Il presente articolo si propone di fornire una panoramica completa sulla marcatura dei veicoli industriali, analizzando la normativa di riferimento e gli aspetti più importanti da considerare. La corretta marcatura dei veicoli industriali è un elemento cruciale per garantire la sicurezza stradale, la conformità alle normative vigenti e la libera circolazione delle merci nel territorio europeo.

Quadro Normativo di Riferimento

La marcatura dei veicoli industriali è regolamentata da una serie di direttive e regolamenti europei, recepiti a livello nazionale attraverso specifici decreti ministeriali e legislativi. Tra i principali riferimenti normativi, si segnalano:

  • Direttiva 2000/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 giugno 2000, relativa ai controlli tecnici su strada dei veicoli commerciali circolanti nella Comunità, recepita con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 19 marzo 2001. Tale direttiva è stata abrogata dalla direttiva 2014/47/UE.
  • Direttiva 2003/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 maggio 2003, relativa all’omologazione dei trattori agricoli o forestali, dei loro rimorchi e delle loro macchine intercambiabili trainate, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche di tali veicoli, recepita con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali 19 novembre 2004.
  • Direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2006, sulle norme per l’applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada, recepita con il decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 144.
  • Direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli, recepita con decreto del Ministro dei trasporti 28 aprile 2008.
  • Regolamento (CE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 febbraio 2013, relativo all’omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli agricoli e forestali.
  • Direttiva 2014/47/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 aprile 2014, relativa ai controlli tecnici su strada dei veicoli commerciali circolanti nell’Unione e che abroga la direttiva 2000/30/CE.
  • Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il «Nuovo codice della strada» e successive modificazioni, in particolare gli articoli 79 e 80 concernenti l’efficienza nella circolazione e la revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi.
  • Direttiva Macchine 2006/42/CE, recepita in Italia con il D. Lgs. 17 del 27 gennaio 2010, che regolamenta la fabbricazione, l’immissione nel mercato e la messa in servizio delle macchine.
  • Decisione di esecuzione (UE) 2025/1740 della Commissione Europea, entrata in vigore il 14 agosto 2025, che aggiorna l’elenco delle norme armonizzate applicabili alla Direttiva Macchine 2006/42/CE.

Ambito di Applicazione del Decreto

Il decreto si applica ai veicoli commerciali aventi una velocità di progetto superiore a 25 km/h appartenenti alle seguenti categorie:

  • Veicoli a motore progettati e costruiti essenzialmente per il trasporto di persone e dei loro bagagli, aventi più di otto posti a sedere oltre al posto a sedere del conducente (veicoli delle categorie M2 ed M3).
  • Veicoli a motore progettati e costruiti essenzialmente per il trasporto di merci e aventi massa massima superiore a 3,5 tonnellate (veicoli delle categorie N2 ed N3).
  • Rimorchi progettati e costruiti per il trasporto di merci o per l’alloggiamento di persone e aventi massa massima superiore a 3.5 tonnellate (veicoli delle categorie O3 ed O4).
  • Trattori a ruote delle categorie T1b, T2b, T3b, T4b e T5 utilizzati principalmente sulle strade pubbliche per il trasporto commerciale di merci su strada ed aventi una velocità massima di progetto superiore a 40 km/h.

È importante notare che il decreto non pregiudica il diritto dell’autorità competente di sottoporre a controlli tecnici su strada veicoli che esulano dal suo ambito di applicazione, come i veicoli commerciali leggeri della categoria N1 aventi massa massima non superiore a 3,5 tonnellate, di controllare altri aspetti del trasporto e della sicurezza stradale, oppure di procedere a controlli in luoghi diversi dalle strade pubbliche.

