La sicurezza stradale è un tema di primaria importanza, e per questo motivo, la legge italiana stabilisce precise disposizioni riguardo ai dispositivi di equipaggiamento che devono essere presenti sui veicoli a motore e sui loro rimorchi. L'obiettivo è garantire le massime condizioni di sicurezza per tutti gli utenti della strada.
Quadro Normativo di Riferimento
L'articolo 72 del Codice della Strada è il riferimento principale per quanto riguarda i dispositivi di equipaggiamento obbligatori per i veicoli a motore e i loro rimorchi. Questo articolo definisce quali dispositivi non possono mancare per assicurare la conformità alle normative vigenti.
Omologazione dei Dispositivi
I dispositivi citati all'interno dell'articolo 72 del Codice della Strada devono essere omologati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. L'omologazione è un processo di certificazione che attesta la conformità del dispositivo a specifici standard di sicurezza e qualità.
Modifiche ai Dispositivi
È importante notare che solo alcuni dispositivi di equipaggiamento possono essere modificati. Nel caso in cui vengano apportate modifiche, i veicoli devono essere sottoposti a una visita e prova presso la Motorizzazione Civile per verificare che le modifiche non compromettano la sicurezza del veicolo e degli altri utenti della strada.
Dispositivi di Segnalazione Visiva e di Illuminazione
L'articolo 153 del Codice della Strada disciplina l'utilizzo dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione. Tale dispositivo va utilizzato "con la massima moderazione" e solo "ai fini della sicurezza stradale". All'interno dei centri abitati è vietato utilizzare le segnalazioni acustiche, a meno che non si sia in presenza di casi di effettivo e immediato pericolo. Fuori dai centri abitati, l'utilizzo è consentito con il fine di evitare incidenti, in particolare durante le operazioni di sorpasso. Chi viola le disposizioni in merito all'uso dei dispositivi di segnalazione acustica rischia una multa.
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Uso Moderato dei Dispositivi Acustici
L'articolo 153 del Codice della Strada disciplina l'utilizzo dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione, e anche l'uso dei dispositivi di segnalazione acustica. Tale dispositivo, si legge nel Codice della Strada, va utilizzato “con la massima moderazione” e solo “ai fini della sicurezza stradale”. All’interno dei centri abitati è vietato utilizzare le segnalazioni acustiche, a meno che non si sia in presenza di casi di effettivo e immediato pericolo. Fuori dai centri abitati, l’utilizzo è consentito con il fine di evitare incidenti, in particolare durante le operazioni di sorpasso. Chi viola le disposizioni in merito all’uso dei dispositivi di segnalazione acustica rischia una multa.
Pneumatici: Efficienza e Integrità
Per quanto riguarda gli pneumatici, il Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada chiarisce alcune loro caratteristiche: innanzitutto, devono essere in “perfetta efficienza” e non devono presentare lesioni in grado di compromettere la sicurezza.
Dispositivi Retrovisori: Obbligatorietà
Anche la presenza dei dispositivi retrovisori è obbligatoria e non a discrezione dei proprietari dei veicoli: come detto, infatti, rientrano tra i dispositivi di equipaggiamento obbligatori indicati per i ciclomotori, i motoveicoli e gli autoveicoli dall’articolo 72 del Codice della Strada.
Decreto Legislativo 30/4/1992 n. 285
Il Decreto legislativo 30/4/1992 n. 285, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18/05/1992, Suppl. Ordinario n. 97, stabilisce ulteriori disposizioni in materia di caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli a motore e dei rimorchi.
Caratteristiche Costruttive e Funzionali
Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con propri decreti, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio per gli aspetti di sua competenza e con gli altri Ministri quando interessati, stabilisce periodicamente le particolari caratteristiche costruttive e funzionali cui devono corrispondere i veicoli a motore e i rimorchi per trasporti specifici o per uso speciale, nonché i veicoli blindati.
