolazioni fiscali per i veicoli storici variano a seconda che si tratti di veicoli ultratrentennali o veicoli ultraventennali.
Veicoli Ultratrentennali
Sono considerati veicoli storici ultratrentennali gli autoveicoli e i motoveicoli con le seguenti caratteristiche:
- costruiti da oltre trent'anni (salvo prova contraria, l'anno di costruzione coincide con l'anno di prima immatricolazione in Italia o in un altro Stato);
- non adibiti ad uso professionale o utilizzati nell'esercizio di attività di impresa, arti o professioni.
I veicoli storici ultratrentennali sono esenti dal pagamento della tassa automobilistica: l'esenzione è automatica e non occorre quindi presentare alcuna domanda (non è neppure necessario che siano iscritti in un registro storico).
Se, però, un veicolo ultratrentennale è posto in circolazione su strade e aree pubbliche è dovuta una tassa di circolazione forfettaria pari ad Euro 31,24 per gli autoveicoli ed Euro 12,50 per i motoveicoli. La tassa forfettaria è dovuta per l'intera annualità e non è assoggettabile a sanzione in caso di ritardato pagamento.
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La tassa di circolazione non va pagata se il veicolo rimane inutilizzato, senza mai circolare su aree pubbliche; se invece, circola, il conducente deve portare con sé la ricevuta di pagamento della tassa di circolazione perché è previsto il controllo su strada da parte degli organi di polizia.
Veicoli Ultraventennali
In materia di veicoli ultraventennali è intervenuta la Legge n.145 del 30 dicembre 2018 (Legge di Bilancio dello Stato per il 2019) che all’art.1 comma 1048 ha disposto che gli autoveicoli e motoveicoli di interesse storico e collezionistico con anzianità di immatricolazione compresa tra i venti e i ventinove anni, se in possesso del certificato di rilevanza storica di cui all’articolo 4 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 dicembre 2009, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2010, rilasciato dagli enti di cui al comma 4 dell’articolo 60 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 (ASI, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI.), e qualora tale riconoscimento di storicità sia riportato sulla carta di circolazione, sono assoggettati al pagamento della tassa automobilistica con una riduzione pari al 50 per cento. Il certificato di rilevanza storica annotato sulla carta di circolazione entro il termine di pagamento del bollo, consente l’applicazione della riduzione dallo stesso periodo tributario dell’annotazione. Tale disposizione è vigente dal 1 gennaio 2019.
Veicoli Destinati ai Disabili
La legge prevede l'esenzione dal pagamento della Tassa Automobilistica per i veicoli destinati alla mobilità dei cittadini portatori di handicap o invalidi. L'esenzione riguarda:
- le autovetture;
- gli autoveicoli per trasporto promiscuo;
- gli autoveicoli per trasporti specifici;
- le motocarrozzette;
- i motoveicoli per trasporto promiscuo;
- i motoveicoli per trasporti specifici.
con limitazione di cilindrata fino a 2000 cc per i veicoli a benzina e fino a 2800 cc per i veicoli diesel.
Il beneficio fiscale, che si applica sia ai veicoli condotti dai disabili sia a quelli utilizzati per l'accompagnamento dei disabili stessi, spetta al portatore di handicap/invalido intestatario del veicolo oppure alla persona intestataria del veicolo se il portatore di handicap/invalido è fiscalmente a suo carico.
Sono previste diverse tipologie di disabilità che danno diritto all'esenzione:
Disabilità con Adattamento del Veicolo
In caso di adattamento del veicolo, l'esenzione è concessa purché vi sia sempre un collegamento funzionale tra l'handicap e l'adattamento stesso. A titolo di esempio l'adattamento tecnico alla carrozzeria può consistere in pedana sollevatrice, scivolo a scomparsa, braccio sollevatore, paranco (ad azionamento meccanico/elettrico/idraulico), sedile scorrevole-girevole simultaneamente atto a facilitare l'insediamento del disabile nell'abitacolo, sistema di ancoraggio delle carrozzelle con annesso sistema di ritenuta del disabile (cinture di sicurezza), sportello scorrevole.
