La Direttiva Macchine rappresenta un pilastro fondamentale per la sicurezza e la libera circolazione dei macchinari all'interno dell'Unione Europea. Questo articolo approfondisce la Direttiva 2006/42/CE, il suo recepimento in Italia attraverso il D. Lgs. 17/2010, e anticipa l'imminente sostituzione con il Regolamento Macchine UE 2023/1230.
Direttiva Macchine e Sicurezza dei Macchinari
La Direttiva 2006/42/CE, nota come "Direttiva Macchine", è una direttiva di prodotto che disciplina la fabbricazione, l'immissione sul mercato e la messa in servizio delle macchine, come definite all'articolo 1.1 della direttiva stessa. Le direttive di prodotto, redatte in conformità all'articolo 95 del Trattato di Roma, mirano a garantire la libera circolazione delle merci nel territorio comunitario e a salvaguardare la salute e la sicurezza dei cittadini rispetto ai prodotti in circolazione. Nello specifico, la Direttiva Macchine 2006/42/CE si propone di regolamentare la costruzione delle macchine per tutelare la sicurezza degli utilizzatori.
In Italia, la Direttiva Macchine è stata recepita con il D. Lgs. 17 del 27 gennaio 2010, entrato in vigore il 6 marzo 2010. Tuttavia, dal 20 gennaio 2027, il Regolamento Macchine UE 2023/1230 sostituirà la Direttiva Macchine 2006/42/CE.
Definizione di "Macchina" nella Direttiva Macchine
Per comprendere il significato di "macchina", è essenziale fare riferimento all'articolo 1.1 della Direttiva Macchine 2006/42/CE. La definizione comprende:
- Macchine
- Attrezzature intercambiabili
- Componenti di sicurezza
- Accessori di sollevamento
- Catene, funi e cinghie
- Dispositivi amovibili di trasmissione meccanica
La Direttiva Macchine 2006/42/CE presenta quindi una definizione di macchina "in senso stretto" e una "in senso lato". In termini semplificati, la direttiva si applica ogni volta che è coinvolta una macchina.
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La definizione di macchina "in senso stretto" è:
un insieme equipaggiato o destinato ad essere equipaggiato di un sistema di azionamento diverso dalla forza umana o animale diretta, composto di parti o di componenti, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro solidamente per un'applicazione ben determinata.
La macchina può essere azionata da energia meccanica fornita da altre attrezzature o da fonti energetiche naturali come l'energia eolica o idraulica. Anche gli insiemi di parti o componenti, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro solidalmente e destinati al sollevamento di pesi, la cui unica fonte di energia è la forza umana diretta, sono considerati macchine.
La definizione di macchina "in senso lato" comprende:
- Attrezzature intercambiabili: dispositivi che, dopo la messa in servizio di una macchina o di un trattore, vengono assemblati dall'operatore per modificarne la funzione o apportarne una nuova, a condizione che non siano utensili.
- Componenti di sicurezza: prodotti che non contribuiscono direttamente all'espletamento della funzione di una macchina, ma che assicurano una misura di protezione per le persone esposte.
- Accessori di sollevamento: componenti o attrezzature non collegate alle macchine per il sollevamento, che consentono la presa del carico, disposti tra la macchina e il carico stesso, o destinati a divenire parte integrante del carico.
- Catene, funi e cinghie: progettate e costruite per il sollevamento come parte integrante di macchine per il sollevamento o di accessori di sollevamento.
- Dispositivi amovibili di trasmissione meccanica: componenti amovibili destinati alla trasmissione di potenza tra una macchina semovente o un trattore e una macchina azionata.
Sia le macchine "in senso stretto" che quelle "in senso lato" seguono lo stesso processo di marcatura CE previsto dalla Direttiva Macchine.
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Cosa si Intende per "Quasi Macchina"?
Secondo la Direttiva Macchine 2006/42/CE, una "quasi macchina" è un insieme che costituisce quasi una macchina ma che, da solo, non è in grado di garantire un'applicazione ben determinata. Si tratta di un prodotto simile a una macchina nel senso stretto, composto da parti o componenti collegati di cui almeno uno mobile, ma privo degli elementi necessari per svolgere la sua applicazione specifica. La quasi macchina deve essere sottoposta a un'ulteriore fase di costruzione per diventare la macchina finale. Le quasi macchine sono destinate ad essere incorporate o assemblate ad altre macchine o quasi macchine per costituire una macchina disciplinata dalla Direttiva Macchine 2006/42/CE. Un sistema di azionamento o un robot industriale sono esempi di quasi macchine. Le quasi macchine non devono essere marcate CE. In ogni caso, per le quasi-macchine, oltre alla funzione principale di identificazione del prodotto, la Direttiva fornisce all’integratore l’evidenza dei requisiti essenziali di sicurezza (RES) considerati in fase di analisi dei rischi.