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Prescrizioni Tecniche
Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con propri decreti, di concerto con gli altri Ministri quando interessati, stabilisce periodicamente le prescrizioni tecniche relative alle caratteristiche di cui ai commi 1 e 2, nonché le modalità per il loro accertamento.
Tabelle e Norme di Unificazione
Con provvedimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri, sono approvate tabelle e norme di unificazione riguardanti le materie di propria competenza.
Sanzioni
Chiunque circola con un veicolo a motore o con un rimorchio non conformi alle prescrizioni stabilite dal regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 87,00 ad Euro 344,00. Se i veicoli e i rimorchi sono adibiti al trasporto di merci pericolose, la sanzione amministrativa è da Euro 173,00 ad Euro 694,00.
Articolo 72 del Codice della Strada: Dispositivi di Equipaggiamento
L'articolo 72 del Codice della Strada elenca i dispositivi di equipaggiamento obbligatori per i veicoli a motore e i loro rimorchi.
Dispositivi Obbligatori
I ciclomotori, i motoveicoli e gli autoveicoli devono essere equipaggiati con:
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- dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione;
- dispositivi silenziatori e di scarico se hanno il motore termico;
- dispositivi di segnalazione acustica;
- dispositivi retrovisori;
- pneumatici o sistemi equivalenti.
Dispositivo per la Retromarcia
Gli autoveicoli e i motoveicoli di massa a vuoto superiore a 0,35 t devono essere muniti del dispositivo per la retromarcia. Gli autoveicoli devono altresì essere equipaggiati con:
- dispositivi di ritenuta e dispositivi di protezione, se trattasi di veicoli predisposti fin dall’origine con gli specifici punti di attacco, aventi le caratteristiche indicate, per ciascuna categoria di veicoli, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
- segnale mobile di pericolo di cui all’art. 162;
- contachilometri aventi le caratteristiche stabilite dal regolamento.
Strisce Retroriflettenti
Durante la circolazione, gli autoveicoli, i rimorchi ed i semirimorchi adibiti al trasporto di cose, nonché classificati per uso speciale o per trasporti speciali o per trasporti specifici, immatricolati in Italia con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t., devono altresì essere equipaggiati con strisce posteriori e laterali retroriflettenti. Le caratteristiche tecniche delle strisce retroriflettenti sono definite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, in ottemperanza a quanto previsto dal regolamento internazionale ONU/ECE 104. I veicoli di nuova immatricolazione devono essere equipaggiati con i dispositivi del presente comma dal 1° aprile 2005 ed i veicoli in circolazione entro il 31 dicembre 2006.
Dispositivi Antinebulizzazione
Gli autoveicoli, i rimorchi ed i semirimorchi, abilitati al trasporto di cose, di massa complessiva a pieno carico superiore a 7,5 t, sono equipaggiati con dispositivi, di tipo omologato, atti a ridurre la nebulizzazione dell’acqua in caso di precipitazioni. La prescrizione si applica ai veicoli nuovi immatricolati in Italia a decorrere dal 1° gennaio 2007. Le caratteristiche tecniche di tali dispositivi sono definite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Apparecchiature Facoltative
Gli autoveicoli possono essere equipaggiati con apparecchiature per il pagamento automatico di pedaggi anche urbani, oppure per la ricezione di segnali ed informazioni sulle condizioni di viabilità. Possono altresì essere equipaggiati con il segnale mobile plurifunzionale di soccorso, le cui caratteristiche e disciplina d’uso sono stabilite nel regolamento.
Filoveicoli e Rimorchi
I filoveicoli devono essere equipaggiati con i dispositivi indicati nei commi 1 e 2 e 3, in quanto applicabili a tale tipo di veicolo. I rimorchi devono essere equipaggiati con i dispositivi indicati al comma 1, lettere a) ed e). I veicoli di cui al comma 1 riconosciuti atti al traino di rimorchi ed i rimorchi devono altresì essere equipaggiati con idonei dispositivi di agganciamento.