Definizioni Importanti

Per una corretta interpretazione della normativa, è fondamentale chiarire alcune definizioni chiave:

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  • Veicolo: ogni veicolo a motore, ad eccezione di quelli che circolano su rotaia, o il suo rimorchio.
  • Veicolo a motore: ogni veicolo su ruote, semovente, azionato da un motore con una velocità massima di progetto superiore a 25 km/h.
  • Rimorchio: ogni veicolo su ruote non semovente progettato e fabbricato per essere trainato da un veicolo a motore.
  • Semirimorchio: ogni rimorchio progettato per essere agganciato a un veicolo a motore, in modo che una parte di esso si appoggi sul veicolo a motore e una parte sostanziale della sua massa e della massa del suo carico sia sopportata dal veicolo a motore.
  • Carico: tutte le merci collocate di norma nella o sulla parte di un veicolo progettata per sopportare un carico e che non sono permanentemente fissate al veicolo, compresi oggetti in contenitori quali gabbie, casse mobili o container, trasportati dai veicoli.
  • Veicolo commerciale: un veicolo a motore e il suo rimorchio o semirimorchio, utilizzato principalmente per il trasporto di merci o di passeggeri a fini commerciali, come il trasporto per conto terzi o il trasporto per conto proprio, o per altri fini professionali.
  • Veicolo immatricolato in uno Stato membro: un veicolo immatricolato o immesso in servizio in uno Stato membro dell’Unione europea.
  • Intestatario di una carta di circolazione: la persona fisica o giuridica al cui nome il veicolo è immatricolato.
  • Impresa: un’impresa ai sensi dell’art. 2, punto 4, del regolamento (CE) n. 1071/2009.
  • Controllo tecnico su strada: un controllo tecnico su strada non preannunciato di un veicolo commerciale effettuato dall’autorità competente o sotto la sua supervisione diretta.
  • Strada pubblica: una strada di pubblica utilità, quali le strade locali, regionali o nazionali, le strade a scorrimento veloce, le superstrade o le autostrade, di cui all’art. 2 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
  • Controllo tecnico: un’ispezione a norma dell’art.

Sistema di Controllo su Strada

Il sistema di controlli tecnici su strada comprende i controlli tecnici su strada iniziali e i controlli tecnici su strada più approfonditi. L'autorità competente esegue un numero adeguato di controlli tecnici su strada iniziali proporzionato al numero complessivo di tali veicoli immatricolati nel proprio territorio, tenuto conto che il numero complessivo di tali controlli nel totale degli Stati dell’Unione è pari almeno al cinque per cento del numero totale dei predetti veicoli immatricolati nell’Unione europea. Le informazioni sui veicoli controllati sono comunicate alla Commissione europea.

Sistema di Classificazione del Rischio

Per i veicoli di cui all’art. 2, comma 1, lettere a), b) e c), l’autorità competente provvede affinché le informazioni riguardanti il numero e la gravità delle carenze rilevate nei veicoli gestiti dalle singole imprese siano inserite nel sistema di classificazione del rischio istituito ai sensi dell’art. 11 del decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 144. Tali informazioni sono utilizzate per sottoporre a controlli più rigorosi e frequenti le imprese che presentano un fattore di rischio elevato. Il sistema di classificazione del rischio è gestito dall’autorità competente. L’autorità competente per l’immatricolazione del veicolo utilizza le informazioni ricevute dalle autorità competenti degli altri Stati membri dell’Unione europea, ai sensi dell’art. 18, comma 1. L’autorità competente può prevedere controlli tecnici volontari supplementari.

Responsabilità

Il certificato di revisione relativo al controllo tecnico periodico più recente o la relativa copia o, in caso di certificato di revisione elettronico, una copia cartacea certificata o l’originale cartaceo di tale certificato e la relazione relativa all’ultimo controllo tecnico su strada, sono tenuti a bordo del veicolo. Le imprese ed i conducenti di un veicolo sottoposto a un controllo tecnico su strada collaborano con gli ispettori e consentono l’accesso al veicolo, alle sue parti ed a tutta la documentazione utile ai fini del controllo.

