Il divieto di transito per veicoli con rimorchio è una tematica complessa, regolata da diverse normative e soggetta a specifiche interpretazioni. La materia è disciplinata dal Codice della Strada e relative integrazioni, che stabiliscono le condizioni, i limiti e le sanzioni applicabili alla circolazione di tali veicoli.
Classificazione dei Rimorchi e Carrelli Appendice
Un primo punto fondamentale è distinguere tra carrello appendice e rimorchio. Un carrello appendice è un "rimorchio" a due ruote destinato al trasporto esclusivo di bagagli e attrezzi, come quelli utilizzati in agricoltura o edilizia. È vietato trasportare qualsiasi altra tipologia di merce. I rimorchi, invece, sono dotati di una targa propria e sono iscritti al Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.). Possono avere uno o due assi e devono essere provvisti del certificato di conformità (se non ancora immatricolati) o della carta di circolazione se già immatricolati. Inoltre, i rimorchi sono omologati per un uso specifico, quindi il trasporto di motocicli, ad esempio, deve essere espressamente indicato sul certificato di omologazione. Esistono, pertanto, rimorchi detti T.A.T.S., ovvero rimorchi con targa propria e iscrizione al P.R.A., destinati al Trasporto di Attrezzature Turistiche e Sportive.
L'articolo 56 del Codice della Strada definisce i rimorchi come veicoli destinati ad essere trainati dagli autoveicoli di cui al comma 1 dell'art. 54 e dai filoveicoli di cui all'art. 2, ad eccezione di quanto stabilito dal comma 1, lettera e) e dal comma 2 dell'articolo 53. I rimorchi si distinguono in:
- Rimorchi per trasporto di persone (limitatamente ai rimorchi con almeno due assi ed ai semirimorchi).
- Rimorchi per trasporto di cose.
- Rimorchi per trasporti specifici, caratterizzati ai sensi della lettera f) dell'art. 54.
- Rimorchi ad uso speciale, caratterizzati ai sensi delle lettere g) e h) dell'art. 3.
I carrelli appendice a non più di due ruote destinati al trasporto di bagagli, attrezzi e simili, e trainabili da autoveicoli di cui all'art. 54, comma 1, esclusi quelli indicati nelle lettere h), i) ed l), si considerano parti integranti di questi purché rientranti nei limiti di sagoma e di massa previsti dagli articoli 61 e 62 e dal regolamento.
Patenti di Guida e Limiti di Peso
Non tutte le patenti di guida consentono di condurre un veicolo con rimorchio. Per stabilire se si è in possesso di un permesso valido, è necessario considerare il peso del veicolo trainante e del rimorchio stesso.
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Con la patente B è possibile guidare un veicolo con rimorchio a condizione che la massa complessiva a pieno carico del veicolo trainante più il rimorchio non superi i 3.500 kg di peso. Nei casi più comuni, è difficile superare tale limite, poiché le normali autovetture pesano al massimo 1.600/1.700 kg e sono omologate per trainare un peso equivalente. Tuttavia, se si possiede un fuoristrada di grandi dimensioni, è importante fare bene i calcoli.
Se il veicolo trainante ha un peso inferiore a 3.500 kg, ma il complesso veicolo + rimorchio supera tale peso, è necessaria la patente di guida BE.
Secondo quanto precisato nella Circolare della Direzione Generale MCTC del 25 maggio 1994, prot.4494/4630, al veicolo trattore che può essere condotto con la patente di guida di categoria B, può essere agganciato anche un rimorchio T.A.T.S. (trasporto di attrezzature turistiche e sportive) tenendo presente che, a questi rimorchi, in sede di omologazione, sono assegnate due masse complessive, cioè una minima ed una massima, le quali figurano sia sulla targhetta, applicata ai veicoli stessi, sia sulla relativa carta di circolazione. Ne consegue che i rimorchi T.A.T.S.