Dispositivi Supplementari
Il Ministro dei trasporti, sentito il Ministro dell’interno, con propri decreti stabilisce i dispositivi supplementari di cui devono o possono essere equipaggiati i veicoli indicati nei commi 1 e 5 in relazione alla loro particolare destinazione o uso, ovvero in dipendenza di particolari norme di comportamento.
Veicoli per Invalidi
Il Ministro dei trasporti, con propri decreti, stabilisce norme specifiche sui dispositivi di equipaggiamento dei veicoli destinati ad essere condotti dagli invalidi ovvero al loro trasporto.
Omologazione dei Dispositivi
I dispositivi di cui ai commi precedenti sono soggetti ad omologazione da parte del Ministero dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri, secondo modalità stabilite con decreti del Ministro dei trasporti, salvo quanto previsto nell’art. 162. Negli stessi decreti è indicata la documentazione che l’interessato deve esibire a corredo della domanda di omologazione.
Prescrizioni Tecniche
Nei decreti di cui al comma 8 sono altresì stabilite, per i dispositivi indicati nei precedenti commi, le prescrizioni tecniche relative al numero, alle caratteristiche costruttive e funzionali e di montaggio, le caratteristiche del contrassegno che indica la conformità dei dispositivi alle norme del presente articolo ed a quelle attuative e le modalità dell’apposizione.
Riconoscimento di Omologazioni Estere
L’omologazione rilasciata da uno Stato estero per uno dei dispositivi di cui sopra può essere riconosciuta valida in Italia a condizione di reciprocità e fatti salvi gli accordi internazionali.
Tabelle e Norme di Unificazione
Con decreto del Ministro dei trasporti può essere reso obbligatorio il rispetto di tabelle e norme di unificazione aventi carattere definitivo ed attinenti alle caratteristiche costruttive, funzionali e di montaggio dei dispositivi di cui al presente articolo.
Sanzioni per Violazioni
Chiunque circola con uno dei veicoli citati nel presente articolo in cui alcuno dei dispositivi ivi prescritti manchi o non sia conforme alle disposizioni stabilite nei previsti provvedimenti è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 87 a € 344.
Aggiornamenti Normativi
È importante tenere presente che le disposizioni del Codice della Strada sono soggette ad aggiornamenti periodici. Ad esempio, il D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214 ha disposto che le disposizioni del titolo III del presente D.Lgs. si applicano dal 1° ottobre 1993.
Classificazione dei Veicoli: Articolo 54 del Codice della Strada
L'articolo 54 del Codice della Strada definisce le diverse categorie di veicoli, tra cui:
- Autovetture: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti, compreso quello del conducente.
- Autobus: veicoli destinati al trasporto di persone equipaggiati con più di nove posti compreso quello del conducente.
- Autoveicoli per trasporto promiscuo: veicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t o 4,5 t se a trazione elettrica o a batteria, destinati al trasporto di persone e di cose e capaci di contenere al massimo nove posti compreso quello del conducente.
- Autocarri: veicoli destinati al trasporto di cose e delle persone addette all'uso o al trasporto delle cose stesse.
- Trattori stradali: veicoli destinati esclusivamente al traino di rimorchi o semirimorchi.
- Autoveicoli per trasporti specifici: veicoli destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni, caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo.
- Autoveicoli per uso speciale: veicoli caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature e destinati prevalentemente al trasporto proprio. Su tali veicoli è consentito il trasporto del personale e dei materiali connessi col ciclo operativo delle attrezzature e di persone e cose connesse alla destinazione d'uso delle attrezzature stesse.
- Autotreni: complessi di veicoli costituiti da due unità distinte, agganciate, delle quali una motrice. Ai soli fini della applicazione dell'art. 61, commi 1 e 2, costituiscono un'unica unità gli autotreni caratterizzati in modo permanente da particolari attrezzature per il trasporto di cose determinate nel regolamento. In ogni caso se vengono superate le dimensioni massime di cui all'art. 61, il veicolo o il trasporto è considerato eccezionale.