La documentazione da allegare alla domanda di esenzione è costituita da:
- Copia della carta di circolazione dalla quale risultino gli adattamenti necessari al trasporto o (per i titolari di patente) i dispositivi di guida applicati al veicolo, integrata (per i veicoli muniti di solo cambio automatico) dalla prescrizione della commissione medica locale, ai sensi dell'art.119 del Codice della Strada.
- Copia della patente di guida speciale (non è richiesta per i veicoli adattati solo nella carrozzeria, da utilizzare per l'accompagnamento e la locomozione dei disabili).
- Copia dei certificati, rilasciati da Commissioni mediche pubbliche, che riconoscono:
- lo stato di handicap o di invalidità,
- l'affezione da patologia che comporta ridotte o impedite capacità motorie.
- Copia della documentazione o dichiarazione sostitutiva di certificazione che attesti che il disabile è fiscalmente a carico dell'intestatario del veicolo (solo nel caso in cui il veicolo non sia intestato al portatore di handicap/invalido).
Disabilità con Grave Limitazione della Capacità di Deambulazione o Pluriamputazioni
Il disabile deve essere stato riconosciuto portatore di handicap o invalido, in stato di gravità, affetto da una patologia che comporta grave limitazione della capacità di deambulazione o affetto da pluriamputazioni. Il veicolo, sempre nei limiti di cilindrata previsti, non necessita di adattamento tecnico.
La documentazione da allegare alla domanda di esenzione è costituita da:
- Copia della carta di circolazione.
- Copia del verbale di accertamento dell'handicap emesso dalla Commissione medica presso la ASL di cui all'art. 4 della legge n.104/1992 dal quale risulti esplicitamente che il soggetto si trova in situazione di handicap grave ai sensi dell'art. 3 comma 3 della medesima legge derivante da patologie che comportano una grave limitazione della deambulazione o da pluriamputazioni.
- Copia della documentazione o dichiarazione sostitutiva di certificazione che attesti che il disabile è fiscalmente a carico dell'intestatario del veicolo (solo nel caso in cui il veicolo non sia intestato al portatore di handicap/invalido).
Disabilità Mentale o Psichica
Il disabile deve essere stato riconosciuto portatore di handicap o invalido, in stato di gravità, affetto da una patologia mentale o psichica, con riconoscimento della indennità di accompagnamento. Il veicolo, sempre nei limiti di cilindrata previsti, non necessita di adattamento tecnico.
La documentazione da allegare alla domanda di esenzione è costituita da:
- Copia della carta di circolazione.
- Copia del verbale di accertamento dell'handicap emesso dalla Commissione medica presso la ASL di cui all'art. 4 della legge n. 104/1992 dal quale risulti esplicitamente che il soggetto si trova in situazione di handicap grave ai sensi dell.art.3 comma 3 della medesima legge derivante da disabilità psichica o mentale.
- Copia del certificato di attribuzione dell'indennità di accompagnamento di cui alle leggi 18/80 e 508/88 emesso dalla Commissione preposta all'accertamento dell'invalidità civile di cui alla legge n.295/90 ovvero dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante che al disabile è stata riconosciuta l'indennità di accompagnamento.
- Copia della documentazione o dichiarazione sostitutiva di certificazione che attesti che il disabile è fiscalmente a carico dell'intestatario del veicolo (solo nel caso in cui il veicolo non sia intestato al portatore di handicap/invalido).
Disabilità per Cecità o Sordità
Hanno diritto all'esenzione i non vedenti (cecità assoluta o ipovedenti con un residuo visivo non superiore ad 1/10 in entrambi gli occhi) ed i sordi, colpiti da sordità dalla nascita o prima dell'apprendimento.
Esenzione per Esportazione Temporanea Extra-Comunitaria
Come richiedere un’esenzione temporanea dalla tassa automobilistica per autocarri e rimorchi esportati fuori dall’UE per oltre 12 mesi.
Rottamazione Autoveicoli
La Regione Campania con Legge Regionale 3 agosto 2020 n. 36, entrata in vigore il 18 agosto 2020, ha introdotto alcune misure di agevolazione fiscale finalizzate alla rottamazione degli autoveicoli c.d. Con delibera n.23 del 19 gennaio 2021, pubblicata su BURC n.
