A partire dal 27 maggio 2020, la questione della proroga delle revisioni ministeriali dei veicoli, in risposta all'emergenza COVID-19, è stata regolamentata sia a livello nazionale che comunitario. Questa guida mira a fare chiarezza sulla complessa normativa che si è susseguita, analizzando le proroghe, le scadenze e le sanzioni.

Normativa Italiana ed Europea a Confronto

In Italia, in virtù dello stato di emergenza nazionale dichiarato il 31 gennaio 2020, è stata autorizzata la circolazione, fino al 31 ottobre 2020, dei veicoli che avrebbero dovuto essere sottoposti a revisione entro il 31 luglio 2020, in conformità con gli articoli 75 e 78 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

A livello europeo, il regolamento UE, pur essendo un atto legislativo vincolante per tutti gli Stati membri, prevedeva al comma 5 la possibilità di mantenere le normative nazionali, previa comunicazione alla Commissione Europea. Uno Stato che non avesse voluto aderire alla proroga europea sarebbe stato comunque tenuto a rispettare le decisioni degli altri, favorendo il transito di veicoli non conformi alle proprie disposizioni nazionali, in virtù del principio della libera circolazione.

Inizialmente, si presumeva che l'Italia non avrebbe aderito ai termini europei, limitando l'applicazione della proroga di 7 mesi ai soli veicoli immatricolati negli altri Stati dell'UE. Di conseguenza, un veicolo con targa italiana avrebbe potuto beneficiare delle norme UE negli altri Stati membri, ma avrebbe dovuto rispettare le leggi nazionali in Italia.

Tuttavia, a differenza di molti altri paesi europei, l'Italia non ha notificato il rigetto della proroga comunitaria.

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Differenze tra le Disposizioni Nazionali e Comunitarie

L'attuazione delle norme in Italia e nell'UE si è rivelata complessa a causa delle differenze nei termini e nei campi di applicazione. La proroga italiana, ad esempio, non aveva limiti temporali minimi, ma un termine massimo fissato a luglio 2020. Quella europea, invece, riguardava i veicoli con scadenza tra febbraio e agosto 2020.

Inoltre, le disposizioni del decreto "Cura Italia" si applicavano a tutte le categorie di veicoli soggetti a controllo tecnico periodico, mentre quelle comunitarie escludevano le categorie L (motoveicoli) e O1 e O2 (rimorchi leggeri).

Scadenze e Proroghe: Un Riepilogo

  • Veicoli con revisione scaduta prima di febbraio 2020: Circolazione consentita fino al 31 ottobre 2020, ma solo in Italia (L.27 del 24 Aprile 2020).

  • Veicoli con scadenza a febbraio 2020: Circolazione consentita fino al 31 ottobre 2020 in Italia (L.27 del 24 Aprile 2020), mentre in territorio UE si calcolano i 7 mesi dalla normale scadenza (Regolamento 2020/698).

  • Scadenze da marzo ad agosto 2020: Si applica integralmente il Regolamento 2020/698, che consente la circolazione, in Italia e UE, per i 7 mesi successivi ai termini naturali.

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La normativa nazionale permetteva la circolazione fino all'ultimo giorno del mese di scadenza della revisione, il che poteva causare lievi disallineamenti con i termini UE.

Ulteriori Proroghe e Bonus Revisione

Un provvedimento successivo ha rinviato di 10 mesi le revisioni auto da effettuare tra il 1° settembre 2020 e il 30 giugno 2021. Il Governo ha recepito il regolamento UE 2021/267 del 16 febbraio 2021 che, con decorrenza dal successivo 6 marzo, ha prorogato di 10 mesi, causa Covid, la scadenza della revisione auto di vetture fino a 3,5 tonnellate, e del relativo certificato. La proroga si applica ai controlli che avrebbero dovuto essere effettuati nel periodo compreso tra il 1° settembre 2020 e il 30 giugno 2021. Nessuna proroga invece per ciclomotori, motocicli, motocarri e rimorchi e semirimorchi fino a 3,5 t.

Chi ha effettuato la revisione auto tra il primo novembre 2021 e il 31 dicembre 2021 ha avuto tempo fino al 30 aprile 2022 per richiedere il rimborso di 9,95 euro, previsto per compensare l'aumento tariffario scattato il primo novembre. Per ottenere il rimborso, era necessario accedere alla piattaforma "Bonus veicoli sicuri" tramite SPID e compilare il modulo disponibile. Il buono era valido per un solo veicolo a persona.