Ispettori

Nella selezione di un veicolo da sottoporre a un controllo tecnico su strada o nella effettuazione di detto controllo, gli ispettori non praticano alcuna discriminazione basata sulla nazionalità del conducente o sul paese di immatricolazione o di immissione in servizio del veicolo. Nell’eseguire un controllo tecnico su strada, l’ispettore ha l’obbligo di astenersi in caso di conflitti di interesse che possano in qualche modo influenzare l’imparzialità e l’obiettività della sua decisione. Agli ispettori è dovuto un compenso non direttamente collegato ai risultati dei controlli tecnici su strada, iniziali o più approfonditi, da essi effettuati, determinato con il decreto di cui all’art. 15, comma 2. I controlli tecnici su strada più approfonditi sono effettuati da ispettori che soddisfano i requisiti minimi di competenza e formazione previsti dall’art. 13 e dall’allegato IV della direttiva 2014/45/UE.

Procedure di Ispezione

Nell’identificare i veicoli da sottoporre a un controllo tecnico su strada iniziale, gli ispettori possono selezionare in via prioritaria veicoli utilizzati da imprese aventi un profilo di rischio elevato. L’autorità competente provvede affinché i veicoli selezionati siano sottoposti a un controllo tecnico su strada iniziale. In ogni controllo tecnico su strada iniziale svolto su un veicolo, l’ispettore:

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  • Controlla l’ultimo certificato di revisione e l’ultima relazione relativa a un controllo tecnico su strada, se disponibili, tenuti a bordo o le relative attestazioni elettroniche.
  • Procede ad una valutazione visiva delle condizioni tecniche del veicolo.
  • Può procedere ad una valutazione visiva della fissazione del carico del veicolo.
  • Può effettuare controlli tecnici mediante qualsiasi metodo ritenuto appropriato.

I controlli tecnici possono essere effettuati per motivare la decisione di sottoporre il veicolo ad un controllo tecnico su strada più approfondito o per chiedere che le carenze siano rettificate senza indugio. L’ispettore verifica che siano state rettificate eventuali carenze riportate nella precedente relazione di controllo su strada. In base al risultato del controllo iniziale, l’ispettore decide se il veicolo o il suo rimorchio debbano essere sottoposti ad un controllo su strada più approfondito. Un controllo tecnico su strada più approfondito riguarda gli elementi elencati all’allegato II che sono considerati necessari e pertinenti, tenendo conto, in particolare, della sicurezza di freni, pneumatici, ruote e telaio e degli effetti nocivi, ed i metodi raccomandati applicabili al controllo di tali elementi.

Apparecchiature per i Controlli

Un controllo tecnico su strada più approfondito si effettua per mezzo di un’unità mobile di controllo o di un apposito impianto per i controlli su strada o in un centro di controllo tecnico. Qualora i controlli più approfonditi debbano essere effettuati in un centro di controllo tecnico o in un apposito impianto per i controlli su strada, essi sono effettuati quanto prima possibile nel più vicino centro o impianto disponibile. Le unità mobili di controllo e gli appositi impianti per i controlli su strada dispongono di equipaggiamenti adeguati per svolgere un controllo tecnico su strada più approfondito, comprese le apparecchiature necessarie per valutare lo stato e l’efficienza dei freni, dello sterzo, delle sospensioni e gli effetti nocivi del veicolo come prescritto.

Valutazione delle Carenze

Per ciascun elemento da sottoporre al controllo, l’allegato II fornisce un elenco di possibili carenze e del loro livello di gravità, da utilizzare durante i controlli tecnici su strada. Le carenze rilevate nel corso dei controlli tecnici su strada sono classificate in uno dei seguenti gruppi:

  • Carenze lievi: che non hanno conseguenze significative sulla sicurezza del veicolo o ripercussioni sull’ambiente e altri casi lievi di non conformità.
  • Carenze gravi: che possono pregiudicare la sicurezza del veicolo o avere ripercussioni sull’ambiente o mettere a repentaglio la sicurezza degli altri utenti della strada e altri casi più significativi di non conformità.
  • Carenze pericolose: che costituiscono un rischio diretto e immediato per la sicurezza stradale o che hanno ripercussioni sull’ambiente.