- Autoarticolati: complessi di veicoli costituiti da un trattore e da un semirimorchio.
- Autosnodati: autobus composti da due tronconi rigidi collegati tra loro da una sezione snodata. Su questi tipi di veicoli i compartimenti viaggiatori situati in ciascuno dei due tronconi rigidi sono comunicanti. La sezione snodata permette la libera circolazione dei viaggiatori tra i tronconi rigidi. La connessione e la disgiunzione delle due parti possono essere effettuate soltanto in officina.
- Autocaravan: veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e all'alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente.
- Mezzi d'opera: veicoli o complessi di veicoli dotati di particolare attrezzatura per il carico e il trasporto di materiali di impiego o di risulta dell'attività edilizia, stradale, di escavazione mineraria e materiali assimilati ovvero che completano, durante la marcia, il ciclo produttivo di specifici materiali per la costruzione edilizia; tali veicoli o complessi di veicoli possono essere adibiti a trasporti in eccedenza ai limiti di massa stabiliti nell'art. 62 e non superiori a quelli di cui all'art. 10, comma 8, e comunque nel rispetto dei limiti dimensionali fissati nell'art. 61.
Accertamento e Omologazione: Articoli 75 e 76 del Codice della Strada
Gli articoli 75 e 76 del Codice della Strada disciplinano l'accertamento dei dati di identificazione e l'omologazione dei veicoli.
Accertamento dei Dati di Identificazione
I ciclomotori, i motoveicoli, gli autoveicoli, i filoveicoli e i rimorchi, per essere ammessi alla circolazione, sono soggetti all’accertamento dei dati di identificazione e della loro corrispondenza alle prescrizioni tecniche ed alle caratteristiche costruttive e funzionali previste dalle norme del presente codice. L’accertamento può riguardare singoli veicoli o gruppi di esemplari dello stesso tipo di veicolo ed ha luogo mediante visita e prova da parte dei competenti uffici delle direzioni generali territoriali del Dipartimento per i trasporti terrestri e del trasporto intermodale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con le modalità stabilite con decreto dallo stesso Ministero.
Omologazione del Tipo
I veicoli indicati nel comma 1, i loro componenti o entità tecniche prodotti in serie, sono soggetti all’omologazione del tipo; questa ha luogo a seguito dell’accertamento di cui ai commi 1 e 2, effettuata su un prototipo, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
Sanzioni per Omessa Omologazione
Chiunque importa, produce per la commercializzazione sul territorio nazionale ovvero commercializza sistemi, componenti ed entità tecniche senza la prescritta omologazione o approvazione ai sensi dell’articolo 75, comma 3-bis, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 168 ad euro 679. È soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 847 ad euro 3.389 chiunque commetta le violazioni di cui al periodo precedente relativamente a sistemi frenanti, dispositivi di ritenuta ovvero cinture di sicurezza e pneumatici.
Modifiche ai Veicoli: Articolo 78 del Codice della Strada
L'articolo 78 del Codice della Strada disciplina le modifiche alle caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli.
Visita e Prova
I veicoli a motore ed i loro rimorchi devono essere sottoposti a visita e prova presso i competenti uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri quando siano apportate una o più modifiche alle caratteristiche costruttive o funzionali, ovvero ai dispositivi d’equipaggiamento indicati negli articoli 71 e 72, oppure sia stato sostituito o modificato il telaio.
Sanzioni per Alterazioni
Chiunque circola con un veicolo che presenti alterazioni nelle caratteristiche costruttive e funzionali prescritte, ovvero circola con i dispositivi di cui all’art. 72 non funzionanti o non regolarmente installati, ovvero circola con i dispositivi di cui all’articolo 80, comma 1, del presente codice e all’articolo 238 del regolamento non funzionanti, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 87 ad euro 345. La misura della sanzione è da euro 1.210 ad euro 12.108 se il veicolo è utilizzato nelle competizioni previste dagli articoli 9-bis e 9-ter.