Limiti di Velocità
La guida di veicoli con rimorchi comporta una riduzione dei limiti di velocità consentiti. In particolare, l’articolo 142 del Codice della Strada, al comma 3 lett. e, prevede un limite di 70 km/h fuori dai centri abitati e di 80 km/h sulle autostrade. Il superamento di questi limiti comporta un raddoppio degli importi delle contravvenzioni. Anche il sistema TUTOR è in grado di accertare la violazione del limite imposto per legge.
Assicurazione dei Rimorchi
I carrelli appendice non sono soggetti all'obbligo di assicurazione. I rimorchi, invece, devono essere assicurati per il rischio statico.
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Segnaletica Stradale e Divieti Specifici
Il Codice della Strada prevede una specifica segnaletica per indicare i divieti di transito. Oltre al segnale generico di divieto di transito, esistono segnali specifici che vietano il transito a determinate categorie di veicoli, tra cui quelli con rimorchio.
Il segnale TRANSITO VIETATO A TUTTI I VEICOLI A MOTORE TRAINANTI UN RIMORCHIO (fig. II.61) indica, appunto, il divieto di transito per tutti i veicoli a motore che trainano un rimorchio. Eventuali deroghe per rimorchi che non superano una determinata massa possono essere indicate con un pannello integrativo.
Altri segnali rilevanti includono:
- TRANSITO VIETATO AI VEICOLI DI MASSA A PIENO CARICO SUPERIORE A 3,5 t indicata dalla carta di circolazione (fig. II.60/a) non adibiti al trasporto di persone; mediante un'iscrizione in bianco dentro la sagoma del simbolo del veicolo (fig. II.60/b), ovvero con pannello integrativo, si può prescrivere un diverso valore della suddetta massa consentita al transito.
- transito vietato ai veicoli aventi larghezza superiore a…
- transito vietato ai veicoli aventi altezza complessiva superiore a…
- transito vietato ai veicoli, o a complessi di veicoli, aventi lunghezza superiore a…
- transito vietato ai veicoli aventi una massa superiore a…
- transito vietato ai veicoli aventi massa per asse superiore a…
Sanzioni per Violazioni
L'articolo 39 del Codice della Strada disciplina le sanzioni per il superamento dei limiti di massa.1-bis. Chiunque circola con un autotreno o con un autoarticolato la cui massa complessiva a pieno carico risulti superiore a quella indicata nella carta di circolazione è soggetto ad un’unica sanzione amministrativa uguale a quella prevista nel comma 2.
Le sanzioni pecuniarie variano in base all'entità del superamento:
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- da euro 42 a euro 173, se l'eccedenza non supera 1 t;
- da euro 87 a euro 344, se l'eccedenza non supera le 2 t;
- da euro 173 a euro 694, se l'eccedenza non supera le 3 t;
- da euro 430 a euro 1.731, se l'eccedenza supera le 3 t.
I veicoli ad alimentazione esclusiva o doppia a metano, GPL, elettrica e ibrida e dotati di controllo elettronico della stabilità, possono beneficiare di alcune tolleranze sulla massa complessiva a pieno carico.
I veicoli di cui al comma 2, se ad alimentazione esclusiva o doppia a metano, GPL, elettrica e ibrida e dotati di controllo elettronico della stabilità, possono circolare con una massa complessiva a pieno carico che non superi del 15 per cento quella indicata nella carta di circolazione, purché tale eccedenza non superi il limite del 5 per cento della predetta massa indicata nella carta di circolazione più una tonnellata. Si applicano le sanzioni di cui al comma 2.
Le sanzioni amministrative previste si applicano sia al conducente che al proprietario del veicolo, nonchè al committente, quando si tratta di trasporto eseguito per suo conto esclusivo. L'intestatario della carta di circolazione del veicolo è tenuto a corrispondere agli enti proprietari delle strade percorse l'indennizzo di cui all'art. 10, comma 10, commisurato all'eccedenza rispetto ai limiti di massa di cui all'art. 10. Le sanzioni amministrative previste sono applicabili anche ai trasporti ed ai veicoli eccezionali, definiti all’articolo 10, quando venga superata la massa complessiva massima indicata nell’autorizzazione.
Chiunque circola in violazione delle disposizioni di cui al comma 4 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 173 a euro 694, ferma restando la responsabilità civile di cui all'art.