Un veicolo, con carenze che rientrano in più di un gruppo di carenze, è classificato nel gruppo che corrisponde alla carenza più grave.

Controllo della Fissazione del Carico

Durante il controllo su strada un veicolo può essere sottoposto all’ispezione della fissazione del suo carico a norma dell’allegato III, per accertare che il carico sia fissato in modo tale da non interferire con la guida sicura del veicolo o costituire una minaccia per la vita, la salute, le cose o l’ambiente. I controlli possono essere effettuati per verificare che durante tutte le fasi di operazione del veicolo, comprese le situazioni di emergenza e le manovre di avvio in salita, i carichi possano subire solo minimi cambiamenti di posizione gli uni rispetto agli altri e rispetto alle pareti e superfici del veicolo e non possano fuoriuscire dal compartimento destinato alle merci o muoversi al di fuori della superficie di carico. Fatte salve le prescrizioni applicabili al trasporto di determinate categorie di merci come quelle oggetto dell’Accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada (ADR), la fissazione del carico ed il controllo della fissazione del carico possono essere effettuati conformemente ai principi e, se del caso, alle norme di cui all’allegato III, sezione I. Si può utilizzare l’ultima versione delle norme di cui all’allegato III, sezione I, punto 5. Le procedure in merito alle conseguenze, di cui all’art.

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Seguito in Caso di Carenze Gravi o Pericolose

L’autorità competente dispone che ogni carenza grave o pericolosa, riscontrata in un controllo iniziale o in un controllo più approfondito, sia rettificata prima che il veicolo possa essere utilizzato su strada. In caso di carenze gravi o pericolose, l’autorità competente può decidere di:

  • Imporre al conducente di rettificare la carenza immediatamente o entro un determinato periodo di tempo.
  • Immobilizzare il veicolo fino a quando le carenze non siano state rettificate.
  • Sospendere o revocare la carta di circolazione del veicolo.

Marcature dei Pneumatici

Le marcature delle caratteristiche tecniche dei pneumatici, a seguito dell’entrata in vigore della Direttiva n. 92/23/CEE, nonché del corrispondente regolamento ECE/ONU n. 54, hanno subito delle modificazioni. È importante riconoscere l’equivalenza fra marcature “vecchie norme” e marcature “nuove norme“, conformi alla direttiva n. 92/23/CEE e al regolamento ECE/ONU n. La Direttiva comunitaria n. 92/23/CEE ed il Regolamento ECE/ONU n. Precedentemente all’entrata in vigore del Codice della Strada, ed indipendentemente dalle prescrizioni del regolamento ECE/ONU n. La capacità di carico poteva essere modificata al variare della velocità massima ammessa per il veicolo, assumendo come base la velocità dichiarata in tabella CUNA per la singola misura ed applicando gli opportuni coefficienti.

Ad esempio: 11.00-20 149/145J, 295/80R22.5 150/146L, ecc. La capacità di carico massima ammessa dal pneumatico può variare in funzione della velocità massima di omologazione del veicolo. Le percentuali di variazione sono indicate sia nell’appendice 8 dell’Allegato II alla Direttiva n. 92/23/CEE che nell’allegato 8 del regolamento ECE/ONU n. I tipi di pneumatico omologati ai sensi della Direttiva n. I tipi di pneumatico omologati ai sensi del regolamento ECE/ONU n. Non esiste la possibilità di una correlazione diretta tra numero di P.R. Nel caso di equipaggiamenti di rimorchi per i quali ai sensi della circolare ministeriale n. 132/91.