Revisione dei Veicoli: Articolo 80 del Codice della Strada
L'articolo 80 del Codice della Strada disciplina la revisione generale o parziale delle categorie di veicoli a motore e dei loro rimorchi.
Finalità della Revisione
La revisione ha lo scopo di accertare che sussistano in essi le condizioni di sicurezza per la circolazione e di silenziosità e che i veicoli stessi non producano emanazioni inquinanti superiori ai limiti prescritti.
Sanzioni per Omessa Revisione
Ad esclusione dei casi previsti dall’articolo 176, comma 18, chiunque circola con un veicolo che non sia stato presentato alla prescritta revisione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 173 ad euro 695. Tale sanzione è raddoppiabile in caso di revisione omessa per più di una volta in relazione alle cadenze previste dalle disposizioni vigenti. L’organo accertatore annota sul documento di circolazione che il veicolo è sospeso dalla circolazione fino all’effettuazione della revisione. È consentita la circolazione del veicolo al solo fine di recarsi presso uno dei soggetti di cui al comma 8 ovvero presso il competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici per la prescritta revisione. Al di fuori di tali ipotesi, nel caso in cui si circoli con un veicolo sospeso dalla circolazione in attesa dell’esito della revisione, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.002 ad euro 8.009. All’accertamento della violazione di cui al periodo precedente consegue la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni, secondo le disposizioni del capo I, sezione II, del titolo VI.
Ulteriori Disposizioni del Codice della Strada
Il Codice della Strada contiene numerose altre disposizioni che riguardano la circolazione dei veicoli, tra cui:
- Articolo 14: poteri e compiti degli enti proprietari della strada.
- Articolo 34: manutenzione delle strade.
- Articolo 36: piano urbano del traffico.
- Articolo 37: obblighi verso gli utenti della strada.
- Articolo 38: segnaletica stradale.
- Articolo 40: segnali verticali.
- Articolo 41: segnali luminosi.
- Articolo 42: segnali orizzontali.
- Articolo 47: classificazione dei veicoli.
- Articolo 61: limiti dimensionali.
- Articolo 62: limiti di massa.
- Articolo 106: durata della validità delle autorizzazioni.
Articolo 47: Classificazione dei Veicoli
L'articolo 47 del Codice della Strada classifica i veicoli in diverse categorie, tra cui:
- Categoria L1e: veicoli a due ruote la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) non supera i 50 cc e la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) non supera i 45 km/h.
- Categoria L2e: veicoli a tre ruote la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) non supera i 50 cc e la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) non supera i 45 km/h.
- Categoria L3e: veicoli a due ruote la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) supera i 50 cc o la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) supera i 45 km/h.
- Categoria L4e: veicoli a tre ruote asimmetriche rispetto all'asse longitudinale mediano, la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) supera i 50 cc o la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) supera i 45 km/h (motocicli con carrozzetta laterale).
- Categoria L5e: veicoli a tre ruote simmetriche rispetto all'asse longitudinale mediano, la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) supera i 50 cc o la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) supera i 45 km/h.
- Categoria L6e: quadricicli leggeri, la cui massa a vuoto è inferiore o pari a 350 kg, esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, la cui velocità massima per costruzione è inferiore o uguale a 45 km/h e la cui cilindrata del motore è inferiore o pari a 50 cm³ per i motori ad accensione comandata; o la cui potenza massima netta è inferiore o uguale a 4 kW per gli altri motori, a combustione interna; o la cui potenza nominale continua massima è inferiore o uguale a 4 kW per i motori elettrici. Tali veicoli sono conformi alle prescrizioni tecniche applicabili ai ciclomotori a tre ruote della categoria L2e, salvo altrimenti disposto da specifiche disposizioni comunitarie.
- Categoria L7e: i quadricicli, diversi da quelli di cui alla categoria L6e, la cui massa a vuoto è inferiore o pari a 400 kg (550 kg per i veicoli destinati al trasporto di merci), esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, e la cui potenza massima netta del motore è inferiore o uguale a 15 kW.
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