Obblighi e Requisiti della Direttiva Macchine
La Direttiva Macchine 2006/42/CE stabilisce che il fabbricante o il suo mandatario, prima di immettere sul mercato o mettere in servizio una macchina, deve:
- Accertarsi che la macchina soddisfi i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute indicati nell'allegato I della Direttiva Macchine 2006/42/CE.
- Assicurarsi che il fascicolo tecnico di cui all'allegato VII della Direttiva Macchine 2006/42/CE sia disponibile.
- Fornire le informazioni necessarie, come le istruzioni.
- Espletare le appropriate procedure di valutazione della conformità ai sensi dell'articolo 12 della Direttiva Macchine 2006/42/CE.
- Redigere la dichiarazione CE di conformità ai sensi dell'allegato II, parte 1, sezione A della Direttiva Macchine 2006/42/CE e accertarsi che accompagni la macchina.
- Apporre la marcatura «CE» sulla macchina.
Nel caso di una quasi macchina, il fabbricante o il suo mandatario deve:
- Predisporre la documentazione pertinente di cui all'allegato VII, parte B della Direttiva Macchine.
- Preparare le istruzioni per l'assemblaggio di cui all'allegato VI della Direttiva Macchine.
- Redigere la dichiarazione di incorporazione di cui all'allegato II, parte 1, sezione B della Direttiva Macchine.
Le istruzioni per l'assemblaggio e la dichiarazione di incorporazione devono accompagnare la quasi macchina fino all'incorporazione e far parte del fascicolo tecnico della macchina finale.
Cosa Verificare all'Acquisto di una Macchina Nuova Marcata CE?
L'utilizzatore che acquista una macchina, in particolare se è un Datore di Lavoro, ha l'obbligo di valutarne la conformità. Il Datore di Lavoro e il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) possono essere ritenuti responsabili in caso di infortunio causato da un "vizio palese" di una macchina nuova marcata CE. Un vizio palese è una carenza del macchinario che una persona con adeguate conoscenze delle leggi e normative sulle macchine può rilevare durante la valutazione dei rischi. La Direttiva Macchine 2006/42/CE impone al fabbricante di produrre macchine sicure, ma il datore di lavoro deve assicurarsi che la macchina acquistata sia effettivamente sicura e priva di vizi palesi.
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Il Datore di Lavoro, in collaborazione con il Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP), deve valutare i rischi, in particolare quelli relativi alla compatibilità con il luogo di lavoro in cui la macchina sarà installata.
Dopo l'installazione, è consigliabile che il datore di lavoro ottenga una dichiarazione di corretta installazione da parte dell'installatore, in conformità con l'art. 18 comma 3 bis del D. Lgs. 81/08.
Il Datore di lavoro, in collaborazione con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), deve valutare gli eventuali "vizi palesi" della macchina, verificando il corretto funzionamento delle funzioni di sicurezza, l'adeguatezza delle protezioni degli organi pericolosi e la conformità del manuale e della dichiarazione di conformità.
Dopo aver corretto le non conformità rilevate, è necessario analizzare i rischi residui che la macchina può presentare e riportare tale analisi nel documento di valutazione dei rischi dell'azienda, indicando le misure di prevenzione e protezione da adottare.
Infine, il Datore di Lavoro deve provvedere alla formazione e all'addestramento degli operatori sull'utilizzo della macchina acquistata, basandosi anche sull'analisi dei rischi effettuata.
Macchine Precedenti al 1996: Cosa Fare?
Nel caso di macchine installate in azienda prima del 22 settembre 1996, data antecedente all'entrata in vigore della "prima" Direttiva Macchine, è necessario adempiere a quanto richiesto dall'art. 70 comma 2 del D.Lgs. 81/08. In particolare, è necessario verificare la conformità della macchina ai requisiti generali di sicurezza di cui all'ALLEGATO V del D.Lgs. 81/08. L'adeguamento della macchina ai requisiti di sicurezza previsti dall'allegato V non implica la necessità di marcare CE l'attrezzatura.
Ne consegue che tutte le macchine antecedenti al 1996, in precedenza all’entrata in vigore della Direttiva Macchine non devono essere soggette ad una nuova marcatura CE, fermo restando che per essere utilizzate devono risultare comunque conformi ai requisiti minimi di sicurezza indicati nell’Allegato V del D.lgs. 81/08. In Italia, la legislazione pertinente per l’utilizzo delle attrezzature di lavoro è rappresentata dal Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro (D.lgs. 81/08). In particolare, all’Art.
Modifiche a Macchine Esistenti: Quando è Necessaria una Nuova Marcatura CE?