Quando il documento di circolazione prevede marcature conformi alle prescrizioni della direttiva comunitaria 92/23/CEE, è ammesso che i pneumatici che equipaggiano il veicolo rechino indicazioni del “simbolo della categoria di velocità” ovvero degli “indici della capacità di carico” superiori a quanto prescritto per il veicolo stesso. Quando il documento di circolazione prevede marcature conformi alle prescrizioni della Direttiva comunitaria n. Quando, nel caso di rimorchio ovvero di semirimorchi, il documento di circolazione prevede marcature conformi alle prescrizioni della direttiva comunitaria n. 92/23/CEE, è ammesso che i pneumatici che effettivamente equipaggiano il veicolo rechino indicazioni del “simbolo della categoria di velocità” e degli “indici della capacità di carico” relativi a prestazioni superiori a quanto prescritto per il veicolo stesso quando rapportati ad una velocità di 100 Km/h, ovvero inferiore se il rimorchio è limitato per impiego a velocità inferiori. A tal fine devono essere considerati equipollenti le indicazioni fornite dalle marcature principali e quelle delle marcature supplementari (all’interno del cerchio), ove queste esistano, rapportate alla velocità prescritta secondo la relazione carico/velocità di cui all’appendice 8 dell’allegato II della direttiva comunitaria n. È ammessa la sostituzione dei pneumatici di prima installazione con altri di ricambio conformi alle prescrizioni della direttiva comunitaria n. 92/23/CEE ovvero del corrispondente regolamento ECE/ONU n.

Direttiva Macchine e Marcatura CE

La Direttiva Macchine 2006/42/CE è una direttiva di prodotto che regolamenta la fabbricazione, l’immissione nel mercato e la messa in servizio delle macchine. La Direttiva Macchine è stata recepita in Italia con il D. Lgs. 17 del 27 gennaio 2010. Dal 2027 il nuovo Regolamento Macchine UE 2023/1230 andrà a sostituire la Direttiva Macchine 2006/42/CE.

Secondo la Direttiva Macchine 2006/42/CE, per “macchina” si intende un insieme equipaggiato o destinato ad essere equipaggiato di un sistema di azionamento diverso dalla forza umana o animale diretta, composto di parti o di componenti, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro solidamente per un'applicazione ben determinata. Nella Direttiva Macchine 2006/42/CE è presente una definizione di macchina “in senso stretto” e una definizione di macchina “in senso lato”. Rientrano nella definizione di macchina “in senso lato” le attrezzature intercambiabili, i componenti di sicurezza, gli accessori di sollevamento, le catene, le funi e le cinghie e i dispositivi amovibili di trasmissione meccanica.

La marcatura CE è l’atto finale con il quale il costruttore rende pubblico che la macchina è conforme ai requisiti delle direttive applicabili in materia di sicurezza e salute sul lavoro (UE 2006/42).

Aggiornamenti Normativi

La Commissione Europea ha pubblicato la Decisione di esecuzione (UE) 2025/1740, entrata in vigore il 14 agosto 2025, che aggiorna l’elenco delle norme armonizzate applicabili alla Direttiva Macchine 2006/42/CE. Questo provvedimento sostituisce e integra la Decisione 2023/1586, introducendo nuove norme e revisioni che interessano diversi settori industriali. Le modifiche riguardano macchine e attrezzature di particolare rilevanza per la sicurezza, tra cui: ascensori, veicoli di servizio antincendio, apparecchi di sollevamento, ascensori da cantiere, pontili mobili per passeggeri aeroportuali e sistemi di rifornimento carburante. Sono inoltre state aggiornate le norme relative a porte e cancelli motorizzati, macchine da giardinaggio, apparecchiature per l’industria alimentare, saldatura e sistemi per applicazioni elettrostatiche di rivestimenti. Il nuovo quadro normativo introduce anche la soppressione di riferimenti obsoleti, consentendo ai fabbricanti un periodo di transizione fino al 20 gennaio 2027 per adeguare i propri prodotti.

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