Attenzione! Con Legge Regionale n.24 del 28 dicembre 2023 la Regione Campania ha apportato significative modifiche alla l.r. 36/2020, disponendo all’art.
a. che le autovetture immatricolate successivamente alla data di entrata in vigore della l.r.
b. Intestazione: solo soggetti persone fisiche intestatarie del veicolo.
Rimborsi
Il rimborso della tassa automobilistica viene concesso nei seguenti casi:
- se è stato effettuato un doppio pagamento (con la stessa scadenza);
- se è stato effettuato un pagamento in eccesso;
- se è stato effettuato un pagamento non dovuto (ad esempio a seguito di furto, vendita o demolizione del veicolo, ecc. in data antecedente all'inizio del periodo tributario). Vedi anche Veicoli interessati da perdita di possesso, indisponibilità del veicolo.
Dal 1° gennaio 2019, inoltre, ai sensi della L.R. n.28 dell’8 agosto 2018 è riconosciuto il rimborso di un pagamento parzialmente non più dovuto in seguito a perdita di possesso per furto. I mesi rimborsabili sono quelli a decorrere dal mese successivo all'evento fino alla scadenza della tassa, purché pari o superiori a quattro.
Veicoli Interessati da Perdita di Possesso o Indisponibilità
Il contribuente non è tenuto al pagamento della Tassa qualora perda il possesso del veicolo per effetto di uno dei seguenti eventi:
- furto o rapina;
- vendita;
- demolizione;
- sequestro o confisca del mezzo
a condizione che:
- lo spossessamento avvenga entro il termine utile per il pagamento;
- ne sia annotata la relativa formalità al PRA (la dichiarazione di perdita di possesso produce i suoi effetti dalla data della sua annotazione e l'obbligo di corrispondere la Tassa cessa a decorrere dal periodo di imposta successivo).
In caso di mancata trascrizione o annotazione degli eventi di cui sopra, il contribuente è tenuto al pagamento della Tassa, salvo che dia prova contraria, ovvero fornisca idonea documentazione, avente data certa, atta a comprovare, in maniera inequivocabile, l’avvenuto spossessamento.
Radiazione
In caso di radiazione intervenuta durante un anno d’imposta già coperto da pagamento, la tassa resta dovuta per l’intero anno. In quest’ipotesi non è ammesso alcun frazionamento nel pagamento del bollo.
Non si è tenuti al pagamento della tassa automobilistica regionale nel caso in cui ricorrono entrambe le seguenti condizioni:
- la radiazione avvenga entro l’ultimo giorno utile per il pagamento;
- al P.R.A.
Uffici Competenti e Contatti
Struttura Organizzativa Regionale
- Dirigente: Antonio Esposito
- Competenze: gestione amministrativa della tassa e relativi procedimenti (su istanze di parte: esenzioni, sospensioni e rimborsi). Gestione dei rapporti e delle convenzioni con Enti e soggetti titolari di banche dati di interscambio con gli archivi tributari (Agenzia delle Entrate, ACI-PRA e Dipartimento Trasporti Terrestri). Gestione dei procedimenti di accertamento coattivo della tassa. Gestione dei rapporti e procedimenti amministrativi (autorizzazioni, concessioni e revoche) con i riscossori da autoliquidazione, ivi compresi i Poli di riscossione.
Attestazione di Versamento
Per richiedere un’attestazione di versamento, l’intestatario del veicolo deve recarsi presso la competente Unità Territoriale ACI o Automobile Club, esibendo un documento di identità. La richiesta può essere formulata anche da persona delegata dall’intestatario o comunque da esso legittimata (legale rappresentante della società intestataria).
Soggetti Passivi
Sono soggetti passivi dell'imposta coloro che risultano essere proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio, ovvero utilizzatori a titolo di locazione finanziaria, come risultante dal pubblico registro automobilistico.
Misure Speciali e Sospensioni
Con Decreto-Legge 7 maggio 2025, n. I versamenti e gli adempimenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 10 dicembre 2025. L’individuazione dei soggetti destinatari delle disposizioni in parola avverrà con decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, su proposta del presidente della Regione Campania, sentiti i comuni interessati, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del D.L.
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