Fonti di Prova per il Controllo del Carico
Costituiscono fonti di prova per il controllo del carico le risultanze degli strumenti di pesa di tipo statico in regola con le verifiche di legge e di quelli in dotazione agli organi di polizia, nonchè i documenti di accompagnamento previsti da disposizioni di legge. Costituiscono altresì fonti di prova per il controllo del carico le risultanze degli strumenti di pesa di tipo dinamico in dotazione agli organi di polizia, omologati o approvati dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.
Ulteriori precisazioni
- Secondo l'art. 54, comma 1, lett. h) del codice della strada, qualsiasi complesso costituito da due unità distinte, di cui uno è la motrice, rientra nella categoria degli autotreni e, come tali, sono tenuti al rispetto degli imposti limiti di velocità.
- Un autocarro immatricolato mezzo d'opera che sul proprio documento di circolazione, alla voce O.1 (massa massima a rimorchio tecnicamente ammissibile con rimorchio frenato), non riporta alcun dato, è indice che il veicolo - in sede di omologazione o approvazione - non è stato ritenuto atto al traino.
- Nel verbale di contestazione per una violazione concernente un rimorchio o un semirimorchio, l'obbligato in solido con l'autore della violazione, ai sensi dell'art.
- Il trasporto di persone (le cui generalità vanno trascritte nel verbale di contestazione) a bordo di rimorchio o semirimorchio immatricolato per trasporto di cose, costituisce violazione al disposto dell'art.
- Il trasporto di persone all'interno del caravan (o roulotte), le cui generalità vanno trascritte nel verbale di contestazione, durante la marcia costituisce violazione al disposto contenuto nell'art.
- Purché rientranti nei limiti di sagoma e di massa previsti dagli articoli 61 e 62 del C.d.S. e dal regolamento del C.d.S., i carrelli appendice a non più di due ruote, trainabili da autoveicoli di cui all'art.
- La mancata presenza sul contratto assicurativo RC del veicolo di qualsiasi riferimento all'estensione della copertura del carrello appendice a non più di due ruote destinati al trasporto di bagagli, attrezzi e simili (purché rientranti nei limiti di sagoma e di massa previsti dagli articoli 61 e 62 e dal regolamento), che ai sensi dell'art. 56, comma 4 del C.d.S. è considerato parte integrante del veicolo trainante, munito di gancio traino al momento della stipula del contratto assicurativo, non comporta la violazione contenuta nell'art. 193, comma 2 del C.d.S.
- In caso di contestazione per omessa prescritta revisione di uno dei veicoli indicati nell'art. 180, comma 4 del C.d.S.
- Il codice della strada descrive gli autocaravan (c.d. camper) come "veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e all'alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente" (art. 54, comma 1, lett. m) del C.d.S.) ed i caravan (c.d. roulotte) come "rimorchi ad un asse o a due assi posti a distanza non superiore ad un metro, aventi speciale carrozzeria ed attrezzati per essere adibiti ad alloggio esclusivamente a veicolo fermo" (art. 56, comma 2, lett.
- "Una novità dell'art. 116 C.d.S. riguarda il traino di rimorchi di massa superiore a 750 kg da parte di un conducente titolare di patente di categoria B, quando il complesso formato da una motrice con massa massima autorizzata non superiore a 3.500 kg ed il predetto rimorchio, superi la massa massima autorizzata di 3.500 Kg. La conduzione di complessi veicolari sopraindicati senza aver sostenuto il relativo esame pratico di guida (codice 96), ovvero senza essere titolari di patente BE, C1E, CE, D1E o DE comporta l'applicazione delle sanzioni per guida senza patente corrispondente di cui all'art. 116, commi 15 e 17, C.d.S.". Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza, circolare n. 300/A/744/13/101/3/3/9 del 25.01.2013 (Decreto legislativo 18 aprile 2011 n. 59 e successive modificazioni ed integrazioni, recante modifiche al titolo IV del Codice della Strada, in materia di patenti di guida, in vigore dal 19 gennaio 2013.
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