Tabella delle Scadenze di Revisione (Prorogate)

Scadenza OriginaleNuova Scadenza (con proroga di 10 mesi)
Settembre 2020Luglio 2021
Ottobre 2020Agosto 2021
Novembre 2020Settembre 2021
Dicembre 2020Ottobre 2021
Gennaio 2021Novembre 2021
Febbraio 2021Dicembre 2021
Marzo 2021Gennaio 2022
Aprile 2021Febbraio 2022
Maggio 2021Marzo 2022
Giugno 2021Aprile 2022

Mancata Revisione: Sanzioni e Conseguenze

La mancata revisione del veicolo è disciplinata dall'articolo 80 del Codice della Strada. Il trasgressore è soggetto a una multa compresa tra 169,00 e 679,00 euro e alla sospensione dalla circolazione del veicolo fino all'esito positivo della revisione. In caso di omissione della revisione per più scadenze, la multa viene raddoppiata.

Situazione Attuale (Luglio 2025)

Ad oggi, luglio 2025, non sono attive proroghe per la revisione auto. La proroga straordinaria introdotta durante l'emergenza COVID-19 non è stata confermata per gli anni successivi. Pertanto, circolare con la revisione scaduta comporta le sanzioni previste dal Codice della Strada.

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Cosa fare se la Revisione è Scaduta

  1. Verificare la data di scadenza: Controllare il libretto di circolazione o accedere al Portale dell'Automobilista tramite SPID.
  2. Prenotare la revisione: Contattare un meccanico di fiducia o un'officina autorizzata.
  3. Effettuare la revisione: Sottoporsi al controllo tecnico per accertare l'efficienza del veicolo.

Revisione Auto Usata: Cosa Controllare

Se si sta acquistando un'auto usata, è fondamentale verificare la regolarità della revisione. Richiedere lo storico delle revisioni e assicurarsi che la data di scadenza sia valida.

Decreto Milleproroghe e Accertamenti Tecnici

Il Decreto Milleproroghe, con l'articolo 10, comma 1, modificato dalla Camera dei deputati, ha prorogato ulteriormente al 31 dicembre 2022 il termine entro il quale gli ispettori autorizzati potevano effettuare gli accertamenti relativi alla revisione dei veicoli a motore prevista dal Codice della Strada. Questo ha permesso, a causa della pandemia, agli ispettori autorizzati di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 maggio 2017, di effettuare la revisione periodica dei veicoli a motore, secondo le procedure definite nello stesso decreto.

Soggetti Abilitati alla Revisione

Le revisioni possono essere effettuate da:

  • Uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri (Motorizzazione civile).
  • Soggetti privati aventi specifici requisiti, sulla base di specifiche concessioni.
  • Imprese di autoriparazione che svolgono la propria attività nel campo della meccanica e motoristica, carrozzeria, elettrauto e gommista.
  • Imprese che, esercendo in prevalenza attività di commercio di veicoli, esercitino altresì, con carattere strumentale o accessorio, l'attività di autoriparazione.

Tariffe

Le tariffe per la revisione dei veicoli a motore sono fissate dal decreto ministeriale 2 agosto 2007, n. 161.

Termini di Rinnovo e Sanzioni per Omissione

Per le autovetture, gli autoveicoli adibiti al trasporto di cose o ad uso speciale di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t e per gli autoveicoli per trasporto promiscuo, la revisione deve essere disposta entro quattro anni dalla data di prima immatricolazione e successivamente ogni due anni.

Per i veicoli destinati al trasporto di persone con numero di posti superiore a 9 compreso quello del conducente, per gli autoveicoli destinati ai trasporti di cose o ad uso speciale di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, per i rimorchi di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, per i taxi, per le autoambulanze, per i veicoli adibiti a noleggio con conducente e per i veicoli atipici, la revisione deve essere disposta annualmente, salvo che siano stati già sottoposti nell'anno in corso a visita e prova.

Chiunque circola con un veicolo che non sia stato presentato alla revisione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 173 ad euro 694. La sanzione è raddoppiabile in caso di revisione omessa per più di una volta in relazione alle cadenze previste. Il veicolo è sospeso dalla circolazione fino all'effettuazione della revisione, pena la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.998 ad euro 7.993.

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