In generale, se le modifiche apportate a una macchina esistente non sono sostanziali e non introducono nuovi rischi non valutati in fase di progettazione, non è necessario seguire un nuovo iter di marcatura CE. Lo stesso vale se le modifiche introducono nuovi rischi, ma le misure di protezione esistenti sono sufficienti a contenerli.
Interventi che richiedono un nuovo processo di marcatura CE includono:
- La variazione della portata di un apparecchio di sollevamento.
- L'installazione di una logica programmabile nel quadro di comando.
- La variazione delle "performance" produttive della macchina.
Vendita di Macchine Costruite Prima dell'Entrata in Vigore della Direttiva Macchine
L'art. 72 comma 1 del D. Lgs. 81/08 stabilisce che:
Chiunque venda, noleggi o conceda in uso o locazione finanziaria macchine, apparecchi o utensili costruiti o messi in servizio al di fuori della disciplina di cui all’articolo 70, comma 1, (cioè fuori dalla Direttiva Macchine) attesta, sotto la propria responsabilità, che le stesse siano conformi, al momento della consegna a chi acquisti, riceva in uso, noleggio o locazione finanziaria, ai requisiti di sicurezza di cui all’allegato V.
Il proprietario di una macchina (es.: Datore di Lavoro) che la vende a un utilizzatore diretto (es.: altro Datore di Lavoro) deve sempre attestare la conformità della macchina ai requisiti di sicurezza di cui all'allegato V. Tale obbligo riguarda anche chi concede la macchina in conto lavoro, la noleggia o la fornisce in prestito d'uso.
Nel caso di "permuta contro nuovo acquisto", non si verifica un passaggio a un utilizzatore diretto e non vi è l'intenzione di reimmettere sul mercato una macchina con carenze. L'obbligo di attestare la conformità della macchina compete quindi al rivenditore.
Nell'atto di compravendita, relativamente all'usato e in caso di macchine con eventuali carenze di sicurezza, è opportuno specificare: tipo di macchina e modello, numero di matricola, nome del costruttore e la dicitura "La macchina non può essere reimmessa sul mercato nelle condizioni di fatto; ciò è possibile solamente a seguito di un adeguamento alle norme di sicurezza…".
Il Nuovo Regolamento Macchine UE 2023/1230
Il Regolamento Macchine UE 2023/1230 è entrato in vigore il 19 luglio 2023 e avrà efficacia a partire dal 20 gennaio 2027. Il regolamento include specificazioni concrete e precisazioni, offrendo maggiore chiarezza su punti finora controversi. Comprende inoltre nuovi aspetti, come la crescente importanza di temi quali Industrial Security e digitalizzazione.
Il Regolamento Macchine si prefigge l’obiettivo di mantenere elevato il livello di sicurezza conseguito con l’implementazione delle disposizioni della Direttiva Macchine e di allinearlo allo stato dell’arte della tecnica e tecnologia.
Il nuovo Regolamento Macchine europeo (UE) 2023/1230 comprende disposizioni dettagliate in materia di tutela della salute e sicurezza delle macchine, comprese nuove tecnologie quali l’Intelligenza Artificiale.
Il catalogo delle macchine con obbligo di verifica, che finora era riportato nell’Allegato IV della Direttiva Macchine 2006/42/CE e ora “trasferito” all’Allegato I, contiene, nella Parte A, un elenco delle macchine con rischio elevato per le quali sono obbligatori un controllo e un’omologazione da parte di terzi. In futuro, diventeranno soggette a obbligo di verifica 6 categorie di macchine senza che l’applicazione di una norma armonizzata esoneri dall’obbligo di verifica. Ciò si deve ai recenti sviluppi in tema Intelligenza Artificiale.
Il regolamento è stato integrato con la definizione di modifica sostanziale di macchine e con le conseguenze giuridiche di tale modifica. La procedura di valutazione della conformità è indispensabile per la sicurezza delle macchine laddove una macchina venga modificata radicalmente o laddove vengano eseguite modifiche che riguardano la conformità della macchina alle disposizioni di legge relative alla marcatura CE.
In una nuova sezione, “Protection against corruption”, il Regolamento Macchine include ora anche i requisiti di cibersicurezza delle macchine. Minacce e attacchi alla cyber security non devono pregiudicare le funzioni di sicurezza della macchina. Le misure atte a contrastarli non sono più solo una questione di interpretazione del distributore della macchina, bensì un elemento vincolante.
Sarà ammesso fornire le istruzioni per l’uso in formato digitale. Il cliente potrà anche richiedere al costruttore di ricevere le istruzioni per l’uso in formato cartaceo. Anche la dichiarazione di conformità UE dovrà essere emessa in formato digitale.
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